MANUALE DI SOPRAVVIVENZA PER ATIPICI, PRECARI, PROFESSIONISTI.



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MANUALE DI SOPRAVVIVENZA PER ATIPICI, PRECARI, PROFESSIONISTI. associazione 20 maggio Flessibilità sicura

Esiste un termine entro cui l azienda deve pagare il lavoratore atipico? Esiste una durata massima per un contratto a progetto? Quali prove occorre presentare per dimostrare la condizione di dipendenti mascherati? Che cosa deve fare un collaboratore in caso di malattia o infortunio sul lavoro? Una professionista ha diritto all indennità di maternità? Sono questi alcuni dei tanti interrogativi che ognuno dei 2.600.000 lavoratori atipici o professionisti con partita iva individuale è obbligato a porsi nel cimentarsi con l enorme precarietà presente in Italia. Scarse tutele, regole equivoche, soprusi, abusi. È sempre più difficile sapersi districare tra le regole e tra le decine di tipologie contrattuali, utilizzabili dai datori di lavoro italiani, che nascondono spesso ingiustizie ed insidie nonché diritti a volte sconosciuti. Abbiamo pubblicato questo Manuale di sopravvivenza per lavoratori atipici per offrire informazioni utili ai lavoratori e, contestualmente, sollecitare un attenta riflessione sulle trasformazioni che ha subito il diritto del lavoro in Italia e sugli effetti che si stanno manifestando nella loro pesantezza e, per certi aspetti, nella loro drammaticità coinvolgendo oramai diverse generazioni. Considerare il lavoro al pari di una merce qualsiasi - filosofia che sottende questa riforma del mercato del lavoro, ne innerva la teoria e la prassi - inevitabilmente rende ogni lavoratore più esposto ad abusi, più solo e debole nella conquista e nell esercizio dei diritti. Questo vale per gli oltre 5 milioni di precari, ma in modo ancora più devastante per coloro che, a torto o a ragione, sono considerati lavoratori autonomi o parasubordinati. È il caso, ad esempio, di coloro che esercitano la propria professione verso un committente prevalente vedendosi ipocritamente affidare lo stesso potere contrattuale del proprio datore di lavoro o committente: in tal modo si mettono in difficoltà le parti più deboli e, cosa altrettanto grave, si droga la competizione fra imprese avvantaggiando quelle che abusano dei rapporti di lavoro approfittando del loro ruolo dominante. Senza regole e protezioni definite da leggi, senza contratti collettivi applicabili anche a tali lavoratori, il rischio evidente è di legalizzare ed estendere gli abusi, come del resto sta già avvenendo. Il valore sociale del lavoro, la sua modernità risiede, invece, nelle certezze e nei punti di riferimento che esso stesso è in grado di costruire. I lavoratori a cui è dedicato questo manuale ne sono consapevoli. L incertezza e la precarietà non sono solo mali che colpiscono le singole persone, ma ledono il grado di civiltà di un paese, ne impoveriscono le prospettive economiche e ne allentano i legami sociali e il patto di solidarietà tra generazioni. Per tali motivi pubblichiamo il Manuale di sopravvivenza per lavoratori atipici. Certi che essere informati sui propri diritti, anche quelli mancati o negati, è l anello forte attraverso cui passa ogni percorso d emancipazione individuale e collettiva. FAUSTO RACITI Segretario Nazionale Giovani Democratici ANDREA DILI Portavoce Ass. 20 maggio Flessibilità Sicura

La crisi di questi anni ha reso il mercato del lavoro italiano ancora più atipico di quanto già non lo fosse. Tra collaboratori a progetto o occasionali, contratti a termine e in somministrazione, false partite Iva, partite Iva individuali e professionisti senza tutele, i dati parlano di sette milioni di persone con un rapporto di lavoro precario. Tra le nuove assunzioni i contratti a tempo indeterminato sono stati, lo scorso anno, solo il 18,9 per cento del totale. Su cinque neoassunti quattro non hanno certezze. E si tratta soprattutto di giovani. È quanto mai utile, dunque, questo manuale di sopravvivenza per atipici, precari e professionisti. Ma ancora più utile - anzi necessario - è agire perché da governo, parlamento e parti sociali vengano messe in atto politiche in grado di imprimere a questo mercato del lavoro un inversione di rotta. La strada da seguire è quella della stabilizzazione. A questo fine è fondamentale far sì che un ora di lavoro di un contratto a termine costi più della corrispondente ora di lavoro di un rapporto dipendente a tempo indeterminato. Ma non basta. Si deve creare nuova buona occupazione.negli scorsi anni il governo Berlusconi ha agito con sistematicità in direzione di una sempre maggiore precarizzazione nell illusione che ciò contribuisse ad aumentare le occasioni di lavoro. Così non è stato. In soli due anni - tra il 2009 e il 2010-863mila lavoratori italiani hanno perso il loro impiego e 533mila sono stati i posti di lavoro cancellati. Serve una politica di sviluppo capace di creare nuovo lavoro; serve una politica industriale degna di questo nome; serve dare impulso alla ricerca e all innovazione. E serve, ne sono convinto, anche rilanciare l eredità lasciata dal governo Prodi. Il lavoro allora avviato è stato interrotto. Molti dei provvedimenti assunti nel 2006-2007 con il protocollo sul Welfare sono stati cancellati, altri sono stati lasciati cadere nel dimenticatoio. Vanno ripresi. Non solo erano state cancellate dal nostro ordinamento le forme più precarizzanti di lavoro come lo staff leasing, non solo era stata limitata la possibilità di far ricorso al lavoro a chiamata. Il centrosinistra aveva messo in campo misure organiche finalizzate alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari, alla conversione dei contratti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinati. Con l introduzione del credito d imposta e la riduzione del cuneo fiscale aveva anche introdotto una sorta di sconto sul costo della manodopera, purché fosse a tempo indeterminato. E aveva previsto misure a sostegno del reddito, tra un contratto e l altro, a favore dei lavoratori a termine; aveva creato fondi per consentire ai parasubordinati l accesso al credito; aveva istituito altri fondi per promuovere attività innovative e per sostenere l avvio, da parte di giovani lavoratori, di attività autonome. Anche sul piano previdenziale, per i giovani costretti a carriere discontinue, erano stati compiuti passi importanti. A cominciare dalla totalizzazione di tutti i periodi contributivi e dalla copertura figurativa per consentire ai titolari di contratti a termine di colmare i vuoti contributivi tra un impiego e l altro e incrementare così le future prestazioni pensionistiche. Si tratta di proseguire dentro quella strada. Non possiamo permettere che nel nostro futuro ci sia una società precaria nella quale per tirare avanti si debba far sistematico uso di manuali di sopravvivenza. ON. CESARE DAMIANO Presidente Ass. Lavoro & Welfare Capogruppo PD Commissione Lavoro, Camera dei Deputati

I PROMOTORI DEL MANUALE 54 L Associazione 20 maggio L Associazione Lavoro e Welfare Giovani Democratici HANNO CONSENTITO LA PUBBLICAZIONE 58 Unipol Insieme Salute

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA PER ATIPICI, PRECARI, PROFESSIONISTI.! CAPITOLO 1 FORME CONTRATTUALI 7 Le differenze fra lavoro autonomo e subordinato 8 Collaborazione a Progetto 9 Collaborazione Coordinata e Continuativa 11 Collaborazione Occasionale 12 Lavoro autonomo occasionale 12 Partita Iva individuale 13 Associato in partecipazione 13 Diritto d Autore 15 Altre figure 17 Consigli utili per la contrattazione individuale 17 Contratto tipo 20 CAPITOLO 2 TUTELE SOCIALI 27 I contributi INPS 28 Maternità 28 Prestazioni familiari 29 Malattia 30 Infortuni 31 Bonus precari 33 CAPITOLO 3 FISCO E PARTITA IVA 35 Quando si è lavoratore autonomo 36 Quando si deve aprire partita iva 36 Come si apre la partita iva 36 Quando conviene aprire la partita iva 37 Come si determina il reddito del lavoratore autonomo 37 Il regime dei contribuenti minimi 38 Area di esenzione IRPEF 38 CAPITOLO 4 A DOMANDA RISPONDO 4I! Termini di pagamento 42 Contratto a progetto 42 Malattia e maternità 44 Prestazioni occasionali 44 I liberi professionisti 47 CAPITOLO 5 LE COOPERATIVE TRA PROFESSIONISTI 48 Cosa è una cooperativa 49 Caratteristiche della cooperativa 49 Come si costituisce una cooperativa 49 La cooperazione tra professionisti 50 Come viene amministrata una cooperativa 50

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA PER ATIPICI, PRECARI, PROFESSIONISTI

CAPITOLO 1 FORME CONTRATTUALI 7

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA PER PRECARI, ATIPICI, PROFESSIONISTI. È ormai frequentissimo l abuso di forme di lavoro autonomo o parasubordinato. Ci è sembrato utile, quindi, descrivere le differenze e i confini fra le varie modalità di lavoro. La differenza principale tra il lavoro autonomo e il lavoro subordinato è l assenza del vincolo di subordinazione, ossia, del potere direttivo e gerarchico che il datore di lavoro esercita invece nei confronti del lavoratore subordinato. Il lavoratore autonomo, quindi, dovrebbe essere libero di determinare modalità e tempi di esecuzione dell opera o del servizio oggetto della sua obbligazione lavorativa. È bene ricordare che ogni tipo di attività lavorativa, inclusa la creazione di opere intellettuali, può essere eseguita sotto forma sia di lavoro autonomo, sia di lavoro subordinato. La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato che ogni attività umana economicamente rilevante può essere svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione. Il primo criterio utilizzato per individuare la natura del rapporto di lavoro è la denominazione che le parti (committente e lavortore) hanno dato al contratto (nomen iuris). Tuttavia, anche se il contratto sottoscritto è stato denominato di lavoro autonomo, nella pratica potrebbe invece determinarsi un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto del lavoratore al riconoscimento della natura subordinata del medesimo e a tutte le tutele e garanzie connesse. Dunque, è sempre e soltanto il concreto svolgersi del rapporto di lavoro a decretare se sia lavoro autonomo o subordinato (principio di effettività). In base a tale principio la giurisprudenza ha individuato i criteri per verificare la vera natura del rapporto di lavoro, nonostante la diversa denominazione data all atto della stipula del contratto. Il lavoro subordinato alle dipendenze di un impresa si caratterizza innanzitutto per: l inserimento (fisico e funzionale) del lavoratore nell organizzazione produttiva, l assoggettamento al potere direttivo, gerarchico e disciplinare dell imprenditore che da solo assume il rischio economico della gestione e organizza il lavoro altrui. Altri criteri ausiliari sono: l obbligo di rispettare un orario di lavoro e il vincolo di presenza, la retribuzione fissa, anziché commisurata al risultato dell attività svolta, l utilizzo di strumenti di lavoro messi a disposizione dall impresa. Purtroppo negli ultimi anni si è cercato sistematicamente di ridurre questi vincoli, soprattutto con l introduzione del contratto a progetto e di altre fattispecie di lavoro atipico (vedi paragrafo Le trappole create dalla legge). 8

Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che si caratterizza perché vincolato a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso. La realizzazione del progetto deve essere gestita autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l esecuzione dell attività lavorativa. Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato in quasi tutti i settori, da quasi tutti i lavoratori e per quasi tutte le attività. Gli unici ambiti in cui, per legge, non è consentito l utilizzo del contratto a progetto sono: la pubblica amministrazione; gli enti di promozione sportiva iscritti al Coni; le attività di agenti e rappresentanti di commercio, di professionisti iscritti a specifici albi professionali, di componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, Il contratto a progetto deve essere redatto in forma scritta, la mancanza del contratto scritto può essere utilizzata come prova di un rapporto di lavoro diverso da quello a progetto. Il contratto deve indicare: la durata della prestazione di lavoro che può essere indicata specificamente o dichiarata determinabile (il contratto dura finché non è stato realizzato il progetto, il programma o la fase di lavoro); il contenuto e la descrizione del progetto o programma di lavoro, o fase di esso; il corrispettivo economico e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese; le forme di coordinamento (anche temporale) con il committente; le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza, oltre a quelle previste in applicazione delle norme relative all igiene e sicurezza del lavoratore; Il contratto termina quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati. Il recesso anticipato può avvenire per giusta causa o in base alle modalità previste nel contratto individuale. Le trappole create dalla legge 1. Anche se il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro, può tenere conto dei compensi corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del contratto. Quindi, la discrezione del committente è quasi assoluta. 2. La norma sul Contratto a Progetto non definisce le regole di esecuzione della collaborazione e non chiarisce cosa si intende per progetto, programma di lavoro 9

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA PER PRECARI, ATIPICI, PROFESSIONISTI. e fasi di essi, determinati dal datore di lavoro. Qualunque attività, quindi, può essere oggetto di un contratto a progetto. Addirittura nella interpretazione Ministeriale (Circ. n 1/2004) si sostiene esplicitamente che se l attività è ricondotta a un programma non è nemmeno necessario che vi sia un risultato finale collegato alla prestazione. Inoltre, il contratto a progetto, secondo il Ministero, può essere svolto anche per l attività principale del committente. 3. Alla scadenza, il contratto non può essere rinnovato ma prorogato o riattivato attraverso un altro progetto o programma anche identico e per tutte le volte desiderate dal datore di lavoro, senza limiti. 4. È stata introdotta, nel testo della legge, la possibilità di indicare nel contratto individuale le forme di coordinamento con il Committente sull esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa. Questo semplice concetto consente di introdurre legalmente, anche nelle collaborazioni, tempi di lavoro definiti e, per giunta, di ignorare le limitazioni d orario o di giornate lavorative previste invece nel lavoro dipendente. Quindi, l unica fittizia differenza con il lavoro dipendente risiede nel labile concetto, per cui il collaboratore deve realizzare in autonomia ciò che si è impegnato a svolgere. 5. Tutta la norma che disciplina le collaborazioni a progetto attribuisce al collaboratore e al committente lo stesso potere contrattuale non preoccupandosi di tutelare il contraente più debole. L attuale legge, anche quando si occupa delle tutele sociali da dare ai collaboratori, o di tutelarne la sicurezza sul lavoro o ancora di perseguire gli abusi, lascia sempre molte vie d uscita al committente. 10

I collaboratori coordinati e continuativi (Co.co.co.) sono detti anche lavoratori parasubordinati, perché rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo e il lavoro dipendente. Infatti, dovrebbero lavorare in piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione, ma raccordandosi alle esigenze del loro committente. Quindi, possono essere funzionalmente inseriti nell organizzazione aziendale e possono operare all interno del ciclo produttivo del committente, al quale è riconosciuto un potere di coordinamento dell attività del lavoratore con le esigenze dell organizzazione aziendale. È proprio dall interpretazione troppo libera del termine coordinamento funzionale, oltre che dall assenza di controlli diffusi, che nascono gran parte degli abusi ai danni dei lavoratori trasformando, nella pratica, tante prestazioni di lavoro subordinato in lavoro parasubordinato per via del suo minore costo e delle esigue tutele. I requisiti della collaborazione coordinata e continuativa sono: l autonomia del collaboratore che decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa, tuttavia non impiega propri mezzi organizzati bensì, ove occorra, quelli del committente, il potere di coordinamento con le esigenze dell organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all autonomia operativa del collaboratore. Tale coordinamento, in ogni caso, non pregiudica l autonomia operativa e di scelta del collaboratore nell esecuzione della prestazione, la continuità della prestazione lavorativa che va ravvisata nella permanenza nel tempo del vincolo che lega committente e lavoratore. In mancanza di tale requisito, e del correlato potere di coordinamento, si delinea invece una prestazione occasionale (vedi paragrafo Lavoro autonomo occasionale), la prestazione lavorativa è resa prevalentemente in via personale, la retribuzione deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita, la collaborazione coordinata e continuativa può essere utilizzata solo se non ha come oggetto un attività diversa dall eventuale professione svolta dal collaboratore Il contenuto artistico-professionale dell attività, requisito presente nella vecchia stesura del Tuir (Testo unico imposte sui redditi - art. 49,c. 2, lett. A) è stato abolito a decorrere dal 1 gennaio 2001 (art. 34 della L. 342/2000). Pertanto attualmente anche le attività manuali e operative possono essere oggetto di rapporti di co-co-co, purché il rapporto lavorativo conservi il suo carattere autonomo e sussistano quindi tutti gli altri requisiti. Le collaborazioni coordinate e continuative possono essere utilizzate sia nella pubblica amministrazione sia in quei settori del privato, come studi professionali e attività sportive, esclusi invece dall applicazione del contratto a progetto. 11

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA PER PRECARI, ATIPICI, PROFESSIONISTI. La riforma Biagi non ha ritenuto opportuno stabile tutele per le collaborazioni occasionali ritenendole rapporti di lavoro di breve durata e di modesto importo. Sono, dunque, ritenute collaborazioni occasionali le prestazioni di lavoro che nell anno solare, con lo stesso committente, non superano i 30 giorni e, contemporaneamente, danno luogo un compenso complessivamente non superiore ai 5.000 euro. I rapporti di collaborazione occasionale (definiti anche mini co.co.co.) possono avere continuità di lavoro, seppur nei limiti di trenta giorni in un anno, e coordinazione con il committente. Inoltre, sotto il profilo giuridico, e quindi anche previdenziale, questa forma di lavoro è a tutti gli effetti assimilabile alle collaborazioni coordinate e continuative, di cui conserva i requisiti tipici (vedi paragrafo Collaborazioni coordinate e continuative). Pertanto (ai sensi della legge 335/95) i collaboratori occasionali, oggi come in passato, hanno l obbligo di iscriversi alla Gestione separata Inps, qualunque sia la durata della collaborazione e qualunque sia l importo percepito. Sotto il profilo fiscale, inoltre, i loro redditi sono assimilati a quelli da lavoro dipendente, il che implica l applicazione delle stesse norme di definizione della base imponibile (vedi capitolo Co,co,co/Base imponibile), come il principio di cassa allargato. Può essere definito lavoratore autonomo occasionale chi realizza, dietro corrispettivo, un opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente e in via del tutto occasionale (art. 2222 Codice Civile). Il lavoro autonomo occasionale si distingue per: la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, la mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del tutto episodico dell attività lavorativa, il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell organizzazione aziendale. 12

È considerato prestatore d opera autonomo, o prestatore d opera intellettuale il lavoratore che, operando in regime di Partita Iva, dietro corrispettivo realizza un opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente (art. 2222 e art. 2229 Codice Civile). Le principali caratteristiche individuate dal Tuir (Testo unico imposte sui redditi), permettono di identificare alcuni requisiti: autonomia nel lavoro, ossia, l attività deve essere svolta senza vincoli di subordinazione, decidendo autonomamente tempi, modalità e mezzi necessari per l esecuzione, abitualità e professionalità nel lavoro, condizione che si ritiene realizzata quando il lavoratore pone in essere una pluralità di azioni coordinate e finalizzate a un risultato, soprattutto se svolte nei confronti di più di soggetti (non occorre che l attività del lavoratore sia esclusiva o prevalente, basta solo che sia abituale), natura non di impresa, infatti l attività di lavoro autonomo si caratterizza per la personalità della prestazione e per la prevalenza del lavoro sul capitale (nell attività condotta sotto forma di impresa prevale l elemento dell organizzazione delle risorse produttive: beni, servizi e risorse umane). Sempre secondo il Tuir sono sicuramente da inquadrare nel lavoro autonomo le attività protette da appositi albi professionali o che, comunque, richiedono un titolo abilitante per il loro esercizio. Così come è sempre da considerare lavoro autonomo quello svolto in forma associata, mediante la riunione di persone fisiche in associazioni senza personalità giuridica (art. 53, c. 1 Tuir). Ai fini fiscali tali associazioni sono equiparate alle società semplici (art. 5, c. 3, lett. c Tuir) e ciascun professionista dichiara singolarmente la propria quota di partecipazione sul modello unico. Con il contratto di associazione in partecipazione un imprenditore (associante) attribuisce all associato una partecipazione agli utili della sua impresa (oppure a quelli derivanti da uno o più affari) in cambio di un apporto che può consistere in patrimonio o capitale, ma anche in una prestazione di lavoro. Sono possibili anche forme miste di apporto, di lavoro e di capitale o di patrimonio. Il rapporto di associazione è ammesso esclusivamente nell ambito di imprese, mentre è escluso tra i professionisti. All associato-lavoratore non si applicano gli istituti e le tutele previsti per il lavoratore subordinato. Tali contratti sono disciplinati nel Codice Civile dall art. 2549 all art. 2554. L associato partecipa alla gestione del rischio d impresa ed è compensato solo con una percentuale sugli utili dell impresa. L associato, quindi, a differenza di quanto si verifica nel contratto di lavoro subordinato, non ha alcuna garanzia di guadagno: il compenso per il lavoro prestato sarà percepito solo se si realizzano utili e, se non escluso esplicitamente dal contratto, la partecipazione agli utili è estesa, nella stessa misura, anche alle perdite subite dall azienda. Le perdite che colpiscono l associato, però, non possono superare il valore del suo apporto.la quantificazione della partecipazione agli utili e l individuazione delle modalità di pagamento sono affidate esclusivamente 13

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA PER PRECARI, ATIPICI, PROFESSIONISTI. alla contrattazione delle parti. Poiché non è obbligatoria la forma scritta né ai fini della validità né ai fini della prova, è opportuno stipulare sempre per iscritto il contratto per stabilire con precisione gli elementi dell accordo. Inoltre, il Ministero delle finanze e l Agenzia delle Entrate richiedono la registrazione del contratto per riconoscere all associante la deducibilità degli utili corrisposti all associato. Il contratto di associazione in partecipazione può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato. Il contratto cessa per decorrenza del termine, per inadempimento contrattuale di una delle parti (salvo risarcimento), per gravi perdite o di entità tale da non consentire la prosecuzione dell impresa. La conduzione dell impresa o dell affare è di esclusiva competenza dell associante. L associato ha diritto solo di essere informato sull andamento dell impresa e di esercitare i controlli previsti dal contratto. Ha diritto, poi, al rendiconto dell affare compiuto o al rendiconto annuale della gestione, se questa dura più di un anno, allo scopo di conoscere i dati di bilancio in base ai quali viene determinato l importo della sua partecipazione agli utili. Non c è associazione se mancano partecipazione agli utili e adeguate erogazioni. È evidente che il contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro può essere utilizzato per eludere le norme che tutelano il lavoro subordinato. Diverse sentenze della Cassazione sottolineano alcuni elementi di distinzione con il lavoro subordinato: l associazione in partecipazione è caratterizzata dall assunzione del rischio d impresa e, quindi, dall incertezza rispetto alla percezione del reddito; l associante ha un potere di controllo sulla gestione economica dell impresa e, in particolare, ha diritto al rendiconto; l associante non ha, nei confronti dell associato, un potere gerarchico, direttivo e disciplinare, ma solo un generico potere di impartire direttive ed istruzioni; Oltre a questi, le sentenze della Cassazione suggeriscono di considerare anche altri elementi, se pur non decisivi, quali l osservanza di un orario di lavoro, l esistenza di una misura fissa della retribuzione, l assenza di rischio in capo al lavoratore e l assenza di rendiconto. Il decreto legislativo 276/2003, infine, riconoscendo la legittimità dell associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, indica la partecipazione agli utili come l elemento essenziale del contratto: la mancanza di questo elemento rende nullo il contratto. In particolare, due sono gli elementi di prova dell autenticità dell associazione in partecipazione. 1. L effettiva partecipazione agli utili. Si presume, viceversa, che l associazione sia fittizia quando il prestatore di lavoro è stato compensato con una retribuzione fissa per il lavoro svolto. 2. L esistenza di adeguate erogazioni a chi lavora. La presunzione che l associazione mascheri un rapporto di lavoro subordinato sarà tanto più forte quanto più la quota di utili sia modesta o addirittura irrisoria. In questi casi, devono essere riconosciuti i trattamenti stabiliti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro per le figure di lavoro subordinato corrispondenti nel medesimo settore di attività, a meno che l associante-imprenditore non provi che la prestazione si è svolta secondo una delle altre tipologie di lavoro (ad esempio, collaborazione o lavoro autonomo). 14

La legge speciale n.633 del 22 aprile 1941 ha istituito la tutela delle opere dell ingegno di carattere creativo che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi, sia di utilizzazione economica dell opera (diritti patrimoniali dell autore) sia morali, che nel loro complesso costituiscono il diritto d autore. I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica e non sono soggetti, quindi, a termini legali di tutela. I principali diritti morali sono: il diritto alla paternità dell opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell opera), il diritto all integrità dell opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell opera che possa danneggiare la reputazione dell autore), il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l opera). I principali diritti di utilizzazione economica dell opera sono: il diritto di riproduzione (cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie dell opera con qualsiasi mezzo), il diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell opera (cioè il diritto di presentare l opera al pubblico nelle varie forme di comunicazione sopra specificate), il diritto di diffusione (cioè il diritto di effettuare la diffusione dell opera a distanza mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.), il diritto di distribuzione (cioè il diritto di porre in commercio l opera), il diritto di elaborazione (cioè il diritto di apportare modifiche all opera originale, di trasformarla, adattarla, ridurla ecc.). Tutti questi diritti permettono all autore di autorizzare o meno l utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici. Non c è nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenere il riconoscimento dei diritti d autore sull opera. Il diritto d autore nasce automaticamente con la creazione dell opera. Il titolare dei diritti d autore è, in via originaria, l autore in quanto creatore dell opera (oppure, nel caso di opere in collaborazione, i coautori). I diritti patrimoniali possono poi essere acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge. IL CONTRATTO DI EDIZIONE Dall articolo 118 al 135 la legge speciale n.633 regola il contratto di edizione definendo che alcune norme imperative a tutela degli autori, non sono derogabili dai contraenti: La durata massima di 10 anni per i contratti che hanno come oggetto l alienazione dei diritti esclusivi dell autore per opere non ancora create (art. 120.3), L obbligo di pubblicazione entro 2 anni dalla data della consegna dell esemplare completo (art. 127), 15

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA PER PRECARI, ATIPICI, PROFESSIONISTI. L obbligo di interpellare l autore prima di procedere alle nuove edizioni, per permettergli di apportare modifiche. (art. 129.2), Salvo accordo contrario (e alcuni casi particolari), il compenso dell autore è calcolato in base a una percentuale del prezzo di copertina (art.130). L autore, però, ha il diritto di opporsi al prezzo fissato se lo ritiene negativo per i suoi interessi o per la diffusione dell opera (art. 131). L articolo 122 distingue due tipologie di contratto di edizione. 1. Il contratto per edizione conferisce all editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro venti anni dalla consegna dell opera, indicando preventivamente il numero delle edizioni e degli esemplari per ogni edizione (nel contratto possono essere previste più ipotesi). Nel caso questi ultimi dati non siano specificati, si intende che il contratto abbia per oggetto un edizione di al massimo duemila copie. 2. Il contratto a termine conferisce all editore il diritto di eseguire un qualsiasi numero di edizioni entro un termine stabilito, mai superiore a 20 anni. Il termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti enciclopedie, dizionari, schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie, lavori di cartografia, opere drammaticomusicali e sinfoniche. LE DIVERSE FORME DI CESSIONE DEI DIRITTI D AUTORE È possibile disporre dei diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno in tutti i modi e forme consentiti dalla legge (art. 107 legge n.633 del 1941). Spesso, quindi, sono utilizzati anche strumenti di trasmissione dei diritti d autore che sfuggono all applicazione delle norme imperative previste per il contratto di edizione, tra cui quelle relative ai limiti temporali e alle garanzie offerte all autore. La giurisprudenza ha da tempo riconosciuto, la piena autonomia contrattuale delle parti. Per le opere suscettibili di pubblicazione per stampa, i contratti oggi più utilizzati sono: La compravendita dei diritti economici sull opera che attribuisce all acquirente la facoltà, e non l obbligo, di pubblicare e divulgare l opera trasferendo, così, la titolarità piena e definitiva dei diritti di utilizzazione economica dell opera all acquirente, Il contratto di stampa, distribuzione e messa in commercio con cui l autore non cede i diritti ma provvede direttamente a proprie spese e rischio alla realizzazione dell edizione della sua opera, La licenza dei diritti di utilizzo con cui si acquista un diritto personale di godimento sull opera a tempo determinato, lasciando impregiudicata la titolarità dei diritti medesimi ceduti in licenza all avente diritto (autore o editore). 16

Con vari provvedimenti normativi sono stati iscritti alla Gestione Separata e, quindi ricondotti al lavoro atipico o parasubordinato, diversi soggetti, tutti assimilati, sul piano procedurale e operativo, ai collaboratori coordinati e continuativi: Assegni di ricerca (informazioni su ricercatoriprecari.wetpaint.com), Dottorati di ricerca ((informazioni su dottorato it/adi - l Adi ha pubblicato la Guida di sopravvivenza al dottorato), Medici con contratto di formazione specialistica (informazioni su federspecializzandi.net/forum) Occorre sapere che per le prestazioni d opera come per tutte le altre forme di lavoro atipico, ad eccezione del contratto a progetto, il contratto in forma scritta non è obbligatorio ma è opportuno averlo e, quando è possibile, poterne concordare i contenuti. È per questo che proviamo a dare alcuni consigli, consci che nell attuale quadro legislativo e di mercato spesso il contratto viene imposto dal committente senza discussioni e senza regole collettive a cui rifarsi che, per queste forme di lavoro, purtroppo ancora non ci sono. Di seguito trovate alcuni consigli generali e un contratto individuale tipo. Ovviamente ogni suggerimento o clausola va rapportato alle reali possibilità che avrete di dialogo e contrattazione con i vostri committenti e, anche, alla modalità contrattuale utilizzata. Proporre un contratto in forma scritta, sapendo che solo per i Co.pro. esiste l obbligo del contratto scritto. Conservare una copia del contratto firmata dal committente. Definire la durata dell incarico. Definire il compenso minimo, meglio se netto. Se il compenso pattuito è lordo (compenso mensile o di altra periodicità bisogna tenere conto che al lordo va sottratta la propria quota di contributi previdenziali e Inail. In caso di collaborazione occasionale al lordo va sottratto il 20% di ritenuta acconto. Inoltre, va tenuta in considerazione l aliquota media Irpef e, in caso di Partita Iva, i costi della contabilità. Laddove non è diversamente specificato, il compenso stabilito tra le parti è sempre da considerarsi lordo. Stabilire la possibilità di assenza prolungata dal luogo (o dall oggetto) della prestazione, da sostituire alla dicitura ferie (circa 1 mese) che in questi contratti non è indicato usare, permessi (mediamente da 7 a 14 giorni lavorativi) o, se non si ha un contratto a progetto, per malattia (almeno altri 30 giorni). Quindi, occorre specificare nel contratto che in questi casi, e per questi periodi, non vi è a carico del collaboratore nessun vincolo di prestazione. 17

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA PER PRECARI, ATIPICI, PROFESSIONISTI. CLAUSOLE DI ULTERIORE TUTELA ECONOMICA Definire un eventuale acconto o anticipo, prima della collaborazione, soprattutto se si dovranno sostenere spese proprie. Definire interessi se non si viene pagati nei tempi stabiliti. Prevedere, se non inserita nel compenso, una somma per la conclusione del rapporto (in percentuale circa l 8%) come indennità di cessione e mancato rinnovo della collaborazione. Prevedere, se non sono già inserite nel compenso, le spese per l assicurazione di responsabilità civile e giudiziaria, di malattia integrativa ed eventualmente di pensione integrativa Prevedere, se non inserite nel compenso, le eventuali spese per la gestione della contabilità (se siete possessori di partita Iva). Inserire la possibilità di ricevere rimborsi spese come pasti e viaggi ed eventuali assicurazioni aggiuntive in caso di uso della propria auto. Prevedere, se viene richiesta la reperibilità, una maggiorazione di oneri, oppure l inserimento di benefit (telefono cellulare, posta elettronica gratuita, ecc.). Inserire una clausola di salvaguardia per il recesso ante tempus (prima della scadenza prevista dal contratto) da parte del collaboratore (e non del di recesso unilaterale non concordato del contratto, il committente può comunque rivalersi sul lavoratore). Considerare, se calcolate il vostro compenso sulla base di quello di un lavoratore dipendente, circa 3 mensilità in più sia perché i dipendenti hanno mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima, tfr), sia per favorire la propria attività personale, sia per ammortizzare gli investimenti professionali fatti. La formula da utilizzare è moltiplicare il mensile per 15 e poi dividerlo per 12. Il risultato va moltiplicato per i mesi di durata della prestazione. CLAUSOLE DI GARANZIA Inserire una clausola che preveda la partecipare del collaboratore all eventuale formazione nell azienda in cui si collabora, o la possibilità di assentarsi per partecipare ad attività formative attinenti la prestazione. Inserire una dichiarazione di diritto di prelazione del collaboratore sull assunzione di personale collaboratore o dipendente, a tempo determinato o indeterminato. Legare l eventuale clausola di non concorrenza o esclusività da parte del collaboratore solo al periodo della validità del contratto in atto e, comunque, stabilire che sia remunerata, altre formule sono da considerarsi vessatorie e, quindi, da evitare. 18

CLAUSOLE E ULTERIORI INDICAZIONI DI DEFINIZIONE DEL RAPPORTO Evidenziare bene nel contratto a che titolo si è collaborato e in quale misura (collaborazione coordinata, associazione in partecipazione, diritto d autore, attività relative ad altre casse previdenziali, ecc.) Fare attenzione, nei contratti d associazione in partecipazione, alla clausola di partecipazione ai soli utili di impresa e non, invece, alle eventuali perdite. Assicurarsi, poi, di avere la possibilità di accesso periodico ai libri contabili della società. Evitare, per i procacciatori d affari, la sottoscrizione di impegno a raggiungere obiettivi predeterminati di vendita poco credibili. 19

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA PER PRECARI, ATIPICI, PROFESSIONISTI. Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge TRA...di seguito denominato Committente, con sede presso il... in via... prov. (...); partita Iva / codice fiscale..., E Il/La Sig./ra... di seguito denominato/a Collaboratore, nato/a a... il.../.../..., domiciliato/a a... (...) in via... n..., codice fiscale...; PREMESSO - che le parti, come sopra rappresentate, convengono di dare un ordinamento al rapporto di collaborazione, teso a migliorare le condizioni di lavoro del Collaboratore per le attività prestate a favore dell Azienda/ente facendo ricorso a quanto previsto e consentito dal comma 4 dell art. 61 del dlgs n. 276/2003 in applicazione della legge 30 del 2003; - che il Committente svolge l attività di... e che, in relazione al progetto (programma di lavoro o fase di esso) denominato... intende avvalersi dell apporto del lavoro del Collaboratore; - che a sua volta il Collaboratore si è reso disponibile a prestare la propria opera lavorativa; - che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto conte nente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa a progetto; - che il Committente non richiede al Collaboratore l esclusività della sua prestazione (ATTENZIONE: qualora invece il Committente richieda un rapporto di esclusività, va prevista una clausola apposita che chiarisca i termini e gli ambiti in cui ha effetto l esclusiva, con relativa indennità economica aggiuntiva). visto l articolo 409 del Titolo III del codice di procedura civile; visto l art. 50, co. 1, lett. c-bis del Tuir, dpr 917/86, come modificato dall art. 34 della legge 342/00 in materia di assimilazione fiscale; visto l art. 2, co. 26, della legge 335/95 e successive modifiche, in relazione alle materie previdenziali e assistenziali; visto il Titolo VII, capo I, del dlgs n. 276/2003 in applicazione della legge 30 del 2003; tutto ciò premesso e convenuto fra le parti SI STIPULA QUANTO SEGUE 1. La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto. 2. Il contratto ha natura di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, e viene conferito ai sensi e per gli effetti del Titolo VII, capo I, del dlgs n. 276/2003 in applicazione della legge 30 del 2003 e dell art. 409 n. 3 del codice di procedura civile trattandosi di 20

prestazioni prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione. 3. Il Collaboratore presterà la propria opera in piena autonomia gestionale, organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico con il Committente. Pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo. 4. Il Collaboratore dovrà svolgere a favore del Committente la funzione di... con le mansioni di... nell ambito del progetto (oppure programma di lavoro, oppure fase di progetto o programma) di seguito dedotto nel suo contenuto caratterizzante e, comunque, allegato integralmente al presente contratto:... 5. Il lavoratore avrà ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d esecuzione operando anche con modalità di telelavoro e concordando le modalità d utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dall Azienda o dal lavoratore. Nel coordinamento dell attività del Collaboratore con quella del Committente si terrà conto: a. ai sensi dell art. 62, comma d, del dlgs n. 276/2003, nei casi in cui sia indispensabile per la particolarità dell incarico una forma di coordinamento con il Committente, che definisca anche l esecuzione temporale della prestazione, sarà il lavoratore nella sua autonomia a indicare autonomamente la fascia di presenza presso una sede stabilita dal Committente o attraverso modalità condivise, coordinando questa scelta con il Committente e con gli eventuali altri lavoratori in relazione agli obiettivi dell incarico ricevuto; b. qualora sussistano le necessità di cui alla lettera a), il collaboratore potrà altresì modificare periodicamente la propria disponibilità con gli stessi criteri di cui alla lettera a) del presente articolo; c. se necessario e/o richiesto, in riferimento alla lettera a), un impegno maggiore rispetto alla disponibilità data, il lavoratore avrà la facoltà di rimodulare, concordandolo con il Committente, recuperando la disponibilità aggiuntiva successivamente, nella massima autonomia e libertà e in relazione unicamente al risultato da raggiungere. 6. Il Collaboratore avrà facoltà di utilizzare sia i propri strumenti sia quelli messi a disposizione dal Committente per un corretto e puntuale adempimento della sua prestazione. 7. Il lavoratore è tenuto ad osservare rigorosamente il pieno rispetto della riservatezza e delle regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il lavoratore è tenuto a non svolgere attività che creano danno all immagine e pregiudizio al Committente. 8. Il presente contratto avrà inizio dal... con scadenza al... (oppure) Il presente contratto avrà inizio dal... e avrà scadenza determinabile indicativamente al perché legata alla durata effettiva del progetto, programma di lavoro o fase di esso, non presumibile con certezza al momento della stipula del presente contratto). ATTENZIONE: se, per motivi professionali oggettivi, come ad esempio avviene nella formazione professionale, non si fosse in grado di sapere in anticipo i carichi di 21

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA PER PRECARI, ATIPICI, PROFESSIONISTI. lavoro effettivi e/o le giornate o periodi richiesti, si può inserire la seguente dicitura: Nell ambito del progetto o programma di lavoro definiti dal Committente la cui durata è determinabile e indicata nel contratto individuale, le parti perfezioneranno la durata effettiva della prestazione, in relazione alle commesse esterne non interamente programmabili in termini temporali ma previste nel progetto o programma di lavoro di cui all oggetto del contratto di collaborazione. La definizione di quanto sopra avverrà attraverso la forma delle lettere d incarico, in cui sarà indicata la durata effettiva della singola prestazione in relazione alla definizione delle commesse esterne previste nel progetto o programma di lavoro. 9. Il compenso lordo annuo per la prestazione è stabilito in Euro... omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla normativa vigente escluse quelle a carico del Committente. 10. La corresponsione del compenso avverrà, nell arco di ogni anno, con 11 acconti mensili più un saldo di pari importo che saranno messi in pagamento entro il giorno... di ogni mese, a partire dal mese successivo a quello di inizio della prestazione, mediante prospetto paga così come definito dalla legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale. ATTENZIONE: a. Questo contratto tipo si basa su un rapporto di 12 mesi. Se il rapporto effettivo sarà di diversa durata, le previsioni che trovate qui indicate vanno riproporzionate a seconda della durata inferiore o superiore ai 12 mesi. b. In caso del possesso di partita Iva da parte del lavoratore il paragrafo precedente deve avere la seguente dicitura: La corresponsione del compenso avverrà, nell arco di ogni anno, con 11 acconti mensili più un saldo di pari importo che saranno messi in pagamento entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese successivo a quello di inizio della prestazione, mediante presentazione di fattura con possibilità di rivalsa del 4% sui costi contributivi così come stabilito dalla normativa vigente. In questa ipotesi non vanno indicati i successivi paragrafi 11, 17 e 20. 11. Il compenso annuo, di cui all art. 9, s intende corrisposto a fronte di una prestazione espletata per 11 mesi. Il Collaboratore ha diritto nel mese residuo, previo accordo con il Committente, a non essere vincolato a prestazione alcuna. 12. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente, o suo incaricato, saranno rimborsate dietro presentazione di apposita documentazione entro 5 giorni o anticipate nel rispetto della normativa in materia e del regolamento del Committente. 13. Qualora sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione quali malattia, infortunio e maternità, le parti concordano che non vi sarà, a carico del lavoratore, nessun vincolo di prestazione e la stessa rimarrà sospesa: a) nel caso di infortunio sul lavoro fino a guarigione clinica; b) nel caso di malattia per un periodo massimo di 90 giorni nell anno solare; c) nel caso di maternità, per il periodo compreso nei due mesi precedenti la data presunta del parto e i 5 mesi successivi alla data effettiva, per un periodo complessivo di 180 giorni. 22

é considerata sospensione giustificata della prestazione anche l astensione anticipata della maternità dovuta a eventi che mettano a rischio la gravidanza. Tali eventi dovranno essere certificati e il Committente potrà richiedere un apposita verifica medica. In tali casi la scadenza del contratto individuale sarà prorogato per eguale periodo; d) per gravi e comprovati motivi familiari e per congedi parentali, entro un limite massimo di 30 giorni l anno; e) il Collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al Committente l impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al Committente stesso di intervenire con soluzioni alternative; f) qualora sopravvengano eventi comportanti l impossibilità temporanea della prestazione di cui al precedente comma, il Collaboratore presenterà tempestivamente al Committente, e comunque entro 48 ore, la documentazione sanitaria; g) al fine di sovvenire al bisogno del Collaboratore nei periodi di malattia e maternità, la parte committente si dichiara disponibile ad attivare forme di assistenza aggiuntive a quanto disposto dall INPS, valendosi, con il consenso del Collaboratore, di istituzioni esterne (es. società di mutuo soccorso o assicurazioni), i cui costi saranno sostenuti dal Committente stesso. A tale scopo il Committente metterà a disposizione Euro l anno. 14. Al Collaboratore è garantita la partecipazione ai corsi di formazione o aggiornamento professionale in relazione all incarico assegnato, con eventuali costi a carico del Committente. Ove possibile, ciò vale anche per quelli organizzati per i dipendenti. 15. Per prestazioni e attività inerenti all esecuzione di progetti o programmi di lavoro o fasi di esso analoghi a quelli oggetto del presente contratto, è garantito il diritto di prelazione. Pertanto il Committente stesso s impegna a proporre la possibilità di accendere un nuovo contratto al contraente del presente contratto entro i 12 mesi successivi alla scadenza del presente accordo, per lo svolgimento di mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza per il Committente. 16. Il contratto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi: a) per scadenza del termine concordato; b) per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell incarico; c) per revoca da parte del Committente, così come disposto al successivo punto a.1); d) per morte, interdizione, inabilitazione del Collaboratore; e) per rinuncia del Collaboratore così come disposto al successivo comma b.1); a.1) nello specifico il Committente può rescindere il contratto quando si verifichino: - gravi inadempienze contrattuali; - sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni; - commissione di reati tra quelli previsti dall art. 15 della legge n. 55/90 e successive modifiche; 23

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA PER PRECARI, ATIPICI, PROFESSIONISTI. - danneggiamento o furto di beni. In caso di inadempienza di cui sopra il Committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell interruzione. Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo, dovrà darne motivata comunicazione al Collaboratore mediante raccomandata A/r. Il Collaboratore potrà espletare le procedure di conciliazione come al punto 22 del presente contratto. b.1) il Collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/r con un preavviso di 30 giorni. In caso di mancato preavviso il Collaboratore sarà tenuto a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che gli sarebbe spettato nel periodo di preavviso non prestato. 17. Il Committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del Collaboratore (Assicurazione obbligatoria Inail). 18. Il Committente assume la responsabilità civile per i fatti compiuti dal Collaboratore nell esercizio delle funzioni che siano strettamente connesse all incarico conferito, ai sensi dell art. 2049 del codice civile. 19. Per i fini previsti dal presente contratto, le parti concordano di prevedere modalità di conciliazione, tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra Committente e Collaboratore, nonché della valutazione di possibili diversità interpretative del presente contratto. A questo fine i contraenti possono chiedere l assistenza e/o delegare terzi a cui conferiscono mandato. Il tentativo di conciliazione sarà effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di una delle parti e si dovrà concludere entro i successivi 15 giorni. 20. Il Collaboratore dichiara espressamente di essere esente da Iva ai sensi dell art. 5, comma 2, dpr 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni e si impegna ad effettuare le necessarie comunicazioni all Inps per l iscrizione nella gestione separata. 21. Il presente contratto, le cui spese di bollo sono a carico del Committente, viene redatto in due originali e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d uso, ai sensi delle disposizioni vigenti. 22. In caso di controversie in ordine all interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti dichiarano di accettare la competenza del Foro di... Letto, confermato e controfirmato...., li... Il Committente Il Collaboratore Il Collaboratore dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente per iscritto le condizioni del presente contratto. Il Collaboratore 24