Allegato A ORGANIGRAMMA DEL GRUPPO SUB PRESIDENTE CONSIGLIO DIRETTIVO MEDICO SOCIALE CONSIGLIERE AGLI SPORT GRUPPO SUB PRESIDENTE: Delegato agli Sport: Direttore Sportivo Coadiutori: Ing. Walter Melissano Giuseppe Stefanelli Donno Massimo Giangreco Carmelo Levanto Stefano Muoio Franco Allegato B
REGOLAMENTO GRUPPO SUB Art.1. Si costituisce in forma strutturata il GRUPPO SPORTIVO SUB della Lega Navale Italiana Sezione di Otranto, finalizzato all attività SUBACQUEA nell ambito della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed attività Subacquee (F.I.P.S.A.S). Il dirigente della struttura è il responsabile dell'attività svolta e dell'efficienza dei Gruppi sportivi costituiti presso la Sezione o Delegazione (art. 5 Reg. GG.SS.). Per l esercizio di tutte le attività commesse con l impiego dei soci subacquei, compresa quella necessità a conseguire ogni tipo di autorizzazioni dalle competenti autorità, in relazione alla tipologia delle manifestazioni sportive operative organizzate dalla Sezione, si avvale della collaborazione del Direttore Tecnico del gruppo subacquei. Il Gruppo Sportivo Sub si intende istituito ai sensi del Regolamento per i Gruppi Sportivi L.N.I. APPROVATO DAL Consiglio Direttivo Nazionale del 7 Aprile 1990, ai sensi dell art.24, n.6 del Regolamento allo Statuto. Art.2. Per essere iscritti al Gruppo Sub e partecipare alle sue attività occorre: Essere Socio LNI per l anno in corso (ordinario, familiare, ecc) Essere Tesserato FIPSAS per l anno in corso Essere in possesso di un brevetto sub (possono comunque partecipare anche soci senza alcun brevetto per attività organizzative e complementari) Dare la disponibilità a partecipare alle attività sportive e dimostrative subacquee in rappresentanza della LNI di Otranto Art.3. Il Socio subacqueo che intende effettuare attività subacquea deve osservare scrupolosamente le norme del Regolamento Nazionale di Sicurezza delle Attività Addestrative in acqua stabilite dalla Presidenza Nazionale. (nota 1) Art.4. ORGANICO Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore Tecnico del gruppo sub che presiede alla organizzazione e realizzazione delle attività specifiche secondo le direttive e la supervisione del Consiglio Direttivo. Art.5. 1
I Soci che partecipano alle attività subacquee devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo della idoneità fisica in base alle norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva di cui al Decreto ministeriale 18 febbraio 1982 del Ministero della Sanità (G.U.n. 63 del 5 marzo 1982). Art.6. I soci di età inferiore ai 18 anni debbono presentare la domanda di iscrizione al Gruppo sportivo, firmata da chi esercita la podestà dei genitori, nella quale deve essere dato esplicitamente l'assenso a svolgere l'attività subacquea. Tutti i soci del Gruppo Sub, secondo l'età e il sesso, sono tenuti all'osservanza delle norme per la tutela sanitaria della attività agonistica emanate dal Ministero della Sanità. Art.7. Il materiale sportivo è composto dalle unità da diporto e dalle attrezzature fisse e mobili necessarie per praticare la specialità alla quale è intestato il Gruppo (attrezzi e per le attività subacquee) nonché delle sistemazioni per le gare, l'ormeggio, l'alaggio, ecc. Tale materiale può essere di proprietà della Lega Navale o di proprietà dei soci e, in quanto destinato alla attività del Gruppo e conservato nei locali della struttura periferica, deve essere coperto da polizza di assicurazione contro il furto e l'incendio. (n.1). Il Regolamento di Sicurezza per l Attività Addestrativa in acqua presso i centri Nautici Nazionali è contenuto nel sito della Lega Navale Italiana ( www.leganavale.it) nelle Istruzioni per i Dirigenti delle Strutture periferiche. 2
REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER L ATTIVITÀ ADDESTRATIVA IN ACQUA PRESSO I CENTRI NAUTICI NAZIONALI PARTE PRIMA DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1.1 Applicabilità ed Estensioni Il presente Regolamento raccoglie le principali norme relative alla sicurezza delle persone e delle imbarcazioni che i Direttori dei Centri, gli Istruttori delle discipline nautiche e gli Aiutanti di Campo e di Centro sono tenuti ad osservare ed a far osservare durante lo svolgimento dell addestramento in acqua dei partecipanti ai Corsi presso i Centri Nautici Nazionali della Lega Navale Italiana. Restano salve, e devono quindi essere sempre applicate, le inderogabili disposizioni in tema di sicurezza previste dalle leggi, regolamenti, circolari ministeriali e da altre fonti giuridiche di cognizione normativa, come pure le norme emanate dalle competenti Federazioni del CONI, anche se non contemplate dal presente Regolamento, qualora siano più rigorose del Regolamento stesso. 1.2 Responsabilità Il Direttore del Centro è responsabile dell applicazione del presente Regolamento che ha lo scopo di garantire la sicurezza delle persone e, secondariamente, dei mezzi, nello svolgimento dell attività addestrativa in acqua, per tutte le discipline nautiche (vela, canottaggio e canoa). Egli ha la facoltà di disporre eventuali deroghe, rese necessarie ed opportune dalle specifiche caratteristiche del Centro e dello specchio acqueo nel quale si svolge l attività addestrativa, tenendo sempre presente il fine primario della sicurezza. Per lo svolgimento dell attività addestrativa in acqua nel rispetto delle presenti norme, il Direttore del Centro si avvale dell opera degli Istruttori e, secondariamente, degli Aiutanti di Campo o di Centro. La responsabilità della sicurezza non è delegabile e quindi rimane sempre del Direttore; egli, tuttavia, potrà delegare ai suoi collaboratori la necessaria autorità esecutiva. 1.3 Istruttori Gli Istruttori devono essere iscritti alla Federazione della disciplina nautica di propria competenza (FIV, FIC o FICK) ed essere in possesso dei relativi titoli che li abilitano all attività i- struzionale, in corso di validità. Eccezionalmente, quando non fosse possibile disporre di I- struttori Federali, il Direttore del Centro potrà affidare l incarico ad atleti in attività agonistica o ad esperti qualificati di comprovate qualità, capacità ed esperienza. Agli Istruttori è affidata, fra l altro, l organizzazione e la conduzione dell attività addestrativa in acqua, nei limiti della delega concessa dal Direttore del Centro. Gli Istruttori dovranno essere sempre presenti sul mezzo loro assegnato, per tutta la durata dell attività in acqua. In ogni caso, gli Istruttori dovranno agire di loro iniziativa in qualsiasi circostanza che richieda un tempestivo intervento: per garantire la sicurezza delle persone e, secondariamente, delle imbarcazioni, 3
come pure interrompere l addestramento e di- sporre il rientro immediato delle imbarcazioni al Centro, in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche, o per qualsiasi altro motivo che possa pregiudicare lo svolgimento in sicurezza dell addestramento in mare, informando via radio il Centro. Gli Istruttori dovranno, inoltre, controllare che le norme riportate al paragrafo successivo siano scrupolosamente applicate dagli Allievi durante tutto il periodo di svolgimento dell attività in acqua e che il comportamento degli Allievi sia sempre aderente alle direttive impartite ed improntato alla massima correttezza. Al verificarsi di episodi di grave negligenza o scorrettezza, dovranno prendere tempestivi provvedimenti (rientro dell interessato, cambio di ruolo in barca) per salvaguardare la sicurezza ed inoltrare, appena possibile, rapporto al Direttore del Centro, al quale solo compete infliggere eventuali punizioni. Qualora nella stessa zona si svolgano attività diverse per disciplina sportiva o per tipo di imbarcazione che coinvolgano più mezzi e più Istruttori, uno di essi dovrà essere designato dal Direttore del Centro per il coordinamento della sicurezza in mare ed avrà la facoltà di impiegare tutti i mezzi necessari nell eventualità di una emergenza che per la sua complessità, a suo giudizio, lo richieda. 1.4 Allievi Possono partecipare all attività in acqua soltanto gli Allievi regolarmente iscritti ai Corsi, che abbiano presentato il certificato medico ed ottemperato a tutto quanto previsto dall apposito Bando Vacanze Sport, emesso dalla Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana. Tutti gli Allievi devono saper nuotare. Sebbene faccia fede la dichiarazione firmata di chi esercita la potestà di genitore, il Centro dovrà esercitare appena possibile un controllo preventivo al fine di verificare l effettivo grado di dimestichezza dell Allievo con l acqua. Prima dell inizio dell attività in acqua e/o nel corso della stessa, gli Allievi dovranno: Non presentare sintomi di anomalie fisiche o psichiche, quali: tosse persistente, difficoltà nei movimenti, evidente stanchezza, particolari stati emotivi, ecc. Indossare sempre il salvagente, a meno delle deroghe previste dalla Parte Terza del presente Regolamento. Portare il berretto. Fare uso di creme contro le scottature solari, secondo le prescrizioni stabilite di volta in volta dal medico convenzionato o dalle Crocerossine. 1.5 Modalità e precauzioni comuni a tutti i corsi Gli Istruttori dovranno accertarsi della sicura conoscenza da parte degli allievi del corretto impiego dei giubbotti salvagente, a cominciare da come devono essere indossati. Prima dell inizio di ciascun corso, dovrà essere tenuto agli Allievi un briefing preventivo generale sulla sicurezza in mare, che deve comprendere prove di familiarizzazione con il salvagente, con gli sbandamenti e gli assetti dell imbarcazione, e se possibile una prova pratica di come comportarsi in caso di caduta in acqua, come sgottare in caso di imbarco d acqua. Un briefing di richiamo sulla sicurezza ed in particolare sul modo di comportarsi a fronte delle specifiche condi- 4
zioni meteorologiche della giornata dovrà essere effettuato subito prima dell imbarco per ogni esercitazione in acqua. Gli Istruttori, ed in subordine gli Aiutanti di campo, durante l addestramento in acqua, al fine di prevenire eventuali infortuni o di limitare al massimo gli effetti degli stessi, nella deprecata ipotesi di caduta in acqua degli allievi, dovranno prestare la massima attenzione all efficienza dei mezzi impiegati ed alla eventuale evoluzione dei fattori esterni che possono influenzare lo svolgersi dei corsi (condizioni del mare, vento, correnti, ecc ). In caso di incidente di grave entità, l istruttore responsabile o l aiutante di campo, se il suo intervento si profila più tempestivo, oltre a prestare immediato soccorso all infortunato, devono: - disporre, senza indugio, i provvedimenti necessari a ridurre i danni agli altri Allievi eventualmente interessati e alle cose; - interrompere l addestramento e rientrare al Centro; - avvertire con il ricetrasmettitore in dotazione, il personale del Centro che si trova a terra, che si attiverà per i successivi adempimenti. 1.6 Mezzi di Assistenza I mezzi di assistenza, generalmente gommoni, dovranno essere condotti da personale qualificato (almeno due persone per ciascun mezzo) scelto, di massima, fra gli Istruttori e gli Aiutanti di Centro, di età non inferiore a 18 anni. Tale limite di età può essere ridotto a 16 anni solo per particolari motivi ed in seguito a specifica autorizzazione del Direttore del Centro. I mezzi devono essere controllati, a cura dei relativi conduttori, con sufficiente anticipo rispetto all inizio dell attività in acqua. Oltre ad accertarsi delle buone condizioni di efficienza del mezzo stesso, del suo motore e delle eventuali batterie di avviamento, i conduttori dovranno controllare che il serbatoio di carburante sia pieno e che vi sia altro carburante in adeguati contenitori, qualora la durata o il tipo di attività prevista lo richieda. I conduttori dovranno, inoltre, controllare che a bordo vi siano, in aggiunta alle dotazioni proprie del mezzo (ancora, pagaie, gonfiatore se gommone, cime di ormeggio, parabordi, sassola, ecc.) anche le dotazioni di seguito elencate e che esse siano in buono stato di efficienza. Un ricetrasmettitore VHF. Un megafono. Una sagola di almeno 15 m. e cime per il rimorchio di imbarcazioni. Due salvagente (oltre a quelli per i conduttori). Una coperta per eventuali casi di ipotermia. Contenitore con medicamenti (non medicinali) di pronto impiego, quali: lacci emostatici, pallone rianimatore tipo AMBU (su almeno uno dei mezzi operanti in zona), busta di ghiaccio sintetico, ecc. Qualora nella stessa zona operino più di due mezzi di assistenza, essi dovranno essere i- dentificabili a mezzo di numeri di fiancata ben visibili, di bandiere di diverso colore o di altro a- deguato sistema, allo scopo di poter coordinare tempestivamente una eventuale operazione di soccorso. 5
1.7 Assistenza Sanitaria a Terra In relazione alla distanza del Centro da un presidio sanitario pubblico ed alla disponibilità e tempestività di intervento di un ambulanza, dovrà essere predisposta adeguata assistenza presso il Centro stesso. Il livello di assistenza da predisporre dovrà comprendere, al livello minimo, una cassetta di pronto soccorso, contenente quanto previsto dalle norme per la navigazione da diporto ed una autovettura per il trasporto di un eventuale infortunato al più vicino pronto soccorso. 6