POLICY DI VALUTAZIONE E PRICING



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POLICY DI VALUTAZIONE E PRICING Documento adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/03/2014

Premessa La presente policy viene redatta sulla base di quanto disposto dalla comunicazione Consob n.9019104 del 2 marzo 2009 Il dovere dell intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi (di seguito Comunicazione Consob ) e dalla relative Linee guida interassociative redatte da ABI, Assosim e Federcasse (di seguito Linee guida interassociative ) validate da Consob il 5 agosto 2009. In particolare, l adozione di regole interne per la negoziazione al fine di attribuire la caratteristica di liquidità ai propri prestiti obbligazionari comporta, fra le altre cose, l adozione di regole organizzative sul pricing al fine di consentire al detentore di proprie obbligazioni un pronto smobilizzo a condizioni di prezzo significative. Le regole interne devono in particolare prevedere: L adozione di un modello di pricing per la componente obbligazionaria in coerenza con quanto praticato nel mercato primario per un determinato strumento finanziario La definizione della curva dei tassi adottata per l attualizzazione dei flussi generati dallo strumento finanziario in coerenza con quanto utilizzato nel mercato primario. L eventuale spread creditizio applicato sulla curva adottata per l attualizzazione e l evidenziazione dell eventuale differenza con quanto praticato in primario. Prestiti obbligazionari di propria emissione 1. Metodologia di pricing Il processo valutativo dei titoli obbligazionari di propria emissione prevede che il fair value sia determinato mediante la curva risk-free a cui viene applicato uno spread di emissione pari allo spread creditizio dell emittente misurato da un premio aggiuntivo rispetto alla citata curva. Tale componente viene mantenuta costante per tutta la vita dell obbligazione. Le valutazioni successive rispetto a quella iniziale riflettono, quindi, esclusivamente variazioni della curva risk-free di mercato. Tale approccio, al fine di rendere coerente le modalità di pricing adottate nei confronti della clientela e le valutazioni di bilancio come stabilito dalla comunicazione Consob 9019104 del 2 marzo 2009, risulta in linea con le posizioni espresse dai principali organismi tecnici nazionali e comunitari in materia di vigilanza bancaria e finanziaria (CESR, CEBS, Comitato di Basilea), nonché contabile (OIC, EFRAG) nelle lettere di commento al Discussion paper Credit risk in liability management pubblicato dallo IASB nel giugno 2009, in particolare con riferimento all approccio del frozen spread.

Il fair value è, quindi, calcolato attraverso l applicazione della seguente formula: dove: Ci: è la cedola i-esima del PO; ti: è la i-esima durata cedolare; DF: è il fattore di sconto determinato sulla base del tasso risk-free di mercato alla data di valutazione e dello spread di emissione (a sua volta pari alla differenza tra il rendimento del titolo e il tasso risk-free alla data di valutazione iniziale). Nel caso di emissioni a tasso variabile, le cedole future vengono valorizzate applicando la formula di indicizzazione, prevista dal regolamento del prestito, al valore corrente del parametro di mercato; 2. Merito di credito dell emittente Lo spread di emissione del titolo obbligazionario è pari, come già detto, allo spread creditizio dell emittente quantificato, in assenza di rating ufficiali (individuali o relativi all istituendo Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo) come premio aggiuntivo rispetto alla curva risk-free di mercato. Il rendimento delle emissioni viene determinato dall'emittente con riferimento, da un lato, alla propria politica di raccolta fondi e dall'altro, alle condizioni concorrenziali presenti sul mercato di riferimento in cui l'emittente medesimo opera. 3. Mark up Per tutte le emissioni obbligazionarie di Banca di Cesena (di seguito la Banca), in condizioni di mercato normali, viene applicato uno spread denaro/lettera attualmente previsto nella misura massima pari a 50 punti base. La Banca per definire le condizioni di mercato utilizza come parametro di riferimento lo spread di rendimento tra il Bund a 10 anni ed il BTP a 10 anni, espresso in punti base, rilevato come dato puntuale dal quotidiano Il Sole 24 Ore (oppure quando non pubblicato dal relativo sito internet http://www.ilsole24ore.com) e riferito alla giornata lavorativa precedente. Eventuali condizioni di stress di mercato sono determinate in base alla seguente griglia: Parametro di riferimento Soglia 1 Spread BUND BTP Maggiore di 100 punti base In condizioni di stress di mercato la Banca, lasciando invariato il livello massimo di 50 punti base per lo spread lettera, applicherà nel caso il Parametro di riferimento sia superiore alla Soglia 1, uno spread denaro variabile giornalmente e pari al medesimo differenziale di rendimento tra il Bund a 10 anni ed il BTP a 10 anni arrotondato per difetto (l arrotondamento applicato sarà per difetto ai 5 punti base inferiori; ad esempio 193 punti base saranno arrotondati a 190 punti base mentre 188 punti base saranno arrotondati a 185

punti base), rilevato come dato puntuale dal quotidiano Il Sole 24 Ore (oppure quando non pubblicato dal relativo sito internet http://www.ilsole24ore.com) e riferito alla giornata lavorativa precedente Quindi: se lo spread BUND BTP risulta maggiore della soglia 1 (maggiore di 100 punti base) lo spread denaro sarà applicato nella misura massima pari al medesimo differenziale di rendimento tra il Bund a 10 anni ed il BTP a 10 anni arrotondato per difetto (l arrotondamento applicato sarà per difetto ai 5 punti base inferiori; ad esempio 193 punti base saranno arrotondati a 190 punti base mentre 188 punti base saranno arrotondati a 185 punti base), rilevato come dato puntuale dal quotidiano Il Sole 24 Ore (oppure quando non pubblicato dal relativo sito internet http://www.ilsole24ore.com) e riferito alla giornata lavorativa precedente. Il persistere di valori del parametro superiori a 100 punti base potrà comportare ad insindacabile giudizio della Banca la sospensione immediata delle negoziazioni. Inoltre in situazioni particolari la Banca può altresì disporre la sospensione delle negoziazioni di alcuni o tutti gli strumenti finanziari secondo quanto di seguito riportato: - sospensione delle operazioni di acquisto dalla clientela al raggiungimento di un ammontare nominale di prestiti obbligazionari riacquistati e non ancora ricollocati presso la clientela superiore al 5 % del nominale complessivo dei prestiti obbligazionari al momento in essere - per le proposte in vendita i limiti sono dipendenti dalla disponibilità di obbligazioni di propria emissione nel portafoglio di proprietà e da eventuali valutazioni finanziarie e commerciali definite dalla Banca. Quando la condizione che ha determinato la sospensione non è più verificata, la Banca riprenderà l ordinaria attività di negoziazione; resta inteso che la Banca può comunque ripristinare le negoziazioni anche antecedentemente al rientro all interno del valore soglia del 5 % sopra identificato. 4. Disposizioni di carattere generale Possono accedere alle negoziazioni tutti i clienti della Banca. L ammissione alla negoziazione è consentita durante l orario di apertura delle agenzie della Banca. Per la negoziazione la Banca mette a disposizione della propria clientela la propria rete di vendita con apposito personale autorizzato alla prestazione dei servizi di investimento. La Banca esprime le proposte di negoziazione sulla base dei criteri di pricing sopra descritti e nel rispetto dei meccanismi di funzionamento e trasparenza di seguito definiti. Si precisa che la Banca non si impegna incondizionatamente al riacquisto di qualsiasi quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell investitore il quale potrebbe, quindi, avere difficoltà a liquidare il proprio investimento in considerazione del fatto che le richieste di vendita possono non trovare un valido riscontro. Pertanto l investitore, nell elaborare la propria

strategia finanziaria, deve avere consapevolezza che l orizzonte temporale dell investimento, pari alla durata delle obbligazioni, deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. Si precisa, inoltre, che la negoziazione sarà consentita solo dopo la chiusura del periodo di collocamento dei prestiti obbligazionari. Gli ordini negoziati vengono eseguiti in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà della Banca attraverso un sistema di negoziazione degli ordini (paniere). Il sistema di negoziazione registra i dati essenziali dell ordine come il codice ISIN dello strumento finanziario, la descrizione, il tipo movimento, il valore nominale, il prezzo, il rateo, la valuta di regolamento ed il controvalore dell operazione. La Banca procede alla negoziazione, secondo le regole sopra definite, entro tre giorni lavorativi dal momento dell inserimento dell ordine in procedura. Le operazioni effettuate vengono regolate sul conto corrente del cliente con valuta entro il terzo giorno lavorativo dalla data di negoziazione. 5. Trasparenza La Banca ottempera agli obblighi di trasparenza con appositi avvisi disponibili presso le filiali. La trasparenza pre negoziazione è fornita, su richiesta agli operatori di filiale, durante l orario di negoziazione, fornendo per il prestito obbligazionario oggetto della richiesta: ISIN e descrizione del titolo divisa le migliori condizioni di prezzo in vendita ed in acquisto e le rispettive quantità; prezzo, quantità e ora dell ultimo contratto concluso. La trasparenza post negoziazione è fornita entro l inizio della giornata successiva di negoziazione per ogni strumento finanziario trattato riportando: ISIN e descrizione del titolo divisa il numero di contratti conclusi le quantità complessivamente scambiate e il relativo controvalore il prezzo minimo e massimo 6. Controlli Interni La Banca adotta, applica e mantiene procedure di controllo interno idonee a garantire il rispetto delle regole per la negoziazione definite nel presente documento e più in generale l adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento. 7. Note Le procedure messe in atto per la negoziazione operano nei limiti di quanto previsto di volta in volta dalla documentazione di offerta dei prodotti finanziari emessi e distribuiti dalla Banca, alla quale gli investitori sono invitati a fare riferimento. In caso di disinvestimento

dei titoli prima della scadenza, il sottoscrittore potrebbe subire delle perdite in conto capitale, in quanto l eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore a quello di emissione dei titoli. La presente politica di valutazione e pricing è sottoposta a revisione con cadenza almeno annuale.