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STATUTO Roma, 30 ottobre 2014

Articolo 1 Finalità L'Istituto Affari Internazionali (IAI), senza fini di lucro, promuove la conoscenza dei problemi della politica internazionale, mediante studi, ricerche, attività formative, incontri, pubblicazioni e altrimenti, allo scopo di contribuire al progresso dell integrazione europea e al fine di accrescere le possibilità di un'evoluzione di tutti i paesi del mondo verso forme di organizzazione sovranazionale, verso le libertà democratiche, verso il progresso economico e la giustizia sociale. Articolo 2 Sede L'Istituto ha la sua sede centrale in Roma, via Angelo Brunetti, 9. Altre sedi possono essere istituite sia in Italia che all'estero. Articolo 3 Soci Possono essere soci dell'istituto: soci individuali (persone fisiche, cittadini italiani e stranieri); soci collettivi (imprese, enti, associazioni, istituti, persone giuridiche in genere, italiani o stranieri). Inoltre, su proposta del Comitato Direttivo, singoli cittadini, italiani o stranieri, che abbiano o meno la qualifica di socio individuale, possono essere nominati soci onorari, per un triennio, rinnovabile. Ciascun socio collettivo designa a rappresentarlo nell'istituto un delegato, che non potrà essere sostituito senza preventiva comunicazione ufficiale al Comitato Direttivo. I soci dovranno impegnarsi a cooperare con l'istituto per il perseguimento delle sue finalità, in conformità degli indirizzi stabiliti dagli organi sociali ed avranno diritto di beneficiare dei vari servizi ed attività predisposti dall'istituto. I soci sono tenuti al pagamento delle quote annuali nella misura determinata dall'assemblea Generale. Non sono tenuti al pagamento di quote i soci onorari. I soci onorari non hanno diritto di voto. Il Comitato Direttivo stabilisce entro quali limiti i soci onorari hanno diritto di beneficiare dei servizi e delle attività dell'istituto. 2

Articolo 4 Modalità di associazione Si diventa socio dell'istituto su invito del Comitato Direttivo, ratificato dall'assemblea dei soci individuali, se si tratta di socio individuale, o dall'assemblea dei soci collettivi, se si tratta di socio collettivo. La nomina dei soci onorari deve essere ratificata dall'assemblea dei soci individuali. La qualità di socio si perde per morte, per dimissioni, per mancato pagamento delle quote sociali protratto per oltre due anni, o per il motivo indicato nell'articolo 6. Articolo 5 Organi Sono organi dell'istituto: l'assemblea generale e le Assemblee speciali il Presidente il Direttore il Comitato Direttivo il Comitato Esecutivo il Comitato dei Garanti il Collegio dei Revisori dei Conti. Articolo 6 L' Assemblea generale L'Assemblea generale è composta dai soci individuali e dai rappresentanti dei soci collettivi, in regola con il pagamento delle quote sociali. Si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente o del Comitato Direttivo o quando ne faccia richiesta almeno un sesto dei soci. La convocazione verrà fatta per mezzo di posta ordinaria o, in alternativa, a mezzo di posta elettronica, con un preavviso di almeno 20 giorni. L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'istituto. L'Assemblea generale: elegge, a maggioranza assoluta dei votanti, su proposta del Comitato Direttivo, i membri ed il Presidente del Comitato dei Garanti dell'istituto; elegge a maggioranza assoluta dei votanti, su proposta del Comitato Direttivo, il Presidente e il Direttore dell Istituto; elegge, a maggioranza relativa dei votanti, tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti scelti tra persone di adeguata professionalità; su proposta del Comitato Direttivo, può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei votanti, la revoca, per grave e giusta causa, della qualifica di socio dell'istituto. 3

L'Assemblea generale, su proposta del Comitato Direttivo, stabilisce gli emolumenti spettanti ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea generale discute l'attività dell'istituto, approva sia il bilancio annuale consuntivo che il bilancio preventivo, sottoposti dal Comitato Direttivo, determina la misura delle quote associative, approva le relazioni sulle attività svolte e le linee generali dei programmi presentati dal Comitato Direttivo. Ad eccezione dei casi per i quali sono richieste maggioranze qualificate, l'assemblea generale vota a maggioranza semplice dei votanti. Nell'Assemblea generale è ammesso il voto per corrispondenza. I soci possono farsi rappresentare all'assemblea da altro socio, munito di delega scritta. L'Assemblea è validamente costituita con le presenze richieste dall'articolo 21 del Codice Civile, considerandosi presenti anche i soci rappresentati con delega e quelli votanti per corrispondenza. Articolo 7 Le Assemblee speciali Le Assemblee speciali sono: l'assemblea dei soci individuali; l'assemblea dei soci collettivi. Si riuniscono su convocazione del Presidente o del Comitato direttivo, da effettuarsi per mezzo di posta ordinaria o, in alternativa, a mezzo di posta elettronica, spedita con preavviso di almeno 20 giorni. Anche le Assemblee speciali sono presiedute dal Presidente dell'istituto. L'Assemblea dei soci individuali: ratifica, a maggioranza dei due terzi dei votanti, gli inviti a far parte dell'istituto indirizzati dal Comitato Direttivo a cittadini italiani e stranieri; a maggioranza relativa dei votanti, elegge tra i soci, diciassette membri del Comitato Direttivo. L'Assemblea dei soci collettivi: ratifica, a maggioranza di due terzi dei votanti, gli inviti a far parte dell'istituto indirizzati dal Comitato Direttivo ad imprese, enti, associazioni, istituti, persone giuridiche in genere, italiani o stranieri; a maggioranza relativa dei votanti, elegge tra i soci, dieci membri del Comitato Direttivo. Pure nelle Assemblee speciali è ammesso il voto per corrispondenza. I soci possono farsi rappresentare alle Assemblee speciali da un altro socio munito di delega scritta. Le Assemblee speciali sono validamente costituite con le presenze richieste 4

dall'articolo 21 del Codice Civile, considerandosi presenti anche i soci rappresentati con delega e quelli votanti per corrispondenza. Articolo 8 Il Presidente Il Presidente è eletto dall'assemblea generale su proposta del Comitato Direttivo. Il Presidente sovrintende alla rispondenza delle attività generali dell'istituto con le sue finalità statutarie. Promuove la presenza e l'immagine dell'istituto, assicura l'informazione sulle sue attività e i suoi scopi, mantiene e promuove i rapporti in Italia e all'estero con i patrocinatori, i finanziatori, le istituzioni pubbliche e private, i soci dell'istituto. Presiede il Comitato Direttivo. Presiede, ed eventualmente convoca, l'assemblea generale e le Assemblee speciali. Il Presidente dura in carica un triennio ed è rieleggibile. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente vicario. Articolo 9 Il Direttore Il Direttore è eletto dall'assemblea generale, su proposta del Comitato Direttivo. Presiede il Comitato Esecutivo. Rappresenta l'istituto nei confronti dei terzi. Il Direttore assicura la gestione dell'istituto esercitando una generale funzione di indirizzo, sovrintendenza e coordinamento. Compete al Direttore lo svolgimento di tutti gli atti necessari al funzionamento dell'istituto stesso; può delegare ad altri, per singoli atti o serie di atti, i poteri che gli spettano; segue l'esecuzione e lo sviluppo dell'attività dell'istituto, e ne ha la responsabilità. Può nominare nell'organigramma il Segretario dell'istituto, al quale delega la gestione ordinaria dei servizi dell'istituto e del personale, nonché altre funzioni ritenute di volta in volta necessarie. Amministra i fondi dell'istituto, cura la tenuta dei libri contabili, redige i bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni accompagnatorie e ne assicura la 5

rispondenza con il programma di attività. Assume i dipendenti, nomina i collaboratori, e ne fissa gli emolumenti. Il Direttore dura in carica un triennio ed è rieleggibile. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni spettano al Vicedirettore. Articolo 10 Il Comitato Direttivo Il Comitato Direttivo è composto da non meno di ventisette e non più di quaranta membri ed è presieduto dal Presidente dell'istituto. Le Assemblee speciali eleggono ventisette membri del Comitato Direttivo con le modalità indicate nell'articolo 7. Il Comitato Direttivo può cooptare tra i soci altri membri fino a raggiungere il massimo di quaranta. Le cooptazioni possono avvenire esclusivamente tra i soci in regola con le quote e sono decise a maggioranza dei due terzi dei partecipanti. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta il Direttore o almeno un terzo dei suoi membri. Nelle riunioni del Comitato Direttivo i rispettivi membri non possono farsi rappresentare mediante delega. Il Comitato Direttivo: discute ed approva le attività ed i programmi dell'istituto e ne segue lo stato di avanzamento; trasmette all'assemblea generale proposte riguardanti i programmi di attività dell'istituto; elegge tra i soci i dieci membri del Comitato Esecutivo, dei quali almeno sette scelti fra i propri componenti; elegge tra i soci, su proposta del Presidente, fino a tre Vicepresidenti, di cui uno con funzione Vicaria; elegge tra i soci, su proposta del Direttore, il Vicedirettore dell Istituto; propone alle rispettive Assemblee speciali i nuovi soci individuali e collettivi dell'istituto; propone all'assemblea generale la revoca della qualifica di socio dell'istituto; esamina unitamente alle relative relazioni accompagnatorie sia il bilancio preventivo che quello consuntivo predisposte dal Direttore e dal Tesoriere; sottopone il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le relazioni accompagnatorie all'approvazione dell'assemblea generale, formulando al riguardo le proprie osservazioni; stabilisce i criteri per la selezione e la rielezione del Presidente, del Direttore dell'istituto nonché del presidente e dei componenti del 6

Comitato dei Garanti e ne propone all'assemblea Generale le relative candidature; propone all'assemblea generale gli emolumenti di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti; Gli inviti a far parte dell'istituto sono decisi a maggioranza dei due terzi dei membri. In tutti gli altri casi, il Comitato Direttivo vota a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente della riunione. Assistono alle riunioni del Comitato Direttivo i Vicepresidenti, il Vicedirettore, il Tesoriere e i membri del Comitato dei Garanti. I responsabili dei progetti di ricerca, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di studio nonché i consiglieri scientifici possono essere chiamati ad assistere alle riunioni del Comitato Direttivo. I membri del Comitato Direttivo durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Qualora nel corso del triennio vengano a cessare uno o più membri eletti ai sensi dell'articolo 7, lo stesso Comitato Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti provvede alla loro cooptazione che potrà avvenire esclusivamente tra i soci in regola con le quote. I membri cooptati in sostituzione di quelli cessati restano in carica sino alla prossima riunione dell'assemblea che dovrà provvedere all'elezione. Articolo 11 Il Comitato Esecutivo Il Comitato Esecutivo è composto dal Direttore, che lo presiede, e da dieci membri eletti dal Comitato Direttivo, conformemente all art.10. Il Comitato Esecutivo esercita funzioni specifiche in materia di programmazione e di verifica dello stato di attuazione della attività amministrativa e gestionale dell'istituto. Nell'esplicazione di tali funzioni il Comitato Esecutivo: dà attuazione ai progetti approvati dall'assemblea generale; formula proposte ed intraprende iniziative per i nuovi progetti da sottoporre al Comitato Direttivo; segue e coordina tutti i programmi di attività dell'istituto; decide la composizione dei Gruppi di studio per singoli progetti; nomina, tra i soci dell'istituto, il Tesoriere; approva, su proposta del Direttore, la pianta organica del personale dipendente dell'istituto; stabilisce, su proposta del Direttore, gli emolumenti spettanti alle cariche previste dallo Statuto, per le quali non sia richiesta una specifica competenza dell'assemblea; 7

in casi di urgenza può deliberare spese di carattere straordinario, purché coperte da entrate straordinarie. Il Comitato si riunisce su convocazione del Direttore. I membri del Comitato Esecutivo durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Qualora nel corso di un triennio vengano a cessare uno o più membri, il Comitato, con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti, provvede alla loro cooptazione che potrà avvenire esclusivamente tra i membri del Comitato Direttivo. I membri cooptati in sostituzione di quelli cessati restano in carica sino alla prossima riunione del Comitato Direttivo. Articolo 12 Il Tesoriere Il Tesoriere coadiuva il Direttore nella redazione dei bilanci, consuntivi e preventivi e delle relative relazioni e li presenta con la controfirma del Direttore e la relazione del Collegio dei Revisori dei conti agli organi dell'istituto. Partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo e del Comitato Direttivo, senza diritto di voto se non ne è membro. Il Tesoriere dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Articolo 13 Il Comitato dei Garanti Il Comitato dei Garanti ha la funzione di tutelare l'autonomia culturale e istituzionale dell'istituto in conformità all art. 1 dello Statuto. E' composto da un minimo di sei ad un massimo di dodici membri ed è presieduto dal suo Presidente. Si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del suo Presidente. Il Comitato può inviare pareri e proposte agli altri organi dell'istituto. Articolo 14 Il Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea Generale. I Sindaci vengono scelti tra persone di adeguata professionalità. Il Collegio elegge al proprio interno un presidente. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. 8

Il Collegio esercita il controllo sulla regolarità della gestione economica e contabile dello IAI. Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo e preventivo. L'emolumento dei Revisori dei Conti è determinato dall'assemblea generale, su proposta del Comitato Direttivo. Articolo 15 Il patrimonio Il patrimonio dell'istituto è costituito: dalle quote annuali dei soci individuali e dei soci collettivi nella misura decisa dall'assemblea generale; dai contributi ordinari e straordinari versati dai soci individuali, dai soci collettivi e dai terzi; da donazioni o lasciti in genere. Articolo 16 L'esercizio sociale L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e le relative relazioni redatti dal Direttore e dal Tesoriere devono essere sottoposte, previo esame da parte del Comitato Direttivo ai sensi dell'art.10, all'approvazione dell'assemblea generale entro il 31 ottobre di ciascuno anno. Il bilancio consuntivo annuale e le relative relazioni redatti dal Direttore e dal Tesoriere devono essere sottoposte, previo esame da parte del Comitato Direttivo ai sensi dell'art.10, all'approvazione dell'assemblea generale entro il 30 aprile dell'anno successivo. Entro dieci giorni dalle citate approvazioni, i bilanci, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere trasmessi al Ministero degli Affari Esteri. A detto Ministero saranno altresì trasmessi gli atti e i documenti amministrativi che dovessero essere ulteriormente richiesti. Articolo 17 Durata cariche Tutte le cariche previste dallo Statuto, per le quali non sia prevista una specifica durata nei singoli articoli, sono triennali e rinnovabili. Articolo 18 Modifiche Le modifiche del presente Statuto vengono decise dall'assemblea generale, 9

su proposta del Comitato Direttivo, con la maggioranza di due terzi dei votanti e con la presenza di almeno un sesto dei soci. Articolo 19 Scioglimento La durata dell'istituto è a tempo indeterminato. In caso di scioglimento, per delibera assembleare, verranno nominati uno o più liquidatori, che provvederanno, con il controllo dei Revisori, alle operazioni di liquidazione. L'attivo netto verrà utilizzato secondo le indicazioni date dall'assemblea. In mancanza di deliberazioni assembleari, sarà provveduto ai sensi dell'articolo 31 del Codice Civile, destinando l'attivo a finalità analoghe a quelle perseguite dall'istituto. Articolo 20 Disposizione di legge Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile. 10