REGOLAMENTO DEL NIDO D INFANZIA COMUNALE

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Transcript:

REGOLAMENTO DEL NIDO D INFANZIA COMUNALE Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 13.02.2001 Modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 20.02.2002

Titolo I - Disposizioni generali Art. 1 - Finalità del servizio 1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa. 2. Il nido ha finalità di: a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali; b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare; c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative. Art. 2 - Accesso e organizzazione 1. Il nido d infanzia di Sorbolo è aperto ai bambini e alle bambine, in possesso dei requisiti di età di seguito descritti, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi. 2. Viene favorito l accesso di bambini disabili o in situazioni di svantaggio sociale e culturale. 3. L età minima è fissata nel compimento di un anno entro il 31 dicembre del primo anno di iscrizione al servizio. 4. Esso rimane aperto ai bambini che non compiano tre anni entro il 31 dicembre dell ultimo anno di iscrizione al servizio. 5. Il nido d infanzia è suddiviso in sezioni che accolgono bambini di età eterogenea. 6. Al fine di consentire un positivo adattamento al nuovo ambiente, i bambini vengono inseriti gradualmente con la presenza di uno dei genitori o di un adulto che ne fa le veci. 7. In considerazione della delicatezza della fase di inserimento, il calendario, la durata e le modalità di attuazione vengono stabilite dalle educatrici, previa adeguata informazione dei genitori, fermo restando che i detti inserimenti dovranno concludersi entro il 15 ottobre. Saranno possibili inserimenti successivi nei casi in cui vi siano subentri conseguenti a ritiri dal servizio di qualche bambino. Tali subentri potranno avvenire fino alla fine di aprile. Art. 3 - Integrazione dei bambini disabili e svantaggiati 1. Viene garantito, anche in collaborazione con i servizi competenti dell Azienda Unità sanitaria locale, il diritto all inserimento e all integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto dall art. 12 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, nonchè di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale. Art. 4 - Iscrizione al servizio 1. La domanda di ammissione al servizio deve essere presentata secondo le modalità e i termini previsti dal bando. Art. 5 - Criteri di valutazione delle domande di ammissione - Requisiti minimi e priorità 1. L ammissione al servizio avviene nel rispetto delle condizioni di priorità che seguono:

A) bambini che abbiano frequentato l anno scolastico precedente, indipendentemente dal Comune di residenza, purchè rientranti nei limiti di età fissati; B) bambini residenti nel Comune di Sorbolo e quelli che hanno un genitore dipendente del Comune di Sorbolo, secondo la graduatoria che segue: - BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP (DOCUMENTATO DALLA U.S.L.) PRIORITA - NUCLEO FAMILIARE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ ( bambini orfani, genitori separati o divorziati, genitori uno od entrambi affetti da infermità debitamente certificata superiore ai 2/3, nucleo familiare in cui il minore è stato riconosciuto da un solo genitore, altre situazioni familiari gravemente disagiate, accertate tramite istruttoria effettuata dall Assistente Sociale) PUNTI 12 - CONDIZIONI LAVORATIVE DEL PADRE E DELLA MADRE ( per ciascuno dei coniugi): Meno di 15 ore settimanali PUNTI 3 Da 15 a 29 ore PUNTI 4 Da 30 a 35 ore PUNTI 5 Da 36 e oltre PUNTI 6 L orario degli insegnanti a tempo pieno è fissato convenzionalmente in 35 ore - IMPEGNI SCOLASTICI DEI GENITORI Per ogni genitore studente frequentante una scuola media superiore PUNTI 6 Per ogni genitore frequentante corsi universitari, scuole dirette a fini speciali, tirocinii obbligatori, praticantato, corsi propedeutici o medico frequentatore, con obbligo di frequenza PUNTI 4 - ALTRE CONDIZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE: Numero dei figli: Per ciascuno dei figli di età fino a 1 anno (al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande di iscrizione di cui al bando) PUNTI 2 Per ciascuno dei figli di età fino a 2 anni (al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande di iscrizione di cui al bando) PUNTI 1,5 Per ciascuno dei figli di età fino a 3 anni (al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande di iscrizione di cui al bando) PUNTI 1 Per ciascuno dei figli di età compresa tra 3 e 5 anni (al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande di iscrizione di cui al bando) PUNTI 0,5 Nel caso in cui il bambino da iscrivere sia in affidamento pre-adottivo ulteriore PUNTI 2 Nel caso in cui nel nucleo familiare esista un bambino in affidamento pre-adottivo, diverso dal bambino della cui iscrizione si tratta PUNTI 1 Nuova gravidanza accertata nei termini del bando PUNTI 2 Presenza nel nucleo di altro figlio che sta già frequentando il nido e che continuerà a frequentarlo PUNTI 1 A parità di punteggio conseguito, verrà data priorità: ai bambini rimasti in lista di attesa durante l anno scolastico precedente, secondo l ordine di graduatoria (solo per i residenti); ai bambini facenti parte di un nucleo familiare avente un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di condizioni economiche richieste per l accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate; C) bambini residenti in Comuni che abbiano stipulato specifica convenzione con il Comune di Sorbolo per la compartecipazione agli oneri di gestione; D) bambini non residenti nel Comune di Sorbolo, sulla base degli stessi criteri stabiliti per la formazione della graduatoria dei residenti.

2. La graduatoria, comprendente l elenco dei bambini inseriti e quello dei bambini in lista di attesa, è approvata con atto del responsabile del servizio e rimane valida per l intero anno scolastico. 3. Non saranno prese in considerazione, ai fini della formazione della graduatoria, le domande di iscrizione relative a bambini non in possesso dei requisiti di età previsti all art. 2. 4. In caso di abbandono del servizio da parte di un bambino, ha diritto di subentrare quello che segue in graduatoria. Art. 6 - Retta di frequenza 1. La retta di frequenza si compone di una quota fissa mensile e di una quota giornaliera, stabilite dagli organi comunali competenti. 2. Un importo corrispondente alla quota fissa mensile viene versata, a titolo di cauzione, prima dell inizio dell anno scolastico e restituita alla fine dell anno scolastico. 3. In caso di abbandono del servizio da parte di un bambino, il pagamento cessa immediatamente e si avrà diritto alla restituzione della cauzione versata. Art. 7 - Decadenza dal servizio 1. Con atto del responsabile del servizio e previa diffida, viene pronunciata la decadenza dal servizio in caso di: a) mancato pagamento della quota mensile entro il mese successivo; b) assenza ingiustificata superiore a trenta giorni di calendario consecutivi; c) frequenza gravemente irregolare e non giustificata; d) ripetute violazioni delle norme igieniche e degli orari di ammissione e dimissione. Art. 8 - Servizio di mensa 1. E garantito il servizio di mensa e di riposo dei bambini. Art. 9 - Calendario e orario di apertura 1. L orario di apertura dell Asilo nido ed il calendario sono stabiliti nel rispetto delle norme vigenti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali e decentrati. Art. 10 - Rapporto con la scuola dell infanzia 1. Al fine di favorire l'unità dell'intervento educativo, l'amministrazione comunale promuove iniziative che garantiscano rapporti di collaborazione tra asilo nido e scuole dell'infanzia presenti sul territorio comunale, consentendo la ricerca di una linea pedagogica comune e di coerenti modelli organizzativi. Art. 11 - Servizi integrativi 1. L Amministrazione comunale favorisce la realizzazione di servizi integrativi al nido, quali spazio bambini, centri gioco e centri estivi, aperti anche ai bambini fino ai sei anni, nel rispetto della normativa vigente.

Titolo II- Partecipazione e trasparenza Art. 12 - Partecipazione 1. L'amministrazione Comunale promuove la partecipazione dei genitori agli aspetti educativi, culturali, sociali ed organizzativi dell'asilo nido. 2. Essa si articola in quattro distinti momenti: 1) colloquio personale 2) incontro di sezione 3) assemblea generale 4) organo rappresentativo dei genitori 5) tavolo di lavoro sui servizi per l infanzia. Art. 13 - Colloquio personale 1. Il colloquio personale rappresenta un momento di conoscenza e confronto reciproco tra genitori ed educatori. 2. Si attua all'inizio dell'anno scolastico, prima dell'inserimento del bambino ed ogni qualvolta venga ritenuto necessario. Art. 14 - Incontro di sezione 1. L'incontro di sezione è il momento d'incontro tra genitori ed operatori della medesima sezione. 2. Costituisce lo spazio privilegiato in cui affrontare ed approfondire le tematiche relative alla programmazione educativa, alle proposte e strategie educative, alle relazioni che il bambino stabilisce con adulti e coetanei ed alle sue acquisizioni cognitive. 3. L'incontro di sezione è convocato dalle educatrici della sezione. Art. 15 - Assemblea generale 1. L'assemblea generale è costituita dai genitori dei bambini iscritti, dal personale educatore, dal personale addetto ai servizi generali. 2. Rappresenta la sede naturale per l'informazione e il confronto su temi di generale interesse riguardanti il funzionamento e la gestione del servizio. 3. È convocata dal coordinatore almeno una volta all'anno, all'inizio dell'anno scolastico. Art. 16 - Organo rappresentativo dei genitori 1. Nell ottica della massima trasparenza e condivisione degli obiettivi legati alle scelte educative ed in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione regionale in materia, è istituito un organismo rappresentativo dei genitori. 2. Esso è eletto dall assemblea di tutti i genitori degli utenti ed è composto di due genitori per ciascuna sezione. 3. Tale organo potrà richiedere incontri con il personale docente, con i rappresentanti dell Amministrazione o con i responsabili del servizio, per la disamina di questioni legate all andamento del servizio. 4. L assemblea dei genitori nominerà altresì il rappresentante che farà parte del tavolo di lavoro sui servizi per l infanzia di cui all articolo 17. 5. Sarà cura dell Amministrazione assicurare una sede idonea per la riunione, sede che per ragioni di sicurezza non potrà essere individuata nei locali dei servizi per l infanzia.

Art. 17 - Tavolo di lavoro sui servizi per l infanzia 1. E istituito un tavolo di lavoro sui servizi per l infanzia cui partecipano, in un ottica di rete, i rappresentanti dei servizi sul territorio, con lo scopo di mantenere la comunicazione e la collaborazione tra i servizi, promuovere progettazioni comuni, in un ottica di pari opportunità per i bambini e le famiglie. 2. E composto da: a) l assessore competente, che lo presiede e lo convoca almeno una volta all anno; b) il coordinatore pedagogico; c) il coordinatore organizzativo del nido comunale con la funzione anche di segretario verbalizzante; d) il presidente della scuola Asilo Monumento o un suo rappresentante; e) il capo d Istituto scolastico comprensivo o un suo rappresentante; f) il responsabile didattico della scuola materna di Coenzo; g) un rappresentante dei genitori per ciascun servizio per l infanzia presente sul territorio; h) un consigliere comunale di maggioranza e uno di minoranza.

Titolo III- Personale e coordinamento pedagogico Art. 18 - Inquadramento del personale 1. Il funzionamento del Nido d infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali. 2. Lo stato giuridico ed economico, i requisiti e le forme per l'assunzione, l'orario di lavoro, le mansioni ed ogni altro aspetto normativo si intendono demandati alla legislazione statale e regionale, alla contrattazione collettiva nazionale o decentrata e al Regolamento comunale sull ordinamento degli uffici e dei servizi. Art. 19 - Funzioni del personale 1. Il Nido d Infanzia è un ambiente formativo nel quale, indipendentemente dalla specifica qualifica funzionale rivestita, ogni figura professionale concorre al raggiungimento di comuni obiettivi educativi e sociali. 2. La collaborazione tra dipendenti e famiglie degli utenti e tra i dipendenti stessi costituisce il fondamento del servizio, anche al fine di favorire il più possibile la continuità delle esperienze educative tra famiglia ed asilo nido. 3. Per quello che riguarda i rapporti con i bambini il personale porrà attenzione particolare: - ai rapporti interpersonali dei bambini, sia in relazione ai vari adulti presenti che agli altri bambini; - ai bisogni ed alle aree di sviluppo dei bambini; - alla promozione di un'attiva socializzazione ed allo stabilirsi di una graduale autonomia da parte del bambino; - al rispetto delle prime regole educative e sociali. Art. 20 - Personale educatore 1. All'educatore è affidata la responsabilità della cura e dell educazione dei bambini. 2. L educatore gestisce la relazione con le famiglie e provvede all organizzazione e al funzionamento del servizio. Art. 21 - Personale addetto ai servizi generali 1. Al personale addetto ai servizi generali sono attribuite, oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore, le specifiche mansioni di pulizia, riassetto degli ambienti e dei materiali, lavanderia, collaborazione con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento del servizio, distribuzione del vitto. Art. 22 - Coordinatore organizzativo dell Asilo Nido 1. Il coordinatore del Nido d Infanzia è responsabile del buon funzionamento del servizio nell'ambito delle normative vigenti. 2. Viene eletto a rotazione tra gli educatori di ruolo, dura in carica per un anno ed è rieleggibile. 3. Il coordinatore organizzativo mantiene gli opportuni contatti con gli uffici comunali e con il coordinatore pedagogico. 4. Comunica al responsabile della gestione amministrativa del Comune le necessità del servizio e le variazioni inerenti alla frequenza dei bambini, per l'applicazione delle rette. 5. Il coordinatore organizzativo continua a svolgere le mansioni normali di educatore all'interno dell'orario funzionale previsto.

6. In caso di assenza od impedimento del coordinatore organizzativo, lo sostituisce l'educatore in carica l'anno precedente. Art. 23 - Collettivo 1. Il collettivo è il gruppo di lavoro composto da tutti gli operatori del Nido d Infanzia. 2. Il collettivo costituisce un fondamentale momento di riflessione e di proposta sulla programmazione educativa e sugli aspetti organizzativi connessi all'attività del plesso. In particolare: - individua ed elabora progetti educativi che possono essere tradotti in singoli programmi di lavoro nelle sezioni; - realizza un costante confronto e verifica delle esperienze, dei progetti, della programmazione in atto e di tutti i momenti d'incontro con i genitori; - garantisce lo scambio dei contenuti relativi a momenti specifici di aggiornamento ed a particolari esperienze didattico-pedagogiche; - si riunisce qualvolta se ne ravvisa la necessità (di norma ogni 15 giorni). Art. 24 - Formazione professionale permanente 1. L'amministrazione comunale garantisce la formazione permanente e l'aggiornamento per tutto il personale che lavora a contatto con i bambini, nel rispetto delle differenziazioni professionali. Art. 25 - Il Coordinatore pedagogico 1. Al fine di un'efficace promozione delle finalità educative del servizio, l'amministrazione comunale si avvale, anche in collaborazione con altre amministrazioni comunali dell'opera di una figura professionale, anche non dipendente, con specifica formazione pedagogica, nel rispetto delle norme vigenti. 2. Il coordinatore pedagogico è membro di diritto del collettivo. 3. Esercita le seguenti attività: a) promuove lo sviluppo culturale sociale del servizio; b) promuove la formazione permanente del personale attraverso la programmazione e la realizzazione dei programmi di aggiornamento; c) programma insieme al collettivo degli operatori l'attività educativa elaborando le ipotesi pedagogiche, definendo le linee metodologiche; d) segue direttamente la realizzazione dei programmi di aggiornamento; e) si pone come obiettivo l'omogeneità degli indirizzi e la circolarità delle esperienze; f) è consulente per la realizzazione dei piani di ristrutturazione concernente l'asilo nido; f-bis) è consulente per la progettazione e l istituzione di nuovi servizi per l infanzia sul territorio; g) è consulente in ordine alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, all'acquisto di materiale didattico e degli arredi; h) cura i rapporti con altre istituzioni per l'infanzia presenti nel territorio, in un ottica di rete dei servizi. i) partecipa ad attività di ricerca realizzate in collaborazione tra Enti Locali, università e centri di ricerca. 4. Per assicurare costantemente il migliore espletamento delle proprie competenze, il Coordinatore pedagogico è tenuto a progettare e a partecipare a specifici piani di aggiornamento, potendosi avvalere della consulenza di tecnici esterni all'amministrazione.

Art. 26 - Rinvio alla normativa vigente 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa statale e regionale vigente.