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ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2988 del 12/06/2017 Oggetto DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER IL CIMITERO DI COVIOLO COMUNE DI REGGIO EMILIA Proposta n. PDET-AMB-2017-3074 del 09/06/2017 Struttura adottante Dirigente adottante VALENTINA BELTRAME Questo giorno dodici GIUGNO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.131/2017 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta CIMITERO DI COVIOLO - Reggio Emilia. LA DIRIGENTE Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE); Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1 gennaio 2016; Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta CIMITERO DI COVIOLO avente sede legale in Comune di Reggio Emilia Via Emilia San Pietro n.12 Provincia di Reggio Emilia, concernente l impianto per l'attività di cremazione di salme ubicato in Comune di Reggio Emilia Via Martiri delle Foibe n. snc, acquisita agli atti con prot.pgre/7 del 02/01/2017; Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali: - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.; - comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001); Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'aua; Vista la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio con atto n.prot.pgre/4489/2017 acquisito in data 18/04/2017; Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Reggio Emilia con atto acquisito in data 30/05/2016. Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13; determina 1) di adottare l Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta CIMITERO DI COVIOLO ubicato nel Comune di Reggio Emilia Via Martiri delle Foibe n. snc, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali: Pag. 1/7

Settore ambientale interessato Aria Rumore Titolo Ambientale Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06. Comunicazione relativa all'impatto acustico 2) che la presente sostituisce l'autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto prot.n.12898/95/2013 del 03/03/2014; 3) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto: Allegato 1 Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06; Allegato 2 Comunicazione relativa all'impatto acustico. 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti. 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265. 6) La presente autorizzazione ha durata pari a 15 anni dalla data del rilascio. 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013. 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all autorizzazione o all impianto devono essere comunicate all Autorità competente ai sensi dell art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda. 9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata. Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato. La Dirigente (D.ssa Valentina Beltrame) firmato digitalmente Pag. 2/7

Allegato 1 Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06 Settore ambientale interessato Aria Titolo Ambientale Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 La Ditta CIMITERO DI COVIOLO è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall attività di cremazione di salme nell'impianto ubicato in Comune di Reggio Emilia Via Martiri delle Foibe n.ncs - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate: EMISSIONE N.5 GRUPPO ELETTROGENO DA 108 kw A GASOLIO EMISSIONE N.6 EMISSIONE DA POLVERIZZAZIONE OSSA Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Ai sensi dell art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la messa in esercizio degli impianti è fissato per il giorno 11 Settembre 2017 mentre il termine ultimo per la loro messa a regime è fissato per il giorno 18 Settembre 2017. Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni, di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate. Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità. Pag. 3/7

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate: Punto Emissione Provenienza E3 FORNO CREMATORIO D'EMERGENZA E4 IMPIANTO DI CREMAZIONE SALME E5 GRUPPO ELETTROGENO DA 108 kw A GASOLIO E6 EMISSIONE DA POLVERIZZAZIONE OSSA Portata (Nmc/h) Altezza (m) Durata (h/g) 1600 6,5 Emergenz a Max 30 gg/anno (***) Inquinanti Materiale Particellare Ossidi di zolfo (come SO2) Ossidi di azoto (come NO2) Composti del Cloro (come HCl) 2000 6,5 16 Materiale Particellare COV (come COT) Monossido di carbonio (CO) Ossidi di zolfo (come SO2) Ossidi di azoto (come NO2) Composti del Cloro (come HCl) Metalli pesanti (somma di As,Co,Cr,Mn, Pb,Sb,Cu,Ni,V, Cd,Tl,) Mercurio (Hg) Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) PCDD+PCDF Concentrazione (mg/nmc) < 80 g/h < 320 g/h < 640 g/h < 80 g/h < 10 mg/nmc < 20 mg/nmc < 50 mg/nmc < 50 mg/nmc < 200 mg/nmc < 30 mg/nmc < 0,5 mg/nmc < 0,05 mg/nmc < 0,01 mg/nmc 0,1 ngteq/nmc NOTE (**) (**) Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell inquinamento atmosferico, ai sensi dell art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. 900 6,5 16 Materiale particellare come media di 1 ciclo di cremazione (**) come media di 3 cicli di cremazione continuativi o almeno 8 h di funzionamento continuativo dell impianto (***) Da utilizzarsi con funzione di riserva esclusivamente per operazioni di manutenzione e/o emergenza del nuovo forno. i valori si intendono espressi a condizioni normali di T (273 K), P (101.3 hpa) e gas secco e riferiti ad un valore di O2 dell 11%; <10 Pag. 4/7

1) La Ditta dovrà: - monitorare in continuo al camino in uscita dei fumi i parametri Temperatura, Pressione e O2; - effettuare gli autocontrolli con le seguenti frequenze: - trimestrale per Materiale Particellare, COV (come COT), Monossido di carbonio, Ossidi di zolfo, Ossidi di azoto, Composti del cloro; - semestrale per PCDD + PCDF ; - annuale per IPA, metalli pesanti e mercurio. - effettuare la registrazione in continuo della Temperatura e O2 in camera di post combustione; - rispettare in fase di mantenimento della temperatura del forno in assenza di cremazione i seguenti limiti all emissione: Polveri 5 mg/nm3 Ossidi di zolfo 35 mg/nm3 Ossidi di azoto 350 mg/nm3 I valori si intendono espressi a condizioni normali di T (273 K), P (101.3 hpa) e gas secco e riferiti ad un valore di O2 dell 3%. Inoltre: - dovranno essere previsti allarmi per garantire la protezione del sistema di filtrazione a tessuto per evitare rotture dovute a sovratemperatura (misura a monte della T) e segnalare perdita di efficacia di abbattimento delle maniche (comparazione tra le misure monte e valle dell impianto di depurazione della P); - dovrà essere presente un dispositivo automatico di allarme per segnalare l esaurimento del reagente iniettato nel filtro a tessuto o in alternativa la registrazione dell operazione di rabbocco del recipiente che lo contiene; - dovrà essere presente un dispositivo di blocco all introduzione del feretro se la Temperatura della camera di post-combustione non è > 850 C; - dovrà essere registrata automaticamente l attivazione del camino di by-pass; - l impianto dovrà essere dotato di gruppo di continuità per l eventuale completamento della cremazione in caso di assenza di energia elettrica; - dovranno essere registrate le operazioni di manutenzione effettuate sia all impianto di cremazione che ai sistemi di depurazione; - le operazioni di frantumazione delle ossa dovranno essere effettuate solo con l impianto di filtrazione a tessuto attivo; - Dovranno essere previste precise e idonee procedure di emergenza per l attivazione del forno 3, che prevedano la sua utilizzazione solo per il tempo minimo necessario; Pag. 5/7

- Dovranno essere previste precise e idonee procedure di emergenza in caso di anomalia del forno n.4 o dei suoi apparati, riducendo al minimo possibile il by-pass di esclusione dei filtri; - dovrà essere previsto un sistema di registrazione delle eventuali situazioni d emergenza in riferimento ai precedenti punti; - dovrà essere ridotto al minimo l utilizzo dei materiali di arredo funerario che in combustione potrebbero liberare maggiori inquinanti, prediligendo o, se non è possibile intervenire direttamente, consigliando all utenza l utilizzo di appositi arredi più idonei al processo di cremazione; - il collettore di aspirazione del frantumatore dovrà essere collegato, anche attraverso condotta generale, al filtro a maniche e all emissione in atmosfera sia effettuato un controllo sulle polveri; - Il ciclo di cremazione delle salme dovrà essere svolto all interno della fascia oraria 6.00 22.00 dei giorni feriali. In situazioni di emergenza o particolari contingenze e per un massimo di 15 gg/anno il forno potrà funzionare anche nelle ore notturne e nei giorni festivi, previa comunicazione tramite mail ad ARPAE, Comune e Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell AUSL di Reggio Emilia. In casi eccezionali e per motivi sanitari, terminati i suddetti 15 gg dovrà essere presentata all AUSL apposita richiesta per ulteriore deroga. 2) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e degli inquinanti indicati devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente 3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la frequenza prevista al p.to 1) relativamente all emissione n.4 ed una frequenza almeno annuale per l emissione n.6. 4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'arpae Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti. 5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.pgre/7 del 02/01/2017. 6) Per l effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente. 7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. 8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un ora di funzionamento dell impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un ora di funzionamento dell impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Pag. 6/7

9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni. Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura. Dopo la messa a regime dell impianto, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'arpae Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate. Inoltre si precisa che: 1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un periodo continuativo superiore a 2 (due) anni dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni; 2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni entro 2 (due) anni dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà: a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'arpae Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale; b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate; c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa riattivazione. - Allegato 2 Comunicazione relativa all'impatto acustico. Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta allegata emerge che l attività svolta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento. Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni: - l attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate; - l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata; - la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti. Pag. 7/7

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.