Le principali linee del nuovo regolamento dell Albo di prossima emanazione. Eugenio Onori Presidente dell Albo nazionale gestori ambientali

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Roma. 6 giugno 2014

Le principali linee del nuovo regolamento dell Albo di prossima emanazione Eugenio Onori Presidente dell Albo nazionale gestori ambientali

Il nuovo regolamento, oltre ad introdurre - rispetto al DM 406 del 1998 - le modifiche resesi necessarie in seguito alla sopravvenienza delle nuove disposizioni legislative, persegue gli obiettivi : semplificazione amministrativa: previsione di procedure più snelle per le iscrizioni, le variazioni e i rinnovi delle iscrizioni. maggiore qualificazione delle imprese che si iscrivono all Albo: qualificazione delle figure professionali (RT) previste dall articolo 212, comma 15, D.Lgs 152/06

Le nuove categorie d iscrizione categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani categoria 2bis: trasporto propri rifiuti ex 212, comma 8, D.Lgs 152/06 categoria 3bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), di cui al DM 65/2010 categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

Le nuove categorie d iscrizione categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all articolo 194, comma 3, del D.Lgs 152/06 categoria 7: operatori logistici (stazioni ferroviarie, interporti, impianti di terminalizzazione, scali merci e porti) ai quali, nell ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell impresa ferroviaria o navale o dell impresa che effettua il successivo trasporto categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi categoria 9: bonifica di siti categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto

Le nuove categorie d iscrizione Nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l esercizio delle attività di cui alle categorie 2bis (c.p.) e 3bis (RAEE). Il Comitato nazionale può individuare specifiche e singole attività rientranti nell ambito delle categorie d iscrizione normandole in sottocategorie. Ai fini dell iscrizione nella categoria 1 il Comitato nazionale può individuare sottocategorie le cui classi d iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita.

Razionalizzazione delle disposizioni relative ai requisiti soggettivi. 1) Non si tiene conto della condanna ostativa all iscrizione qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oltre che se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena oppure sia stata ottenuta la riabilitazione. 2) Viene stabilito che lo stato di liquidazione o la procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, riguarda solo la domanda di prima iscrizione. Non è più previsto quale causa di cancellazione dall Albo la circostanza che l impresa, durante il periodo di validità dell iscrizione, venga a trovarsi in stato di liquidazione o sia sottoposta ad una procedura concorsuale, consentendo così, in linea con le disposizioni legislative che regolano la materia, la prosecuzione dell attività

Il responsabile tecnico Compiti e responsabilità Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui sopra. Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico.

Il responsabile tecnico I requisiti : idonei titoli di studio; esperienza maturata in settori di attività per i quali é richiesta l iscrizione; formazione. L esatta determinazione e il concorso dei requisiti sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale. L incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all organizzazione dell impresa. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l assunzione degli incarichi.

Il responsabile tecnico La formazione La preparazione del candidato a RT, è attestata mediante: una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento. È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell impresa che ricopre anche l incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono obbligati all aggiornamento quinquennale. Il Comitato nazionale definisce le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche

Il responsabile tecnico Il Comitato nazionale: fissa i criteri per la valutazione dei requisiti professionali e le condizioni per lo svolgimento dell incarico di responsabile tecnico determina le modalità di accertamento e di aggiornamento della formazione professionale dello stesso Per lo svolgimento di tali attività il Comitato nazionale può istituire commissioni con la partecipazione di componenti delle sezioni regionali e provinciali. fissa i criteri generali per gli interventi a sostegno dei soggetti iscritti Le Sezioni regionali: effettuano attività informative e formative per i soggetti iscritti all Albo secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale e sotto la sua supervisione.

Trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni Le domande e le comunicazioni relative all iscrizione sono trasmesse alle sezioni regionali e provinciali con modalità telematica mediante accesso all apposito portale delle camere di commercio. La documentazione trasmessa alle sezioni regionali e provinciali è registrata nel sistema di protocollo informatico dell Albo. Il protocollo è unico per ogni sezione regionale e provinciale, ha numerazione progressiva annuale ed è tenuto in conformità al D.P.R. 445/2000. Periodo transitorio

Attuale percentuale di istanze telematiche per Sezione regionale Sezione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Abruzzo - - - - - 5 9 Basilicata - - - - - 2 17 99 Bolzano 2% 6% 12% 2% 1% 2 3 8 Calabria - 1 % 2 % 2 % 3 % 4 9 18 Campania - - - - - 3 7 Em. Romagna - - - - - 0 7 19 Friuli V. G. - - - 3% 3% 4 15 32 Lazio - - - - - 1 13 19 Liguria - - - - - 0 1 3 Lombardia - 4% 8% 10% 10% 9 14 15 Marche - - 1 % 6 % 6 % 7 10 12 Molise - 5% 6 % 5 % 7 % 16 94 Piemonte - - - - - 2 5 Puglia - - - - 1% 1 2 3 Sardegna - - - - - 2 4 Sicilia - - - - 1% 7 13 21 Toscana - - - - - 1 33 98 Trento - 6% 10% 11% 10% 14 14 15 Umbria - - - - 1 % 0 2 5 Valle d'aosta - - - - - 2 Veneto 2 5% 5% 4% 6% 8 15 24 Totali 0,01 % 1% 2% 3% 3% 4% 11% 22%

Attuale percentuale di istanze telematiche per categoria di iscrizione Tipologia d iscrizione Categorie dalla 1 alla 5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 % 3 % 5 % 7 % 7 % 8 % 18 % 27 % Categorie 8, 9, 10-1 % 4 % 5 % 1 % 5 % 11 % 19 % C.P. e Raee 1% 1% 1 % 1 % 2% 2 % 8 % 19 % Trfr - - - - - - 1 % 9 %

Domanda d iscrizione autocertificazione relativa al rispetto dei requisiti e delle condizioni, fatti salvi gli accertamenti d'ufficio previsti documentazione comprovante l'idoneità tecnica e documentazione atta a dimostrare la capacità finanziaria secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale

Domanda d iscrizione Raccolta e trasporto di rifiuti su strada: attestazione su modello deliberato dal Comitato nazionale, redatta dal responsabile tecnico dell impresa o dell ente, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare. E abrogato l obbligo di dimostrare l idoneità dei mezzi di trasporto mediante una perizia giurata (costo medio 800 euro per veicolo). copia conforme all originale della carta di circolazione dei veicoli. Nel caso di intestatario della carta di circolazione diverso dal richiedente l iscrizione, deve essere presentata la documentazione, prevista dalla vigente normativa in materia di autotrasporto, che attesti la piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli; documentazione attestante l iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada istituito ai sensi del regolamento (Ce) n. 1071/2009, oppure, per le imprese egli enti la cui attività di trasporto non rientra nel campo di applicazione dello stesso Regolamento, il possesso delle licenze o dei titoli previsti dalla vigente normativa.

Procedimento d iscrizione: Viene sensibilmente ridotta la tempistica relativa all espletamento del procedimento d iscrizione.

Attuale tempo medio di evasione delle istanze per categoria d iscrizione (in giorni) Tipologia iscrizione 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Categorie dalla 1 alla 5 61 65 67 63 49 55 55 50 31 Categorie 8, 9, 10 91 85 80 85 75 138 85 89 45 C.P. e RAEE 35 37 44 29 48 34 25 38 30 Transfrontalieri - - - - 6 16 14 12 10 Nota : dal 2013 i tempi di evasione della pratica sono prolungati per l'attesa della certificazione antimafia, non rilevata in questa statistica

Variazioni Nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà secondo il modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale.

Variazioni le variazioni anagrafiche effettuate al registro delle imprese non debbono essere comunicate anche alla sezione regionale competente. Dette variazioni sono trasmesse d ufficio per via telematica dal registro delle imprese alla sezione regionale che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche (disposizione semplificativa consente un abbattimento dei costi diretti pari a 2.000.000 euro). Alla suddetta disposizione immediatamente operativa seguiranno procedure analoghe, per la cui realizzazione sono già state poste in essere le necessarie attività, per l acquisizione d ufficio di documentazione in possesso di altra pubblica amministrazione(iscrizione al Registro Elettronico Nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi, iscrizione dei veicoli al P.R.A., ecc.).

Variazioni In caso di trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all iscrizione, la domanda di variazione è presentata alla sezione dell Albo nel cui territorio di competenza la sede è trasferita. Quest ultima provvede alla variazione dell iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell impresa dal proprio elenco. Le imprese che effettuano le variazioni contemplate nel presente articolo continuano ad operare sulla base del provvedimento d iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale.

Rinnovi Le imprese e gli enti iscritti all Albo sono tenuti a rinnovare l iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell iscrizione, presentando un autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei requisiti previsti. (c.p. ogni dieci anni). La domanda di rinnovo dell iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione e i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla metà.

Ricorsi Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali, gli interessati possono proporre ricorso in bollo al Comitato nazionale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso. Il Comitato nazionale ha facoltà, nella fase istruttoria dei ricorsi, di sospendere l efficacia del provvedimento impugnato.

Stima degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti o eliminati dal nuovo regolamento (DPCM 25 gennaio 2013) Obbligo informativo Costi totali Costo medio Popolazione Frequenza N. Denominazione Introdotti Eliminati 1 2 3 4 Domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 212, comma 5, D.Lgs 152/2006 290 23.602 0,20-3.296.320,00 Domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 212, comma 8, D.Lgs 152/2006 199 125.483 0,10-1.054.057,20 Rinnovo di iscrizione ai sensi dell'art. 212, comma 5, D.Lgs 152/2006 194 23.602 0,20-2.751.811,30 Rinnovo di iscrizione ai sensi dell'art. 212, comma 8, D.Lgs 152/2006 194 125.483 0,10-3.691.879,00 5 Comunicazioni di variazione 30 (1) 25.534(2) 1,00-760.020,00 Saldo 11.554.087,50 (1) Valore relativo alle comunicazioni di variazioni dell'iscrizione che, ai sensi del nuovo regolamento, l'albo acquisisce d'ufficio al Registro Imprese (2) Stima comunicazioni di variazione di cui alla nota 1) nel corso di un anno