COMUNE DI CADEMPINO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI CADEMPINO



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COMUNE DI CADEMPINO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI CADEMPINO Novembre 2003 1

INDICE DEGLI ARTICOLI I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Principio Art. 2 Obbligatorietà Art. 3 Organizzazione della raccolta Art. 4 Luoghi di consegna II RIFIUTI SOLIDI URBANI Art. 5 Art. 6 Rifiuti non ammessi Art 7 Modalità di consegna Art. 8 Contenitori III RIFIUTI INGOMBRANTI Art. 9 Art. 10 Rifiuti non ammessi IV RIFIUTI RICICLABILI Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Vetro Recipienti in PET Sagex Olii usati Alluminio Barattoli di latta Batterie a uso domestico Carta e cartone Vestiti, tessili e scarpe Metalli Estensione della raccolta separata V SCARTI VEGETALI Art. 23 Art. 24 Smaltimento 2

VI RIFIUTI SPECIALI E DIVERSI Art. 25 Art. 26 Raccolte straordinarie VII DISPOSIZIONI PARTICOLARI Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Cestini sedimi pubblici Depositi abusivi Divieti diversi Fuochi all aperto Rifiuti non raccolti VIII CONTRAVVENZIONI Art. 32 Multe IX TARIFFE E DISPOSIZIONI Art. 33 Art. 34 Tasse Notifica della tassa X DISPOSIZIONI FINALI Art. 35 Art. 36 Art. 37 Base legale Entrata in vigore Abrogazione 3

I. DISPOSIZIONI GENERALI Principio Art. 1 Il deposito, la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti sono disciplinati dal presente regolamento. Il Comune organizza in forma diretta o con l'appalto a ditte private specializzate, la gestione dei diversi servizi per i rifiuti. Obbligatorietà Art. 2 1 La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutte le economie domestiche, gli esercizi pubblici, i negozi, i laboratori, nonché per qualsiasi altro genere di attività artigianale, industriale o commerciale presente nel territorio comunale, anche di carattere provvisorio. L'obbligo della consegna è esteso anche ai proprietari e/o affittuari di terreni e a tutte le residenze secondarie. Per casi particolari, il Municipio può rifiutarsi di effettuare l'evacuazione dei rifiuti mediante il proprio servizio di raccolta, obbligando l'utente a provvedere direttamente, secondo le disposizioni fissate dall'esecutivo. Il Municipio può, in casi eccezionali, dispensare il richiedente, in grado di evacuare e eliminare opportunamente con mezzi propri i rifiuti, dall'obbligo della consegna al servizio comunale, con il rilascio di una autorizzazione rinnovabile di anno in anno. Organizzazione della raccolta Art. 3 La raccolta dei rifiuti è suddivisa in: Rifiuti solidi urbani (RSU); Rifiuti ingombranti; Rifiuti riciclabili; Scarti vegetali; Rifiuti speciali e diversi; Il Municipio può modificare il criterio delle raccolte separate a dipendenza delle mutate prescrizioni in materia. Luoghi di consegna Art. 4 1 La consegna dei rifiuti verrà eseguita direttamente dall'utenza nei punti fissati dal Municipio. Le modalità di consegna saranno comunicate dal Municipio mediante circolare all'utenza. La consegna dei rifiuti speciali e diversi elencati all art. 25 deve avvenire secondo le direttive emanate dal Dipartimento del territorio. I rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche possono essere consegnati nei giorni e nei luoghi fissati dall'ente smaltimento rifiuti in collaborazione con il Municipio. Il Municipio, su esplicita richiesta, ha la facoltà d'organizzare una raccolta dei rifiuti ingombranti, riciclabili, scarti vegetali e rifiuti speciali al domicilio di persone anziane o invalide. Questi servizi di regola sono a pagamento, riservata l'esenzione - a giudizio del Municipio - per casi particolari. 4

II. RIFIUTI SOLIDI URBANI Art. 5 Sono considerati rifiuti solidi urbani (RSU) tutti i rifiuti provenienti dalle economie domestiche e i rifiuti di composizione analoga prodotti dall'industria, dall'artigianato e dai commerci (OTR, art. 3). Rifiuti non ammessi Art. 6 Sono tassativamente esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i rifiuti speciali e diversi solidi e liquidi, quelli non eliminabili tramite le normali consegne, i rifiuti ingombranti e quelli per i quali sono previste le raccolte separate. (Vedi art. 25) Modalità di consegna Art. 7 Sono ammessi unicamente sacchi omologati, chiusi con un legaccio, aventi una capacità da 17 a 110 litri. I sacchi devono essere ben chiusi e depositati negli appositi contenitori. Il Municipio ha la facoltà di modificare, in ogni tempo, secondo l'opportunità o le necessità le prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti. Contenitori Art. 8 Il Municipio può prescrivere l'esecuzione, sulla proprietà privata, di contenitori. I contenitori dovranno essere eseguiti a confine con la strada comunale. Il Municipio cura la pianificazione delle infrastrutture destinate alla raccolta dei rifiuti con il relativo costante aggiornamento. In particolare dovranno essere messi a disposizione un numero sufficiente di contenitori. III. RIFIUTI INGOMBRANTI Art. 9 1 Sono considerati rifiuti ingombranti gli oggetti delle economie domestiche o simili che non possono essere consegnati con la normale raccolta del RSU. L Esecutivo fissa i luogi di raccolta. Rifiuti non ammessi Art. 10 1 Non sono ammessi alla consegna dei rifiuti ingombranti i rifiuti riciclabili (da art. 11 a 20), gli scarti vegetali (art. 23 e 24) e rifiuti speciali e diversi (art. 25 e 26). 5

IV. RIFIUTI RICICLABILI Art. 11 Il Comune organizza la raccolta separata dei materiali e degli oggetti che possono essere riutilizzati, prevista dalle normative cantonali e federali. Sono considerati rifiuti riciclabili quelli elencati dall'articolo 12 all'articolo 21 del presente regolamento. Vetro Art. 12 La raccolta di bottiglie, cocci di vetro, fiaschi non impagliati, flaconi, vasi vuoti può avvenire con o senza separazione del colore del vetro. Il vetro verrà immesso nei contenitori dopo aver tolto tutti i corpi estranei quali capsule, turaccioli, paglia, plastica, ecc. e dopo un sommario risciacquo. Non è ammessa l'eliminazione del vetro usufruendo della normale raccolta ordinaria dei rifiuti domestici. Sono esclusi da questa raccolta lampade di ogni tipo, finestre, specchi e lampadari. Recipienti in PET Art. 13 Il PET deve essere depositato negli appositi contenitori, in aggiunta ai raccoglitori esistenti presso i centri commerciali. La raccolta comprende tutti i recipienti normalmente accettati nei negozi. Non è ammessa l'eliminazione dei recipienti in PET usufruendo della raccolta ordinaria dei RSU. Sagex Art. 14 1 Il sagex deve essere consegnato negli appositi contentiori. Non è ammessa l'eliminazione del sagex usufruendo della raccolta ordinaria dei RSU. Olii usati Art. 15 Gli olii usati devono essere travasati negli appositi contenitori destinati alla raccolta degli olii minerali (olii lubrificanti e per i motori) e di olii vegetali (olii e grassi da cucina) provenienti dall'economia domestica. Gli olii dovranno essere versati nei contenitori privi di scorie (resti, imballaggi, ecc.). E' vietato mescolare i due tipi di olio. Non è ammessa l'eliminazione degli olii usufruendo della raccolta ordinaria dei RSU. 6

Alluminio Art. 16 Gli scarti di alluminio (lattine, pentole e padelle, involucri di cibi precotti, protezioni per chiusure ermetiche, ecc.) devono essere depositati negli appositi contenitori. Gli oggetti in alluminio devono essere consegnati puliti e senza residui. Non è ammessa l'eliminazione degli oggetti in alluminio usufruendo della raccolta ordinaria dei RSU. Barattoli di latta Art. 17 Gli scarti di cui al presente articolo devono essere depositati negli appositi contenitori. Gli oggetti devono essere consegnati puliti e senza residui. Non è ammessa l'eliminazione degli oggetti in latta usufruendo della raccolta ordinaria dei RSU. Batterie a uso domestico Art. 18 1 Le batterie devono essere depositate negli appositi contenitori destinati alla raccolta delle batterie di qualsiasi tipo utilizzate nell'ambito domestico (carbone-zinco, alcaline-manganese, mercurio ecc.). Sono escluse le batterie per motociclette, autoveicoli, impianti fotovoltaici o simili, le quali vanno consegnate nei punti vendita, in occasione della raccolta speciale organizzata in collaborazione con l'esr o in base ad indicazioni del Municipio. Non è ammessa l'eliminazione delle batterie usufruendo della raccolta ordinaria dei RSU. Carta e cartone Art. 19 1 Il Municipio organizza regolarmente la raccolta separata della carta e del cartone proveniente dalle economie domestiche e di piccole quantità provenienti dai negozi, esercizi pubblici, uffici e dalle attività commerciali in genere. La carta e il cartone devono essere consegnati nei punti di raccolta fissati dal Municipio e nei giorni indicati, utilizzando dei contenitori persi di cartone o di sacchi di carta. Non è ammessa l'eliminazione della carta e del cartone usufruendo della raccolta ordinaria dei RSU. Vestiti, tessili e scarpe Art. 20 1 Il Municipio può provvedere alla posa di contenitori per la consegna di indumenti e di scarpe usate, lavati e puliti. Non è ammessa l'eliminazione di indumenti e di scarpe usate riutilizzabili usufruendo della raccolta ordinaria dei RSU. 7

Metalli Art. 21 Tutti i Metalli, ad eccezione dell alluminio e dello scatolame, devono essere consegnati con la raccolta dei rifiuti ingombranti. Non è ammessa l eliminazione dei metalli usufruendo della raccolta ordinaria dei RSU. Estensione della raccolta separata Art. 22 Il Municipio ha la facoltà di modificare o di ulteriormente diversificare il concetto di raccolta separata, in base all'evoluzione della politica in materia di eliminazione dei rifiuti o a seguito di modifiche delle norme fissate dal Dipartimento del territorio e dalla legislazione in vigore. E' pure riservata l'istituzione di servizi privati o coordianti fra i comuni della regione. V. SCARTI VEGETALI Art. 23 Gli scarti vegetali sono costituiti dai materiali idonei al compostaggio, più precisamente tutti quelli costituiti da materia organica e che possono servire da nutrimento agli organismi decompositori come l'erba e cascami di siepi, il fogliame, gli scarti dell'orto, piccoli rami. Smaltimento Art. 24 Il materiale dev'essere smaltito prioritariamente e in modo adeguato da chi lo produce tramite compostaggio individuale, in particolare l'erba, gli scarti vegetali della cucina, il fogliame in genere e gli scarti dell'orto. Il materiale proveniente dalla pulizia di prati incolti, di boschi o di vigneti deve essere destinato al compostaggio, direttamente sul posto. Non è ammessa l eliminazione degli scarti vegetali, in particolare dell erba e del fogliame, usufruendo della raccolta ordinaria dei RSU. VI. RIFIUTI SPECIALI E DIVERSI Art. 25 Sono considerati rifiuti speciali e pertanto categoricamente esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i rifiuti pericolosi, solidi e liquidi e quelli non eliminabili normalmente, segnatamente: a) Residui liquidi e fangosi provenienti dai separatori di olii, di grassi o di benzina; b) Materiali inquinanti da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di olii e grassi, i residui di coloranti, vernici e solventi; c) Le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fiumi; d) Fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame; e) I liquidi e i fanghi di ogni genere; f) La cenere, i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti; g) Le gomme e i pneumatici; h) Le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche; 8

i) I residui di bagni di sviluppo fotografico; j) I residui di bagni galvanici e di zincatura; k) Le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile; l) Materie esplosive, facilmente infiammabili, radioattive e recipienti sotto pressione; m) Le emulsioni bituminose; n) Le pelli, budella e in genere tutti i resti della macellazione; o) Le carcasse di animali; p) Ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici; q) I pesticidi, insetticidi, diserbanti, prodotti chimici; r) Le lampade di tutti i generi; s) Le batterie di motociclette, di vetture, apparecchi industriali e impianti fotovoltaici; t) I medicinali; u) Componenti meccaniche o parti di automobili, telai di motociclette o di biciclette; v) Teli di plastica di media e grosse dimensioni; w) Tutti i materiali ingombranti che non rispondono alle condizioni. Raccolte straordinarie Art. 26 Il Municipio, se le circostanze lo richiedessero, ha la facoltà di prevedere e di organizzare delle raccolte straordinarie, informando preventivamente la popolazione e indicando le disposizioni. VII. DISPOSIZIONI PARTICOLARI Cestini sedimi pubblici Art. 27 Il Municipio provvede alla posa e alla regolare vuotatura dei cestini per i rifiuti urbani ubicati nelle piazze, nelle strade, nei giardini pubblici, nei parchi giochi e in prossimità dei boschi riservati alla ricreazione. I cestini servono unicamente per i passanti e per la ricreazione. Non è ammesso alla popolazione, artigiani, negozianti ecc. depositare negli stessi spazzatura, rifiuti domestici o d'altro genere. Depositi abusivi Art. 28 1 Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere, come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari, sui terreni pubblici e privati è vietato e il Municipio intimerà la rimozione immediata. In caso di inosservanza dei termini, il Municipio disporrà la rimozione dei depositi abusivi, addebitando le rispettive spese ai responsabili. Sono riservate la procedura di ammonimento, multa, nonché la denuncia penale in conformità alle normative federali e cantonali applicabili. Divieti diversi Art. 29 E' vietato immettere nelle canalizzazioni delle fognature tramite tombini, lavandini, servizi igienici ecc., nei corsi d'acqua, come pure di spandere sui terreni rifiuti liquidi e fangosi, olii e grassi, residui industriali, artigianali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli di inquinamento per le acque del sottosuolo e per il terreno. 9

Fuochi all'aperto Art. 30 Conformemente al decreto esecutivo cantonale concernente il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali del 21 ottobre 1987, è vietato su tutto il comprensorio comunale l'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione di scarti vegetali, rifiuti o residui di qualsiasi genere, fatta eccezione delle deroghe previste dal decreto stesso e successive modifiche (delega ai Municipi). È vietata l installazione di impianti privati per l incenerimento dei rifiuti. Rifiuti non raccolti Art. 31 I rifiuti depositati per la raccolta che non fossero ritirati perché non conformi alle norme del presente regolamento, a causa dell'interruzione del servizio, per la sospensione del medesimo dovuto a motivi di forza maggiore, o per qualsiasi altra ragione, dovranno essere ritirati dall'area pubblica lo stesso giorno dagli interessati. VIII. CONTRAVVENZIONI Ammonimento e multe Art. 32 1 Il Municipio si riserva il diritto di far ispezionare i sacchi, quando lo riterrà opportuno, per verificarne il contenuto. Le infrazioni al presente regolamento e alle disposizioni cantonali delegate sono passibili di ammonimento, una multa fino ad un massimo di Fr. 10'000., a norma dell'art. 145 e seguenti della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987. Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni effettivi comprovati, oltre alla denuncia ai Dipartimenti cantonali competenti nei casi di violazione delle vigenti disposizioni cantonali in materia. Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa. IX TARIFFE E DISPOSIZIONI Tasse Art. 33 1 Le tasse per il servizio rifiuti devono, in linea di principio, tendere a coprire le spese derivanti dalla raccolta e dallo smaltimento dei rifiuti. L'ammontare delle tasse annue sono fissate dal Municipio, tramite ordinanza sulla base dei seguenti limiti: 10

minimo massimo a) Domiciliati: persone sole Fr. 80. Fr. 300. nuclei familiari Fr. 120. Fr. 400. b) Case e appartamenti di vacanza Fr. 120. Fr. 400. c) Attività diverse: Tassa base Tassa aggiuntiva minimo massimo minimo massimo a. Esercizi pubblici: bar Fr. 200. Fr.1'500. Fr. 2. 50. /posto sedia ristoranti, osterie Fr. 200. Fr.1'500. Fr. 2. 50. /posto sedia alberghi e pensioni Fr. 200. Fr.1'500. Fr. 2. 50. /posto letto b. Garage, carrozzerie e simili Fr. 200. Fr.1'500. Fr. 2. 50. /collaboratori c. Saloni parrucchiera Fr. 200. Fr.1'500. Fr. 2. 50. /collaboratori di bellezza e cure corporee Fr. 200. Fr.1'500. Fr. 2. 50. /collaboratori d. Uffici amministrativi Fr. 200. Fr.1'500. Fr. 2. 50. /collaboratori studi professionali, medici Fr. 200. Fr.1'500. Fr. 2. 50. /collaboratori e. Commercio e industrie Imprese (costruzioni, sanitari, pittura, elettricisti) Fr. 200. Fr.1'500. Fr. 2. 50. /collaboratori depositi e magazzini Fr. 200. Fr.1'500. Fr. 2. 50. /collaboratori attività industriali Fr. 200. Fr.1'500. Fr. 2. 50. /collaboratori negozi Fr. 200. Fr.1'500. Fr. 2. 50. /collaboratori artigiani, laboratori Fr. 200. Fr.1'500. Fr. 2. 50. /collaboratori f. Feste campestri, manifestazioni Fr. 50. Fr. 100. g. Altre attività Fr. 200. Fr.1'500. Fr. 10. 50. /collaboratori h. Industrie che usufruiscono della raccolta con contenitori classici Fr. 120. Fr. 400. Fr. 200. 600. /tonnellata rifiuti smaltiti In caso di arrivo e partenza durante l anno, verrà richiesta la tassa pro rata. Società senza attività e dipendenti sono esenti da tasse. Notifica della tassa Art. 34 La tassa viene notificata all'interessato mediante bolletta di pagamento. La tassa è dovuta dal momento in cui viene concesso il permesso di abitabilità dell'edificio, indipendentemente dall'occupazione effettiva, totale o parziale dell'edificio stesso. 11

Contro la decisione della tassa è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla sua emissione. Contro la decisione del Municipio è dato ricorso al Consiglio Stato nel termine di 15 giorni dalla data di intimazione. La tassa dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Dalla scadenza del termine fissato decorrerà un interesse di ritardo che corrisponderà al costo del denaro del momento. Le bollette cresciute in giudicato sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 80 della Legge federale sulle esecuzioni e fallimenti. Nella procedura di richiamo è dovuta una tassa supplementare di Fr. 10. per eventuali diffide di pagamento. X. DISPOSIZIONI FINALI Base legale Art. 35 1 Il presente regolamento ha la sua base legale nella legislazione federale e cantonale in materia di raccolta e di eliminazione dei rifiuti: - la Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991; - la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983; - la Legge di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975; - l'ordinanza federale dell'8 dicembre 1975 sulle immissioni delle acque di rifiuto; - l'ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990; - OTRif (Ordinanza sul traffico dei rifiuti); - la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989; - la Legge organica comunale del 10 marzo 1987; - la Legge concernente l eliminazione degli autoveicoli inservibili dell 11 novembre 1968 e il regolamento di applicazione del 10 settembre 1971, nonché le relative modifiche del 5 febbraio 1996; LaLPAmb (Legge di applicazione della Legge federale sulla protezione dell ambiente); - RLaLPAmb (Regolamento d applicazione della LaLPAmb); - ROIAt (Regolamento d applcazione dell Ordinanza federale contro l inquinamento atmosferico); - ROTR (Regolamento d applicazione dell Ordinanza tecnica sui rifiuti) - ORSAE (Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici); - ogni altra norma applicabile in materia. Entrata in vigore Art. 36 Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2006 dopo la ratifica dell'autorità cantonale. Abrogazione Art. 37 Con l entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per la raccolta dei rifiuti in vigore dal 1.1.2004, nonché ogni altra disposizione. Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 15 dicembre 2003 Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione n 46 RE 8148 del 24 marzo 2004 1 Modificato dal Consiglio comunale nella seduta del 19 dicembre 2005, approvato dalla Sezione degli enti locali con rioluzione n 46-RE- 9164 del 16 giugno 2006. 12