federalismo regionale provinciale - costi dei fabbisogni standard sanitari A cura dell Ufficio fisco e politiche di bilancio Spi Cgil nazionale



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federalismo regionale provinciale - costi dei fabbisogni standard sanitari A cura dell Ufficio fisco e politiche di bilancio Spi Cgil nazionale

Art. 1 Oggetto del Provvedimento Oggetto del Dlgs approvato dal Consiglio dei Ministri è l attuazione della legge 42/2009 in materia di federalismo per quanto concerne l autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario delle province nonché la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario

Le entrate regionali attuali 1 Le entrate regionali nel 2008 sono state pari a 135 miliardi di euro; nel 2007 erano 121 miliardi nel 2006 erano 119 miliardi Incremento di 16 mld. sul 2006 e 18 mld. sul 2008 Le entrate coprono il 67% della spesa corrente e in conto capitale nel rapporto tra accertamenti e impegni di spesa Le entrate tributarie costituiscono circa il 35% delle entrate totali Gli aumenti principali di incasso tributario hanno riguardato: IRAP Addizionale IRPEF e Tassa automobilistica Questi tre tributi costituiscono il 95% del gettito dei tributi propri

Le entrate regionali attuali 2 I trasferimenti dallo Stato alle regioni sono costantemente diminuiti dal 2006. I trasferimenti alle regioni 2009 pari a 176,5 miliardi (Fonte RUEF) (*) La parte sanitaria è pari a 110,6 miliardi di euro (*) Oltre il 75% dei trasferimenti riguarda 4 comparti: Trasporto pubblico locale; edilizia pubblica residenziale; incentivi alle imprese; viabilità. (*) RUEF = Relazione Unificata sull Economia e Finanza 2010

Le entrate regionali attuali 3 LE ENTRATE TRIBUTARIE Sono calate nel 2009 le entrate tributarie Imposte dirette - 7,1% Imposte indirette 4,2% (nel 2008 erano calate del 4,9%) Nel periodo di imposta gennaio - agosto 2009 2010 le imposte dirette hanno registrato un calo del 5,0% e le indirette un modesto incremento dello 0,8%

Art. 2 rideterminazione dell addizionale all irpef delle regioni a statuto ordinario Dal 2012 è rideterminata l addizionale regionale all Irpef L addizionale deve assicurare: le entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi, Le entrate derivanti dalla soppressione dell accisa sulla benzina L aliquota è rideterminata nelle percentuali a partire dal 2014: 1,1% nel 2014 2,1% nel 2015 Per l anno 2012 il fabbisogno standard sanitario corrisponde al livello della vigente normativa del SSN al quale concorre il fondo ordinario statale. Attualmente l addizionale regionale Irpef è dello 0,9% Nelle regioni con deficit sanitario è elevata fino all 1,4% Si calcola sul reddito imponibile complessivo determinato ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

Art. 3 compartecipazione regionale all IVA (Imposta sul valore aggiunto) Ad ogni regione spetta la compartecipazione al gettito dell IVA Per gli anni 2011-2012 2013 l aliquota è calcolata in base alla normativa vigente Dall anno 2013 la compartecipazione avviene in base al criterio della territorialità avendo a riferimento il luogo di consumo La compartecipazione all Iva è in vigore da 2001 (art. 2 Dlgs 56/2000) Nel 2008 la compartecipazione pari al 44,72% del gettito complessivo (*) Negli ultimi tre anni c è un calo delle entrate da IVA 2007 118.330 milioni di euro 2008 115.719 2009 110.021 Dal 2008 al 2009 perdita pari al 4,9%

Art. 4 riduzione dell IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) Dall anno 2014 le regioni a statuto ordinario possono ridurre l IRAP fino al completo azzeramento Non può essere disposta una riduzione dell IRAP se contestualmente c è la maggiorazione dell addizionale regionale Irpef è superiore allo 0,5% L Irap ha un peso pari all 8,4% delle entrate tributarie statali complessive Ha un gettito pari a 36,8 miliardi di euro Finanzia per il 33,7% la spesa sanitaria (dati 2009)

Art. 5 addizionale regionale all Irpef (1) Ogni regione con propria legge può aumentare o diminuire l aliquota dell addizionale regionale Irpef L aliquota base è dello 0,9% Le maggiorazioni non possono superare questi andamenti: 0,5% per il 2013 1,1% per il 2014 2,1% per il 2015 C è il limite di maggiorazione dello 0,5% se la regione ha disposto una contestuale riduzione dell IRAP In ogni caso la maggiorazione dello 0,5% non deve comportare un aggravio per i primi due scaglioni di reddito titolari di redditi da lavoro dipendente o da pensione Le regioni possono stabilire aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legislazione nazionale

Art. 5 addizionale regionale all Irpef (2) Le regioni con propria legge possono disporre detrazioni in favore della famiglia maggiorando quelle previste dalla normativa nazionale Le regioni possono stabilire con propria legge detrazioni dell addizionale in sostituzione di altre forme di agevolazione: sussidi, voucher, buoni servizio, ecc. Le regioni impegnate nei piani di rientro sanitari non possono stabilire detrazioni per carichi di famiglia e in sostituzione di sussidi e sostegni economici.

Art. 5 addizionale regionale all Irpef (3) Come funziona l Irpef attuale (dichiarazione redditi 2009) Per i Redditi da 0 a 15.000 euro il valore dell' IRPEF lordo è pari al 23% del reddito Per i Redditi da 15.000,01 a 28.000 il valore dell' IRPEF lordo è pari a euro 3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro Per i Redditi da 28.000,01 a 55.000 euro il valore dell' IRPEF lordo è pari a euro 6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro Per i Redditi da 55.000,01 a 75.000 euro il valore dell' IRPEF lordo è pari a euro 17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro Per i Redditi oltre 75.000 euro il valore dell' IRPEF lordo è infine pari a 25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000 euro

Art. 5 addizionale regionale all Irpef (4) IL PESO DELLE ADDIZIONALI IRPEF ATTUALMENTE ADDIZIONALE REGIONALE il reddito da pensione medio (anno 2009) ammontava a di 13.448 euro annui, Con l addizionale regionale Irpef al valore massimo dell 1,40 il prelievo è pari a 188,27 euro annui. Nelle regioni con deficit sanitario si ha una maggiorazione dello 0,30% e il prelievo passa a 228,61 euro annui pari a 40 euro in più annui ADDIZIONALE COMUNALE Con l aliquota massima pari allo 0,8% il prelievo aggiuntivo è pari a 107,58 euro annui. Sommando i prelievi delle due addizionali si ha la somma di 295,85 euro annui Nel caso del Comune di Roma la cui aliquota dell addizionale Irpef è dello 0,5% con l obbligo di aumento dello 0,4% si andrebbe allo 0,9% ovvero sopra al limite consentito per le addizionali comunali che è dello 0,8%. In questo caso i pensionati residenti a Roma vedrebbero gravare sulle loro tasche il prelievo di 121,03 euro annui (+ 13,45 euro) A Roma il prelievo aggiuntivo delle addizionali Irpef sarebbe di 349,64 euro annui.

Art. 6 soppressione dei trasferimenti dello Stato alle regioni Dal 2012 sono soppressi i trasferimenti dello Stato alle regioni a statuto ordinario La RUEF 2010 indica una diminuzione nei trasferimenti alle regioni pari a 4,5% nel periodo 2008-2009

Art. 7 ulteriori tributi regionali A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono soppressi i seguenti tributi: Tassa per l abilitazione all esercizio professionale; Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo; Imposta regionale sulle concessioni statali per l occupazione e uso dei beni del patrimonio indisponibile; Tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali; Tasse sulle concessioni regionali; Addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica A decorrere dal 2012 è soppressa la compartecipazione regionale all accisa sulla benzina LE REGIONI HANNO FACOLTA DI ISTITUIRE TRIBUTI PROPRI A PARTIRE DAL 2013 (ART. 25)

Art. 8 soppressione dei trasferimenti delle regioni a statuto ordinario ai comuni e compartecipazione all addizionale Irpef Dal 2013 sono soppressi i trasferimenti regionali di parte corrente in favore dei comuni Le regioni devono concordare con i comuni del territorio la compartecipazione degli stessi all addizionale regionale all Irpef come compensazione della soppressione dei trasferimenti La quota di compartecipazione successivamente può essere incrementata nella misura corrispondente alla soppressione di altri trasferimenti regionali di equivalente entità. In ogni regione è istituito un: FONDO SPERIMENTALE REGIONALE DI RIEQUILIBRIO La RUEF 2010 indica che i trasferimenti dalle regioni ai comuni sono stati pari a 9.262 milioni di euro con un aumento di 979 milioni pari al + 11,8% sul 2008

Art. 9 Norme transitorie La legge statale disciplina i LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI Successivamente all entrata in vigore della legge sono rideterminati i FABBISOGNI STANDARD - già fissati con decreto legislativo correttivo integrativo del presente decreto

Art. 10 classificazione delle spese regionali Le spese relative ai LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI sono relative alle seguenti materie: SANITA ASSISTENZA SOCIALE ISTRUZIONE SCOLASTICA TRASPORTO PUBBLICO LCALE ULTERIORI MATERIE INDIVIDUATE IN BASE

Art. 11 Fase a regime e Fondo perequativo (1) Nel 2014 termina la fase sperimentale e avviene il passaggio graduale verso i COSTI STANDARD. Il finanziamento delle materie individuate all art. 10 avviene attraverso: Compartecipazione all IVA Addizionale Irpef IRAP fino alla sua sostituzione con altro/i tributo/i Quote del FONDO PEREQUATIVO Entrate proprie nelle misure stabilite nel riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l anno 2010 La percentuale IVA va definita con apposito decreto Deve garantire il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in UNA SOLA REGIONE Nelle regioni con gettito IVA insufficiente concorrono quote del FONDO PEREQUATIVO

Art. 11 Fase a regime e Fondo perequativo (2) Le fonti di finanziamento delle spese non riconducibili ai livelli essenziali sono finanziate attraverso: Tributi propri derivati (riconosciuti dalla legislazione vigente) Tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale;(legge 42/09 art.7) Quote dell addizionale Irpef Quote del fondo perequativo E istituito dal 2014 un FONDO PEREQUATIVO alimentato dal gettito di una compartecipazione al gettito IVA tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese individuate: ovvero i LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI nelle materie indicate all articolo 10.

Art. 11 Fase a regime e Fondo perequativo (3) Il primo anno le spese per i LIVELLI ESSENZIALI delle prestazioni sono computate tenendo conto della spesa storica Nei successivi 4 anni devono convergere gradualmente verso i: COSTI STANDARD Le modalità sono definite da un apposito DPCM Per quanto riguarda la spesa sanitaria, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario standard come definito (art. 21) In caso di mancata copertura delle spese per i livelli essenziali la differenza è assicurata escludendo le variazioni di gettito delle risorse derivanti dall autonomia tributaria così come è escluso il computo di quanto incassato dalla lotta all evasione fiscale regionale

Art. 11 Fase a regime e Fondo perequativo (4) Per il finanziamento dei LIVELLI ESSENZIALI delle prestazioni (art. 10 comma 2) si seguono i seguenti criteri: a) Le regioni con maggiore capacità fiscale (le regioni con gettito dell addizionale Irpef superiore alla media nazionale) alimentano il fondo perequativo b) Le regioni con minore capacità fiscale (con gettito addizionale Irpef inferiore alla media nazionale) c) Il principio di perequazione applicato per ridurre il differenziale tra territori con diversa capacità fiscale per abitante d) La perequazione deve tenere conto delle diverse caratteristiche regionali: Dimensione demografica Le quote di fondo perequativo non hanno vincolo di destinazione Il primo anno la perequazione avviene tenendo conto della spesa storica Nei successivi 4 anni deve convergere verso le capacità fiscali reali

Capo II - Autonomia di entrata delle province art. 13 (tributi propri connessi al trasporto su gomma) A decorrere dal 2012 diviene tributo proprio l imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. L aliquota è pari al 12,5% Dal 2014 è possibile aumentare o diminuire l imposta in misura non superiore ai 2,5 punti percentuali

art. 14 soppressione dei trasferimenti statali e compartecipazione all accisa sulla benzina Dal 2012 spetta ad ogni provincia una compartecipazione all accisa sulla benzina L accisa deve assicurare le entrate corrispondenti a: I trasferimenti statali soppressi Alla soppressione della compartecipazione provinciale all Irpef Alla soppressione dell accisa sull energia elettrica

art. 15 soppressione dei trasferimenti dalle regioni compartecipazione alla tassa automobilistica regionale Dal 2013 è soppresso ogni trasferimento alle province da parte ogni regione a statuto ordinario Ogni regione - d intesa con le province determina le modalità della compartecipazione delle province alla tassa automobilistica, in misura corrispondente ai trasferimenti soppressi. L aliquota può essere variata in base alle diposizioni normative regionali L aliquota può inoltre essere incrementata se vi fosse una riduzione ulteriore dei trasferimenti regionali Per garantire l equilibrio territoriale è prevista l istituzione di un: FONDO SPERIMENTALE REGIONALE DI RIEQUILIBRIO alimentato dai proventi della tassa automobilistica

art. 16 ulteriori tributi provinciali Spettano alle province gli altri tributi riconosciuti dalla legislazione vigente Nella normativa vigente le entrate provinciali derivano da: l imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RcAuto), l imposta provinciale di trascrizione (IPT), l addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica per usi non domestici, il Tributo per l esercizio delle funzioni di tutela ambientale L IPT è l unica vera imposta provinciale nel 2007 ha garantito un gettito pari a 1,3 miliardi di euro L RC Auto ha avuto nel 2007 un gettito pari a 2,1 miliardi di euro

art. 17 Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale art. 18 classificazione delle spese Dal 2012 è istituito il FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO Le entrate derivano dall accisa sulla benzina Fino all individuazione dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali delle province ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard si applica quanto disposto dall articolo 21 comma 4 della legge 42/2009 (Princìpi e criteri direttivi concernenti l entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali)

art. 19 fondo perequativo per comuni e province Per il finanziamento delle spese di comuni e province successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle funzioni fondamentali è istituito dal 2016 un FONDO PEREQUATIVO Il fondo ha indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e per le province Il fondo è istituito previo accordo in sede di Conferenza Unificata

CAPO IV Costi e fabbisogni standard nel settore sanitario art. 20 (oggetto) art. 21 (determinazione del fabbisogno nazionale) Il provvedimento disciplina a partire dall anno 2013 la determinazione dei: COSTI STANDARD FABBISOGNI STANDARD Dal 2013 il fabbisogno sanitario è determinato in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo in armonia con i vincoli di finanza pubblica: PATTO DI STABILITA EUROPEO PATTO DI STABILITA INTERNO Per gli anni 2011 2012 il fabbisogno nazionale standard corrisponde a quello individuato all articolo 2 comma 67 della legge 191/2010 (Finanziaria)

art. 21 determinazione del fabbisogno nazionale - 2 (*) Legge 191/10 -Art2 comma 67. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni di euro per l'anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo di 800 milioni di euro annui di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, nonché dell'importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della citata intesa Stato- regioni, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all'articolo 22, comma 6,del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nonché dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi è assicurato l'intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento.

art. 22 determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali Per la determinazione dei fabbisogni standard si fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Min. della Salute. I livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria sono: a) 5% per l assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro b) 51% per l assistenza distrettuale c) 44% per l assistenza ospedaliera Il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni e prov. autonome cumulativamente pari al fabbisogno standard nazionale è determinato a partire dall anno 2013 Si applica a tutte le regioni il BENCHMARK (ovvero, i valori di riferimento) Sono individuate 3 regioni come regioni di riferimento di cui obbligatoriamente la prima (quella con migliore performance) individuate tra le 5 migliori regioni in quanto aventi i migliori risultati nell erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Mantenendo l equilibrio economico come stabilito dall intesa Stato Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005 (*)

art. 22 determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali - 2 (*) Art. 3 intesa stato regioni 3 dicembre 2009 Il costo standard (per ogni macroarea) è dato dalla media pro capite pesata del costo registrato dalle regioni benchmark Il livello di spesa è computato nel seguente modo: al lordo della mobilità passiva e al netto della mobilità attiva extraregionale; depurato della quota di spesa finanziata dalle maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie considerate ai fini della determinazione del finanziamento nazionale. La riduzione è attuata proporzionalmente sulle tre macroaree depurato della quota di spesa che finanzia i livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali; depurato delle quote di ammortamento applicato per ciascuna regione, alla relativa popolazione pesata regionalmente. Le regioni in equilibrio economico sono individuate in base ai risultati riguardanti il secondo esercizio precedente a quello di riferimento e le pesature sono effettuate con pesi individuati per classi di età considerati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario, sempre in relazione al secondo esercizio precedente a quello di riferimento

art. 23 - revisione a regime dei fabbisogni standard art 24 disposizioni finali Al fine di garantire la continuità e l efficienza dei servizi sanitari possono essere rideterminati i criteri in sede di Conferenza Stato Regioni restano ferme le vigenti disposizioni in materia di riparto delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e delle altre attività vincolate restano in vigore altre disposizioni in materia di finanziamento sanitario non disciplinate dal presente decreto resta in vigore quanto previsto dall articolo 9 del Dlgs 18 febbraio 2000 n 56 in materia di sistema di garanzia per il monitoraggio dell assistenza sanitaria con altro apposito decreto legislativo sono determinati i costi standard relativi alle materie diverse dalla sanità che richiedono la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni come fissati dalla normativa statale ai sensi della legge 42/2009

CAPO V NORME FINALI ED ABROGAZIONI Art. 25 tributi previsti dall art. 2 comma 2 lettera q9 della legge n 42 Art. 26 elementi informativi Art. 27 disposizione finanziaria Le regioni a partire dal 2013 possono istituire tributi regionali e locali con riferimento a quati possono determinare anche variazioni delle aliquote o introdurre agevolazioni che Comuni e Province possono applicare nelle esercizio della propria autonomia.

Appendice IL DEBITO PUBBLICO ITALIANO Secondo l Istat L Istat rileva che nel 2009 l indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche è aumentato di circa 38.200 milioni di euro rispetto all anno precedente, attestandosi sul livello di -80.863 milioni di euro, pari al 5,3 per cento del Pil (2,7 nell anno precedente). Il debito pubblico alla fine del 2009 è risultato pari a 1.763.559 milioni di euro (116,0 per cento del Pil). Rispetto al 2008 il rapporto tra il debito e il Pil è aumentato di 9,7 punti percentuali.

Appendice 2 IL DEBITO PUBBLICO ITALIANO Secondo Eurostat Nel 2009, i Paesi in Europa che hanno registrato il debito pubblico più alto sono stati l'italia, con il 116% sul Pil, il Belgio, con il 96,2%, e l'ungheria, con il 78,4%, seguita da Francia (78,1%), Portogallo (76,1%) e Germania (73,4%). La spesa pubblica italiana si e' quindi attestata al 51,9% (dal 48,8% del 2008), mentre le entrate sono risultata sostanzialmente stabili al 46,6% (46,2% l'anno precedente).

Appendice 3 LOTTA ALL EVASIONE Nel 2009 recuperati 7,043 miliardi + 19,8% sul 2008 (*) Sono 4,9 i miliardi di euro riscossi (9% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) e 2,2 quelli versati direttamente dai contribuenti tramite gli istituti definitori (adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale). Dato, quest'ultimo, che evidenzia un aumento del 10% se confrontato con quello dello scorso anno. (*)Relazione Unificata sull economia e la finanza 2010