Contratto di assicurazione Altri danni ai beni GRANDINE E AVVERSITA ATMOSFERICHE. Rischi non agevolati integrativi. Mod. 51.510 Ed.



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FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. Contratto di assicurazione Altri danni ai beni GRANDINE E AVVERSITA ATMOSFERICHE Rischi non agevolati integrativi Mod. 51.510 Ed. 2013 Il presente Fascicolo informativo, contenente o Nota informativa, comprensiva del Glossario o Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ALTRI DANNI AI BENI GRANDINE E AVVERSITA ATMOSFERICHE Rischi non agevolati integrativi Mod. 51.510 Ed. 2013 La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP/IVASS. L assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO ASSICURAZIONE: ASSICURATO: AZIENDA AGRICOLA: BOLLETTINO DI CAMPAGNA: ADESIONE INTEGRATIVA: CONTRAENTE: FRANCHIGIA: INDENNIZZO: Il contratto di assicurazione. Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Il complesso dei beni, purché presenti in azienda, impiegati per l esercizio di attività agricola e/o agrituristica autonoma, territorialmente individuata e delimitata, che produce reddito. Fanno parte anche i fondi, anche se fra loro separati, purché facenti parte di un unica entità aziendale. Il documento che riporta i risultati di perizia. Il documento contrattuale che contiene: - la dichiarazione delle produzioni che l Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; - la dichiarazione della messa a disposizione dei Periti della planimetria catastale relativa alla superficie delle partite assicurate; - la franchigia; - il tasso applicato. - Il premio - l indicazione delle avversità atmosferiche per le quali viene prestata la copertura assicurativa; Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l assicurazione. Le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall indennizzo. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. LIMITE DI INDENNIZZO: PARTITA: La massima percentuale della somma assicurata, per singola partita, indennizzabile in caso di sinistro. L appezzamento di terreno coltivato con medesimo prodotto o varietà in uno stesso comune amministrativo, con superficie senza soluzione di continuità, identificato in polizza con confini Pagina 1 di 8

fisici e dati catastali che possono riferirsi anche a più fogli di mappa e particelle catastali. Vale, laddove inserita nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la definizione in esse contenuta. PREMIO: SINISTRO: SOGLIA: La somma dovuta dall Assicurato alla Società. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Percentuale minima di danno per accedere all indennizzo, riferita alla produzione di ciascun prodotto, per azienda e per singolo comune. FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.: L impresa assicuratrice; AVVERSITA ATMOSFERICHE, come di seguito nominate : GRANDINE: Acqua congelata nell atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio più o meno voluminosi GELO: BRINA: COLPO DI SOLE: ECCESSO DI NEVE: Abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Incidenza diretta dei raggi solari sotto l azione di forti calori (temperature superiori ai 40 centigradi) che per durata e/o intensità arrechi, in base alla fase fenologica delle colture, effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa Pagina 2 di 8

specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura che, in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio), un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura per una durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie, per le medesime fasi termiche giornaliere, dei giorni che precedono e che seguono l evento e comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. VENTO FORTE: VENTI SCIROCCALI: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50Km./h 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall abbattimento dell impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze e insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Movimento più o meno regolare o violento di masse d aria calda che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE Informazioni generali a) FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Gruppo Generali; b) sede legale: ROMA (Italia) - Via Urbana 169/A CAP 00184; c) nessuna sede secondaria; d) recapito telefonico: +39 06/47651 sito Internet:http//www.fata-assicurazioni.it, e-mail: info@fata-assicurazioni.it; e) autorizzata all esercizio in Italia e all estero delle assicurazioni e riassicurazioni in tutte le forme consentite, escluso il Ramo Vita, con provvedimento ISVAP n. 2489 del 19/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2006, ed iscritta al numero 1.00154 dell Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Il patrimonio netto di FATA ammonta a 125,61 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 5,20 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali a 107,96 milioni di euro. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è 1,76 (tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente). Si rinvia al sito internet di FATA per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. Pagina 3 di 8

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto, di durata inferiore all anno, è sempre stipulato senza tacito rinnovo. Coperture Assicurative Offerte limitazioni ed esclusioni La polizza di assicurazione grandine e avversità atmosferiche offre all impresa agricola la possibilità di proteggere il proprio reddito, indennizzando le perdite quantitative e, dove previsto, anche le perdite qualitative, causate alle produzioni agricole indicate in polizza dagli eventi atmosferici richiamati nel documento di polizza. Per la disciplina di dettaglio si rinvia alle disposizioni delle Condizioni di Assicurazione contenute nell articolo 7 Oggetto dell assicurazione e nelle Condizioni speciali di assicurazione Grandine e Avversità atmosferiche. Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle previsioni delle Condizioni di Assicurazione contenute nell articolo 11 Esclusioni e nelle Condizioni speciali di assicurazione Grandine e Avversità atmosferiche. L assicurazione è prestata: - nei limiti del valore assicurato indicato in polizza per ciascuna partita, con i limiti di indennizzo indicati nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ciascuna avversità inclusa in garanzia; - previa applicazione delle franchigie previste nelle Condizioni di Assicurazione e/o precisate in polizza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, articoli 12 Franchigia e 26 Limite di indennizzo ed articoli di cui alle Condizioni speciali di assicurazione Grandine e Avversità atmosferiche. ESEMPI NUMERICI, APPLICAZIONE LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIA ESEMPIO N. 1 CERTIFICATO AGEVOLATO CON SOGLIA ED INTEGRATIVA PLURIRISCHIO Valore assicurato per singola partita Partita n.1 10.000,00 Valore assicurato per singola partita Partita n. 2 10.000,00 Procento di danno complessivo indicato sul bollettino Partita n.1 80% Procento di danno complessivo indicato sul bollettino Partita n.2 40% Franchigia contrattuale 10% Soglia 30% Danno medio ponderato= (partita1 x danno) + (partita2 x danno) / valore totale delle 2 partite 60% La media ponderata del danno è superiore al 30%, quindi il risarcimento sarà attribuito al certificato agevolato CALCOLO DEL RISARCIMENTO: Valore partita 1 x (procento di danno partita 1 - franchigia) 7.000,00 Valore partita 2 x (procento di danno partita 2 - franchigia) 3.000,00 TOTALE RISARCIMENTO 10.000,00 Pagina 4 di 8

ESEMPIO N. 2 CERTIFICATO AGEVOLATO CON SOGLIA ED INTEGRATIVA PLURIRISCHIO Valore assicurato per singola partita Partita n.1 10.000,00 Valore assicurato per singola partita Partita n.2 10.000,00 Procento di danno complessivo indicato sul bollettino Partita n.1 40% Procento di danno complessivo indicato sul bollettino Partita n.2 15% Franchigia contrattuale 10% Soglia 30% Danno medio ponderato= (partita1 x danno) + (partita2 x danno) / valore totale delle 2 partite 27,50% La media ponderata del danno è inferiore al 30%, quindi il risarcimento sarà attribuito al certificato non agevolato CALCOLO DEL RISARCIMENTO: Valore partita 1 x (procento di danno partita 1 - franchigia) Valore partita 2 x (procento di danno partita 2 - franchigia) 3.000,00 500,00 TOTALE RISARCIMENTO 3.500,00 ESEMPIO N. 3 LIMITE D'INDENNIZZO Valore assicurato singola partita 10.000,00 Il procento di danno complessivo indicato sul bollettino 98% Franchigia applicata 15% CALCOLO DEL RISARCIMENTO: Valore partita x (procento di danno - franchigia) 10.000,00*(98-15=83%) Massimo indennizzo 80% 8.000,00 TOTALE RISARCIMENTO 8.000,00 Periodi di carenza contrattuali e cessazione delle coperture Sono previsti periodi iniziali di carenza per le prestazioni conseguenti a grandine, gelo, brina,colpo di sole, eccesso di neve, vento forte, eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento sciroccali. La validità del contratto cessa alla maturazione di raccolta del prodotto o anche prima, se il prodotto è già stato raccolto e comunque, per la maggior parte delle colture, non oltre il 10 novembre dell anno. Per le relative discipline di dettaglio si rinvia agli articoli 2 Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, 30, 33 e 38, 48, 31, 62, 71, 75 Decorrenza e cessazione della garanzia, 44, 54, 58, 60, 68, 77 Condizioni di operatività della garanzia, 84, 87, 92, 94 e 96 delle Condizioni di Assicurazione. Pagina 5 di 8

Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità La copertura assicurativa viene prestata sulla base delle dichiarazioni dell Assicurato. E quindi di massima importanza che le suddette dichiarazioni siano veritiere e complete. Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di FATA rese dall Assicurato in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. Per le conseguenze si rinvia agli articoli 1 Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia e 13 Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia delle Condizioni di Assicurazione. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione di un aggravamento del rischio può produrre le conseguenze di cui all articolo 1898 del codice civile. In caso di diminuzione del rischio si applica quanto previsto dall articolo 1897 del codice civile. Per la disciplina di dettaglio relativa alle ipotesi di danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia e di riduzione del prodotto assicurato si rinvia, rispettivamente agli articoli 13 Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia e 14 Riduzione del prodotto assicurato con storno proporzionale del premio delle Condizioni di Assicurazione. Esempio di variazione del rischio Costituisce un aggravamento del rischio, da comunicare tempestivamente a FATA, la circostanza che nel frutteto assicurato per gli eventi grandine e gelo come munito di impianto di protezione, quest ultimo venga successivamente smantellato o reso inefficiente. Premi Per la relativa disciplina di dettaglio si rinvia all articolo 2 Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia delle Condizioni di Assicurazione. FATA o l intermediario possono applicare sconti di premio con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale. Diritto di recesso e richiesta di risoluzione del contratto Non è previsto alcun diritto di recesso in favore delle Parti. Stante la durata infrannuale del contratto, non si applica quanto previsto in relazione ai contratti ultraquinquennali dall articolo 1899 del codice civile. E prevista la possibilità di richiedere la risoluzione anticipata del contratto alle condizioni e nei termini di cui all articolo 24 Anticipata risoluzione del contratto delle Condizioni di Assicurazione. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. L Assicurato perde il diritto all indennità o alla prestazione ai sensi dell articolo 1915 comma 1 del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all obbligo di denuncia del sinistro a FATA entro 3 giorni dalla data in cui si e verificato ovvero ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità. L esagerazione dolosa del danno determina la decadenza dell Assicurato dal diritto all indennizzo ai sensi dell articolo 16 Esagerazione dolosa del danno delle Condizioni di Assicurazione. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Regime fiscale Il premio imponibile di ciascuna garanzia è soggetto all imposta sulle assicurazioni nella misura del 2,5%. Pagina 6 di 8

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Sinistri Liquidazione dell indennizzo Sono previste modalità e termini per la denuncia del sinistro. In caso di Perizia d appello, ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo. Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia agli articoli da 15 a 27 delle Condizioni di Assicurazione ed alle Condizioni speciali di assicurazione Grandine e Avversità atmosferiche. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: GBS GENERALI BUSSINES SOLUTIONS - A.L. AUDIT TECNICO RECLAMI VIA CASTEL FIDARDO, 43/45 00185 ROMA Indirizzo di posta elettronica : reclami@fata-assicurazioni.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di venti giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21-00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06/42133745 o 06/42133353. I reclami indirizzati all IVASS dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato a FATA e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net /index_ en.htm. Resta salva la possibilità di rivolgersi all Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Arbitrato Nel caso l ammontare del danno definito ai sensi degli articoli da 17 a 19 delle Condizioni di Assicurazione e secondo le tabelle di liquidazione per prodotto riportate nelle Condizioni speciali di assicurazione Grandine e Avversità atmosferiche, non soddisfi l Assicurato, lo stesso ha facoltà di richiedere una revisione della perizia, indicando nome e domicilio del proprio perito ai fini della formazione di un collegio di tre periti per la Perizia di Appello ai sensi degli articoli 21 Perizia d appello, 22 Norme particolari della perizia d appello e 23 Modalità della perizia d appello. In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi all'autorità giudiziaria. Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 01/03/2013. FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Pagina 7 di 8