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Relazione illustrativa

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Il presente DDL persegue l obiettivo di migliorare le condizioni di accessibilità e di mobilità nelle aree urbane del territorio ligure e a tal fine, detta disposizioni per la definizione e il finanziamento dei Programmi integrati per la mobilità (P.I.M), che configurano un sistema innovativo per la programmazione e l attuazione degli interventi infrastrutturali nel campo della mobilità. I P.I.M. costituiscono strumenti di disciplina razionale e integrata dell assetto della circolazione, della sosta e del trasporto pubblico con l obiettivo di agevolare la fattibilità degli interventi previsti nei medesimi attraverso il finanziamento regionale. Tali strumenti hanno una durata di sei anni e permettono l avvio di una programmazione nel medio periodo coordinata e integrata con altri strumenti di pianificazione generale ed esecutiva. Sono approvati dai Comuni, singoli o associati, anche d intesa con la Provincia e con altri soggetti pubblici laddove se ne manifesti la necessità. La Giunta regionale approva linee guida per la redazione dei P.I.M., nonché la procedura per la concessione dei finanziamenti e il piano di attuazione degli interventi inseriti nei P.I.M.. I finanziamenti regionali sono assegnati ad alcuni interventi selezionati nell ambito dei suddetti strumenti, che sono valutati sulla base di criteri di qualità. Il DDL contiene anche disposizioni per la realizzazione di parcheggi privati su aree pubbliche per i quali non è prevista la concessione di finanziamenti. E abrogata la legge regionale 25 marzo 1997, n. 10 (Interventi della Regione per la programmazione e attuazione di parcheggi e infrastrutture per la mobilità e il traffico nelle aree urbane).

RELAZIONE ARTICOLATA L articolo 1 definisce gli obiettivi generali della legge e prevede la promozione dei Programmi integrati per la mobilità (P.I.M) ai quali sono destinati specifici finanziamenti. L articolo 2 definisce i P.I.M. come insieme organico di interventi e ne elenca le finalità specifiche. Stabilisce inoltre che detti strumenti hanno una durata di sei anni e sono approvati dai Comuni, singoli o associati, anche d intesa con la Provincia. Il medesimo articolo prevede che la Giunta regionale definisca apposite linee guida per la redazione dei P.I.M. L articolo 3 individua gli interventi ammissibili a finanziamento nell ambito dei P.I.M., quali parcheggi pubblici, infrastrutture e dispostivi per la circolazione e la sosta, con particolare riferimento alla necessità di migliorare l accessibilità ai servizi di trasporto pubblico per i portatori di handicap, nonché le progettazioni definitive degli interventi. Gli articoli 4 e 5 dispongono l approvazione, da parte della Giunta regionale, rispettivamente della procedura per la concessione dei finanziamenti e del piano regionale di attuazione dei P.I.M. sulla base delle risorse disponibili. L articolo 6 individua le modalità e le misure di contribuzione degli interventi selezionati articolata a seconda della tipologia degli interventi medesimi e che varia da un minimo del 50% dei costi ammissibili di realizzazione dell opera per quanto riguarda i posti auto pubblici rotativi fino al 100% per le progettazioni definitive degli interventi. L articolo 7 prevede per i parcheggi pubblici rotativi ammessi a finanziamento la restituzione, da parte del soggetto gestore dell opera, in forma graduale e progressiva, dei contributi erogati secondo precise modalità. Gli importi restituiti reintegrano il fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità urbana. Tale meccanismo di restituzione dei contributi erogati non si applica ai parcheggi con finalità di interscambio. L articolo 8 detta la disciplina per la realizzazione di parcheggi privati, pertinenziali e non, su aree pubbliche di proprietà dei Comuni. L articolo 9 stabilisce che i P.I.M. sostituiscono i Programmi Urbani dei Parcheggi di cui alla legge 122/1989. L articolo 10 esplicita che le disposizioni dell articolo 7 della legge sostituiscono, per il territorio della Regione Liguria, l articolo 9, comma 4 della legge 122/1989. L articolo 11 reca le disposizioni finanziarie. L articolo 12 abroga la legge regionale 25 marzo 1997, n. 10.

I N D I C E Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Programmi integrati per la mobilità) Art. 3 (Interventi ammissibili a finanziamento nell ambito dei P.I.M.) Art. 4 (Procedura per la concessione dei finanziamenti) Art. 5 (Piano regionale di attuazione dei P.I.M.) Art. 6 (Misure di contribuzione) Art. 7 (Fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità urbana) Art. 8 (Disposizioni per la realizzazione di parcheggi privati su aree pubbliche) Art. 9 (Norma finale) Art. 10 (Sostituzione di norma) Art. 11 (Norma finanziaria) Art. 12 (Abrogazione di norme) Art. 1 (Finalità) TESTO DEGLI ARTICOLI 1. La Regione persegue il miglioramento dell accessibilità e della mobilità nelle aree urbane del territorio ligure e a tal fine promuove i Programmi integrati per la mobilità (P.I.M.) attraverso la concessione di finanziamenti. Art. 2 (Programmi integrati per la mobilità) 1. I programmi integrati per la mobilità (P.I.M.) sono costituiti da un insieme organico di interventi finalizzati a: a) migliorare le condizioni di accessibilità e mobilità nelle aree urbane, incentivando, in particolare, l interscambio tra le varie modalità di trasporto; b) favorire il decongestionamento e la riduzione del traffico nelle aree urbane anche per rendere più efficiente il servizio di trasporto pubblico locale; c) agevolare la riorganizzazione della circolazione veicolare, anche incentivandone la fruizione pedonale e ciclabile; d) aumentare il livello di sicurezza della circolazione stradale; e) ridurre l inquinamento acustico e atmosferico.

2. I P.I.M. sono approvati dai Comuni, singoli o associati, anche d intesa con la Provincia e con altri soggetti pubblici. I P.I.M. hanno efficacia per un periodo di sei anni. 3. La Giunta regionale definisce apposite linee guida per la redazione dei P.I.M. e la puntuale definizione degli interventi in essi previsti. Art. 3 (Interventi ammissibili a finanziamento nell ambito dei P.I.M.) 1. Sono ammessi a finanziamento regionale nell ambito dei P.I.M. di cui all articolo 2 gli interventi, in particolare, relativi a: a) parcheggi pubblici rotativi a tariffazione per autoveicoli e motocicli; b) infrastrutture e dispositivi per favorire il trasporto pubblico locale, per garantire la sicurezza e la regolazione della circolazione veicolare, pedonale e della sosta, con particolare attenzione alla necessità di migliorare l accessibilità ai servizi di trasporto pubblico anche per i portatori di handicap e per tutte le persone a mobilità ridotta; c) pedonalizzazione di aree urbane e realizzazione di itinerari pedonali e ciclabili, comprensivi delle opere idonee al superamento delle barriere architettoniche; d) eliminazione dei passaggi a livello e adeguamento dell accessibilità e dell attraversamento degli impianti ferroviari anche al fine di garantire una migliore integrazione tra i modi di trasporto pubblico. 2. Sono altresì oggetto di finanziamento regionale le progettazioni definitive relative agli interventi di cui al comma 1. 3. La Giunta Regionale, con il provvedimento di cui all articolo 4, può individuare ulteriori tipologie d intervento ammissibili a finanziamento, per il perseguimento delle finalità di cui all articolo 2. Art. 4 (Procedura per la concessione dei finanziamenti) 1. La Giunta regionale approva la procedura per la concessione dei finanziamenti degli interventi inseriti nei P.I.M, definendo in particolare: a) i criteri di valutazione della qualità dei P.I.M. nonché gli eventuali criteri di priorità in relazione agli interventi finanziabili; b) la documentazione progettuale ed economica relativa ai P.I.M.; c) le modalità ed i tempi per la presentazione dei P.I.M.; d) le ulteriori tipologie di interventi di cui all articolo 3, comma 3; e) le forme di garanzia necessarie per la restituzione del finanziamento erogato ai sensi dell articolo 6 relativamente ai parcheggi pubblici rotativi di cui all articolo 3, comma 1, lettera a). 2. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma 1, individua l eventuale quota delle risorse annualmente disponibili per il finanziamento di interventi inseriti nei P.I.M. considerati d interesse regionale. Art. 5 (Piano regionale di attuazione dei P.I.M.) 1. La Giunta regionale, verificata la rispondenza dei P.I.M. ai criteri indicati nella procedura di cui all art. 4, approva il piano regionale di attuazione degli interventi inseriti nei P.I.M. nel quale, sulla base delle risorse disponibili, individua:

a) gli interventi ammissibili a finanziamento; b) l entità della contribuzione in conto capitale spettante; c) la misura e le modalità di liquidazione dei finanziamenti; d) i tempi di realizzazione delle opere; e) le modalità di controllo sull attuazione degli interventi e di gestione dei parcheggi pubblici rotativi. Art. 6 (Misure di contribuzione) 1. I finanziamenti degli interventi inseriti nei P.I.M. di cui all articolo 3 sono definiti come segue: a) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a) in misura non superiore al cinquanta per cento (IVA esclusa) dei costi ammissibili di realizzazione dell'intervento relativi ai soli posti auto pubblici rotativi. Tale misura è elevata al sessanta per cento nei casi di parcheggi ad esclusiva utilizzazione pubblica rotativa; b) per gli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c) in misura non superiore al sessanta per cento dei costi ammissibili; c) per gli interventi di cui al comma 1, lettera d) in misura non superiore al trenta per cento dei costi ammissibili; d) per gli interventi di cui al comma 3 in misura non superiore al trenta per cento dei costi ammissibili; e) per le progettazioni di cui al comma 2 fino al cento per cento dei costi ammissibili. 2. I finanziamenti degli interventi inseriti nei P.I.M. di cui all articolo 4, comma 2 sono definiti nella misura del sessanta per cento dei costi ammissibili. 3. Per la definizione dei costi ammissibili di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e al comma 2, relativamente agli interventi edilizi, è preso a riferimento il Prezzario regionale dell Unioncamere liguri. Art. 7 (Fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità urbana) 1. I P.I.M. devono prevedere nella documentazione tecnico-economica relativa ai progetti di realizzazione di parcheggi pubblici rotativi a tariffazione, un piano finanziario ed un piano di gestione dell'opera. 2. Il soggetto gestore dei parcheggi ad esclusiva utilizzazione pubblica deve corrispondere alla Regione per venticinque annualità consecutive, una quota annuale di importo commisurato al contributo regionale per la realizzazione dell'opera fino alla concorrenza del settanta per cento del contributo erogato nella misura pari: a) al due per cento del contributo per i primi dieci anni di gestione del parcheggio; b) al tre per cento del contributo per i successivi dieci anni di gestione del parcheggio; c) al quattro per cento del contributo per gli ulteriori cinque anni di gestione del parcheggio. 3. Il soggetto gestore dei parcheggi a parziale utilizzazione pubblica deve corrispondere alla Regione per venticinque annualità consecutive, una quota annuale, fino alla concorrenza complessiva del contributo erogato, di importo pari: a) al tre per cento del contributo per i primi dieci anni di gestione del parcheggio;

b) al quattro per cento del contributo per i successivi dieci anni di gestione del parcheggio c) al sei per cento del contributo per gli ulteriori cinque anni di gestione del parcheggio. 4. Gli importi, come sopra determinati, costituiscono quote di reintegro del fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità urbana e sono versati alla Regione entro la scadenza dell'anno solare. 5. La disciplina di cui ai commi precedenti non si applica ai parcheggi con finalità di interscambio come definiti ai sensi dell articolo 2, comma 3. Art. 8 (Disposizioni per la realizzazione di parcheggi privati su aree pubbliche) 1. I Comuni, in vista dell'obiettivo di ridurre i fabbisogni di parcheggi stradali, di riordinare la circolazione e di recuperare le condizioni ambientali delle strade e delle piazze pubbliche, individuano nell'ambito dei P.I.M. le aree di loro proprietà entro le quali possono realizzarsi parcheggi privati, anche non pertinenziali, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, mediante cessione del diritto di superficie. 2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati: a) da persone fisiche o giuridiche appositamente costituite; b) da enti, società ed imprese a partecipazione comunale aventi ad oggetto, anche non esclusivo, la realizzazione e la gestione di parcheggi; c) da imprese di costruzione. 3. I Comuni predispongono apposito bando triennale che definisce: a) i requisiti dei soggetti aventi diritto; b) le modalità di concessione del diritto di superficie sulle aree, tenuto conto della qualità delle progettazioni, degli oneri di manutenzione dei manufatti nonché della funzionalità degli interventi alla risoluzione dei problemi della sosta e della circolazione dell'immediato intorno; c) l'ambito territoriale di riferimento per soddisfare il fabbisogno di parcheggio degli insediamenti; d) la documentazione tecnico-progettuale necessaria; f) le clausole riguardanti la cessione dei parcheggi non pertinenziali. 4. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione recante altresì l'impegno del soggetto attuatore e suoi aventi causa a non mutare la destinazione d'uso. 5. I parcheggi pertinenziali non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale pena la nullità dei relativi atti. Art. 9 (Norma finale) 1. I P.I.M. di cui all articolo 2 sostituiscono i Programmi Urbani dei Parcheggi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122 (disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959) e successive modificazioni, ferma restando la validità agli effetti urbanistici di quelli già approvati.

Art. 10 (Sostituzione di norma) 1. L articolo 9, comma 4 della legge 122/1989 è sostituito, per il territorio della Regione, dall articolo 7 della presente legge. Art.11 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l anno finanziario 2007: - prelevamento di euro 1.500.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall U.P.B. 18.207 Fondo speciale di parte capitale e contestuale iscrizione di euro 1.500.000,00, in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B 6.207 Investimenti per la realizzazione di parcheggi. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. Art. 12 (Abrogazione di norme) 1. La legge regionale 25 marzo 1997, n. 10 (Interventi della Regione per la programmazione e attuazione di parcheggi e infrastrutture per la mobilità e per il traffico nelle aree urbane) è abrogata.