Regolamento sul divieto di fumo nei locali del Comune di Arona

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Transcript:

Regolamento sul divieto di fumo nei locali del Comune di Arona Approvato con delibera Giunta Comunale n. 45 / 08.04.2004 Modificato con delibera Giunta Comunale n. 26 / 10.03.2005

PREMESSA Il fumo di sigaretta, com è noto dai dati riportati dalla letteratura scientifica mondiale, è causa di una molteplicità di patologie. Il tumore polmonare, ad esempio, in circa il 90% dei casi, è causato dal fumo di sigaretta. Occorre da parte di tutti uno sforzo per porre rimedio ad una abitudine che danneggia chi la pone in essere e chi, passivamente, la subisce. Vista la legge 11 novembre 1975, n 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico; Considerato che il Comune deve provvedere alla adozione dei provvedimenti necessari per assicurare il divieto di fumo negli ambienti chiusi, di proprietà della pubblica amministrazione, e negli altri locali pubblici o aperti al pubblico nei quali i cittadini debbono recarsi in funzione dell utenza di servizi resi dall amministrazione; Considerato, altresì, che per locale aperto al pubblico s intende quello al quale la generalità, degli amministrati e degli utenti, accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti e tutti quei locali ad uso comune da parte dei dipendenti, caratterizzati da intensa frequentazione, dalla limitatezza degli spazi, ovvero dalla permanenza prolungata delle persone a stretto contatto; Art. 1 Il Comune di Arona adotta il seguente regolamento: E vietato fumare nei seguenti locali dell Amministrazione Comunale: 1. Tutte le sale riunione; 2. I locali utilizzati per la formazione e le conferenze riservate al personale; 3. I locali dove vengono svolte prove di concorso; 4. Gli ascensori; 5. Cucina; 6. Biblioteca ed Archivi; 7. Asilo nido Comunale; 8. Sale di attesa per il pubblico; 9. Uffici di qualsiasi tipo; 10. Corridoi ed ambienti di passaggio del pubblico che accede ai servizi; 11. Automezzi di proprietà su cui si effettui il trasporto di utenti; 12. Locali utilizzati a qualunque titolo per l esercizio delle funzioni istituzionali che siano aperti al pubblico. Nei locali sopra elencati saranno apposti cartelli recanti la scritta Vietato fumare e completi della norma che impone il divieto e le relative sanzioni applicabili. Rimangono esclusi dal divieto i sottoportici aperti, i giardinetti interni a cielo aperto.

Art. 2 E altresì vietato fumare nei locali in cui operano in permanenza dipendenti fumatori e non fumatori, nonché nelle sale di riunione nel corso di attività che vedano presenti fumatori e non fumatori tra i dipendenti e/o partecipanti esterni. Art. 3 I responsabili dei settori/servizi, formalmente individuati con atto del Segretario o Direttore Generale, sono incaricati di garantire il rispetto delle norme di cui al presente regolamento. Nell ambito delle strutture nelle quali esercitano le rispettive competenze, sulla base di quanto disposto negli articoli precedenti, sono incaricati di curare l affissione dei cartelli nei locali nei quali è vietato fumare. Art. 4 Il personale della Polizia Municipale svolge attività di vigilanza in materia di normativa antifumo su tutte le strutture dell Amministrazione Comunale, da parte degli utenti, degli amministratori e del personale dipendente, nonché di accertamento e di contestazione della violazione, utilizzando il fac-simile di verbale allegato al presente regolamento. Art. 5 I trasgressori alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Eur. 25 a Eur. 250, così come previsto dalla L. 448/2001. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o alla presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni di età.

N. Reg. Verb. UFFICIO/COMANDO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE In materia di divieto di fumare negli edifici pubblici (Legge 11 novembre 1975 n. 584, modificata dall art. 52 della Legge 28.12.2001 n.448) TRASGRESSORE OBBLIGATO IN SOLIDO (art. 6 legge 24.11.1981,n. 689) L'anno, addì del mese di, alle ore, presso la sede del Comando/Ufficio di di Arona, Piazza De Filippi 4, il sottoscritto, redige il presente Verbale in quanto ha accertato che in data, alle ore, all interno della sede del Palazzo Comunale e precisamente il trasgressore a margine identificato è stato sorpreso a fumare nonostante in prescritto divieto. Il fatto è stato accertato da parte in seguito a Si dà atto che la violazione è stata contesta immediatamente al trasgressore, il quale ha chiesto che nel presente atto fossero inserite le seguenti dichiarazioni: Ritenuto che il fatto costituisce violazione alle norme di cui alla Legge 11 novembre 1975 n. 584, modificata ed integrata dalla Legge 28.12.01 n. 448, che per tale violazione prevede una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 250,00 o di importo raddoppiato se il fatto è commesso alla presenza di donne in evidente stato di gravidanza, lattanti o bambini di età inferiore a dodici anni, si è redatto il presente Verbale per i provvedimenti conseguenti. Gli obbligati per tale violazione possono avvalersi delle facoltà previste dagli artt. 16 e 18 della Legge 24/11/81, n 689, a tergo riportati. Copia del presente verbale sarà consegnata al trasgressore/coobbligato in solido. Visto: IL COMANDANTE/ IL DIRIGENTE I VERBALIZZANTI

MODALITA' DI PAGAMENTO In virtù dell'art. 16 della Legge 24/11/1981, n 689, è ammesso il pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo entro il termine di 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione degli estremi della violazione. L'interessato potrà quindi effettuare il pagamento, con effetto liberatorio entro 60 gg. dalla data di contestazione o notificazione del presente atto di una somma pari ad Euro 50,00 più Euro 5,16 per spese postali pari ad Euro 55,16, presso lo sportello della Tesoreria comunale di Arona, alla Banca Popolare di Novara (ag. di Arona, via Matteotti 22), utilizzando l allegato modello di pagamento F23 codice tributo 131T e specificando la causale del versamento. Si precisa che trascorso il termine di 60 gg. senza che sia avvenuta l'oblazione sarà inviato il rapporto al Prefetto di Novara quale competente Autorità cui sono demandate attribuzioni e compiti in materia, alla quale gli interessati possono eventualmente far pervenire scritti difensivi entro 30 gg. dalla data di notificazione o contestazione della violazione commessa ai sensi dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n 689. NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA Si attesta che il presente verbale è stato spedito in data mediante lettera raccomandata R.R. dall ufficio postale di Arona e notificato alla data risultante dall allegato avviso di ricevimento. L Agente di P.M. Arona, lì Prot. N COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE Ai sensi dell'art. 17 della Legge 24/11/1981, n 689, si trasmette il verbale di accertamento retro esteso per il relativo procedimento, con allegata prova della eseguita notificazione, non avendo il trasgressore provveduto alla oblazione nei termini previsti dalla Legge. Arona, lì IL COMANDANTE