Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza -

Documenti analoghi
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI CIRCOLARE N. 30/2013

Prefettura di Avellino

Prot. n Palermo, 22 aprile e, p.c. Al Ministero dell Interno Direzione Centrale dei Servizi Elettorali R O M A

(1) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga

A. Composizione liste elettorali

A. Composizione liste elettorali

LEGGE 23 novembre 2012, n. 215

A. Composizione liste elettorali

Alle Sigg. Presidenti delle Corti di Appello di. Sigg. Presidenti dei Tribunali di. Sigg. Prefetti - Uffici Territoriali del Governo della Sicilia

A. Composizione liste elettorali

Le novità introdotte dalla legge 215 del 2012 in materia elettorale

ISTRUZIONE PER LA PRESENTAZIONE E L AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE ELEZIONI COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot. n Palermo, 20 maggio e, p.c. Al Ministero dell Interno Direzione Centrale dei Servizi Elettorali R O M A

ELEZIONE DI SECONDO GRADO INDICE DI PONDERAZIONE

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE AVVERTENZA:

ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REGIONALI ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Provincia di Campobasso

LEGGE 10 APRILE 2013, 8 NORME IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA E DOPPIA PREFERENZA DI GENERE

Gli organi di governo dei Comuni alla luce delle ultime modifiche normative

Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale Elezioni Amministrative del 10 giugno 2018 AVVISO

A lista d inoltro. oggetto: Elezioni comunali Principali norme applicabili.

PROGETTO DI LEGGE N di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

Legge regionale 9 marzo 1995, n. 14

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI Provincia di Cosenza

Scadenze e adempimenti per le elezioni del 31 ottobre 2018

PROVINCIA DI SALERNO Decreto del Presidente della Provincia

OGGETTO: Elezioni amministrative 28 aprile Modalità di espressione di voto nelle elezioni amministrative in Sicilia.

CITTÁ METROPOLITANA DI MESSINA

ELEZIONI REGIONALI 2015: LEGGE ELETTORALE, CAMPAGNA ELETTORALE E PAR CONDICIO

A lista d inoltro. oggetto: elezioni comunali Principali novità introdotte dalla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19.

proposta di legge n. 36

La valutazione dell impatto delle misure di riequilibrio di genere. Sintesi dei primi dati

REGIONE SICILIA. Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Citta' metropolitane".

FRONTESPIZIO DECRETO PRESIDENZIALE. n. 170 / 2018 del 17/09/2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Elezioni Comunali Anno 2014 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE COME SI VOTA NEI COMUNI INFERIORI AI 15.

CITTA' DI MESAGNE (Provincia di Brindisi)

Comune di Asiago Provincia di Vicenza

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

approfondimenti Approfondimento n Marzo 2017 di Martino Conforti

COME FUNZIONA LA NUOVA LEGGE ELETTORALE REGIONALE

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

GUIDA ALLE ELEZIONI PROVINCIALI

REGIONE CALABRIA Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 Norme per l elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

CIRCOLARE N. 1 Arezzo, 5 marzo 2012 DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI

CAPO III Sistema elettorale

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2702

PROVINCIA DI BERGAMO. LEGGE 56/2014 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (1).

Gli Organi di governo dei Comuni: Composizione - Elezione - Funzioni

Istruzioni per la presentazione e l ammissione delle candidature

ELEZIONI 05 GIUGNO 2016 SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE PRESIDENTE E CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA' DI PIRRI MEMORANDUM

II. La legge statutaria elettorale della Regione Sardegna, emanata in attuazione dello Statuto Speciale della Sardegna, nel Capo I riguardante il

Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132

A lista d inoltro. oggetto: Elezioni comunali Principali novità introdotte dalla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19.

Art. 1 (Oggetto e disciplina applicabile)

La presentazione delle candidature per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale

ART. 1 (Composizione del consiglio provinciale, fissazione della data della votazione e convocazione dei comizi elettorali)

Scadenze e adempimenti

VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE E L AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE. (estratto dalla pubblicazione del Mistero dell Interno)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Sondrio

Province. Legge 56/14 -Elezioni: scadenze e adempimenti Ipotesi di data delle elezioni 12 ottobre 2014

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018

CAPO I Convocazione delle elezioni

XVII LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE. Di iniziativa dell On. Ferranti

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

Elezioni Comunali 2016 Istruzioni per la presentazione delle liste. Silvana Mura

DECRETO LEGISLATIVO 20 DICEMBRE 1993, n. 534 (GU n. 302 Suppl.Ord. del 27/12/1993)

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI CIRCOLARE N. 5/2013 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

Consiglio regionale della Toscana

A lista d inoltro. Sul Bollettino ufficiale della Regione n. 50 dell 11 dicembre 2013 è stata pubblicata la legge

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Prot. n. 352/17/El.Amm. Messina, 22 maggio 2017

A.S Articolo 1. Emendamento

proposta di legge n. 476

Comune di CARINARO. Ufficio elettorale Elezioni Comunali Anno 2014 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

I L S I N D A C O. Decreto n. 36 del 13/09/2017

COMUNE DI DOLIANOVA PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DELLE OPERAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI TRIUGGIO Provincia di Monza e Brianza

ART. 2 (Elettorato attivo e formazione delle liste sezionali. Liste dei candidati)

Comune di Crespina Lorenzana

Art Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra Sopprimere l articolo Bisinella, Calderoli Sopprimere l articolo.

*** ATTO COMPLETO ***

PROVINCIA DI MANTOVA

N. COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO RESPONSABILE DELL UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Comune di Ponzano Veneto Provincia di Treviso

Transcript:

Prot. n. 13499/2013//Elett. Cosenza, 25 marzo 2013 Sigg.ri Sindaci e Commissari dei Comuni della provincia Sigg.ri Segretari comunali dei Comuni della provincia Sigg.ri Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni della Provincia Sigg.ri Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali OGGETTO: Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni sulla parità di accesso alle cariche elettive dei comuni. Circolare ministeriale n. 30/2013 Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale - n. 288 dell 11 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, il Ministero dell'interno ha rappresentato che alcune delle principali disposizioni del provvedimento sono rivolte a promuovere direttamente la parità di uomini e donne nell accesso alle cariche elettive comunali, incidendo sulla materia attribuita all esclusiva competenza statale, ai sensi dell art. 117, secondo comma, lett. f), della Costituzione. Ed invero, il citato provvedimento modifica, con l articolo 2, alcune disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del d.p.r. n. 570 del 1960, al fine di favorire, in estrema sintesi, sia la presenza nelle liste dei candidati di entrambi i generi (attraverso determinate quote ), sia, per la fase di votazione, la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purché per candidati di genere diverso; la riforma, tuttavia, presenta una diversa modulazione a seconda delle tre seguenti fasce demografiche di comuni: sotto 5.000 abitanti; da 5.000 a 15.000 abitanti; sopra 15.000 abitanti. 1

1) Per l elezione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l unica previsione di riequilibrio di genere è contenuta, di fatto, nell art. 2, comma 1, lett. c), al punto 1), della legge in esame che, aggiungendo il comma 3-bis all art. 71 del d. lgs. n. 267/2000, enuncia, al primo periodo, il principio secondo cui Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. La legge, tuttavia, non prevede misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi. 2) Per i comuni con popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, invece, il legislatore, con il nuovo comma 3-bis dell art. 71 del d. lgs. n. 267/00, prevede, al secondo periodo, disposizioni più penetranti; viene, infatti, definita una quota massima di candidati del genere più rappresentato in ciascuna lista, pari a due terzi dei candidati (ammessi) della stessa lista. fini del corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, la disposizione prevede il suo arrotondamento all unità superiore del numero decimale corrispondente ai due terzi dei candidati solo qualora il numero corrispondente ad un terzo dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In pratica, sia pure con una formulazione particolarmente articolata, si assume sostanzialmente il criterio dell arrotondamento matematico all unità più vicina. Ad esempio, in caso di lista formata da dieci candidati, i due terzi corrispondono a 6,66 ed il terzo corrisponde a 3,33; in tal caso, del genere più rappresentato possono essere ammessi non più di 7 candidati e di quello meno rappresentato devono essere presentati ed ammessi almeno 3 candidati (vedasi prospetto allegato). L art. 2, comma 2, lettera a), punto 1), della legge, sostituendo la lettera d-bis) del primo comma dell art. 30 del d.p.r. n. 570/60, prevede che nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti la Commissione elettorale circondariale (ovviamente dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità di liste e candidati previsti dalla legge) verifichi il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere cancellando, partendo dall ultimo della lista, i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati. Ciò, fino ad arrivare alla proporzione prevista dalla legge; tuttavia la riduzione dei candidati non può, in ogni caso, determinare un numero complessivo degli stessi inferiore al minimo prescritto per l ammissione della lista medesima. Tale norma risponde all esigenza di conservazione della candidatura del sindaco che, altrimenti, essendo collegata ad un unica lista, verrebbe automaticamente travolta dall eventuale ricusazione della suddetta lista. Inoltre, in base all art. 2, comma 2, lett. a), punto 2), della legge n.215/2012, che integra l art. 30 del D.P.R. n. 570/60, la Commissione elettorale circondariale effettuerà analoga riduzione per le liste eccedenti il numero massimo di candidati, cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del genere più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi. Ove ciò fosse numericamente impossibile, dovranno cancellarsi i candidati ultimi in lista del genere più rappresentato fino al raggiungimento del numero minimo di candidati previsto per la lista stessa. 3) Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l art. 2, comma 1, lett. d), al punto 1), della legge - aggiungendo un periodo al comma 1 dell art. 73 del decreto legislativo n. 267/2000 - stabilisce, anche per tale categoria di comuni, che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna lista in misura superiore a due terzi dei candidati (ammessi). 2

fini del corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, la norma prevede l identica modalità di arrotondamento già illustrata per i comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti, che qui si intende richiamata (vedasi anche prospetto allegato). L art. 2, comma 2, lettera b), punto 1) della legge, modificando l art. 33, primo comma, del d. P.R. n. 570 del 1960, prescrive che (ovviamente dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità previsti dalla legge) la Commissione elettorale circondariale verifichi il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere e, se necessario, riduca la lista cancellando, partendo dall ultimo, i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati. A differenza dei comuni con popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, qualora tale lista, dopo le suddette cancellazioni finalizzate ad assicurare il rispetto della proporzione, contenga un numero di candidati ammessi inferiore a quello previsto, la Commissione stessa procederà alla ricusazione della lista. In base all art. 2, comma 2, lett. b), punto 2), della legge - che modifica l art. 33, primo comma, lettera e), del d.p.r. n. 570/1960 - la Commissione elettorale circondariale effettuerà analoga procedura di riduzione per le liste eccedenti il numero massimo di candidati; anche in tal caso la Commissione dovrà applicare il criterio di riequilibrio dei generi, cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del sesso più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi. Qualora ciò fosse numericamente impossibile, la lista sarà ricusata. Ulteriore affermazione del principio dell equilibrio dei generi si realizza attraverso le disposizioni che prevedono la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purché per candidati di genere diverso tra di loro. Con tali norme viene sancito, sia per i comuni ricompresi nella fascia fra i 5.000 e i 15.000 abitanti (art. 71, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000, come modificato dall art 2, comma 1, lettera c), punto 2) della legge), che per i comuni superiori (art. 73, comma 3, del d.lgs. n. 267/00, come sostituito dall art. 2, comma 1, lettera d), punto 2), della legge) l annullamento della seconda preferenza eventualmente espressa dall elettore, nel caso in cui le due preferenze si riferiscano entrambe a candidati dello stesso sesso. La prevista possibilità di esprimere la doppia preferenza comporta conseguentemente la necessità di inserire nelle schede di votazione nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti e in quelli sopra 15.000 abitanti la seconda riga tratteggiata. Verranno prossimamente diffusi i fac-simile dei modelli di scheda, come integrati alla luce delle nuove disposizioni sulla doppia preferenza. Per ciò che concerne le elezioni circoscrizionali, che naturalmente non riguardano i comuni di questa provincia, l articolo 2, comma 1, della legge in esame, integrando il comma 5 dell articolo 17 del d. lgs. n. 267/00, prevede che Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell articolo 73, commi 1 e 3 del medesimo decreto legislativo, come modificato dalla presente legge. Come noto, ai sensi del comma 4 del suddetto art. 17, la competenza normativa in materia spetta ai singoli comuni. 3

In materia elettorale regionale l art. 3 della legge introduce una novella all articolo 4, comma 1, della legge n. 165/04 (concernente i principi fondamentali da rispettare in sede legislativa elettorale regionale), stabilendo testualmente che le regioni debbano promuovere la parità tra uomini e donne nell accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive. Con l occasione, si rammenta che nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 3 del 4 gennaio 2013, è stato pubblicato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 recante Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma dell articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Per le modalità di applicazione delle nuove disposizioni al procedimento elettorale per le elezioni comunali, in particolare alla fase di presentazione e ammissione delle candidature, si fa rinvio al contenuto della pubblicazione concernente le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per le elezioni comunali che sarà a breve completata e divulgata, per il tramite di questa Prefettura, dal Ministero dell Interno. Premesso quanto sopra, si pregano i comuni, in particolare quelli interessati alle imminenti consultazioni amministrative del 26 e 27 maggio p.v., di voler garantire con ogni utile mezzo la massima diffusione della presente circolare alle forze politiche locali. Si ringrazia, come di consueto, per la collaborazione. Il Prefetto (Cannizzaro) 4

PROSPETTO SU ELEZIONI COMUNALI ESEMPI DI QUOTE DI GENERE POPOLAZIONE n. consiglieri e n. massimo dei candidati minimo dei candidati 2/3 o 3/4 quote di genere sul massimo dei candidati presentabili (1) 2/3 1/3 quote di genere sul minimo dei candidati presentabili (1) 2/3 1/3 Pop.sup. a 1.000.000 abitanti 48 2/3 32 32 16 21,333 = 21 10,666 = 11 Pop.sup. a 500.000 abitanti 40 2/3 26,666 = 27 26,666 = 27 13,333 = 13 18 9 Pop.sup. a 250.000 abitanti 36 2/3 24 24 12 16 8 Pop.sup. a 100.000 abitanti* 32 2/3 21,333 = 21 21,333 = 21 10,666 = 11 14,666 = 15 7,333 = 7 Pop.sup. a 30.000 abitanti 24 2/3 16 16 8 10,666 = 11 5,333 = 5 Pop.sup. a 15.000 abitanti 16 2/3 10,666 = 11 10,666 = 11 5,333 = 5 7,333 = 7 3,666 = 4 Pop.sup. a 10.000 abitanti 16 3/4 12 10,666 = 11 5,333 = 5 8 4 Pop. da 5.000 abitanti 10 3/4 7,500 = 8 6,666 = 7 3,333 = 3 5,333 = 5 2,666 = 3 * Comuni con popolazione inferiore, ma capoluoghi di provincia 1) Per il conteggio delle quote di genere è arrotondata all'unità superiore la quota con la cifra decimale superiore a 50. 1