STATUTO. Art. 1. Art. 2



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STATUTO Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio del Comune 30 ottobre 1929 N. 1374, ratificato da S.E. il Prefetto in data 30 dicembre 1929 sotto il N. 25920 di Prot.Prefett. Div, 2.a - completato con deliberazione Podestarile 30 giugno 1930 N. 925, vistata e approvata dall On.le G.P.A. in seduta 16 luglio 1930 come risulta da rescritto Prefettizio 18 luglio 1930 N. 14293/698 Div. 2.a, approvato con R. Decreti 30 aprile 1931 N. 647. Art. 1 Origine e sede L istituzione in Piacenza della Galleria d Arte Moderna Ricci Oddi Nob. Giuseppe trae la sua origine dall atto di donazione e fondazione rogato dal Notaio Dott. Camillo Maccagni in data 27 dicembre 1924 sotto il N. 2839 di Repert.. Ha sede in Via San Siro N.ri C.ci 11 e 13. Art. 2 Scopi e carattere La Galleria è destinata in perpetuo ad uso pubblico ed ha scopi artistici e culturali: è intesa particolarmente a promuovere ed alimentare la cultura e la educazione artistica del popolo. Art. 3 Opere d arte La Galleria è costituita da una collezione di opere di pittura e scultura moderna e di bianco e nero,

che il Nob. Giuseppe Ricci Oddi con atto di altissima generosità ha donata alla Città di Piacenza, per la istituzione della Galleria. La detta collocazione artistica è in ogni sua parte inalienabile. Potranno essere accettati doni di altre opere di arte che vengano in seguito offerti per la Galleria e potranno pure essere disposti acquisti ad incremento di essa, male opere donate o acquistate dovranno essere tali da non sminuire il lustro e l importanza della Galleria. L accertamento di tale condizione sarà fatto dal Consiglio di Amministrazione, sentita apposita Commissione da nominarsi nei modi stabiliti dal Regolamento. Art. 4 Beni patrimoniali La Galleria ha inoltre un patrimonio di beni immobili e mobili, dei quali, tenuto presente l atto di donazione e fondazione, sarà redatto regolare inventario all atto dell insediamento dell Amministrazione. Art. 5 Consiglio d Amministrazione La Galleria è amministrata da un Consiglio di sette membri, dei quali: due di nomina del Potestà del Comune; uno di scelta del fondatore Nob. Giuseppe Ricci Oddi; uno designato dal Prefetto della Provincia; uno dalla locale Associazione degli Amici dell Arte finchè tale Associazione sussisterà continuando nell esplicazione del suo programma, secondo l attuale statuto; uno dalla Insigne Accademia di S. Luca ed uno dalla Cassa di Risparmio di Piacenza. Venendo a mancare il fondatore, sarà membro di diritto del Consiglio il primogenito del ramo della famiglia Nob. Ricci Oddi fu Francesco, zio paterno del fondatore. Mancando la linea mascolina del ramo Nob. Ricci Oddi fu Francesco, succederà la linea mascolina, in ordine di primogenitura, del March. Vittorio Casali fu Alfonso. Mancando la linea mascolina del March. Vittorio Casali, succederà la linea femminile della famiglia Nob. Ricci Oddi e così delle famiglie del Nob. Ricci Oddi Cesare del Cav. Luigi Cella fu Domenico, del Sig. Andrè Brian fu Alexis, del fu Nob. Gaetano Scribani fu Carlo e del Comm.

Pietro Beccaro fu Giovanni, delle quali i primogeniti procederanno alla scelta di diritto del Consiglio. In caso di minore età o di incapacità legale del designato di diritto, questi sarà sostituito dal suo rappresentante legale. Verificandosi lo scioglimento o la decadenza dell Associazione degli Amici dell Arte, ad essa subentrerà l Ente o persona, che sarà designata dal Consiglio d Amministrazione della Galleria. Art. 6 Durata della nomina a membro del Consiglio d Amm.ne - Rieleggibilità I membri del Consiglio d Amministrazione nominati dal Podestà del Comune e quelli designati dal Prefetto, dall Associazione Amici dell Arte, dall Accademia di S. Luca e dalla Cassa di Risparmio, durano in carica un quinquennio. Possono essere rieletti. Il membro di diritto della famiglia Nob. Ricci Oddi rimarrà in carica a vita; in caso non intendesse esercitare la carica, gli subentrerà l avente diritto a norma del precedente articolo 5. Art. 7 Presidente e Vice Presidente Il Consiglio d Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente. Art. 8 Attribuzioni del Consiglio Le attribuzioni di competenza del Consiglio d Amministrazione sono le seguenti: 1. delibera, nel mese di ottobre, il bilancio preventivo per l esercizio dell anno seguente; 2. delibera, nel mese di marzo, il conto consuntivo dell esercizio dell anno precedente; 3. delibera l accettazione di doni e lasciti sia di opere d arte sia di beni, come pure ogni eventuale acquisto ed alienazione sia di mobili che d immobili; 4. delibera in ordine ad ogni contratto da stipularsi nell interesse della Galleria;

5. delibera in merito alle eventuali azioni da promuovere o da sostenere in giudizio; 6. delibera ogni eventuale modificazione dello Statuto; 7. forma e modifica, secondo il bisogno, il Regolamento di esecuzione dello Statuto e di funzionamento della Galleria, comprendente anche le norme regolamentari per il personale della Galleria; 8. nomina e licenzia il personale (Direttore e custodi inservienti) della Galleria; 9. delibera sul conferimento del servizio di Cassa; 10. delibera su quant altro occorra per la conservazione e per l incremento della Galleria, per il regolare suo andamento e per l amministrazione dei suoi beni. Nell esplicazione delle attribuzioni di spettanza del Consiglio, questi dovrà sempre ed esclusivamente perseguire gli scopi artistici e culturali voluti dal Fondatore. Il funzionamento amministrativo dell Ente è soggetto alle stesse norme che disciplinano le Amministrazioni Comunali. Art. 9 Adunanze - Deliberazioni Le adunanze del Consiglio d Amministrazione sono ordinarie e straordinarie: le prime hanno luogo almeno due volte all anno, nei mesi di marzo e ottobre; le altre quando la necessità lo richieda, sia ad invito del Presidente, sia sulla domanda di due o più membri del Consiglio, sia per disposizione dell Autorità Governativa. Per la validità delle adunanze, è necessario l intervento di almeno quattro membri. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. A parità di voti, la proposta si intende non approvata. Il Presidente: Art. 10 Attribuzioni del Presidente 1. convoca e presiede le adunanze del Consiglio d Amministrazione; 2. cura le esecuzioni delle deliberazioni Consiliari;

3. firma gli atti d Amministrazione e i mandati di riscossione e di pagamento; 4. dirige e sottoscrive la corrispondenza; 5. vigila per l osservanza dello Statuto e del Regolamento; 6. stipula i contratti deliberati dal Consiglio; 7. prende, in casi gravi e d urgenza, le misure governative e dispositive reclamate dal bisogno, informandone però tosto il Consiglio; In caso di mancanza ed impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente. Art. 11 Gestione amministrativa Sono a carico del Comune di Piacenza le spese ordinarie di bilancio per la gestione amministrativa, per il personale direttivo e di custodia e per la manutenzione della Galleria e aree annesse. A tale uopo il Bilancio preventivo annuale di gestione della Galleria dovrà essere approvato dal Comune, che delibererà anno per anno l assegno dovuto alla Galleria per le spese sopraindicate e al quale dovrà essere aggiunta una somma annua adeguata per l acquisto di nuove opere d arte ad incremento ad essa, salvo per l importo di tale somma le approvazioni di legge. Art. 12 Personale della Galleria Il personale della galleria è il seguente: - un direttore e due custodi inservienti. Il Regolamento di esecuzione di questo Statuto conterrà le disposizioni sullo stato giuridco ed economico e sulle attribuzioni e mansioni del personale. Il Comune provvederà a mezzo dei propri agenti alla necessaria vigilanza quando questa sia richiesta o da maggiore concorso del pubblico o da speciali circostanze. Art. 13

Norme di funzionamento della Galleria Le principali norme di funzionamento della Galleria sono le seguenti: a. la Galleria verrà aperta al pubblico nei giorni ed ore che saranno stabiliti dal Consiglio d Amministrazione; b. potrà essere concesso dal Consiglio d Amministrazione agli artisti e agli studenti di belle arti di trarre copia ad olio, acquerello, tempera ed altra forma delle opere originali esistenti nella Galleria, sotto l osservanza delle norme a tale riguardo prescritte dal Regolamento. Le dimensioni delle copie dovranno essere sempre differenti da quelle degli originali (almeno di cinque centimetri per lato, se trattasi di quadro). Non è invece permesso di trarre copie fotografiche. c. Il collocamento e lo spostamento di qualsiasi oggetto d arte nella Galleria non potrà eseguirsi senza permesso della Presidenza e della Direzione. Il Regolamento di esecuzione dello Statuto determina norme particolari ulteriori per il funzionamento della Galleria. Art. 14 Per quanto non sia previsto e contemplato dal presente Statuto e dal Regolamento, dovranno applicarsi le norme che disciplinano le Gallerie d Arte dello Stato.