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ART. 3 (MODALITA E CONDIZIONI DELLE EROGAZIONI) L importo complessivo dell intervento agevolativo,pari ad (.).,è così ripartito: I - ipotesi di cui alla lettera A del punto 9 della d.g.r. n. 63-13094/2004 per (.) a titolo di fondo rotativo (finanziamento agevolato) per (.) a titolo di contributo a fondo perduto. L intervento agevolativo fermo restando il limite massimo delle agevolazioni determinato in sede di accoglimento della domanda - potrà essere erogato in non più di due soluzioni più l ultima a saldo sempre secondo le misure di cui al successivo capoverso. Al sostenimento di spese non inferiori al 30% di quelle ammesse all intervento, l impresa può presentare le richieste di erogazione dell agevolazione che verranno erogate secondo le seguenti modalità: - a titolo di fondo rotativo nella misura del 50% delle spese sostenute; - a titolo di contributo a fondo perduto nella misura del 10% delle spese sostenute. L erogazione a saldo, non inferiore al 20% dell intervento agevolativo complessivo spettante, sarà possibile dietro presentazione di rendicontazione - che dovrà pervenire al Gestore entro 6 mesi dal termine di completamento del progetto - che dimostri l avvenuta, integrale realizzazione delle spese ammesse a beneficiare dell intervento agevolativo e previo esperimento, con esito favorevole, della verifica finale prevista al punto 10 della d.g.r. n. 63-13094/2004. Fino a tale momento le quote di intervento agevolativo già erogate parzialmente possono essere soggette a revoca e restituzione, per il che si veda il successivo art. 8. L erogazione a saldo verrà effettuata previa verifica con esito positivo del parametro di onerosità della posizione finanziaria sulla base dell ultimo bilancio approvato alla data di richiesta dell erogazione a saldo dell intervento agevolativo. II - ipotesi di cui alla lettera B del punto 9 della d.g.r. n. 63-13094/2004 per..(.), corrispondenti al 100% del fondo rotativo, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo lo schema fornito dal Gestore, di pari importo, maggiorata degli interessi di cui al successivo capoverso, e della durata di un anno con espresso riconoscimento di rinnovo automatico fino alla data in cui il Gestore, ricevuta da parte dell impresa beneficiaria dell intervento agevolativo, la documentazione finale di rendicontazione delle spese, abbia effettuato, con esito positivo, i necessari accertamenti prescritti dalla normativa, concernenti il completo sostenimento delle spese approvate per la realizzazione del progetto a fronte delle quali detto anticipo viene erogato, nonché la verifica del parametro di onerosità della posizione finanziaria sulla base dell ultimo bilancio approvato alla data di richiesta dell erogazione a saldo dell intervento agevolativo. La garanzia dovrà contenere espressamente l impegno della banca/società garante a rimborsare, in caso di escussione da parte del Gestore, il capitale più gli interessi, pari al tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato (di cui all art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98) vigente al momento dell erogazione dell anticipazione- maggiorato di cinque punti percentualidecorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell anticipazione stessa e quella del rimborso. 2/7

L erogazione dell anticipo è subordinata alla presentazione al Gestore di dichiarazione di impegno del legale rappresentante, in forma di autocertificazione, a presentare entro e non oltre 12 mesi dalla data del provvedimento di erogazione dell anticipazione, la rendicontazione utilizzando la modulistica che sarà disponibile sul sito internet del Gestore e della Regione, relativa ad almeno il 30% della spesa ammessa all intervento agevolativo. Un ulteriore stato di avanzamento pari ad almeno il 60% dei costi ammessi all intervento agevolativo dovrà essere presentato entro e non oltre 12 mesi dalla data di presentazione del rendiconto del primo stato di avanzamento lavori, ferma restando la data di chiusura del progetto. per..(.), corrispondenti al 100% del contributo a fondo perduto, con valuta corrente, in un unica soluzione a saldo che potrà essere effettuata solo successivamente all esito positivo della verifica finale, a seguito dell invio della richiesta di erogazione a saldo che dovrà comunque pervenire al Gestore entro 6 mesi dal termine di completamento del progetto. Fino a tale momento l intervento agevolativo, per la parte già erogata, può essere soggetto a revoca ed a restituzione, per il che si veda il successivo art. 8. L erogazione a saldo del contributo a fondo perduto verrà comunque effettuata previa verifica con esito positivo del parametro di onerosità della posizione finanziaria sulla base dell ultimo bilancio approvato alla data di richiesta dell erogazione a saldo dell intervento agevolativo. ART. 4 (MODULISTICA) Le richieste di erogazione devono essere trasmesse utilizzando la modulistica che sarà disponibile sul sito internet del Gestore (www.mcc.it sezione Incentivi per le Imprese) e della Regione (www.regione.piemonte.it ). ART. 5 (MODALITA DEL RIMBORSO ED ESTINZIONE ANTICIPATA) L importo corrisposto a titolo di fondo rotativo (pari ad ) dovrà essere rimborsato in data successiva alla chiusura del progetto. In particolare l impresa dovrà rimborsare l importo di cui sopra in 10 rate semestrali a capitale costante e interessi decrescenti, con scadenze prefissate al 30 aprile e 31 ottobre ricadenti nella prima annualità decorrente dalla data dell erogazione del saldo. Quanto sopra verrà puntualmente dettagliato nel piano di restituzione che sarà predisposto e trasmesso dal Gestore all impresa ad avvenuta erogazione del saldo. Gli interessi decorrono dalle valute di erogazione del fondo rotativo e sono calcolati con modalità 360/360, al tasso pari al 20% del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato (di cui all art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98), vigente alla data di presentazione della domanda di ammissione, senza capitalizzazione né trasformazione in base alla periodicità del rimborso. Il rimborso dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario che sarà comunicato all impresa contestualmente al piano di restituzione, indicando nella causale il numero di posizione. In mancanza di tale indicazione il pagamento non potrà essere ritenuto valido. Successivamente al suddetto numero di posizione, la compilazione della parte rimanente della causale è facoltativa e libera. Il rimborso non può essere sospeso neppure in caso di controversie insorte fra la Regione e l impresa. L impresa può estinguere anticipatamente, in tutto od in parte, il debito connesso alla restituzione della quota di fondo rotativo subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni: a) che l Impresa abbia regolarmente soddisfatto ogni obbligo dipendente dal contratto; 3/7

b) che il rimborso sia eseguito in denaro. In caso di riscatto parziale, la Regione avrà facoltà di determinare se l ammontare del riscatto stesso dovrà imputarsi a pagamento delle ultime rate del finanziamento (rimanendo immutata la semestralità e ridotta la durata del finanziamento stesso) oppure se dovrà essere imputato a riduzione delle semestralità di ammortamento (rimanendo così invariata la durata del finanziamento). Il riscatto parziale del finanziamento non conferirà il diritto alla riduzione o restrizione delle eventuali garanzie prestate; qualora tuttavia la Regione ritenesse di poterla accordare per questo o per altri motivi, spetterà esclusivamente alla Regione stessa di stabilire in modo insindacabile le condizioni e modalità tutte, senza obbligo di comunicazione ad alcuno. ART. 6 (DICHIARAZIONI D OBBLIGO) L'impresa dovrà sottoscrivere, a fronte di ogni singola erogazione, apposite dichiarazioni di obbligo secondo gli schemi predisposti dal Gestore. In particolare, contestualmente all'erogazione del saldo l Impresa dovrà stipulare una dichiarazione d obbligo finale, che potrà essere disposta su indicazione della Regione nella forma di atto pubblico. Tutte le eventuali spese ed oneri (compresi quelli fiscali) ad essa connessi saranno esclusivamente a carico dell Impresa. In mancanza di tali dichiarazioni potrà essere revocato l intervento agevolativo. ART. 7 (DECADENZA ) L impresa decade dall intervento agevolativo concesso nel caso in cui la prima richiesta di erogazione non pervenga al Gestore nei 12 mesi successivi alla data di accoglimento della domanda di ammissione all intervento agevolativo. ART. 8 (REVOCA) L intervento agevolativo, anche per la parte già erogata, può essere soggetto, in qualunque momento a revoca (totale o parziale) e restituzione ove ricorrano i presupposti indicati nella d.g.r. n. 63-13094/2004 che si intende qui richiamata, per il che si veda il successivo articolo 16. Parimenti l intervento agevolativo potrà essere soggetto a revoca (totale e parziale) e restituzione, qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dal Gestore, dall Esperto scientifico incaricato della valutazione del progetto e dalla Regione emergano inadempimenti dell Impresa finanziata rispetto agli obblighi previsti nel presente contratto, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento. Qualora venga disposta la revoca totale dell intervento agevolativo: 1. il finanziamento agevolato mediante fondo rotativo verrà risolto di diritto con conseguente decadenza dal beneficio del termine. 2. l impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione dell intero ammontare del contributo in conto capitale (fondo perduto). Qualora venga disposta la revoca parziale dell intervento agevolativo: 3. il finanziamento agevolato mediante fondo rotativo verrà ridotto nell ammontare in misura proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di immediata restituzione dell ammontare per il quale il finanziamento è stato ridotto. 4. l impresa beneficiaria sarà tenuta alla parziale restituzione dell ammontare del contributo in conto capitale (fondo perduto); 4/7

L impresa beneficiaria dovrà restituire la quota di importo erogato ma che risulti non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca d Italia (ex Tasso Ufficiale di Sconto) - di cui all art. 9, co. 4, del D.Lgs. n. 123/98 - vigente alla data della erogazione del suddetto intervento aumentato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione del suddetto capitale e quella di effettivo pagamento in favore della Regione. Inoltre, nel caso in cui l intervento agevolativo sia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti, laddove si tratti di fatti imputabili all impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria fino a 2 volte l importo del contributo indebitamente fruito. Ai fini della restituzione del finanziamento agevolato (fondo rotativo), con specifico riferimento al precedente punto 3, qualora la revoca parziale fosse dovuta all accertamento e/o riconoscimento in sede di verifica finale- di un importo di spese ammissibili inferiore a quello ammesso con il provvedimento di concessione, l importo del contributo in conto capitale (fondo perduto) da erogarsi all impresa beneficiaria verrà ridotto in misura corrispondente all importo eccedente di finanziamento agevolato (fondo rotativo) già erogato (maggiorato degli interessi pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca d Italia, ex Tasso Ufficiale di Sconto - di cui all art. 9, co. 4, del D.Lgs. n. 123/98 -, vigente alla data di erogazione dell anticipazione) commisurato alle spese non riconosciute ammissibili o comunque non rendicontate. Qualora l importo del contributo in conto capitale (fondo perduto) non fosse sufficiente a consentire il recupero integrale della parte di finanziamento agevolato (fondo rotativo) non dovuto maggiorato degli interessi sottoindicati, si procede al recupero dell importo residuo del finanziamento agevolato (fondo rotativo), che dovrà essere restituito in un unica soluzione. Alla quota di finanziamento agevolato (fondo rotativo) non dovuto si applica una maggiorazione con applicazione degli interessi pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca d Italia (ex Tasso Ufficiale di Sconto) - di cui all art. 9, co. 4, del D.Lgs. n. 123/98 -, vigente alla data di erogazione dell anticipazione, maggiorato di 5 punti percentuali, decorrenti dalla data di erogazione dell anticipazione. L impresa, inoltre, prende atto che la Regione, per il recupero delle somme erogate (compresi interessi e sanzioni), potrà procedere mediante iscrizione a ruolo in applicazione dell art.9,comma 5 D.lgs. 31/3/1998 n.123. ART. 9 (VARIAZIONI E PROROGHE) Ove nel corso di realizzazione del progetto si verifichi la necessità di apportare variazioni al progetto compatibili con le disposizioni recate dalla sopra citata d.g.r. n. 63-13094/2004, tali variazioni dovranno essere comunicate immediatamente al Gestore (MCC S.p.A. Via Piemonte 51, 00157 Roma Servizio Ricerca ed Innovazione) e previamente autorizzate dalla Regione, a richiesta dell impresa beneficiaria. L impresa é tenuta, in particolare, a comunicare tempestivamente al Gestore cessazioni o modificazioni di attività nonché l assunzione di ogni delibera comportante modifiche dell assetto aziendale/societario (ad es. fusione, incorporazione, liquidazione volontaria) nonché ogni variazione degli organi amministrativi (nel caso di consorzi o società consortili, dette variazioni anche relativamente a ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione al fondo consortile superiore al 10% nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione) ed a produrre tempestivamente la documentazione necessaria anche ai fini della eventuale richiesta di riscontri antimafia aggiornati, ai sensi della normativa vigente in materia. 5/7

Ove sia necessario, si procederà alle opportune modificazioni od integrazioni del presente contratto. In applicazione di quanto stabilito nella determinazione dirigenziale n.. del./ /.., i termini di avvio e/o di conclusione del progetto possono essere posticipati fino ad un massimo di mesi sei(6) rispetto alle date indicate nella tabella allegata, senza che ciò comporti la stipula di appendici aggiuntive al presente contratto, alle seguenti condizioni: -che l impresa ne dia preventiva comunicazione al Gestore; -che la durata complessiva del progetto non superi, in ogni caso, il periodo di anni tre(3). ART. 10 (INCUMULABILITA ) L impresa finanziata dichiara di non godere, a fronte del Progetto di cui alla lettera A) delle Premesse, di altre agevolazioni a valere su fondi pubblici, nazionali od internazionali ad eccezione, entro le intensità d aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato alla Ricerca & Sviluppo dalla Commissione Europea, delle agevolazioni concesse dal Fondo di Garanzia di cui all art. 2-c.100-lettera a) della L. 23/12/96 n.662 e.s.m.i. - e si impegna a comunicare al Gestore ed alla Regione eventuali future richieste e/o ottenimenti di agevolazioni a valere sulle spese del medesimo progetto, per i provvedimenti che la Regione intenderà adottare. ART. 11 (SURROGAZIONE E REGRESSO) L impresa finanziata rinuncia ad esercitare, in pregiudizio dei diritti della Regione, il diritto di surrogazione e il diritto di regresso ad esso spettante in dipendenza di pagamenti effettuati per il presente e/o per precedenti finanziamenti assunti e/o garantiti fino a che la Regione non sia completamente soddisfatta di ogni suo credito (per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio) derivante sia dal presente che da precedenti contratti stipulati ART. 12 (CONTROLLI E ISPEZIONI) La Regione, direttamente o tramite il Gestore od altri soggetti dalla medesima incaricati può, in qualunque momento, effettuare verifiche anche ispettive sulla realizzazione del progetto. L impresa beneficiaria si impegna a consentire tali verifiche presso l unità produttiva ove è realizzato il progetto, previo congruo preavviso ed indicazione nominativa delle persone delegate dalla Regione o dal Gestore all effettuazione di tali verifiche. ART. 13 (REGIME FISCALE DEL CONTRIBUTO) Il contributo a fondo perduto è assoggettato, ove prescritto, alla ritenuta del 4% ex art. 28 D.P.R. n.600/1973. ART. 14 (FORO COMPETENTE ED ELEZIONE DI DOMICILIO) Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente il Foro di Torino. La Regione elegge domicilio presso la Direzione Industria, Via Pisano 6 XXXXXXX Torino (TO), l impresa presso la sede legale in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ART. 15 (SPESE ED ONERI) Tutte le spese,anche notarili, dipendenti e connesse al presente contratto nonché eventuali imposte ed oneri fiscali,sono a carico dell impresa beneficiaria. 6/7

ART. 16 (NORMATIVA APPLICABILE) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si intendono qui integralmente richiamate e pertanto si applicano le prescrizioni, che l impresa dichiara di conoscere e di accettare, contenute : -nella deliberazione n. 63-13094 del 19/7/2004 che disciplina i presupposti di accesso, la forma e le modalità di concessione ed erogazione dell intervento agevolativo e di restituzione della quota erogata a titolo di finanziamento agevolato ( fondo rotativo ) nonché i casi di revoca parziale o totale dell intervento agevolativo, le modalità stabilite per la conseguente restituzione alla Regione delle quote già erogate con le maggiorazioni previste a titolo di interessi e di sanzione; -nella determinazione n 194 del 6/9/2004 con la quale è stato approvato il bando per l accesso all intervento agevolativo. ART. 17 (SOTTOSCRIZIONI) Il presente contratto è sottoscritto dalle parti in tre originali; un originale per l impresa, due originali per la Direzione regionale Industria Regione Piemonte. Per l impresa: Data e luogo della sottoscrizione Il Legale Rappresentante dell impresa, o altro soggetto legittimato: (firma per esteso e leggibile) Per la Regione: Data e luogo della sottoscrizione _ Il Responsabile pro tempore della Direzione Industria: _ L impresa ai sensi e per gli effetti dell art. 1341 c.c. dichiara di aver preso atto di quanto disposto negli articoli 1 (RESPONSABILITA DELL IMPRESA FINANZIATA), 3 [solo per l ipotesi di cui alla lett. B del punto 9 della d.g.r. n. 63-13094/2004] (MODALITA E CONDIZIONI DELL EROGAZIONE), 5 (MODALITA DEL RIMBORSO ED ESTINZIONE ANTICIPATA), 7 (DECADENZA ), 8 (REVOCA), 9 (VARIAZIONI E PROROGHE), 10 (INCUMULABILITA ), ART. 11 (SURROGAZIONE E REGRESSO), 12 (CONTROLLI ED ISPEZIONI), 14 (FORO COMPETENTE ED ELEZIONE DI DOMICILIO), 15 (SPESE ED ONERI), 16 (NORMATIVA APPLICABILE) del presente contratto, di averne compreso il significato, di accettarne ed approvarne specificatamente il contenuto. Per l impresa: Data e luogo della sottoscrizione Il Legale Rappresentante dell impresa, o altro soggetto legittimato: (firma per esteso e leggibile) 7/7