SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA



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SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA Doc. XVIII n. 60 RISOLUZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro) (Estensore MOLINARI) approvata nella seduta pomeridiana del 16 aprile 2014 SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RECANTE MODI- FICA DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE RELATIVA AL SISTEMA COMUNE D IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER QUANTO RIGUARDA UNA DICHIARAZIONE IVA STANDARD (COM (2013) 721 DEFINITIVO) ai sensi dell articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento Comunicata alla Presidenza il 30 aprile 2014 TIPOGRAFIA DEL SENATO

2 INDICE Testo della risoluzione... Pag. 3 Parere della 14ª Commissione permanente...» 5

3 La Commissione, esaminata la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione IVA standard, considerato che: la proposta procede a novellare la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, in materia di IVA, al fine di standardizzare le procedure relative alla presentazione delle dichiarazione IVA, con riferimento al contenuto, alle modalità, ai termini di presentazione e alle correzioni; l obiettivo perseguito è la semplificazione degli adempimenti fiscali, al fine di ridurre gli oneri burocratici, con potenziali effettivi positivi per le piccole e medie imprese; il Bundesrat tedesco e il Senato francese hanno espresso pareri motivati con osservazioni critiche in merito al principio di sussidiarietà; preso atto delle osservazioni formulate dalla 14ª Commissione permanente in merito al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; considerate inoltre anche le osservazioni espresse dalle associazioni di categoria e dall Agenzia delle entrate, consultate dalla Commissione, formula le seguenti osservazioni: al di là degli obiettivi programmatici di semplificazione e di riduzione degli adempimenti richiesti ai contribuenti e pur nella condivisione dell obiettivo di realizzare un applicazione uniforme di presentazione della dichiarazione IVA, la Commissione sottolinea i seguenti aspetti critici della proposta: un potenziale effetto negativo per il primo anno di applicazione in virtù dell eliminazione degli acconti; l impossibilità di abbinare la dichiarazione IVA al modello UNICO per le altre imposte; assorbimento della comunicazione dati IVA da parte dei nuovi adempimenti; una nuova disciplina di versamenti periodici che incrementa gli adempimenti a carico dei contribuenti, soprattutto delle piccole e medie imprese; l impossibilità per i contribuenti di chiedere acconti per l anno successivo;

4 in particolare, per quanto riguarda i versamenti, la Commissione ritiene essenziale garantire la possibilità di mantenere il periodo d imposta su base annuale con effettuazione di pagamenti frazionati per l IVA, in modo da evitare, nel caso la proposta venisse approvata senza modifiche, che gli operatori economici debbano presentare dodici dichiarazioni mensili ovvero quattro trimestrali in luogo di una sola dichiarazione; la Commissione infatti fa proprie le preoccupazioni delle piccole e medie imprese italiane ritenendo che la scelta di far presentare la dichiarazione IVA con cadenza mensile o trimestrale comporterebbe un notevole aggravio dei costi per l adempimento; sollecita il Governo ad esprimere una posizione finalizzata a richiedere di poter mantenere l attuale sistema dei pagamenti frazionati; ritiene inoltre che la previsione della dichiarazione IVA standard debba necessariamente accompagnarsi con una parallela armonizzazione degli altri obblighi comunitari relativi a tale tipo di imposta, auspicando al contempo una radicale semplificazione delle regole sia europee che nazionali che presiedono al funzionamento dell imposta; infine, tenuto conto che il moderno funzionamento dei sistemi fiscali più evoluti tende ad avvicinare e far coincidere il momento del prelievo fiscale al verificarsi del momento impositivo, l adozione della proposta di direttiva in titolo, con le necessarie modificazioni suggerite in precedenza, potrà comunque costituire un occasione per una riconsiderazione complessiva delle imposte sui consumi e della loro regolamentazione, tutto ciò considerato, la Commissione esprime parere non ostativo condizionato alla proposta di modifica nei termini espressi in precedenza.

5 PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL UNIONE EUROPEA) (Estensore: Molinari) 19 marzo 2014 La Commissione, esaminato l atto in titolo, considerato che la proposta procede a novellare la direttiva 2006/ 112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 in materia di IVA, al fine di standardizzare le procedure relative alla presentazione della dichiarazione IVA, con riferimento al contenuto, alle modalità, ai termini di presentazione e alle correzioni; considerato che l obiettivo perseguito è la semplificazione degli adempimenti fiscali, al fine di ridurre i relativi oneri burocratici, con potenziali effetti positivi soprattutto per le piccole e medie imprese; valutata la relazione del Governo, presentata ai sensi dell articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234; valutati i pareri motivati espressi dal Bundesrat tedesco e dal Senato francese, che hanno espresso osservazioni critiche in merito al rispetto del principio di sussidiarietà, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi: la base giuridica della proposta di direttiva in oggetto è ascrivibile all articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE), ai sensi del quale, attraverso una procedura legislativa speciale il Consiglio adotta le necessarie disposizioni che riguardano l armonizzazione delle legislazioni su determinate tipologie di imposte, quali quelle sulla cifra d affari, le imposte al consumo e altre imposte indirette «per assicurare l instaurazione e il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza». Si ritiene che in tale disciplina rientri non solo l armonizzazione in senso sostanziale, ma anche gli adempimenti procedurali, come la dichiarazione standardizzata di cui alla presente proposta. Entrambe le situazioni sono invero strumentali agli obiettivi da perseguire e rientrano nello spettro applicativo dell articolo 113 del TFUE; il principio di sussidiarietà è rispettato. L armonizzazione delle discipline procedurali degli Stati membri in materia di IVA presuppone l intervento delle Istituzioni europee con la modifica della citata direttiva 2006/112/CE e la semplificazione degli obblighi gravanti sulle imprese, facilitando il controllo delle dichiarazioni IVA, reso più agevole dalla

6 standardizzazione di esse, cosa che comporta un chiaro valore aggiunto per l Unione europea e i suoi Stati membri; il principio di proporzionalità è rispettato. La proposta mira a standardizzare la dichiarazione IVA e limita le informazioni richieste solo a quelle necessarie al controllo e alla riscossione dell imposta, così riducendo gli oneri gravanti sulle imprese e contribuendo ad eliminare gli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno; l introduzione della dichiarazione IVA standard rappresenta, in tal modo, una semplificazione degli adempimenti richiesti ai contribuenti, comportando secondo i dati riportati un risparmio complessivo di 15 miliardi di euro l anno per tutta l Unione europea. La semplificazione degli adempimenti risulta evidente considerata la limitata quantità di informazioni individuate dal modello standardizzato a livello europeo; dalla riduzione degli oneri amministrativi a carico degli operatori economici potrà discendere un maggior rispetto spontaneo della normativa IVA, con un conseguente aumento quale effetto indiretto delle entrate pubbliche e quindi con beneficio per le esigenze di bilancio nazionali; si sostiene, quindi, la proposta della Commissione europea volta all adozione di una dichiarazione IVA standardizzata; purtuttavia, nel corso del negoziato, si ritiene importante che siano affrontate alcune criticità riscontrabili sotto il profilo tecnico per quanto riguarda le attuali modalità di riscossione dell imposta sul valore aggiunto in Italia; successivamente all approvazione della proposta di direttiva e in fase di recepimento occorrerà, prima di tutto, far fronte a un effetto finanziario negativo nel primo anno di applicazione della nuova normativa in virtù dell eliminazione degli acconti, considerato che il momento del versamento dell IVA coinciderà con quello della dichiarazione standard (sia essa mensile, trimestrale o annuale); inoltre, con l adozione della dichiarazione standard sfumerebbe l abbinamento della dichiarazione IVA al modello unico che, al momento, consente un positivo incrocio dei dati a fini antifrode e antielusivi; il conseguente abbandono della disciplina relativa ai versamenti periodici dell imposta sconterebbe altrettanti effetti negativi in termini di cassa, per la mancata possibilità di poter richiedere il versamento dell acconto IVA per l anno successivo nel mese di dicembre di ogni anno il cui importo ammonta a un valore stimato di circa 8 miliardi di euro. Inoltre l eventuale approvazione della direttiva comporterebbe effetti riorganizzativi sull Agenzia delle entrate; infine, tenuto conto che il moderno funzionamento dei sistemi fiscali più evoluti tende ad avvicinare e far coincidere il momento del prelievo fiscale al verificarsi del momento impositivo, l adozione della proposta di direttiva in titolo, pur non essendo indolore per il sistema fiscale italiano, costituirà l occasione per una riconsiderazione complessiva delle imposte sui consumi e della loro regolamentazione, tale da coinvolgere tutti gli operatori professionali per un ampia condivisione, comportando significativi vantaggi sistemici per il mondo delle PMI, che costituisce

7 il tessuto connettivo dell economia italiana e che risulterebbe il maggior beneficiario della semplificazione che la proposta di direttiva mira ad ottenere, ancor di più se si salvaguarderà chi intende rimanere a svolgere la propria attività nel solo mercato interno, escludendoli quindi dall obbligo.

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