CODICE DEONTOLOGICO DEI CONSULENTI DEL LAVORO. (Delibera del 20 luglio 1990)



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CODICE DEONTOLOGICO DEI CONSULENTI DEL LAVORO (Delibera del 20 luglio 1990)

Presentazione Il Codice Deontologico dei Consulenti del lavoro è orientato al principio generale che la professione svolge la propria attività nell interesse della società. Essa non si considera estranea alla dinamica del contesto collettivo, ma si definisce come una forza che partecipa a tale dinamica assumendosi le responsabilità, i compiti, gli oneri che da ciò derivano. La Deontologia professionale è di conseguenza configurata non come un semplice strumento di autoregolazione, ma come una normativa che ha lo scopo di attribuire alle funzioni professionali il carattere di servizi resi a tutto l assetto sociale, pur implicando una particolare attenzione verso i rapporti umani ed organizzativi attraverso i quali la specifica attività del Consulente viene a realizzarsi in concreto. Le caratteristiche del Codice sono espresse in una serie di tematiche, coerenti nel loro contenuto a tale presupposto. Si tratta delle seguenti: 1) I valori professionali, cioè gli scopi - desumibili dalla legge che ha riconosciuto la professione - verso cui si muove l azione specifica di questa. E l elemento che conferisce alla professione una precisa identità e una altrettanto precisa legittimazione, perché ne include le finalità tra quegli obiettivi che sono considerati socialmente validi dal sistema sociale. 2) L autonomia della professione. Autonomia significa capacità di darsi regole e orientamenti al di fuori di pressioni esterne, cioè di partecipare con atti liberi, nel quadro dell ordinamento giuridico, alla realizzazione dei valori che la professione riconosce come propri. Essa implica il dovere di difendere la professione dalle interferenze e dai condizionamenti di altre forze sociali. 3) La preparazione tecnica e l aggiornamento costante. Si tratta di un elemento di natura specificamente congiunta, che incorpora la garanzia della realizzabilità dei valori professionali che in sua assenza rimarrebbero meramente formali. La professione è concepita come un abilità specifica fondata sui principi teorico-

empirici che il Consulente del lavoro è tenuto a conoscere oltre che su un bagaglio di conoscenza normativa che deve essere costantemente padroneggiato. 4) L atteggiamento di contrasto nei confronti di chi esercita senza averne il titolo. Questa tematica discende direttamente dalla determinazione pubblica dei presupposti cognitivi indicati nel punto 3, effettuata mediante la procedura di ammissione alla professione prevista dalla legge. E naturale infatti che una volta affermata l inderogabilità di questi ultimi siano escluse dall esercizio professionale le persone che non ne sono in possesso. 5) Il primo dei rapporti classici della libera professione, cioè il rapporto con i clienti. Esso è soggetto a regole deontologiche il cui scopo è di tutelare le aspettative del cliente volte ad una prestazione professionale fiduciaria, tecnicamente adeguata, coperta da riservatezza, remunerata in modo giusto. Un problema preliminare di questa tematica in veste l orientamento verso la "pubblicità" delle attività specifiche, alla luce dell esigenza - molto sentita nelle società avanzate - che il professionista possa far conoscere ai terzi la sua identità con mezzi diversi dalla semplice comunicazione interpersonale. Il criterio adottato dal Codice è di ammettere la pubblicità nella sola ipotesi della corretta informazione al pubblico del titolo professionale della specializzazione, e dell ambito territoriale dell esercizio, escludendone ogni altra forma e modalità. Di non ammettere inoltre nessun tipo di pubblicità svolta in favore del Consulente da parte di entità sociali di qualunque tipo, estranee alla professione. Un ulteriore elemento qualificante è costituito dal prevedere che il rapporto con il cliente sia caratterizzato dall informazione ed illustrazione dei problemi da parte del professionista, in modo da permettere al cliente di partecipare consapevolmente alla realizzazione del servizio che gli viene reso. E rispecchiato a questo proposito nel Codice una concezione del cliente come fruitore attivo del servizio, in linea con gli orientamenti più attuali dell attività di servizio. Gli altri aspetti della tematica corrispondono agli orientamenti deontologici tradizionali sul rapporto professionista-cliente che riguardano i compensi e il dovere di riservatezza, entrambi per così dire acquisiti alla tradizione dei professionisti liberali.

6) L ulteriore rapporto classico, quello con i colleghi, è trattato come solidarietà categoriale tra i Consulenti del lavoro in vista del miglioramento del livello tecnico e della funzionalità della professione. Ciò implica che il rapporto tra colleghi, oltre ai doveri di parità, dignità, lealtà, collaborazione, siano incluse quelle forme di interazione tra pari che promuovono l immagine sociale della professione. Le regole deontologiche particolari riguardano - in questo campo - i modi di una interazione non conflittuale, nei casi di attività svolte da più professionisti per uno stesso cliente; il dovere di evitare comportamenti che possono dar luogo a controversie con i colleghi; il divieto di acquisire slealmente la clientela; l obbligo di dare la propria disponibilità ove sia necessaria la sostituzione temporanea di colleghi deceduti o impossibilitati a svolgere le attività professionali; la collaborazione attiva con gli organismi istituzionali della categoria; infine - cosa importante - il sostegno da dare a coloro che aspirando ad entrare nella professione, svolgono il periodo del praticantato. 7) Il rapporto con istituti, enti, organizzazioni, pubblici e privati, che costituiscono, per le particolari caratteristiche ad essi attribuite dalla legge o dal sistema sociale, dei referenti necessari alla professione. E evidente l importanza che assume questa polarità di rapporto nelle società avanzate e conseguentemente le necessità di includerla nella deontologia professionale. Aspetti essenziali del Codice sull argomento sono la dignità e la chiarezza dei comportamenti che si richiedono al professionista di tali entità, e la necessità di mantenere un criterio di reciproco rispetto con i funzionari e i rappresentanti di queste; l esclusione di qualsiasi privilegiamento o facilitazione professionale derivanti da relazioni personali del professionista con funzionari o rappresentanti di esse; l ottimizzazione, in favore della professione, delle interazioni con tali soggetti da parte di Consulenti del lavoro che rivestano cariche in seno agli organismi professionali; l impegno per la corretta applicazioni delle norme contrattuali e per la risoluzione delle ipotesi di conflittualità nei confronti dei sindacati e delle associazioni dei datori di lavoro. 8) Il rapporto con gli iscritti ad altri Ordini professionali. Viene qui in evidenza l interazione positiva con i professionisti appartenenti ad altre professioni riconosciute, nel quadro delle attività specifiche dei Consulenti, del lavoro, in vista della migliore tutela dei fruitori dei servizi professionali. La contemporaneità di prestazioni

professionali di differente natura nell interesse di uno stesso cliente tende a diffondersi nelle società avanzate, e rende necessaria la regolamentazione deontologica di queste situazioni. Il Codice la disciplina guardando sia ai rapporti individuali tra Consulenti del lavoro e professionisti di altra natura, sia a quelli tra i Consulenti del lavoro e gli Ordine di altre professioni. Nel primo caso prevede un criterio di disponibilità e di reciprocità nei riguardi degli appartenenti ad altra professione, estendendo tale criterio fino a disporre che le norme del Codice si ritengono estese anche alla disciplina di tali rapporti; nel secondo caso indica l obbligatorietà della collaborazione con gli iscritti ad altri Ordini per la realizzazione delle attività dirette a favorire l aggiornamento professionale e a reprimere l abusivismo allargando questa prescrizione fino a sostenere le iniziative istituzionali comuni al settore delle libere professioni, anche nella prospettiva di una maggiore internazionalizzazione delle attività di consulenza aziendale. L insieme delle tematiche alle quali il Codice deontologico cerca di dare un assetto prescrittivo indica che esso è realizzato in vista di una prevedibile estensione del ruolo che i Consulenti del lavoro pensano di svolgere nella società italiana e in quella europea nei prossimi decenni. Alcuni elementi del Codice danno un contenuto particolarmente significativo a questa ipotesi: la determinazione chiara dei valori professionali; l importanza attribuita all aspetto cognitivo della professione; la configurazione del rapporto con il cliente come rapporto esperto, efficace aperto alla collaborazione con il cliente; il rilievo attribuito alla solidarietà categoriale in vista del miglioramento delle prestazioni professionali; la considerazione dell importanza che hanno nell esercizio i contatti con gli enti cui fanno capo influenti servizi sociali; la solidarietà con le altre libere professioni, nella convinzione che la forma professionale indipendente abbia una importante funzione da svolgere nella società veniente e in particolare in una prospettiva europea. Il principio che presiede a tutto il Codice - quello che i Consulenti del lavoro svolgono le loro attività nell interesse della società - costituisce la veicolazione generale di questa linea, e nello stesso tempo il mezzo concreto della sua realizzabilità. Solo operando dentro alla società e favore di tutta la società, il gruppo professionale può aspirare ad avere una funzione rilevante a fronte dell intensa problematicità sociale, economica, organizzativa, che caratterizza gli attuali contesti socio-economici. In questo senso il Codice riveste il

carattere di uno strumento strategico, che contribuisce a fronteggiare le sfide che i Consulenti del lavoro sanno di dover affrontare nel prossimo avvenire.

Scopo della normativa deontologica 1 - La deontologia dei Consulenti del lavoro è l insieme dei principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni professionista deve osservare in quanto inscritto nell Albo Professionale dei Consulenti del lavoro, sia che eserciti la professione in forma indipendente sia dipendente, affinché la professione dia la migliore risposta alle aspettative che la società ha verso la medesima. 2 - Le norme incluse nel presente codice hanno carattere prescrittivo. Ogni azione e omissione in contrasto con esse e comunque disdicevoli al decoro e al corretto esercizio della professione di Consulente del lavoro sono punibili ai sensi di quanto previsto dal titolo IV della legge 11 gennaio 1979 n.12. Valori professionali 3 - Compito del Consulente del lavoro è di svolgere per conto di qualsiasi titolare del rapporto di lavoro, l assistenza e le prestazioni previste dalla legge in materia di lavoro, previdenza, assistenza sociale dei lavoratori dipendenti e autonomi nonché, su delega e in rappresentanza degli interessati, le funzioni affini, connesse e conseguenti a quelle indicate, e le relative attività di consulenza. 4 - Costituisce obbiettivo sociale della professione di Consulente del lavoro che le funzioni indicate nell art. 3 siano compiute in conformità alle leggi, ai regolamenti, ai contratti collettivi, e in genere alla normativa del lavoro al fine di assicurare alla collettività la migliore disciplina delle relazioni di lavoro e delle attività connesse. Norme generali 5 - L autonomia professionale del Consulente del lavoro va difesa dagli esercenti la professione. E considerato dovere professionale operare in modo che le attività professionali svolte, sia singolarmente sia nelle forme associative o societarie consentite dalla legge, siano libere da condizionamenti o da interferenze da soggetti pubblici e privati. 6 - Il Consulente del lavoro è tenuto a curare la propria preparazione professionale ed aggiornare costantemente la propria conoscenza delle discipline, leggi, regolamenti, normative, ecc. che formano la base

cognitiva della professione, sia in relazione ai principi sia allo sviluppo concreto delle norme applicabili ai rapporti che gli sono affidati. Sono considerate mancanze disciplinari l errore e l omissione nelle attività indicate all art. 3 commessi per ignoranza, inosservanza o arbitraria interpretazione di norme vigenti. 7 - E considerato dovere professionale del Consulente del lavoro prendere parte ai corsi di qualificazione e aggiornamento istituiti dall Ordine o dalle Associazioni professionali al fine di assicurare un esercizio tecnicamente elevato della professione nell ambito nazionale e nei paesi della Comunità Economica Europea, nonché sostenere le iniziative di qualificazione professionale promosse dalla categoria. 8 - Il Consulente del lavoro deve fattivamente contrastare qualsiasi forma di abusivismo professionale, ed è tenuto a segnalare al Consiglio Provinciale ogni caso di cui venga a conoscenza, per la salvaguardia della professione medesima. 9 - Il Consulente del lavoro esercita la professione nel rispetto dei principi di correttezza, riservatezza, obbiettività e disponibilità, qualificandosi con il proprio titolo professionale. 10 - Al Consulente del lavoro si richiedono probità e decoro ed una condotta di vita tale da non arrecare discredito al prestigio della categoria professionale. 11 - Il Consulente del lavoro che ricopre, o ha ricoperto, funzione pubbliche, sindacali o istituzionali di categoria, non deve avvalersi di tali posizioni per procurarsi clientela a danno dei colleghi od altri indebiti vantaggi, né proporsi al pubblico in veste professionale diversa da quella dei colleghi. Rapporti con la clientela 12 - Al Consulente del lavoro è vietato di attuare qualsiasi forma di pubblicità, salvo quella esclusivamente rivolta alla corretta informazione al pubblico del titolo professionale e della specializzazione nonché dell ambito territoriale dell esercizio, ed inoltre di accettare e di favorire forme di pubblicità svolte a suo favore da parte di associazioni, enti, organizzazioni, aziende, sindacati o altro.

13 - Il Consulente del lavoro deve adoperarsi affinché il mandato gli sia conferito quando possibile per iscritto. E fatto divieto predisporre preventivi che confondano la prestazione professionale con la fornitura di servizi non professionali. 14 - Il carattere fiduciario e personale del rapporto professionale, nonché la tutela dell interesse del cliente impongono al Consulente del lavoro l assunzione dei soli compiti che è in grado di,poter assolvere con la dovuta competenza, perizia ed efficacia. 15 - Il Consulente del lavoro non deve proseguire l incarico qualora i comportamenti e le richieste del cliente o altri gravi motivi, ne compromettano il corretto e dignitoso svolgimento. In tal caso ha l obbligo di declinare il mandato. 16 - Il Consulente del lavoro deve illustrare al cliente i problemi tecnici essenziali, nonché orientarlo motivatamente sulle strategie attuabili in relazione ai medesimi, esporgli gli eventuali rischi che esse comportano e chiedergli il suo orientamento sulle decisioni da prendere. 17 - La determinazione di compensi non inferiori a quelli minimi previsti dalla tariffa professionale e dalle altre norme in materia sono garanzia di serietà e di chiarezza professionale nel rapporto con i clienti. Pertanto il Consulente del lavoro deve attenervisi in maniera rigorosa. 18 - Il Consulente del lavoro è tenuto verso il cliente ad un atteggiamento di riservatezza in merito ai fatti e notizie inerenti alle attività a lui affidate, e a vigilare affinché i propri collaboratori e dipendenti osservino anch essi tale atteggiamento in relazione alle notizie apprese nell espletamento dei compiti. Rapporto con i colleghi e gli organismi di categoria 19 - Il comportamento del Consulente del lavoro s ispira al principio della solidarietà categoriale, in vista dell obiettivo di migliorare, mediante un attiva interazione tra gli esercenti, il livello della professione e l utilità sociale delle attività specifiche di questa. 20 - Il Consulente del lavoro intrattiene con i colleghi rapporti professionale diretti o indiretti di parità, dignità, lealtà, collaborazione, ed evita di arrecare danno al singolo collega e discreto

alla categoria. Deve inoltre favorire lo scambio di esperienze e notizie volte ad un qualificato approfondimento delle problematiche professionali, e contribuire, attraverso un rapporto attivo con i colleghi, all elevazione dell immagine sociale della professione. 21 - I Consulenti del lavoro che curino adempimenti, anche se in materie diverse, per uno stesso cliente, dovranno collaborare, in modo tale da escludere qualsiasi confronto sul piano della qualità e della tempestività delle prestazioni. Tale collaborazione dovrà aver cura di evitare che il cliente conferisca, per motivi di conflittualità, l incarico totale un professionista a scapito dell altro. 22 - I Consulenti del lavoro devono evitare comportamenti che possono sfociare in controversie con colleghi. Nell eventualità della insorgenza di queste, ne cercheranno la possibile composizione amichevole all interno dei propri organismi istituzionali. 23 - L acquisizione di clientela tramite metodi sleali, millantanerie, o con la semplice riduzione dei compensi rispetto a quelli praticati da altro collega, costituisce lesione grave all onore professionale. Potranno essere accettati, di massima, incarichi professionali soltanto da clienti non assistiti da colleghi. Diversamente, sarà possibile accettare l incarico solo dopo aver contattato il collega per informarlo della proposta ricevuta. 24 - In caso di decesso di un collega, il Consulente del lavoro chiamato temporaneamente a proseguire le funzioni, comunica la propria accettazione al Consiglio Provinciale, offrirà per tutto il tempo necessario la massima disponibilità e collaborazione alla definizione delle pratiche dello studio. Analoga disponibilità sarà prestata al collega in contingente grave e accertata difficoltà a svolgere la propria attività professionale. 25 - Il Consulente del lavoro collabora attivamente con gli organismi istituzionali di categoria, ne segue le direttive e partecipa fattivamente agli incontri, degli iscritti all Ordine. 26 - Il Consulente del lavoro favorisce l inserimento, negli studi professionali, dei giovani praticanti che ne manifestino l interesse. 27 - Il Consulente del lavoro deve fornire ai praticanti di studio un insegnamento adeguato, curandone direttamente la preparazione e favorendone, anche mediante l attuazione di un corretto ed autonomo

rapporto di collaborazione, l inserimento in un futuro ruolo professionale. Rapporti con istituti, enti ed organizzazioni 28 - Nei rapporti con i rappresentanti della pubblica amministrazione, degli enti e di tutti gli organismi con cui viene a contatto per motivi di ordine professionale, il Consulente del lavoro deve comportarsi con dignità e chiarezza, nel rispetto delle reciproche funzioni e attribuzioni. 29 - Il Consulente del lavoro non deve in nessun caso, nei rapporti di cui all art.28, assumere atteggiamenti in contrasto con il ruolo professionale o accettare rifiuti ingiustificati o situazioni lesive del proprio decoro. Verificandosi tali situazioni, è tenuto a riferire al Consiglio Provinciale per le eventuale decisioni in merito. 30 - Il Consulente del lavoro, che si trovi in rapporto di parentela, di amicizia, di familiarità con soggetti di cui all art.28, in nessun caso deve avvalersi di tale situazione al fine di trarre vantaggi personali e tanto meno sollecitare incarichi o richiedere favori di alcun genere. 31 - Il Consulente del lavoro che riveste cariche in seno ai propri organismi provinciali, regionali o nazionali, è tenuto ad ottimizzare, a favore della categoria i rapporti con i soggetti di cui all art. 28, sul piano della correttezza e delle pari dignità. 32 - Il Consulente del lavoro nei confronti dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro è tenuto compatibilmente con il proprio mandato professionale, ad un rapporto volto alla corretta applicazione delle norme contrattuali ed alla risoluzione delle situazioni di conflittualità. Rapporti con gli iscritti ad altri Ordini professionali 33 - Il Consulente del lavoro agisce con la massima disponibilità e reciprocità d intenti nei rapporti con gli iscritti ad altri Ordini professionali, onde contribuire con il proprio apporto di cultura ed esperienza al raggiungimento dell interesse comune nell ambito dei valori professionali che gli sono propri. Opera altresì per la tutela delle proprie competenze professionali ed il rispetto di quelle riservate agli altri Ordini professionali, in vista dello scopo sociale di salvaguardare i legittimi interessi dei fruitori del servizio.

34 - Anche nei rapporti con gli iscritti ad altri Ordini professionali il Consulente del lavoro deve osservare tutte le norme del presente codice. 35 - Il Consulente del lavoro favorisce ogni forma di collaborazione con gli iscritti ad altri Ordini professionali nella realizzazione di tutte le attività svolte all aggiornamento professionale ed alla repressione del fenomeno dell abusivismo. 36 - Il Consulente del lavoro aderisce, unitamente ai professionisti di altre categorie, alle iniziative necessarie al raggiungimento dei fini istituzionali comuni. Persegue l affermazione e lo sviluppo sociale delle libere professioni onde favorire, nella valorizzazione e nel rispetto delle specifiche competenze, una sempre maggiore efficienza e internazionalizzazione delle attività di consulenza aziendale.