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Spett. Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione IV - Sistema Bancario e Finanziario Affari Legali Via XX Settembre, 97 00187 Roma Via mail: : dt.direzione4.ufficio3@tesoro.it Roma, 29 aprile 2011 Oggetto: Schema di Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria Osservazioni sui requisiti di professionalità degli esponenti aziendali. Con riferimento al documento di consultazione pubblicato dal Dipartimento del Tesoro avente ad oggetto la disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle stesse società ( Schema di Regolamento ), con la presente, Vi trasmettiamo di seguito le nostre osservazioni. La tematica evidenziata è prevalentemente focalizzata su una questione di carattere operativo ed elaborata in funzione dell attività svolta da questo studio in favore di esponenti aziendali, anche esteri, potenzialmente coinvolti nello svolgimento di funzioni di amministrazione e direzione presso società di consulenza finanziaria ( SCF ). I requisiti di professionalità degli esponenti aziendali assumono altresì rilevanza di carattere scientifico nell ambito dell attività accademica, svolta presso l Università degli Studi del Salento, nelle materie del diritto commerciale e finanziario. Anzitutto va osservato che la prossima istituzione dell albo dei consulenti finanziari ed il conseguente riconoscimento delle società di consulenza finanziaria farà coesistere due soggetti - le SIM di pura consulenza e le SCF - che pur prestando identico servizio con medesime limitazioni operative, sono Lecce Piazza Mazzini, 36 73100 Tel +39 0832 458279 Fax +39 0832 455732 Roma Via Boncompagni, 93-00187 Tel +39 06 42012471 Fax +39 06 42001437 Milano Corso Vittorio Emanuele II, 30-20122 Tel/Fax +39 02 76317640 www.dbdv.it

inspiegabilmente disciplinati in maniera difforme, con riferimento ai requisiti di professionalità degli esponenti aziendali. In merito alle società di consulenza finanziaria, l art. 6 dello Schema di Regolamento prevede che Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso società di consulenza finanziaria, devono possedere i requisiti di professionalità, di indipendenza ed onorabilità previsti per i consulenti finanziari dal D.M. n. 206/2008. Andando brevemente a scorrere i requisiti di professionalità previsti per i consulenti finanziari persone fisiche ex art. 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ( TUF ), il regolamento ministeriale di attuazione prevede il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto dalla legge o un titolo di studio estero equipollente, nonché la dimostrazione di un adeguata conoscenza specialistica in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, per gli aspetti connessi all attività esercitata, da accertarsi con apposita prova valutativa indetta dall'organismo, di cui all art. 18-bis comma 2. Ai sensi dell art. 2 del D.M. n. 206/2008 da detta prova sono esonerati, fermo restando il possesso del titolo di studio previsto, i promotori finanziari regolarmente iscritti all albo ed operanti per intermediari attivi nella consulenza in materia di investimenti, i quadri direttivi di terzo e quarto livello di banca, SIM o SGR (addetti al servizio di consulenza in materia di investimenti o preposti ad unità operative con funzioni attinenti) e gli agenti di cambio, purché limitatamente alle prime due categorie abbiano svolto attività professionale per almeno due anni nel triennio precedente la richiesta di iscrizione all albo. Con riferimento ai soggetti che svolgono attività di consulenza finanziaria per conto della società, siano essi soci, esponenti aziendali, collaboratori o ausiliari, l art. 7 dello Schema di Regolamento stabilisce quale requisito di professionalità l iscrizione alla sezione dell albo istituito ai sensi dell articolo 18- bis, comma 2, del TUF, dedicata alle società di consulenza finanziaria. Ne deriva che i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali delle SCF sono equiparati a quelli dei consulenti persone fisiche e dei soci collaboratori o ausiliari che svolgono, per conto della società, attività di consulenza finanziaria in materia di investimenti nei confronti della clientela. Rebus sic stantibus, l esponente aziendale di una società di consulenza finanziaria che non svolge attività di consulenza finanziaria è tenuto a possedere i medesimi requisiti di un consulente finanziario persona fisica e quindi, salvo che ricorra una delle ipotesi di esonero, lo stesso dovrà sottoporsi alla prova valutativa indetta dall Organismo, senza alcuna necessità di comprovare il possesso di specifiche competenze, acquisite mediante esperienze lavorative in posizioni di responsabilità nel settore finanziario o creditizio. Detta disciplina differisce in maniera netta da quanto previsto per i requisiti di professionalità stabiliti per gli esponenti aziendali di SIM, società di gestione del risparmio e SICAV. Gli esponenti aziendali di questi ultimi soggetti devono, infatti, aver maturato un esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso 2

l esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all attività della SIM, della SGR o della SICAV; c) attività d insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni svolte comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. Con riguardo al presidente del consiglio di amministrazione dei suddetti soggetti abilitati, viene invece richiesta un esperienza lavorativa di almeno un quinquennio nell ambito delle attività o funzioni sopra elencate. Quanto all amministratore delegato e al direttore generale, la professionalità richiesta è ancora più qualificata essendo necessario il possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Al contrario di quanto stabilito per le SIM di pura consulenza quali soggetti più vicini alle SCF rispetto all oggetto dell attività svolta per le altre SIM, per le società di gestione del risparmio e per le SICAV, i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali delle SCF non prevedono alcuna esperienza lavorativa in materia creditizia, finanziaria o mobiliare. Si ritiene che la formulazione dell art. 6 dello Schema di Regolamento, in tema di requisiti di professionalità, risenta eccessivamente del carattere individuale della figura del consulente finanziario, sulla quale sono stati modellati e determinati i suddetti requisiti, richiamati dall art. 6. Apparirebbe opportuno, quindi, riadattare e rinnovare i requisiti di professionalità tenendo conto della forma societaria dei nuovi consulenti. Detti requisiti dovrebbero essere calibrati in maniera differente a seconda che si tratti di dipendenti, soci, collaboratori e ausiliari che svolgono, per conto della società, attività di consulenza finanziaria in materia di investimenti ovvero di esponenti aziendali. E, con specifico riferimento agli esponenti aziendali dovrebbe effettuarsi un apposita distinzione a seconda delle funzioni e delle attività svolte dai medesimi: nell ipotesi in cui l esponente aziendale non presti attività di consulenza finanziaria per conto della SCF, i requisiti di professionalità dovrebbero essere parificati a quelli stabiliti dal D. M. 11 dicembre 1998, n. 468 per gli esponenti delle SIM; nell ipotesi in cui gli esponenti aziendali svolgano, oltre alle attività di amministrazione e direzione della SCF, anche attività di consulenza per conto della società, gli stessi dovrebbero possedere, oltre ai requisiti stabiliti dal D. M. 11 dicembre 1998, n. 468 per gli esponenti delle SIM, anche i requisiti di professionalità previsti per i consulenti finanziari dal D.M. n. 206/2008. L equiparazione dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali delle SCF a quelli dei consulenti finanziari persone fisiche contenuta nello Schema di Regolamento - espone le SCF al rischio che i propri vertici aziendali non abbiano le capacità e l esperienza necessarie per garantire una sana e prudente gestione. Pertanto il naturale termine di paragone delle SCF in tema di requisiti di professionalità non dovrebbe essere quello dei consulenti finanziari ex art. 18-bis 3

del TUF, bensì quello delle SIM di pura consulenza. La struttura societaria delle SCF determina una evidente differenza tra i consulenti finanziari persone fisiche - che hanno il solo compito di prestare consulenza in materia di investimenti - ed esponenti aziendali cui si richiedono competenze di tipo diverso e più ampio in merito alla gestione e all organizzazione di società operanti nel settore finanziario. L importanza dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali risiede nella tutela di un interesse esterno alla SCF: i suddetti requisiti costituiscono presidio per un governo efficiente della società di consulenza finanziaria e di conseguenza rappresentano uno strumento di tutela del risparmio, quale valore costituzionalmente garantito. In particolare, la previsione di requisiti di professionalità più qualificati per gli esponenti delle SCF consentirebbe di raggiungere obiettivi di efficienza nell organizzazione e di autorevolezza nella governance delle stesse società. Come per gli intermediari, la ratio dei requisiti di professionalità degli esponenti delle SCF è quella di assicurare la sana e prudente gestione dell attività finanziaria, attraverso l individuazione di caratteristiche minimali che devono possedere coloro che indirizzano, gestiscono e controllano l operatività di soggetti abilitati. Infatti, solo esponenti aziendali con adeguate competenze professionali e di comprovata correttezza nelle relazioni d affari possono conferire all operatività aziendale un indirizzo e un impostazione complessiva tale da perseguire una gestione corretta ed efficiente. D altra parte, i principi comunitari - riguardanti i requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti che ricoprono posizioni di vertice all interno di intermediari finanziari - sono analogicamente applicabili alle società di consulenza finanziaria, in quanto queste ultime operano nel mercato finanziario e nel settore del pubblico risparmio. In particolare, l articolo 11 della Direttiva 2006/48/CE - relativa all accesso all attività degli enti creditizi ed al suo esercizio - prevede che le autorità di vigilanza concedano l autorizzazione all ente creditizio solo quando coloro che determinano effettivamente l orientamento dell attività dell intermediario possiedano l onorabilità necessaria e l esperienza adeguata per esercitare le proprie funzioni. Nello stesso senso anche il Comitato di Basilea nei Core Principles for Effective Banking Supervision richiama l importanza che riveste per l autorità di vigilanza l attenta verifica dei requisiti di coloro che ricoprono posizioni di vertice all interno dell organizzazione bancaria al fine di assicurare che l operatività dell intermediario sia orientata al rispetto della sana e prudente gestione. Concludendo, lo sviluppo di una pluralità di soggetti impegnati nel settore della consulenza pone diverse problematiche di coordinamento del contesto normativo, unitamente all esigenza di trovare il giusto equilibrio di contemperamento tra gli statuti normativi dei diversi operatori. Motivo per cui si rende necessario livellare il campo delle regole tra due realtà societarie molto vicine, le SIM di pura consulenza e le SCF, onde evitare trattamenti discriminatori e disparitari, che potrebbero ritorcersi a danno degli investitori. 4

La definizione di regole omogenee per le Sim di pura consulenza e le società di consulenza finanziaria, in materia di requisiti di professionalità di figure che ricoprono posizioni di vertice all interno dell organizzazione societaria, consentirebbe di garantire non solo una parità di trattamento tra soggetti abilitati ma anche un adeguata tutela del pubblico risparmio. Restando a completa disposizione si porgono, distinti saluti 5