NUOVE DISPOSIZIONI MERCATO INTERNO DEL RISO ED ETICHETTATURA -Castello d Agogna- 6 novembre 2017
Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell art. 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154 -Castello d Agogna- 6 novembre 2017
Presentazione nuova normativa sul commercio del riso D. Lgs. 4 Agosto 2017 n.131: Il 7 settembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n.131 che, in attuazione di una delega conferita al Governo con la Legge 28 luglio 2016, n. 154, prevede una nuova disciplina del commercio del riso in Italia e che abrogherà la Legge n. 325 del 18 marzo 1958.
Le Finalità: Salvaguardia varietà tipiche italiane Dare un impulso al miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione Valorizzazione produzione risicola Nazionale quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socioeconomica di un territorio Trasparenza delle informazioni per la tutela del consumatore Rif. Art. 1, comma 1
Ambito di applicazione Il decreto si applica al prodotto ottenuto da riso greggio destinato al consumatore finale e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul: Territorio nazionale per l Alimentazione umana NON SI APPLICA: Prodotto tutelato da un Sistema di qualità riconosciuto UE (per il riso DOP o IGP) Al prodotto destinato ad esser commercializzato in altri Paesi. Rif. Art. 1, commi 2 e 3
Definizioni: Riso Greggio: il seme della pianta di riso (Oryza sativa L.) ancora rivestito dalle gluemelle denominate lolla ; Riso Semigreggio (o integrale): il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla; il processo di sbramatura può dare luogo a scalfitture del pericarpo; Riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo o del germe. Rif. Art. 2
Classificazione del riso: Il riso è classificato nei seguenti gruppi: a) riso a grani tondi ovvero riso tondo ovvero riso Originario b) riso a grani medi ovvero riso medio c) riso a grani lunghi A ovvero riso lungo A d) riso a grani lunghi B ovvero riso lungo B Le definizioni dei gruppi (a, b, c, d) e delle caratteristiche qualitative dei grani sono riportate nell ALLEGATO 1 Per il riso semigreggio (o integrale), I parametri biometrici sono da considerarsi relativa ai grani del corrispondente riso lavorato Rif. Art. 3, commi 1 e 2
ALLEGATO 1 Modifica in pubblicazione con decreto del MIPAFF e MISE: Grano gessato: grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso (def. reg. n.1308/2013 OCM unica) Deroga per varietà a perla estesa che hanno granelle che si presentano opache e farinose oltre il 90% della loro superficie.
Denominazioni dell alimento «generiche» La denominazione dell alimento è costituita dal nome di uno dei gruppi indicati al comma 1 [tondo, medio, lungo A, lungo B]. La denominazione dell alimento può essere accompagnata dal nome di tutte le varietà di riso greggio, elencate e descritte nel registro[detenuto da ENR] di cui all articolo 6, da cui il riso è ottenuto, che non siano le varietà tradizionali di cui articolo 5, comma 2 Rif. Art. 3, comma 3
Applicazione della legge sulle confezioni: DENOMINAZIONE DELL ALIMENTO La DENOMINAZIONE DELL ALIMENTO è la sua denominazione legale, in cui la quantità netta dell alimento appare nello stesso campo visivo Riso tondo 500 g Riso tondo ETICHETTA o Frontespizio della confezione NOTARE CHE: nello stesso campo visivo non è indicato il peso
Nuova legge: 4 agosto 2017, n. 131 A. Riso a grani tondi o riso tondo o originario B. Riso a grani medi ovvero riso medio C. Riso a grani lunghi A ovvero riso lungo A D. Riso a grani lunghi B ovvero riso lungo B Definizioni dei gruppi merceologici Allegato 1 NOME (elemento facoltativo) di tutte le varietà agronomiche di riso greggio, elencate nel REGISTRO ENR Rif. Art. 3, commi 1, 2 e 3
Legge in vigore: 18 marzo 1958, n. 325 Denominazione dell alimento riso + (gruppo) + varietà se il prodotto ha subito un particolare lavorazione e/o trattamento: riso integrale/parboiled + (gruppo) + varietà riso integrale parboiled + (gruppo) + varietà se la varietà non è inserita nel decreto: riso comune/originario + varietà se le rotture sono <1,5% e i difetti e impurità < 1/3 delle tolleranze riso extra + (gruppo) + varietà
Cosa posso mettere nella scatola una o più varietà a grani tondi (consentita miscela) solo varietà Balilla Riso tondo Riso tondo BALILLA riso tondo 500 g Ideale per minestre Riso tondo BALILLA 500 g Ideale per minestre Rif. Art. 3, comma 3
Cosa posso mettere nella scatola solo varietà BALILLA SELENIO, SOLE CL Posso indicare nella denominazione dell alimento il nome di più varietà riso tondo SELENIO BALILLA SOLE CL 500 g Riso tondo BALILLA SELENIO SOLE CL Ideale per minestre Rif. Art. 3, comma 3
Riso lungo A Vietato utilizzare le denominazioni relative alle varietà tradizionali ART. 5 (Ribe, Arborio, Roma o Baldo, Carnaroli, Vialone nano e S.Andrea) Riso lungo A Ribe 500 g Ideale per risotti Rif. Art. 3, comma 3
Riso lungo A Karnak 500 g Riso lungo A Ideale per risotti Vietato utilizzare il nome delle varietà che possono fregiarsi del nome di quelle tradizionali. La varietà KARNAK inserita nella denominazione dell alimento Riso Carnaroli, dovrà essere commercializzata solo con tale denominazione. Rif. Art. 3, comma 3
Cosa posso mettere nella scatola solo varietà Ulisse È consentito indicare la varietà Ulisse perchè non può fregiarsi del nome di una varietà tradizionale Riso lungo A Ulisse 500 g Riso lungo A Ideale per risotti Rif. Art. 3, comma 3
Denominazioni generiche I nomi delle varietà di riso greggio non possono essere utilizzati sulla confezione se non figurano anche nella denominazione dell alimento Rif. Art. 3, comma 4
Riso BALILLA Riso BALILLA Riso tondo 500 g Ideale per minestre Riso tondo Selenio 500 g Rif. Art. 3, comma 4
Cosa posso mettere nella scatola Cosa posso mettere nella scatola solo varietà Balilla solo varietà Balilla Riso tondo Riso BALILLA Riso tondo Balilla Ideale per minestre Riso tondo Balilla Ideale per minestre 500 g 500 g Rif. Art. 3, comma 4
Denominazioni «generiche» Sulla confezione è consentito l utilizzo di nomi di fantasia ed è consentito indicare che il prodotto possiede particolari caratteristiche, purchè tali indicazioni non siano in contrasto con la denominazione dell alimento e non inducano in errore il consumatore sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione del prodotto, ai sensi degli articoli 7 e 36 del regolamento (UE) 1169/2011 del 25 ottobre 2011 Rif. Art. 3, comma 5
È consentito l utilizzo di nomi di fantasia riso a grani lunghi A Oppure riso lungo A Cosa posso mettere nella scatola Varietà o miscela di varietà a grani lunghi A Magnaghi gran chicco Ideale per risotti 500 g Rif. Art. 3, comma 5
Denominazioni «generiche» Nella denominazione dell alimento deve figurare: a) l indicazione semilavorato o integrale o semigreggio se la lavorazione subita è diversa da quella indicata all articolo 2, comma 1, lettera c) [riso lavorato] b) Il particolare trattamento subito c) Il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro e se dovuto alle caratteristiche ereditarie delle varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto Rif. Art. 3, comma 6
Riso medio integrale Nero Parboiled Venere 500 g Cosa posso mettere nella scatola solo varietà Venere Indicare il particolare trattamento subito Riso Venere Indicare se la lavorazione subita è Ideale per insalate diversa da lavorato Indicare se la colorazione del pericarpo è diversa dal tradizionale bianco del riso lavorato È consentito l utilizzo di nomi di fantasia sulla confezione Riso medio integrale nero 500 g Rif. Art. 3, comma 5 e 6 Cosa posso mettere nella scatola Varietà o miscele di risi medi a pericarpo nero Riso Nerello Ideale per insalate
Denominazioni generiche «miscela di risi colorati» La denominazione dell alimento miscela di risi colorati deve essere utilizzata per il prodotto ottenuto da due o più varietà di riso greggio che hanno colori diversi del pericarpo e che inoltre possono singolarmente o in combinazione appartenere a gruppi diversi, avere subito lavorazioni diverse, avere subito trattamenti diversi. É vietato miscelare risi bianchi e risi parboiled se nella miscela non sono presenti anche risi colorati Rif. Art. 3, comma 7
Cosa posso mettere nella scatola Cosa posso mettere nella scatola consentite miscele di due o più varietà con colorazioni diverse del pericarpo non bianco Risi colorati consentite miscele di riso bianco, riso parboiled e riso colorato non bianco Fantasia per insalate miscela di risi colorati Ideale per insalate miscela di risi colorati Ideale per insalate 500 g 500 g Rif. Art. 3, comma 7
miscela di risi colorati 500 g Da consumarsi Cosa non posso mettere nella scatola miscela di riso bianco e riso parboiled Fantasia per insalate Ideale per insalate L assenza di un riso colorato nella miscela non ne consente la commercializzazione Rif. Art. 3, comma 7
Denominazioni generiche «miscela di risi colorati» Sulla confezione del prodotto di cui al comma 7 (ATTENZIONE: non sulla denominazione dell alimento) è vietato ogni riferimento ai gruppi di cui al comma 1[tondo, medio, lungo A, lungo B] ed è consentito indicare i nomi di tutte le varietà che costituiscono la miscela Rif. Art. 3, comma 8
Cosa posso mettere nella scatola consentita miscela di Venere e Ermes Miscela di risi colorati 500 g Riso milanista VENERE, ERMES Ideale per insalate È consentito indicare sulla confezione i nomi delle varietà che costituiscono la miscela Rif. Art. 3, comma 8
Miscela di risi colorati 500 g Riso lungo B Ideale per insalate È vietato ogni riferimento ai gruppi (tondo, medio, lungo A e lunghi B) Rif. Art. 3, comma 8
Disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo. La denominazione riso è riservata al prodotto di cui all articolo 2, comma 1 lettere b) e c) È vietato vendere, pore in vendita o comunque immettere al consumo, per l alimentazione umana e con il nome riso un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all allegato 4. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano in materia di produzione e specificità territorialedei prodotti alimentary di cui al presente decreto I metodi delle analisi merceologiche sono riportate nell ALLEGATO 5 Rif. Art. 4
Allegato 5 UNI EN ISO 11746: 2012 - Riso Determinazione delle caratteristiche biometriche dei grani. UNI EN ISO 11747: 2012 - Riso Determinazione della resistenza alla estrusione del grano di riso dopo cottura. UNI EN ISO 7301: 2013 Riso specifiche (caratteristiche qualitative minime del riso Oryza sativa L. oggetto del commercio internazionale).
Varietà tradizionali Sono istituite le denominazioni dell alimento elencate nell allegato 2 Rif. Art. 5
Varietà tradizionali Le denominazioni dell alimento definite dall allegato 2 sono riservate al prodotto ottenuto dalla lavorazione : a) della omonima varietà di riso greggio [Carnaroli, Arborio, Roma, Baldo, Vialone nano, S.Andrea, Ribe] descritta nel registro di cui all articolo 6, tenuto presso l Ente Nazionale Risi; b) di una varietà di riso greggio che rispetta le caratteristiche indicate nell allegato 2, elencata e descritta nel registro di cui all articolo 6, tenuto presso Ente Nazionale Risi Rif. Art. 5, comma 2
Cosa posso mettere nella scatola una varietà del gruppo Carnaroli Riso Carnaroli Riso Carnaroli 500 g Ideale per risotti Rif. Art. 5, comma 2
Varietà tradizionali Per il prodotto di cui al comma 2 devono essere utilizzate esclusivamente le denominazioni dell alimento di cui al comma 1 [Arborio,, Baldo o Roma, Carnaroli, Ribe,Vialone nano, S.Andrea]. Quindi le varietà (es. Karnak, Cammeo, Volano)che possono fregiarsi del nome di una varietà tradizionale perdono la propria identità. Rif. Art. 5, comma 3
2 possibili errori Varietà Varietà contenuta nella nella scatola scatola Karnak Karnak Riso Karnak Riso Carnaroli Riso Carnaroli Ideale per risotti Riso Karnak Ideale per risotti 500 g 500 g Rif. Art. 5, comma 3
Varietà tradizionali Per tale prodotto non possono essere utilizzate le denominazioni dell alimento di cui all art. 3, comma 1 [tondo, medio, lungo A, lungo B] Rif. Art. 5, comma 3
La denominazione ammessa è riso ribe La denominazione ammessa è «riso Ribe» Cosa posso mettere nella scatola una varietà del gruppo Ribe Riso Ribe Riso Ribe Riso lungo A Ribe Ideale per risotti Riso Ribe 500 g Ideale per risotti 500 g Rif. Art. 5, comma 3 Rif. Art. 5, comma 2, lettera b
Varietà tradizionali Nella denominazione dell alimento di cui al comma 1 deve figurare: a) l indicazione semilavorato o integrale o semigreggio se la lavorazione subita è diversa da quella indicata all articolo 2, comma 1, lettera c) [riso lavorato] b) Il particolare trattamento subito (parboiled) Rif. Art. 5, comma 4
Cosa posso mettere nella scatola Una varietà del gruppo Baldo Indicare se la lavorazione subita è diversa da lavorato Indicare il particolare trattamento subito Riso semilavorato Parboiled Baldo 500 g Riso Baldo parboiled Ideale per risotti Rif. Art. 5 comma 4
Varietà tradizionali L indicazione classico è consentita, unicamente in associazione alla denominazione dell alimento, per il prodotto di cui al comma 2, lettera a), per il quale è garantita la tracciabilità varietale. Rif. Art. 5, comma 5
Cosa posso mettere nella scatola solo varietà Carnaroli Riso Carnaroli classico 500 g Riso Carnaroli classico Ideale per risotti Rif. Art. 5, comma 5
Varietà tradizionali Con decreto del MIPAAF di concerto con il MISE, entro 90 giorni dall entrata in vigore della nuova legge (7 marzo 2018) verranno stabilite le condizioni per l utilizzo dell indicazione Classico e i criteri per la verifica della tracciabilità varietale. Rif. Art. 5, comma 5
Il registro varietale L Ente Risi detiene un registro varietale contenenti l elenco delle varietà di riso greggio. Il registro è costituito dall elenco: A. delle varietà agronomiche, il cui nome può accompagnare la denominazione dell alimento, ai sensi dell articolo 3, comma 3 (varietà generiche) e descrizione morfologica dei loro granelli B. Delle varietà agronomiche il cui prodotto può utilizzare la denominazione dell alimento di cui all articolo 5, comma 1 (varietà tradizionali), con i dati relativi alle caratteristiche del granello elencate nell allegato 2 al presente decreto. C. Delle descrizioni morfologiche dei granelli delle varietà di cui alla lettera B Tutte le varietà dovranno essere iscritte in un registro ufficiale, nazionale o comunitario. Rif. Art. 6
Il registro varietale In prima sede di prima applicazione, l Ente Risi adotterà gli elenchi in base a quanto verrà previsto nel decreto delle denominazioni per la campagna di commercializzazione 2017/2018, dandone comunicazione preventiva ai costitutori e ai responsabili della conservazione in purezza delle varietà. L aggiornamento del registro avviene entro il 31 Agosto di ogni anno e ha effetto a partire dal 1 settembre dello stesso anno. Il registro è pubblicato sul sito web dell Ente Nazionale Risi Rif. Art. 6
Utilizzo marchi collettivi Con riferimento al riso che beneficia dell uso di marchi collettivi, sulla confezione e nella denominazione dell alimento è consentito riportare anche le indicazioni previste nei relative regolamenti d uso. Rif. Art. 7
Riso Carnaroli classico Cosa posso mettere nella scatola solo varietà Carnaroli Riso Carnaroli classico Presenza indicazioni relative al marchio collettivo Riso Italiano 500 g Rif. Art. 7
Controlli Il MIPAAF e l ENR svolgono attività di controllo sull applicazione delle disposizioni del presente decreto. Alle attività di controllo si provvede nell ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Rif. Art. 8
Regime sanzionatorio 1. salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui art. 3, comma 4, del presente decreto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.500 euro 2. salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui art. 4, comma 2, dal presente decreto, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro 3. salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all art.5, commi 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente decreto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro 4. salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi nella designazione e presentazione del prodotto segni raffiguranti marchi anche collettivi che possono indurre in errore il consumatore circa l origine e la qualità merceologica del riso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 8.000 euro Rif. Art. 9
Regime sanzionatorio Possibile violazione Riferimento Sanzioni Inserimento sulla confezione dei nomi delle varietà di riso greggio senza l inserimento nella denominazione dell alimento Prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all. allegato 4 Mancato rispetto delle norme relative alle varietà tradizionali Art.3 comma 4 Art. 4 comma 2 Art. 5 commi 2, 3, 4 e 5 Da 600 a 3.500 euro Da 1.000 a 5.000 euro Da 1.000 a 5.000 euro Utilizzo di segni raffiguranti marchi anche collettivi che possono indurre in errore il consumatore circa l origine e la qualità merceologica del riso Art. 3 comma 5 Da 2.000 a 8.000 euro
Entrata in vigore del decreto legislativo: Dopo tre mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta. Quindi dal 7 dicembre 2017
Disposizioni transitorie: La Legge attuale 325/58 verrà abrogata a decorrere dal 1 settembre 2018. Pertanto, dal 7 dicembre 2017 al 1 settembre 2018 è consentito il confezionamento secondo le disposizioni di entrambe le norme. Il riso confezionato fino al 31 Agosto 2018 secondo le disposizioni della Legge 325/58 potrà essere venduto fino ad esaurimento delle scorte. Rif. Art. 13
Abrogazione Legge attuale: 7 dicembre 2017 Entrata in vigore del nuovo D. lgs. 4 agosto 2017, n. 131 1 settembre 2018 Abrogazione Legge n.325/58 Confezionamento secondo le disposizioni di entrambe le Norme Confezionamento solo secondo le disposizioni del nuovo D. lgs. n.131 ma possibilità di esaurire le confezioni a norma della legge n. 325/58 senza limite di tempo