Afragola, 29/04/2015 prot.2185/a7 IL DIRIGENTE SCOLASTICO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione; l articolo 21 della legge 15 marzo 1999, n 59; Vista il D.P.R. 8 marzo 1999, n 275, regolamento attuativo in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; l O.M. n 90 del 21 maggio 2001 recante norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare e secondaria di 1^ e 2^ grado; il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizioni delle norme generali sul diritto-dovere all istruzione e alla formazione, a norma dell articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n 53; il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizioni delle norme generali sull alternanza scuola lavoro, a norma dell articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n 53; 1
il decreto legislativo 15 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n 53; il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n 139 relativo al regolamento recante norme in materia di adempimento dell obbligo di istruzione; il D.P.R. 22 giugno 2009, n 122 relativo al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni; Visti i DD.PP.RR. 15 marzo 2010, n 87, 88 e 89 recanti norme per il riordino degli istituti professionali, tecnici e liceali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Attesa l esigenza di regolamentare lo svolgimento degli esami integrativi, di idoneità, preliminari per l ammissione agli esami di Stato nonché la concessione dei nulla osta e le disponibilità per i trasferimenti degli alunni; Considerata la necessità di garantire il successo scolastico potenziale degli alunni: DISPONE di emanare la seguente direttiva per disciplinare i passaggi tra istituti diversi, tra diversi indirizzi all interno dello stesso istituto, per lo svolgimento degli esami integrativi,gli esami di idoneità e gli esami preliminari per l ammissione agli esami di Stato. Il presente provvedimento è regolato dagli articoli successivi. Art. 1 Trasferimento e rilascio nulla osta 1. Gli alunni che chiedono, ad iscrizione avvenuta presso altri istituti, prima dell inizio delle lezioni, il trasferimento presso l istituto Sandro Pertini dovranno presentare apposita istanza motivata sia al Dirigente scolastico della scuola in cui risulta iscritto sia al Dirigente scolastico della scuola di destinazione. 2
2. La richiesta di trasferimento, di cui al comma 1, potrà essere concessa in presenza delle seguenti motivazioni: a) trasferimento di residenza; b) mutate esigenze dei bisogni formativi; c) altre motivazioni da valutare caso per caso. 3. Per la concessione della disponibilità ad accogliere le iscrizioni relative alle condizioni indicate nei punti a), b) e c) del precedente comma 2, il provvedimento sarà rilasciato previo colloquio orientativo tra i genitori dell alunno e l alunno stesso che richiede il trasferimento e il docente referente all uopo incaricato e/o ulteriore colloquio con i docenti della classe assegnata, appositamente individuata dal Dirigente Scolastico, per accertare eventuali carenze disciplinari da sostenere mediante interventi formativi curriculari e/o extracurriculari. 4. Il nulla osta sarà concesso, comunque, previa acquisizione della disponibilità della scuola di destinazione per tutti i casi previsti dal comma 2 del presente articolo. 5. Le disponibilità e i nulla osta potranno essere rilasciati dall 1/9 al 31/10 di ogni anno scolastico a condizione che la nuova iscrizione non determini incrementi delle classi in organico. 6. Per richieste in deroga alle scadenza previste nel precedente punto 5, le stesse saranno valutate dal Dirigente Scolastico. 7. Si prescinde dalla richiesta duplice, di cui al comma 1, l eventuale trasferimento presso altro indirizzo dello stesso istituto. Art. 2 Cambio indirizzo per gli alunni iscritti alla classe seconda del primo biennio 1. Gli alunni di altri istituti, iscritti alla classe seconda del biennio che intendono cambiare indirizzo, dovranno presentare apposita istanza motivata sia al Dirigente scolastico della scuola in cui risulta iscritto sia al Dirigente scolastico della scuola di destinazione. 2. La richiesta di trasferimento dell iscrizione, di cui al comma 1, potrà essere concessa in presenza delle seguenti motivazioni: a) mutate esigenze dei bisogni formativi; b) altre motivazioni da valutare caso per caso. 3. Per la concessione della disponibilità ad accogliere le iscrizioni relative alle condizioni indicate nei punti a) e b) del precedente comma 2, il provvedimento sarà rilasciato previo colloquio orientativo dell alunno con il docente referente all uopo incaricato e/o ulteriore colloquio con i docenti della classe assegnata, appositamente individuata dal Dirigente Scolastico, per accertare eventuali carenze disciplinari da sostenere mediante interventi formativi curriculari e/o extracurriculari. 4. Le disponibilità potranno essere rilasciate dall 1/9 al 31/10 di ogni anno scolastico e, comunque, non oltre il termine ordinatorio del 31 gennaio. 5. Per richieste in deroga alle scadenze previste nel precedente punto 4, le stesse saranno valutate dal Dirigente Scolastico. 6. In caso di accoglimento del trasferimento e in presenza di nulla osta rilasciato dalla scuola di provenienza, il Dirigente scolastico nominerà un apposita commissione per il recupero delle materie non valutate nel primo anno del corso. A tal fine, sarà compito delle scuola acquisire d ufficio in tempi brevi le valutazioni dalla scuola di provenienza. 3
7. Si prescinde dalla richiesta duplice, di cui al comma 1, l eventuale trasferimento presso altro indirizzo dello stesso istituto. Art. 3 Esami integrativi 1. Il passaggio per le classi del 2^ biennio e del quinto anno ad una classe di altro indirizzo, per chi ha ottenuto la promozione alla classe corrispondente nella scuola di provenienza, avviene mediante il superamento di esami integrativi che devono accertare la conoscenza di materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio seguito. Tali esami, oltre alla prova orale, prevedono anche prove scritte per le discipline che lo richiedono e saranno svolti entro la data prevista dal successivo articolo 7. 2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l idoneità alle classi successive possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per le classi corrispondenti a quella frequentata con esito negativo. 3. L istanza per sostenere l esame integrativo deve essere presentata, successivamente allo scrutinio finale della scuola di provenienza, entro e non oltre il 20 luglio di ogni anno e deve essere corredata da: a) autocertificazione del titolo di studio in possesso o dell ultima classe frequentata, specificando in quest ultimo caso il tipo di scuola, l indirizzo e le materie oggetto di valutazione finale; b) copia del documento di valutazione rilasciato dalla scuola di provenienza e dei programmi svolti; Eventuali domande tardive potranno essere accolte per esigenze eccezionali debitamente documentate. 4. Al superamento dell esame, il candidato dovrà provvedere a consegnare all ufficio didattico il nulla osta rilasciato dalla scuola di provenienza e copia dei bollettini di pagamento delle tasse scolastiche, se dovute. 5. In deroga ai commi precedenti, per gli alunni iscritti al terzo anno di un indirizzo scolastico, è ammesso, entro e non oltre il 30^ giorno dall inizio delle lezioni, il trasferimento ad altro corso di studio dello stesso indirizzo, previo colloquio orientativo con un docente referente e/o apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico. Art. 4 Esami di idoneità 1. Gli esami di idoneità possono essere sostenuti da alunni provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata, purché abbia avuto la promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di scrutinio finale. 2. L istanza per sostenere l esame di idoneità deve essere presentata entro e non oltre l ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze di iscrizioni previsto dall annuale circolare ministeriale e deve essere corredata da: 4
a) autocertificazione del titolo di studio in possesso o dell ultima classe frequentata, specificando in quest ultimo caso il tipo di scuola, l indirizzo e le materie oggetto di valutazione finale; b) copia del documento di valutazione rilasciato dalla scuola di provenienza e dei programmi svolti; Eventuali domande tardive potranno essere accolte per esigenze eccezionali debitamente documentate. 3. Gli alunni che cessano la frequenza entro il 15 marzo possono presentare l istanza per partecipare agli esami di idoneità, in qualità di candidati privatisti, entro il 20 marzo. In questo caso sosterranno l esame anche sulle materie della classe frequentata e interrotta entro la predetta data. 4. Fermo restando la scadenza di cui al precedente punto 2, gli alunni interni che intendono sostenere l esame di idoneità (salto di un anno) dovranno essere stati ammessi alla classe successiva nell anno scolastico in corso. 5. Gli esami di idoneità saranno svolti entro la data prevista dal successivo articolo 7. Art. 5 Sospensione del giudizio Gli alunni con giudizio di ammissione alla classe successiva sospeso possono sostenere gli esami integrativi e/o di idoneità a condizione di essere stati ammessi alla classe successiva prima della data stabilita per l inizio dei predetti esami. Art. 6 Esami preliminari per l ammissione dei candidati privatisti all esame di Stato 1. L ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato, la cui istanza di partecipazione deve essere inoltrata entro il 30 novembre di ogni anno all Ufficio scolastico regionale di residenza del candidato, è sempre subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, con prove scritte, grafiche, pratiche ed orali, la preparazione di tutte le materie previste dai piani di studio per il conseguimento del diploma da conseguire. 2. I candidati in possesso dell idoneità al 5 anno del corso di studio afferente al diploma da conseguire, dovranno sostenere l esame preliminare su tutte le materie dell ultimo anno. 3. I candidati che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) altro titolo di studio; b) idoneità ad una classe di indirizzo di studi diverso; c) promozione, nell ambito dello stesso indirizzo richiesto, ad una classe precedente a quello dell ultimo anno; sostengono gli esami preliminari sulle materie o sulle parti di programma non valutate nell intero percorso curriculare di cui si richiede il diploma. 4. I candidati che cessano la frequenza entro il 15 marzo dell anno scolastico di riferimento, sono sottoposti alle regole di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, ad eccezione del termine perentorio di presentazione dell istanza fissato non oltre il 20 marzo dell anno scolastico di riferimento. 5
5. L esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento o di mancata presentazione all esame di Stato, vale come idoneità all ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondario cui l esame si riferisce. 6. In caso di non ammissione agli esami di Stato può valere, a giudizio della commissione istituita ai sensi del successivo articolo, comma 2, come idoneità ad una delle classi precedenti l ultima ovvero come idoneità all ultima classe. Art. 7 Data di svolgimento esami di idoneità, integrativi e preliminari 1. Gli esami di idoneità/integrativi avranno luogo nel periodo compreso tra l 1/9 e la data di inizio dell anno scolastico. 2. Gli esami preliminari, per l ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato, sono sostenuti nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni. Art. 8 Commissioni giudicatrici 1. Le commissioni per gli esami integrativi e d idoneità sono nominate dal Dirigente scolastico dell'istituto entro la data del 31/8 e affisse all albo e sul sito web dell istituto; 2. Le commissioni, di cui al precedente comma 1, sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un docente da lui delegato e sono costituite da docenti interni titolari delle materie oggetto degli esami. Le nomine sono disposte d ufficio dal Dirigente scolastico. 3. Le commissioni per gli esami preliminari sono costituite dai rispettivi consigli di classe a cui risultano abbinati i candidati esterni, integrate, ove necessario, da docenti interni dell istituto per la valutazione delle materie non ricomprese nell ultimo anno di corso. 4. Ai docenti impegnati nei lavori delle commissioni, ad esclusione degli esami prelimanri, non spetta alcun compenso se le ore prestate rientrano nell orario massimo settimanale d insegnamento previsto per le singole discipline; 5. In caso di superamento del monte ore previsto al precedente comma 4, per ogni ora di partecipazione agli esami compete il compenso orario previsto dalla tabella 5 allegata al CCNL 29/11/2007 relative alle ore d insegnamento; 6. In caso di irreperibilità del personale, si procederà alla nomina di un esperto esterno da reperire dalle graduatorie di III fascia; 7. Il compenso da corrispondere all eventuale esperto di cui al precedente comma 6, rientra nei limiti previsti dalla tabella 5 allegata al CCNL 29/11/2007 relativa alle ore d insegnamento. Art. 9 Norme regolamentari La presente direttiva integra il vigente regolamento d istituto. 6
Art. 10 Norme di rinvio Per quanto non previsto nella presente direttiva, si rinvia all ordinanza ministeriale n 90 del 21/5/2001 e successive modifiche e integrazioni, e alle norme che regolamentano gle esmi preliminari per i candidati esterni. IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. GENNARO SALZANO 7