COLLABORAZIONE A PROGETTO



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COLLABORAZIONE A PROGETTO Il contratto di collaborazione a progetto può essere sottoscritto nei casi in cui sia manifesta e reale la volontà: da parte del datore di lavoro di assumere personale da impiegare ad attività di collaborazione coordinata e continuativa; da parte del lavoratore di prestare la propria attività con modalità non di lavoro subordinato. E di fondamentale importanza, quindi, che il contratto sia riconducibile alla tipologia del lavoro parasubordinato (dipendente), dal quale si distingue profondamente. Se, invece, il lavoro a progetto dovesse contenere al suo interno un rapporto di dipendenza, è possibile porre in atto una azione di tutela in sede giudiziaria. Secondo quanto previsto dalla Legge, il contratto a progetto deve contenere determinati elementi formali e deve essere redatto in forma scritta, senza la quale si verifica la conversione in rapporto di lavoro subordinato; infine deve riportare il riferimento all oggetto del progetto ed alle sue fasi di realizzazione. Inoltre, è considerata illegittima l eventuale previsione di un periodo di prova. Bisogna tenere in considerazione il fatto che è esclusa la possibilità che al lavoratore venga imposto lo svolgimento di mansioni estranee a quelle previste dal progetto stesso, definendo un corrispettivo economico congruo. La legge prevede che il contratto possa essere interrotto prima della scadenza indicata solo in casi particolari e per motivazioni gravi, prevedendo in alcuni di essi, eventualmente, un risarcimento a carico della parte determinante l interruzione. Per i lavoratori a progetto sono previste forme di tutela in caso di malattia o maternità. Anche il lavoratore a progetto è sottoposto all obbligo della riservatezza e fedeltà al contratto. Trattandosi di una prestazione di lavoro parasubordinato, come tale riconducibile all area del lavoro autonomo, la legge stabilisce limitazioni al potere direttivo e di coordinamento del datore di lavoro. Da ultimo, per facilitare la comprensione di questa tipologia contrattuale, può essere utile considerare alcune differenze tra la collaborazione a progetto e il lavoro occasionale. Allo stesso modo il lavoro a progetto si distingue anche dal lavoro occasionale di tipo accessorio. Cosa fare se il contratto a progetto maschera un lavoro subordinato Il lavoratore subordinato è quel soggetto inserito nell organizzazione aziendale ma non riconosciuto come subordinato, e quindi privo delle garanzie tipiche del rapporto appena citato. Il rapporto è gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività. Ciò non è vero per quanto riguarda i rapporti di lavoro occasionali, non superiori ai 30 giorni, salvo che il compenso percepito sia superiore a 5.000,00.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e, ai fini della prova, deve contenere: l'indicazione della durata della prestazione ; l'indicazione del progetto o programma di lavoro ; tempi e modalità di pagamento, nonché il corrispettivo ; le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione della prestazione lavorativa ; eventuali misure per tutela della salute e della sicurezza del collaboratore. In caso di gravidanza, di malattia e di infortunio del collaboratore, il rapporto di lavoro risulta sospeso, senza erogazione del corrispettivo; nel primo caso però esso è prorogabile per un massimo di 180 giorni, nei restanti casi oltre a non essere prorogabile, il committente può decidere di recedere se la sospensione si protrae oltre i limiti previsti (per più di un sesto della durata del contratto, o per più di 30 gg per i contratti a durata determinabile). Il collaboratore a progetto, salvo diverso accordo tra le parti, può svolgere la sua attività a favore di più committenti, non in concorrenza tra loro. In caso di assenza del progetto o del programma di lavoro, la legge prevede che il Giudice converta il rapporto di lavoro in uno di tipo subordinato a tempo indeterminato fin dalla sua stipulazione. Nel caso in cui un lavoro a progetto sia riconducibile al lavoro subordinato può essere richiesto al Giudice l accertamento della sua effettiva natura, qualora lo stesso decida che sussistano gli indici di subordinazione il rapporto verrà convertito in lavoro subordinato. Il lavoratore potrà quindi rivendicare tutti i diritti conseguenti sia di natura retributiva sia di natura contributiva. Nullità del patto di prova e forma del contratto Il patto di prova non può essere applicabile ad un apporto di lavoro autonomo. Il contratto a progetto deve essere stipulato, ai fini della prova, in forma scritta. La mancanza della forma scritta, che si risolve nella mancanza di un progetto, determina pertanto la conversione del rapporto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato. Obbligo di riferimenti specifici al progetto e ai programmi di lavoro L'attività di collaborazione coordinata e continuativa prestata dal lavoratore a progetto deve essere riconducibile a uno o più progetti o programmi specifici di lavoro. Il contratto non deve perciò fare riferimento solo all attività da compiere, ma al contenuto caratterizzante del programma stesse, al fine di garantire la conformità dello stesso. Qualora questo non sia realizzato i lavoratore potrà richiedere la conversione del rapporto di lavoro in uno di tipo subordinato a tempo indeterminato.

Svolgimento di mansioni estranee al progetto I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza la specificazione di un progetto, programma o fase di lavoro, sono considerati contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Quindi lo svolgimento di mansioni estranee al progetto consente di determinare la trasformazione del rapporto in ordinari. Congruità del corrispettivo Il compenso deve essere indicato per iscritto all interno del contratto, poiché è l elemento essenziale che costituisce lo stesso. Questo deve essere proporzionato alla quantità e qualità di lavoro eseguito, per tale motivo, il collaboratore che ritenesse inadeguato il corrispettivo, può ricorrere all autorità giudiziaria per ottenere la condanna del committente a corrispondergli in pagamento adeguato. Il lavoratore può prendere in considerazione la natura e la durata del progetto, nonché le remunerazioni dei compensi per analoghe prestazioni, e le retribuzioni previste dal contratto collettivo che facciano riferimento alle mansioni analoghe per un lavoratore subordinato. Interruzione del contratto prima della scadenza Il contratto a progetto si risolve automaticamente al momento della realizzazione del progetto che costituisce l oggetto del contratto stesso. È possibile però recedere il contratto per giusta causa, al momento in cui perciò venga commesso un fatti di gravità da non consentire la prosecuzione, sia per le causali previste nel contratto individuale con il preavviso previsto. Nel cosa in cui venga interrotto prima della scadenza e senza la giusta causa, la prte che ha subito il recesso avrà diritto ad un risarcimento del danno, o pari all importo pari al residuo del compenso pattuito. Tutela della malattia e della maternità In tali casi il rapporto di lavoro viene automaticamente sospeso, senza erogazione del corrispettivo, in casi gravidanza però la durata del rapporto è prorogata per 180 gg, mentre in caso di malattia il committente può anche decidere di recedere il contratto stesso se la sospensione si protrae per più di un sesto della durata stabilita. Obbligo di riservatezza e fedeltà Il collaboratore a progetto può svolgere la propria attività per diversi committenti, purché non sia in concorrenza con i committenti stessi, è inoltre fatto divieto la diffusione di notizie o apprezzamenti attinenti ai programmi e all organizzazione degli stessi, creando in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività del committente.

Limiti nel potere di intervento e coordinazione dell attività da parte del committente Il committente può esercitare un potere di intervento e coordinazione delle attività svolte dal collaboratore, senza però pregiudicare l autonomia nell esecuzione della prestazione; sono legittime verifiche periodiche sull andamento del lavoro, ma non controlli diretti che farebbero pensare ad una natura subordinata del rapporto. Casi in cui non si applica la normativa relativa al lavoro a progetto La disciplina del lavoro a progetto non si applica ad alcune categorie di collaboratori indicati. Più precisamente, si tratta dei casi seguenti: agenti e rappresentanti di commercio, regolati dalle discipline speciali; professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, come il giornalista; collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; componenti di organo di amministrazione e controllo di società; partecipanti di collegi e commissioni; titolari di pensione di vecchiaia. Sono esclusi i lavoratori occasionali e i soggetti autonomi aventi un contratto di lavoro con durata complessiva non superiore a 30 gg nel corso dell anno solare con lo stesso committente salvo che il compenso sia superiore a 5.000. Differenze tra lavoro a progetto e lavoro occasionale Le caratteristiche di questo contratto sono: autonomia gestionale del collaboratore, esente da vincoli di subordinazione nei confronti del committente; libertà nella scelta dei mezzi e nell'organizzazione della propria attività; coordinamento con la struttura del committente, funzionale al raggiungimento del risultato; irrilevanza del tempo impiegato nella realizzazione della propria attività: il collaboratore deve cioè essere autonomo anche nella scelta dei propri orari di lavoro. Ciò che distingue il lavoro a progetto da quello di tipo autonomo occasionale è l assenza del coordinamento con l attività committente, nella mancanza di inserimento nell organizzazione aziendale e nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione.

Differenza tra lavoro a progetto e lavoro occasionale di tipo accessorio Il lavoro occasionale di tipo accessorio è assunto per lo svolgimento di attività di natura occasionale, rese da soggetti a rischio di elusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, o in procinto di uscirne. I lavoratori che possono accedere al lavoro occasionale di tipo accessorio sono i seguenti: i disoccupati da oltre un anno; le casalinghe, gli studenti ed i pensionati; i disabili ed i soggetti in comunità di recupero; i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita di lavoro. Inoltre, la stipulazione di un contratto simile, è possibile solo per lo svolgimento di alcune attività: piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini ed alle persone anziane, ammalate o con handicap; insegnamento privato domiciliare; piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; lavori relativi alla realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà; incombenti per l'impresa familiare, limitatamente al commercio, al turismo ed ai servizi; incombenti nell'esecuzione di vendemmie di breve durata a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati. Altri limiti riguardano la durata massima del contratto (trenta giorni nel corso dell'anno) e il compenso, che non può essere superiore a 5.000,00 all'anno. I soggetti interessati a svolgere prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio sono tenuti a dare la propria disponibilità lavorativa ai servizi per l'impiego delle province del territorio di riferimento o agli organismi accreditati in materia, che ricevono una tessera magnetica per registrare la loro condizione. A seguito di detta comunicazione i prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio ricevono una tessera magnetica, atta a registrare la loro condizione. Chi intende utilizzare il lavoro occasionale di tipo accessorio deve acquistare presso rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni, con cui retribuire il lavoratore. Quest'ultimo, in seguito, si deve recare presso l'ente o la società concessionaria per convertire i buoni in denaro.