Ministero della Salute
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- Teodora Vanni
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1 PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTERO DELL INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato E IL MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari per il potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto internazionale degli animali PREMESSO che l allargamento dell Unione Europea e l incremento degli scambi commerciali con i paesi comunitari ed extracomunitari hanno determinato l aumento del numero di imprese e dei relativi veicoli che esercitano l attività di trasporto su strada di animali vivi in territorio italiano sia come destinazione che come transito; che le autorità competenti ai fini dell applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate sono il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL), nell ambito delle rispettive competenze; che si rende necessario programmare una più mirata attività di controllo sulle imprese di trasporto sia nazionali che comunitarie che effettuano il trasporto di animali vivi affinchè sia garantita la legittimità delle operazioni di trasporto internazionale e la correttezza dei rapporti di libera concorrenza; che a seguito dell emanazione del decreto legislativo n. 151 del recante disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, è stata prevista la possibilità di effettuare il fermo amministrativo degli automezzi 1
2 immatricolati all estero ai sensi dell articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per consentire la riscossione al momento della contestazione immediata della sanzione amministrativa; che per uniformare sul territorio nazionale, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, l attività di controllo su strada dei vettori commerciali sopraindicati è indispensabile un azione sinergica tra la Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato e il Ministero della Salute Direzione Generale della Sanità Animale (DGSA), soprattutto attraverso la predisposizione di servizi congiunti; che è necessario procedere ad una valutazione della distribuzione dei controlli sul territorio, tenuto conto dell esigenza di presidiare con maggiore efficacia sia le direttrici della rete stradale nazionale sulle quali si realizzano i maggiori volumi di traffico di animali vivi, sia quelle direttrici su cui è più alta la probabilità di riscontrare irregolarità nel trasporto di animali; che occorre aumentare la vigilanza sul fenomeno dell abusivismo nel trasporto di animali vivi non solo per ragioni di benessere animale ma anche per i rischi connessi alla sanità animale; che occorre acquisire contributi ed informazioni finalizzati ad un miglioramento del flusso informativo sui controlli effettuati e sulle sanzioni rilevate da parte della Polizia Stradale sia per l applicazione delle sanzioni accessorie, previste dal summenzionato decreto legislativo n. 151/2007, sia per la rendicontazione annuale dei controlli sulla protezione degli animali durante il trasporto che il Ministero della Salute invia alla Commissione Europea ai sensi dell articolo 27 del regolamento (CE) n. 1/2005; tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: Articolo 1 Controlli sui veicoli che trasportano animali vivi 1. L attività di controllo generale normalmente svolta dal Servizio Polizia Stradale che opera sul territorio nell ambito dei servizi d istituto, sarà intensificata e coadiuvata dal Ministero della Salute per gli specifici aspetti inerenti il rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, con particolare riguardo ai controlli sui veicoli adibiti al trasporto internazionale di animali vivi. 2. Nelle aree del territorio nazionale a maggior densità di traffico, nonché nelle aree in cui è più alta la probabilità di riscontrare irregolarità nel trasporto 2
3 internazionale di animali vivi, individuate dai competenti uffici del Ministero della Salute di concerto con il Servizio Polizia Stradale, saranno effettuati controlli congiunti dedicati sui veicoli che trasportano animali. Per tali controlli il Ministero della Salute si avvarrà degli Uffici dell U.V.A.C. (Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari) o promuoverà intese con le altre autorità competenti. Articolo 2 Formazione degli operatori della Polizia Stradale, dei veterinari e del personale tecnico sanitario degli uffici UVAC 1. La DGSA e la Polizia Stradale concordano un programma di formazione specifico per il personale dedicato ai controlli sul trasporto di animali vivi. 2. L attività di formazione, d intesa con il Servizio Polizia Stradale, si potrà svolgere sia in ambito locale che presso il Centro di Addestramento della Polizia di Stato di Cesena. Articolo 3 Ridefinizione delle aree strategiche del territorio nazionale per i controlli 1. I competenti uffici del Ministero della Salute, ed il Servizio Polizia Stradale effettueranno, a partire dalla data del presente protocollo, una rilevazione sui flussi di traffico e sui relativi punti di accesso del traffico internazionale di veicoli commerciali, allo scopo di individuare le aree in cui è più intenso il traffico di animali vivi, nonché le aree dove è più alta la probabilità di riscontrare irregolarità nel trasporto di animali vivi. 2. La rilevazione dovrà tenere conto dell intensità e della tipologia del traffico commerciale, della vicinanza con il confine di Stato, della presenza di porti ed interporti e della idoneità delle aree ai fini dei controlli. 3. Sulla scorta delle rilevazioni effettuate, verrà definita una comune strategia per l ottimizzazione dei controlli e per la pianificazione dei servizi congiunti. Articolo 4 Individuazione delle strutture idonee allo scarico degli animali in situazioni di emergenza 1. Qualora, per motivi di sanità e benessere animale, gli organi accertatori ritengano necessario trasbordare gli animali su un altro veicolo o lo scarico immediato degli animali e la loro adeguata sistemazione e cura fino alla risoluzione del problema 3
4 riscontato, potranno avvalersi delle strutture indicate in allegato, individuate dalle Regioni quali strutture idonee allo scarico degli animali in situazioni di emergenza o altre strutture all uopo individuate dai Servizi Veterinari della AUSL territorialmente competente. 2. Le stesse strutture posso essere utilizzate per il ricovero temporaneo degli animali qualora ciò sia necessario per l attuazione del fermo amministrativo dell autoveicolo, sia quando previsto dall articolo 12, comma 5, del Decreto legislativo n. 151/2007, sia quando previsto dal Codice della Strada. Ai sensi del medesimo articolo, le spese di ricovero degli animali per l attuazione del fermo amministrativo sono a carico del responsabile della violazione. Articolo 5 Modalità di contestazione delle irregolarità su trasporti internazionali 1. Nei casi di controlli congiunti tra la Polizia Stradale ed i Servizi Veterinari, la Polizia redige il verbale di sanzione amministrativa richiamando il protocollo del verbale di accertamento, di cui all allegato 5 del decreto legislativo n. 151/2007, che viene redatto dai Servizi Veterinari. 2. Nei casi di controlli effettuati esclusivamente da agenti della Polizia Stradale, questi devono redigere autonomamente il verbale di sanzione amministrativa e il verbale di accertamento di cui all allegato 5 del Decreto Legislativo n. 151/ Nei casi di controlli congiunti tra la Polizia Stradale ed i servizi locali veterinari e/o nei casi di controlli effettuati esclusivamente da agenti della Polizia Stradale, deve essere indicato sul verbale: quale destinatario dei proventi: l autorità sanitaria esplicitamente prevista in ambito regionale; quale autorità competente a ricevere gli scritti difensivi: l UVAC territorialmente competente. 4. Nei casi di controlli congiunti tra Polizia Stradale e personale ispettivo dell UVAC, ancorché presente personale AUSL, deve essere indicato sul verbale: lo Stato, quale destinatario dei proventi, con versamento su c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato territorialmente competente (imputazione capo XX capitolo 3500, entrate eventuali e diverse Ministero della Salute); l UVAC territorialmente competente, quale autorità competente a ricevere gli scritti difensivi. 4
5 5. Le pattuglie della Polizia Stradale possono procedere in modo autonomo alle contestazioni delle irregolarità di tipo documentale/autorizzativo, strutturale del veicolo e di pianificazione e gestione del viaggio, che non incidono direttamente sulla salute e benessere degli animali. Per le contestazioni di irregolarità che implicano la valutazione dello stato di stress/benessere animale o salute degli animali, le pattuglie della Polizia Stradale chiedono sempre l intervento dei Servizi Veterinari, privilegiando nei trasporti internazionali il contatto con l UVAC territorialmente competente. Articolo 6 Consolidamento dei flussi informativi relativi ai controlli effettuati 1. I dati sui controlli effettuati dalla Polizia Stradale devono essere parte integrante della relazione annuale sui controlli effettuati sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti d accompagnamento che il Ministero della Salute invia alla Commissione europea nei tempi e nelle modalità stabilite dall art. 27 del regolamento (CE) n. 1/ A tal fine è necessario consolidare i flussi informativi relativi ai controlli effettuati dalla Polizia Stradale sul trasporto di animali vivi mediante una rendicontazione periodica al Ministero della Salute con modalità da concordare direttamente con il Servizio della Polizia Stradale. 3. Ai fini degli adempimenti previsti dall articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla comunicazione dei provvedimenti sanzionatori, la Polizia Stradale adempie alle istruzioni operative impartite dal Ministero della Salute con nota prot. n del Roma, 19 settembre
6 Allegato DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE DELLE STRUTTURE IDONEE ALLO SCARICO DEGLI ANIMALI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA Regione o Provincia Autonoma Provincia Autonoma di Bolzano Città Indirizzo Denominazione e vicinanza assi stradali o porti Bressanone (BZ) Via J. Durst n. 90 (presso macello comunale ) Valle d Aosta Aosta Località Croin Noire A pochi chilometri dall uscita autostradale di Bressanone Arena Croix Noire Piemonte Nichelino (TO) Via Napoli, 1 Ditta F.A. Trasporti s.a.s. di Filippa Angelo & C Tipo di autorizzazione e Recapiti Solo emergenze Solo emergenze Solo emergenze. Tel Fax Cell Friuli Venezia Giulia Sgonico (TS) Località Stazione di Prosecco Fratelli Prioglio S.p.a. Tel Fax Gorizia Stazione Confinaria S. Andrea S.D.A.G. Gorizia Servizi Logistici Integrati S.p.a. Tel.0481/ Fax.0481/ Umbria Passaggio di Bettona (PG) Via Col di Mezzo n.33 Caponi Carlo autotrasporti Tel / Tel.(notturno) / Fax.075/ Abruzzo Onna (AQ) Via SS 17 Campo Boario. Presso la sede dell Associazione Regionale Allevatori d Abruzzo Veneto Villafranca Padovana (PD) Via Sacco, 25 Ditta Tenuta Paolo SRL Tel. e Fax Tombolo (PD) Via S. Antonio n. 91 Ditta Zooveneta SRL Tel /838 Fax Fanzolo di Vedelago (TV) Via S. Antonio n. 36 Ditta Comit Europa SRL Tel Fax Puglia Bitritto (BA) S.p. Bitritto- Loseto, Km 0,750 Ditta Fratelli Siciliani di Siciliani Francesco Tel
7 Regione o Provincia Autonoma Città Indirizzo Denominazione e vicinanza assi stradali o porti Ruvo di Puglia Ditta Maselli carni per te Tipo di autorizzazione e Recapiti Stalle di sosta degli impianti di macellazione Palo del Colle (BA) Ditta Siciliani Spa Stalle di sosta degli impianti di macellazione Foggia Ditta F.lli Mescia Stalle di sosta degli impianti di macellazione Foggia Località Melfignana Azienda zootecnica Izzi Pasquale Sardegna Macomer (NU) Mostra zootecnica. Pochi km da asse viario importante Solo per animali da vita Stalla adibita allo scarico per emergenze 2
Ministero della Salute
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