Ministero della Salute



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OGGETTO: Potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto internazionale degli animali vivi. Attuazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio dell Unione europea, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE - AGLI UFFICI PER GLI ADEMPIMENTI COMUNITARI (UVAC) - AI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA (PIF) - AI SERVIZI VETERINARI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO e, per conoscenza, - ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO - AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO - ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA AOSTA - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA - ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA - AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Corpo Forestale dello Stato - AL COMANDO GENERALE DELL ARMA DEI CARABINIERI - AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 1

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO CESENA L allargamento dell Unione Europea a nuovi Stati e l incremento degli scambi commerciali tra i Paesi comunitari ed extracomunitari ha fatto registrare un sensibile aumento del numero di imprese che esercitano l attività di trasporto su strada di animali vivi in territorio italiano, sia come luogo di destinazione che di transito. Le norme e prescrizioni di riferimento sono contenute nel Regolamento (CE) n. 1/2005 e, per gli aspetti prettamente sanzionatori, nel Decreto legislativo n. 151/2007. Al fine di contrastare efficacemente le irregolarità inerenti il trasporto di animali vivi, è stato avviato uno studio sulle possibili misure per pianificare mirate attività di controllo verso imprese e veicoli del settore e conseguire risultati significativi sia sul fronte della tutela del benessere animale e dei rischi correlati per la sanità animale e della sicurezza stradale, sia su quello della tutela della correttezza dei rapporti di libera concorrenza tra i Paesi dell Unione. A tale scopo è stato stipulato in data 3 ottobre 2011 un Protocollo d Intesa (all. 1) tra il Ministero dell Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, e il Ministero della Salute Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari. L intesa mira a coordinare e specializzare l attività di controllo su strada, attraverso l effettuazione di servizi congiunti tra la Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato e gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) della Direzione Generale della Sanità Animale (DGSA) del Ministero della Salute. La pianificazione dei servizi sarà realizzata dai competenti Uffici centrali delle indicate Direzioni sulla scorta dell analisi delle rilevazione dei flussi di traffico, dei punti di accesso del traffico internazionale, della presenza di porti ed interporti, e terrà conto sia dell esigenza di presidiare con maggiore efficacia le direttrici della rete stradale nazionale, sulle quali notoriamente si realizzano i maggiori volumi di trasporto di animali vivi, sia delle irregolarità sino ad oggi accertate sul territorio. 2

Per rendere maggiormente incisiva l azione sinergica degli Uffici interessati è stato previsto un programma di formazione specifico per il personale destinato ad effettuare tali controlli, che sarà calendarizzato e svolto sia in ambito locale che presso il Centro di Addestramento della Polizia di Stato di Cesena, con docenti individuati dai firmatari dell intesa. 1. Modalità di contestazione delle irregolarità riscontrate 1.1 Servizi congiunti Polizia Stradale-UVAC e/o Servizi Veterinari dell AUSL Nei casi di controlli congiunti tra la Polizia Stradale, il personale dell UVAC e/o dei Servizi Veterinari delle AUSL, di norma la Polizia Stradale procederà all accertamento e alla verbalizzazione delle sole violazioni relative alla disciplina giuridica della circolazione stradale mentre il personale dei predetti Uffici redigerà gli atti concernenti l accertamento e la contestazione delle violazioni al Regolamento (CE) n. 1/2005, utilizzando il verbale di accertamento in conformità all allegato 5 del decreto legislativo n. 151/2007. In ogni caso le predette autorità dovranno registrare come servizio congiunto gli interventi effettuati indipendentemente dal riscontro o meno di irregolarità. La rendicontazione annuale al Ministero della salute dell attività ispettiva svolta da parte degli UVAC e dei Servizi Veterinari delle AUSL avviene secondo le modalità previste dal Piano Nazionale Benessere Animale. Nel caso di violazioni accertate dal personale ispettivo dell UVAC, ancorché presente personale dell AUSL, e si tratta di trasporto intracomunitario o extracomunitario, sul verbale deve essere indicato lo Stato, quale destinatario dei proventi, con versamento sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale territorialmente competente (imputazione capo XX capitolo 3500, entrate eventuali e diverse Ministero della Salute), e l UVAC quale autorità competente a ricevere gli scritti difensivi. Qualora si verifichi l eventualità di controlli congiunti tra la Polizia Stradale ed il personale dei Servizi Veterinari delle AUSL, destinataria dei proventi è l autorità sanitaria individuata in ciascuna Regione mentre se si tratta di trasporto in ambito comunitario o extracomunitario l UVAC è l autorità competente a ricevere gli scritti difensivi. E, invece, sempre l autorità sanitaria regionale l organo competente a ricevere gli scritti difensivi e destinataria dei proventi se si tratta di trasporto in ambito nazionale. 3

Nella sola ipotesi di violazioni commesse utilizzando un veicolo immatricolato all estero, per cui si rende necessario applicare le disposizioni del combinato disposto degli articoli 207 C.d.S. e 12, comma 4, del decreto legislativo n. 151/2007, la redazione degli atti sarà effettuata dal personale della Polizia Stradale, secondo quanto si dirà nel paragrafo 1.2, con l indicazione del personale dell UVAC e/o dell AUSL che ha concorso nell accertamento. 1.2 Servizi effettuati dalla sola Polizia Stradale Quando i controlli sono effettuati esclusivamente da operatori in forza ai reparti della Polizia Stradale, questi redigeranno autonomamente il verbale di sanzione amministrativa (Mod.352 Pol.Str.) anche per le violazioni al Regolamento (CE) n. 1/2005 e al relativo decreto sanzionatorio (Decreto Legislativo 151/2007), nonché il verbale di accertamento di cui all allegato 5 del citato Decreto Legislativo n. 151/07 1, richiamando il contenuto e gli estremi del Mod. 352 nella parte relativa alla CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI, che diverrà di conseguenza parte integrante dell allegato 5. Qualora non dovessero emergere violazioni alla predetta normativa, sarà comunque redatto il citato allegato 5, omettendo in tal caso la compilazione della parte relativa alle contestazioni 2. Si richiama l attenzione sulla circostanza che il verbale di accertamento deve contenere: il destinatario dei proventi, ossia l autorità sanitaria esplicitamente prevista in ambito regionale 3 ; l autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, cioè l UVAC territorialmente competente, se si tratta di trasporto intracomunitario o extracomunitario, ovvero l autorità sanitaria individuata in ciascuna regione, se si tratta di trasporto in ambito nazionale. È opportuno precisare che, così come previsto all articolo, 5 prf. 5, del già citato Protocollo d Intesa del 3 ottobre 2011, le pattuglie della Polizia Stradale potranno procedere in modo autonomo alle contestazioni delle irregolarità di tipo 1 Ai Compartimenti Polizia Stradale il citato allegato si trasmette in formato.doc per la personalizzazione dello stampato e l utilizzo attraverso la redazione informatica dell atto su strada. 2 I dati raccolti con l allegato 5 saranno utilizzati per finalità statistiche e di monitoraggio del fenomeno. 3 Ai sensi dell articolo 13 del Decreto Legislativo 151/2007, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal predetto decreto sono devoluti allo Stato, quando accertate dall'u.v.a.c., ed alle Regioni e Province autonome nei restanti casi, salvo diversa determinazione da parte della Regione. 4

documentale/autorizzativo, strutturale del veicolo, di pianificazione e gestione del viaggio, che non incidano direttamente sulla salute e benessere degli animali, mentre per le contestazioni di irregolarità che implicano una valutazione dello stato di stress/benessere o di salute degli animali dovrà sempre essere richiesto l intervento dei Servizi Veterinari, privilegiando nei trasporti internazionali il contatto con l UVAC territorialmente competente. 1.3 Ricovero temporaneo degli animali e fermo amministrativo del veicolo Qualora, a seguito dell attività di controllo, si rendesse necessario trasferire gli animali su un altro veicolo ovvero procedere allo sgombero del mezzo con la contestuale sistemazione degli animali fino alla risoluzione del problema riscontrato, sarà necessario ricorrere ai siti individuati dalle Regioni (all.2) o ad altre strutture all uopo individuate dai Servizi Veterinari, le cui attività ricadono sotto il diretto controllo delle AUSL territorialmente competenti. Le stesse strutture potranno essere utilizzate per il ricovero temporaneo degli animali nel caso di esecuzione del fermo amministrativo dell autoveicolo, sia in relazione a quanto previsto dall articolo 12, comma 5, del Decreto legislativo 151/2007, sia per quelle violazioni al Codice della Strada per le quali è previsto il pagamento immediato ai sensi degli articoli 202, comma 2-bis, e 207 C.d.S. 2. Adempimenti sui flussi informativi relativi ai controlli effettuati Poiché i dati sui controlli effettuati dalla Polizia Stradale confluiranno nella relazione annuale che il Ministero della Salute invia alla Commissione europea nei tempi e con le modalità stabilite dall art. 27 del Regolamento (CE) n. 1/2005, si rende necessario alimentare i flussi informativi in materia di controlli effettuati dalla Polizia Stradale mediante una specifica rendicontazione periodica. Sul punto si fa riserva di emanare successive disposizioni. Ai fini degli adempimenti previsti dall articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla comunicazione dei provvedimenti sanzionatori, la Polizia Stradale, gli UVAC e le AUSL si atterranno alle istruzioni operative impartite dal Ministero della Salute con nota prot. n. 4192 del 05.03.2009 (all. 3). PER IL MINISTERO DELL INTERNO Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della P.di S. Servizio Polizia Stradale 5 PER IL MINISTERO DELLA SALUTE Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute Direzione Generale della Sanità Animale e Farmaci

Il Direttore del Servizio Roberto Sgalla Veterinari Il Direttore Generale Gaetana Ferri 6