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COMUNE DI ALTO RENO TERME (Città Metropolitana di Bologna) Adunanza ordinaria di prima convocazione Sessione pubblica C O P I A VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI). Addì TRENTA MARZO DUEMILADICIASSETTE, dalle ore 20:00 a seguire, presso la sala consiliare del Comune di Alto Reno Terme sita in Porretta Terme Piazza Libertà 13, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal TUEL 267/2000, si è riunito il Consiglio Comunale di Alto Reno Terme con l'intervento dei suoi componenti che previo appello nominale, risultano come di seguito distinti per presenti ed assenti: Componenti Funzioni Presenti/Assenti 1) NANNI GIUSEPPE Sindaco Presente 2) LABANTI MARCELLO 3) GAGGIOLI ANDREA 4) PALMIERI GIOVANNI 5) GAGGIOLI ELENA 6) CINOTTI ANTONELLA 7) NANNI JACOPO 8) ANTONELLI EMANUELA 9) FORNACIARI ALESSIA 10) RABBONI TIBERIO 11) MELLINI ELISA 12) ZOLLI ALBERTO 13) EVANGELISTI MARTA Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, NANNI GIUSEPPE - SINDACO, assume la Presidenza dell'assemblea Consiliare e dichiarata aperta la seduta, provvede, per eventuali esigenze di votazione segreta, alla nomina degli scrutatori nelle persone dei consiglieri: PALMIERI GIOVANNI, FORNACIARI ALESSIA, ZOLLI ALBERTO. quindi invita l'assemblea a provvedere in ordine agli argomenti descritti nell'ordine del giorno. Partecipa, assiste e verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA NASCI PIERA.

IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: l imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni; Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; Visto l articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l anno 2016 e 2017, è sospesa l efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l obbligo di garantire l integrale copertura dei costi del servizio; Richiamato l articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale, attraverso una modifica dell articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato al 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI; Richiamata la L.R. Emilia Romagna n. 19/2015 con la quale ha seguito di fusione fra i Comuni di Granaglione e Porretta Terme è stato istituito con decorrenza 01.01.2016 il nuovo Comune denominato Alto Reno Terme; Richiamato l art. 1 comma 132 della legge n. 56/2014 con il quale si dispone che comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune; 1

Dato atto che lo Statuto del Comune di Alto Reno Terme ha previsto l istituzione dei Municipi; Ritenuto pertanto di avvalersì di detta facoltà; Visto il Regolamento per l applicazione della Tassa sui Rifiuti dei due cessati Enti il quale demanda al Consiglio Comunale l approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall autorità competente; Visto il Piano finanziario inerente il territorio dell ex Comune di Granaglione relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato nella seduta odierna, dal quale emergono costi complessivi per l anno 2017 di 420.000,56, così ripartiti: COSTI FISSI. 259.228,75 COSTI VARIABILI 160.771,81 Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale; o la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività con una ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nel rapporto di 82,50/17,50 Dato atto: che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal regolamento del cessato Comune di Granaglione; che le scelte operative e gestionali hanno comportato per l ente la scelta dei coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999; Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l anno 2017, secondo i coefficienti di cui all allegato prospetto quale parte integrante e sostanziale del presente atto; Visto il Piano finanziario inerente il territorio dell ex Comune di Porretta Terme relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato nella seduta odierna, dal quale emergono costi complessivi per l anno 2017 di 980.000,54 così ripartiti: COSTI FISSI. 680.627,02 COSTI VARIABILI 299.373,52 2

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale; o la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività con una ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nel rapporto di 60,41/39,59; Dato atto: che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal regolamento del cessato Comune di Porretta Terme; che le scelte operative e gestionali hanno comportato per l ente la scelta dei coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999; Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l anno 2017, secondo i coefficienti di cui all allegato prospetto quale parte integrante e sostanziale del presente atto; Ritenuto di provvedere in merito; Ritenuto altresì di dover stabilire, come definito nei l reg.ti per la disciplina della TARI le seguenti scadenze di versamento per l anno 2017: - N. 2 RATE con scadenza rispettivamente il 31/05/2017 ed il 30/09/2017; Richiamati: l art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; l articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata 3

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ; l articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l approvazione del bilancio di previsione dell esercizio 2017; Richiamato infine l articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. Viste: la nota del Ministero dell economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; la nota del Ministero dell economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; Visto il D.Lgs. n. 267/2000; ACQUISITI, ai sensi dell art. 49, 1 comma, del T.U.E.L. D.L gs. 18/08/2000 n. 267, i pareri come riportati nell allegato che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; Con votazione palese che ha dato il seguente risultato: Consiglieri presenti: n. 13 Consiglieri votanti: n. 13 Voti favorevoli: n. 9 Voti contrari: Astenuti: n. 0 n. 4 (Tiberio Rabboni, Alberto Zolli, Elisa Mellini, Marta Evangelisti) DELIBERA 1) di approvare per l anno 2017, ai sensi dell articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dei relativi Regolamenti comunali, le seguenti tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come da allegato prospetto quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 4

2) Di stabilire le seguenti scadenze di versamento TARI per l anno 2017: n. 2 rate con scadenza rispettivamente 31/05/2017 e 30/09 /2017; 3) di quantificare in. 1.400.001,10 il gettito complessivo del Comune di Alto Rento Terme del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; Con successiva votazione e voti identici al preliminare della presente deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-4 comma - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 de l 18/08/2000. 5

Copia Conforme IL SINDACO F.to Giuseppe Nanni IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Piera Nasci ********************************************************************************************************* La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 22/04/2017 al 07/05/2017. Lì, 22/04/2017 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Piera Nasci ********************************************************************************************************* Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. Lì, 22/04/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Piera Nasci ********************************************************************************************************* CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio ATTESTA Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/03/2017 Xa) essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 4 comma 4 T.U.E.L. ). b) essendo decorsi 10 gg. della data di inizio della pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo (art. 134 comma 3 T.U.E.L.). Alto Reno Terme, lì IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Piera Nasci

COMUNE DI ALTO RENO TERME Città Metropolitana di Bologna PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI). Ai sensi dell'art. 49, 1 comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime: PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' TECNICA Lì, 30.03.2017 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE F.to Luca Cecchini PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' CONTABILE Lì, 30.03.2017 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Luca Cecchini