DEFINIZIONI. Dirigente alla Sicurezza



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CORSO E-LEARNING snam.it DEFINIZIONI Nel corso e-learning quando si fa riferimento al Datore di Lavoro bisogna considerare che nelle società del gruppo Snam dove è nominato anche il Dirigente alla Sicurezza ne consegue quanto di seguito: Dirigente alla Sicurezza Persona identificata e delegata formalmente dal Datore di Lavoro per porre in essere i compiti e adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, previsti dal D.Lgs. 81/08, ad eccezione di quelli non delegabili previsti dall art. 17 del D.Lgs. stesso. 2 DEFINIZIONI Obblighi del Datore di lavoro non delegabili: valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall articolo 28 del D.Lgs 81/08; la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 3

DEFINIZIONI Medico competente: Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria. Medico competente coordinatore: Medico competente che è stato individuato per svolgere funzioni di coordinamento secondo quanto previsto all'articolo 39, comma 6, di tutti i medici competenti nominati in azienda/gruppo. 4 DEFINIZIONI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Settore «Energia» Settore «Gas Acqua» (SNAM SRG STOGIT GNL (ITALGAS Napoletana Gas) Italia) Il RLS svolge le funzioni previste dal D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ed ha la competenza sui temi dell'ambiente assumendo il ruolo di (RLSA). Il RLS svolge le funzioni previste dal D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. 5 EMERGENZA Alcune azioni svolte dagli incaricati all emergenza che vengono illustrate durante il corso sono da considerarsi applicabili dove la valutazione del rischio incendio risulti elevato. Le attrezzature da lavoro e di emergenza sono utilizzabili dal personale solamente se è formato all uso. 6

I RUOLI DELLA SICUREZZA DURATA: 13 41 1/16 I ruoli della sicurezza 2/16 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Provvedimento emanato per il riassetto e la semplificazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 3/16

Un nuovo Unico Testo Perché un nuovo provvedimento dopo il D.lgs.626/1994?: Rivoluzione o riforma? Parole chiave: organizzazione; programmazione; consultazione e partecipazione; formazione e informazione. 4/16 Norme abrogate dal Decreto Lgs. 81/08 Tutte le principali normative previgenti in materia di sicurezza del lavoro sono abrogate dal nuovo Unico Testo. 5/16 Sistema Istituzionale del Decreto Lgs. 81/08 Ottenere la massima sicurezza durante il lavoro : Sistema istituzionale esterno e definizione ruoli interni all azienda 6/16

Sistema Istituzionale esterno Comitato per l indirizzo e il coordinamento della Vigilanza presso il Ministero della Sanità Commissione Consultiva presso Ministero del Lavoro ISPESL*, INAIL IPSEMA* GLI ORGANI DI VIGILANZA *Ipsema e Ispesl incorporati nell INAIL dal 31.07.2010 7/16 Campo di applicazione Tutti i settori di attività, sia per operatori pubblici che privati In tutte le aziende a prescindere da natura del bene prodotto o dalle dimensioni dell azienda Indipendentemente dalla tipologia del contratto di lavoro (ovunque si svolge la attività lavorativa nell ambito della organizzazione del datore di lavoro esclusi addetti ai servizi domestici e familiari) 8/16 La Tutela dei lavoratori Misure generali di tutela (art. 15): 1 Valutazione di tutti i rischi; 2 Programmazione della prevenzione 3 Eliminazione rischi o riduzione al minimo 4 Rispetto principi ergonomici 5 Riduzione rischi alla fonte 9/16

La Tutela dei lavoratori Misure generali di tutela (art.15) 6 Sostituzione di ciò che è pericoloso 7 Limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti al rischio 8 Utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici 9 Priorità delle misure di protezione collettiva 10/16 La tutela dei lavoratori Misure generali di tutela (art.15) 10 Controllo sanitario dei lavoratori 11 Rischio sanitario e nuova mansione 12 Informazione e formazione 13 Partecipazione e consultazione 14 Codici di condotta e buone prassi 11/16 La tutela dei lavoratori Misure generali di tutela (art.15) 15 Misure di emergenza per antincendio, primo soccorso, evacuazione 16 Uso di segnali di avvertimento e sicurezza 17 Manutenzione ambienti, attrezzature, DPI 12/16

I soggetti del sistema aziendale sicurezza LE FIGURE DELLA SICUREZZA La rete dei garanti 13/16 I soggetti del sistema aziendale sicurezza - Datore di lavoro - Dirigente alla sicurezza - Preposto - Lavoratore - Medico competente - R.S.P.P. - Addetti Servizio P.P. - R.L.S.A. Le figure per l attuazione della prevenzione sono soggetti fondamentali ed essenziali per il miglioramento dell organizzazione della sicurezza in azienda e nell'organizzazione produttiva. 14/16 DATORE DI LAVORO DIRIGENTI ALLA SICUREZZA PREPOSTI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ADDETTI AL S.P.P. MEDICO COMPETENTE SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO SQUADRA INCARICATA DELLA PREVENZIONE INCENDI La squadra della sicurezza SQUADRA INCARICATA DELLA EVACUAZIONE DEI LAVORATORI RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI LAVORATORI 15/16

Il sistema organizzativo aziendale per la sicurezza Complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato al cui interno sono riconducibili i soggetti con responsabilità sulla salute e la sicurezza dei lavoratori. 16/16

IL DATORE DI LAVORO DURATA: 17 27 1/14 Le figure della sicurezza 2/14 Le figure della sicurezza Datore di lavoro privato: Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità della organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2). 3/14

Le figure della sicurezza Datore di lavoro pubblico: Per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l organo di vertice medesimo (art. 2). 4/14 Il garante dei garanti Art. 2087 c.c. L imprenditore è tenuto ad adottare ( ) le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità lintegrità fisica e la personalità morale dei lavoratori Art. 40 c.p. Non impedire un evento che si ha l obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo 5/14 Le figure della sicurezza Obblighi principali del datore di lavoro non delegabili: 1) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento della Valutazione dei Rischi 2) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 6/14

Le figure della sicurezza Gli obblighi in materia di salute e sicurezza fanno capo congiuntamente al Datore di lavoro e/o ai Dirigenti qualora vi siano. È doveroso osservare come alcuni obblighi, se svolti dal Dirigente, è opportuno siano affidati con specifica delega. Anche se l art. 299 prevede che pure in assenza di regolare investitura risponde chi esercita in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascun soggetto 7/14 Delega di funzioni La delega di funzioni, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni (art. 16): a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l autonomia di spesa Necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. La delega di funzioni non esclude l obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. 8/14 Obblighi Datore di Lavoro e Dirigenti (art. 18) Il datore di lavoro, che esercita le attività e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza. c) nell affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. 9/14

Obblighi Datore di Lavoro e Dirigenti (art. 18) d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente. e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguateate istruzioniioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. f) richiedere l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione. 10/14 Obblighi Datore di Lavoro e Dirigenti (art. 18) g) richiedere al medico competente l osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto. h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa. i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione. l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento. 11/14 Obblighi Datore di Lavoro e Dirigenti (art. 18) m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato. n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute. o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi. p) elaborare il documento di Valutazione dei Rischi e consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 12/14

Obblighi Datore di Lavoro e Dirigenti (art. 18) q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio. r) comunicare all INAIL, o all IPSEMA* i dati relativi agli infortuni sul lavoro. s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell evacuazione dei luoghi di lavoro. u) svolgendo attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. *Ipsema incorporato nell INAIL dal 31.07.2010 13/14 Obblighi Datore di Lavoro e Dirigenti (art. 18) v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica, almeno una volta all anno. z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. aa) Comunicare all INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 14/14

IL DIRIGENTE DURATA: 5 00 1/6 Le figure della sicurezza 2/6 Le figure della sicurezza DIRIGENTE: Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa. 3/6

Il dirigente: ruolo e compiti Mentre la figura del datore di lavoro è sempre presente e da individuare, la figura del dirigente viene definita eventuale, ovvero solo presente in aziende di medie e grandi dimensioni laddove il datore di lavoro non dirigei e non sorveglia da solo il processo produttivo. La figura del dirigente nel sistema della sicurezza non coincide necessariamente con l inquadramento contrattuale della dirigenza. 4/6 Il dirigente Le attività che caratterizzano e identificano la figura del dirigente attengono alla sfera: ORGANIZZATIVA, che riguarda il luogo di lavoro con le relative misure di prevenzione e protezione. VIGILANZA, sull attività del personale assegnato alle sue mansioni. 5/6 Formazione per dirigenti Requisiti professionali adeguati al ruolo Anche per il Dirigente è prevista una adeguata formazione e informazione, prescritta dalle misure generali di tutela obbligatorie (art. 15), dall articolo 37 sulla Formazione dei lavoratori e definita nella durata e nei contenuti minimi dall Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. 6/6

IL PREPOSTO DURATA: 11 40 1/10 Le figure della sicurezza 2/10 PREPOSTO: Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 3/10

Preposto: poteri e coordinamento Al preposto per svolgere le proprie funzioni vengono riconosciuti alcuni poteri gerarchicofunzionali nell impartire ordini e nel dare istruzioni. Il preposto è generalmente il capo squadra, capo officina, il collega più anziano con poteri di supremazia e supervisione rispetto al gruppo di lavoratori da lui coordinati. Non ha però gli oneri e la responsabilità del Datore di lavoro (o del Dirigente) che riguardano l organizzazione della sicurezza. 4/10 Il Preposto di fatto Gli obblighi e le responsabilità del Preposto non sono da collegarsi necessariamente alla qualifica formalmente posseduta o alla tipologia del contratto di lavoro con il quale si è inquadrati, ma in base alle mansioni effettivamente espletate. Per individuare un preposto di fatto devono essere tenuti in considerazione alcuni indici: specializzazione, competenza, ambito di discrezionalità, posizione gerarchica. Il preposto di fatto è quel soggetto che, pur non avendo un ruolo gerarchico di sovrintendenza di altri lavoratori, sia solito impartire ordini non venendo sconfessato dai superiori gerarchici. 5/10 Il Preposto di fatto: Chiunque abbia preminenza 6/10

Esercizio di fatto Articolo 299 D. Lgs. 81/08 Esercizio di fatto di poteri direttivi Le posizioni di garanzia relative a Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti sopra definiti. 7/10 Obblighi dei Preposti: a) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 8/10 Obblighi dei Preposti d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione*; *definiti dall Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 9/10

Formazione dei Preposti (art. 37 D.Lgs.81/08) I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un adeguata e specifica formazione* e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. *Durata e contenuti minimi definiti dall Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. 10/10

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DURATA: 10 20 1/10 Le figure della sicurezza 2/10 Servizio di prevenzione Responsabile e addetti Servizio di prevenzione e protezione: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (organizzato dal datore di lavoro). Responsabile del servizio i di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (art. 32) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Addetto al servizio prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi, facente parte del servizio, 3/10

R.S.P.P. Responsabile Servizio Prevenzione Protezione DESIGNAZIONE del datore di lavoro - titolo di studio e requisiti professionali - frequenza corsi ( da 12 a 68 ore) e aggiornamenti (da 40 a 60 ore): natura dei rischi sul luogo di lavoro e attività lavorativa COMPITI - collabora all analisi dei Rischi e alle misure - collabora alla stesura del DVR - Coordina i vari soggetti del sistema di prevenzione - collabora nella informazione ai lavoratori È il coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione 4/10 R.S.P.P. Responsabile Servizio Prevenzione Protezione Servizio di prevenzione interno Servizio di prevenzione esterno può essere integrato dalla collaborazione di personale esterno all azienda in possesso di conoscenze professionali non presenti tra i membri del SPP interno Il Servizio di Prevenzione esterno è obbligatorio i in assenza di dipendenti che, all interno dell azienda, ovvero dell unità produttiva, siano in possesso dei prescritti requisiti. 5/10 Compiti Servizio Prevenzione Coordinato dal R.S.P.P. a) individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e delle misure per la sicurezza b) elaborare le misure preventive e protettive c) elaborare le procedure di sicurezza d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) partecipare alle consultazioni ed alla riunione periodica 6/10

Servizio di Prevenzione Obbligatorietà art. 31 comma 6 D. Lgs. 81/08 a) nelle aziende industriali di cui all articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e success. modificazioni, soggette all obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni in materia di radiazioni ionizzanti d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. 7/10 Datore di lavoro come RSPP Art. 34 D. Lgs. 81/08 Il datore di lavoro può svolgere direttamente compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione in: 1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti 2. Aziende agricole fino a 30 addetti 3. Aziende di pesca fino a 20 addetti 4. Altre aziende fino a 200 addetti Salvo centrali termoelettriche, laboratori nucleari, attività estrattive, aziende di cura e ricovero, aziende di produzione esplosivi. 8/10 Datore di lavoro come RSPP Art. 34 D. Lgs. 81/08 Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di R.S.P.P. deve frequentare un corso di formazione (durata minima 16/48 ore) adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Il datore di lavoro che svolge i compiti di R.S.P.P. è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento. Durate e contenuti minimi sono stabiliti nell accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. 9/10

Rspp e responsabilità Sanzioni per RSPP? Concorso e corresponsabilità (Penale e civile) Coordinamento 10/10

MEDICO COMPETENTE DURATA: 15 51 1/10 Le figure della sicurezza 2/15 Compiti medico competente Art. 25 D. Lgs. 81/08 COLLABORA CON IL DATORE DI LAVORO Alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria. Alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. All attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza All organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale. 3/15

Medico competente Art. 2 D. Lgs. 81/08: definizione Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. 81/08. Il medico competente deve partecipare al programma E.C.M. (Educazione continua in medicina) con programma triennale ai sensi del d.lgs. 19/6/1999, n. 229 a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 81/2008. 4/15 Medico competente Requisiti: art. 38 D. Lgs. 81/08 1) Medico specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica. 2) Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e in psicotecnica o in tossicologia industriale i o in igienei industriale i o in fisiologiai i ed igienei del lavoro o in clinica del lavoro 3) Autorizzazione di cui all art. 55 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n.277; 4) Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. 5/15 Compiti medico competente Art. 25 D. Lgs. 81/08 CONTROLLI SANITARI Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale; Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria in suo possesso e fornisce al datore informazioni riguardo la necessità di conservazione. 6/15

Compiti medico competente Art. 25 D. Lgs. 81/08 INFORMAZIONI E RELAZIONI Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria. Comunica per iscritto in occasione delle riunioni periodiche, con una relazione sanitaria, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato dei risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. 7/15 Compiti medico competente Art. 25 D. Lgs. 81/08 AMBIENTI DI LAVORO Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi. Partecipa alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Comunica mediante autocertificazione il possesso dei propri titoli abilitativi e requisiti al Ministero della Salute. 8/15 Il medico competente e la valutazione dei rischi COLLABORAZIONE CON IL DATORE DI LAVORO Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il documento in collaborazione con: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. il medico competente, nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria. 9/15

Il medico competente e la valutazione dei rischi Il medico competente, ferma restando la responsabilità primaria del datore di lavoro, ha un ruolo importante (ed obbligatorio) quale protagonista, assieme al RSPP, nella valutazione dei rischi e nella redazione del Documento allorquando è prevista la sorveglianza sanitaria. Può essere dipendente pubblico o di struttura privata, lavoratore autonomo, dipendente del datore di lavoro 10/15 Sorveglianza Sanitaria nella valutazione dei rischi Sorveglianza sanitaria prevista dal D. Lgs. 81/08: Movimentazione manuale carichi Videoterminali Rumore Vibrazioni Campi elettromagnetici Radiazioni ottiche Agenti chimici pericolosi Agenti cancerogeni e mutageni Amianto Agenti biologici La sorveglianza sanitaria può essere richiesta del lavoratore. 11/15 Il protocollo sanitario Compiti del medico: Art. 41 D. Lgs. 81/08 Gli accertamenti preventivi e periodici devono essere organizzati dal medico competente secondo un protocollo sanitario organizzato e definito dal medico che si avvale di Linee Guida emanate da istituzioni i i pubbliche e associazioni i i scientifiche. Il protocollo Sanitario indica le tipologie delle visite mediche da eseguirsi e la loro periodicità. Gli esiti della visita medica devono essere allegati ad una specifica cartella sanitaria secondo il modello previsto dall art. 54 del D.Lgs. 81/08. 12/15

Il protocollo sanitario Compiti del medico: Art. 41 D. Lgs. 81/08 VISITE MEDICHE E GIUDIZIO DI IDONEITÀ La sorveglianza sanitaria non si esaurisce nella tradizionale visita preventiva e periodica ma presenta un quadro più articolato e definito la cui finalità è formulato dal medico competente in un giudizio di idoneità che, in base alla mansione specifica, deve esprimere: a) idoneità b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni c) inidoneità temporanea d) inidoneità permanente 13/15 Il protocollo sanitario Compiti del medico: Art. 41 D. Lgs. 81/08 Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. Dei giudizi di idoneità/non idoneità il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. Il destinatario delle prescrizioni è il lavoratore e non il datore di lavoro. Le eventuali prescrizione debbono riferirsi ad azioni o comportamenti che il lavoratore deve adottare. Al medico del lavoro spetta però il compito di indicare al datore di lavoro, ove tecnicamente possibile, misure di tutela specifiche per i lavoratori, miglioramenti tecnici, aspetti ergonomici, DPI, formazione, ecc. 14/15 Il protocollo sanitario Compiti del medico: Art. 41 D. Lgs. 81/08 Sorveglianza sanitaria comprende: a) Visita medica preventiva b) Visita medica periodica c) Visita medica su richiesta dei lavoratori d) Visita in cambio di mansione e) Visita in caso di cessazione del rapporto di lavoro Verifica di assenza di alcol dipendenza e assunzione sostanze stupefacenti 15/15

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DURATA: 08 10 1/09 Le figure della sicurezza Qualora il lavoratore risulti INIDONEO ad una mansione specifica il datore di lavoro adibisce il lavoraotre, ove possibile ad altra mansione compatibile con la sua salute. 2/09 Rappresentante lavoratori per la sicurezza: nomina Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto con libera elezione tra i lavoratori dell azienda. -fino a 15 dipendenti è eletto dai lavoratori -oltre ai 15 dipendenti è eletto o designato dalle rappresentanze sindacali in azienda In assenza di RSU è eletto 3/09

Rappresentante lavoratori per la sicurezza: presenza Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza necessari in ogni azienda è determinato dal D.Lgs. 81/08(art. 47 punto 7). 1 RLS nelle unità fino a 200 lavoratori 3 RLS tra 200 e 1000 lavoratori 6 RLS oltre i 1000 lavoratori 4/09 RLS E RLST Il nominativo del Rls eletto o designato va comunicato all Inail Gli organismi paritetici comunicano all Inail i nominativi degli Rlst 5/09 Rappresentante lavoratori per la sicurezza: obbligatorietà Se non viene eletto nessun RLS interno esercitano le relative funzioni gli RLS TERRITORIALI 6/09

RLS TERRITORIALI Le modalità di elezione degli Rlst indicate da accordi nazionali, interconferderali o di categoria L organismo paritetico o il Fondo comunicano all azienda azienda il nominativo del Rlst Fondo nazionale PMI-Rlst-Pariteticità (2 ore lavorative annue ogni lavoratore occupato ) Preavviso in caso di accesso ai luoghi di lavoro, salvo infortunio grave 7/09 RLS: Attribuzioni 1) può accedere ai luoghi di lavoro e parlare con i lavoratori; 2) viene consultato prima della stesura del Documento di Valutazione dei Rischi; 3) è consultato prima della designazione dei vari addetti alla sicurezza e del medico competente; 4) è consultato per la stesura del Piano formativo; 5) partecipa alla riunione periodica; 8/09 Attribuzioni Rls 6) Riceve copia del DVR se la richiede e del DUVRI; 7) Avverte il responsabile dell azienda in caso di individuazione dei rischi; 8) Può fare ricorso alle Autorità competenti ti qualora ritenga le misure non idonee; 9) Promuove l elaborazione ed attuazione di misure di prevenzione. 10) Ha diritto ad una formazione adeguata. 11) È incompatibile con la designazione di addetto orspp 9/09

RIUNIONE PERIODICA DURATA: 04 12 1/6 Compiti collettivi: la RIUNIONE PERIODICA LA RIUNIONE PERIODICA almeno una volta l anno nelle aziende o nelle attività produttive che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro indice una RIUNIONE (direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi). 2/6 Compiti collettivi: la riunione periodica datore di lavoro LA RIUNIONE PERIODICA RSPP medico RLS 3/6

Compiti collettivi: la riunione periodica Nel corso della riunione periodica il datore di lavoro, o suo delegato, sottopone all esame dei partecipanti i seguenti temi: 1) il Documento di Valutazione dei Rischi; 2) l andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; 3) i criteri di scelta e l efficacia dei dispositivi di protezione individuale; 4) i programmi di formazione e informazione dei dirigenti, preposti e lavoratori. 4/6 La riunione collettiva Nel corso della riunione possono essere individuati: 1 Codici di comportamento e buone prassi; 2 Obiettivi di miglioramento della sicurezza collettiva; 3 Programmazione e introduzione di nuove tecnologie 5/6 Compiti collettivi: la riunione periodica La riunione deve essere indetta anche in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione i al rischio e deve essere redatto un verbale a disposizione dei partecipanti per la consultazione 6/6

LAVORATORI DURATA: 08 15 1/10 Le figure della sicurezza 2/10 Le figure della sicurezza Il Lavoratore persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 3/10

Le figure della sicurezza Al lavoratore è equiparato: Socio lavoratore di cooperativa o società, anche di fatto Associato in partecipazione Il beneficiario di tirocini formativi ed orientamento Allievo di Istituti di istruzione ed Universitari Il volontario dei vigili del fuoco e protezione civile 4/10 Le figure della sicurezza Il lavoratore Deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (Art.20 D.Lgs. n.81/2008) 5/10 Le figure della sicurezza Il lavoratore deve: contribuire all adempimento degli obblighi a tutela della sicurezza osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e preposti, ai fine della protezione collettiva ed individuale 6/10

Le figure della sicurezza Il lavoratore deve: - utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza -segnalare immediatamente a datore, dirigente o preposto e al RLS le deficienze dei mezzi e dispositivi e qualsiasi condizione di pericolo 7/10 Le figure della sicurezza Il lavoratore deve - adoperarsi direttamente in caso di urgenza per eliminare e ridurre le situazioni di pericolo grave ed incombente - il lavoratore che in caso di pericolo grave ed immediato (nell impossibilità di contattare un superiore gerarchico) prende misure per evitare conseguenze non può subire pregiudizio, salvo grave negligenza (art.44) 8/10 Le figure della sicurezza Il lavoratore deve: - non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza - partecipare ai programmi di formazione* ed addestramento t - sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente - esporre tessera di riconoscimento, se in appalto * Durata e contenuti minimi della formazione sono definiti dall Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 9/10

Le figure della sicurezza Il lavoratore che, in caso di pericolo grave ed immediato, si allontana dal posto di lavoro o da zona pericolosa non può subire alcun pregiudizio e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa (D.Lgs. 81/08, art. 44) 10/10

GESTIONE DELL EMERGENZA EMERGENZA DURATA: 03 40 1/6 La gestione delle emergenze 2/6 La gestione emergenze Il datore di lavoro deve: 1) Organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell emergenza; 2) Designare i lavoratori incaricati; 3)Informare i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte; 4) Programmare gli interventi, prendere i provvedimenti, dare le istruzioni operative. 5) Adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore possa operare in situazioni di emergenza. 3/6

La gestione emergenze Obblighi dei lavoratori (art. 43 D. Lgs. 81/08) I lavoratori designati quali Incaricati al Pronto Soccorso o alla Prevenzione Incendi non possono rifiutare se non per un giustificato motivo. 4/6 La gestione delle emergenze Gli addetti devono essere formati. Gli addetti devono essere in numero sufficiente Devono disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici 5/6 La gestione delle emergenze La formazione specifica: art. 43 D. Lgs. 81/08 La designazione preventiva si trasforma in incarico vero e proprio solo dopo la partecipazione ad un apposito corso di formazione. 6/6

PRIMO SOCCORSO DURATA: 07 20 1/13 Il Primo soccorso Obblighi Datore di lavoro - dirigente (art. 45) Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 2/13 Pronto Soccorso Aziendale DM 15 Luglio 2003, n. 388 CARATTERISTICHE MINIME Il D.M. 15 luglio 2003 n. 388 stabilisce le disposizioni per l organizzazione del pronto soccorso aziendale. Le aziende, in base alla tipologia del lavoro svolto e dei fattori di rischio sono classificate in tre categorie. 3/13

Il Primo Soccorso DM 15 Luglio 2003, n. 388 GRUPPO A a) Aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari,aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni. b) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili a gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiori a quattro (desumibili da statistiche INAIL). c) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell agricoltura. 4/13 Il Primo Soccorso DM 15 Luglio 2003, n. 388 GRUPPO B Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A GRUPPO C Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A 5/13 Il Primo Soccorso Organizzazione Primo Soccorso Aziende di GRUPPO A e B Il Datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: Cassetta pronto soccorso presso ciascun luogo di lavoro contenente la dotazione minima Mezzo di comunicazione idoneo ad allertare rapidamente il sistema sanitario Nazionale Aziende di GRUPPO C Il Datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: Pacchetto di medicazione presso ciascun luogo di lavoro contenente la dotazione minima Mezzo di comunicazione idoneo ad allertare rapidamente il Sistema sanitario Nazionale 6/13

Il Primo Soccorso Cassetta Primo Soccorso DOTAZIONE MINIMA AZIENDE GRUPPO A e B Guanti sterili monouso (5 paia) Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1) Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3) Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) Teli sterili monouso (2) Pinzette da medicazione sterili monouso (2) Confezione di rete elastica di misura media (1) Confezione di cotone idrofilo (1) Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2) Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2) Un paio di forbici Lacci emostatici (3) Ghiaccio pronto uso (due confezioni) Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) Termometro Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 7/13 Il Primo Soccorso Pacchetto medicazione DOTAZIONE MINIMA AZIENDE GRUPPO C Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi e di prestare i primi soccorsi 8/13 Il Primo Soccorso Formazione e Informazione INFORMAZIONE tutti i lavoratori INCARICATI Designazione di uno o più lavoratori Frequenza corso teorico-pratico La designazione non può essere rifiutata FORMAZIONE E CONTENUTI Aziende gruppo A: ore 16 contenuti allegato III DM 15/07/03,n. 388. Aziende gruppo B e C: ore 12 contenuti allegato IIII DM 15/07/03,n. 388. 9/13

Squadra di primo soccorso Formazione e Informazione (art. 45) Lavoratori identificati dal datore di lavoro previa consultazione del rappresentante dei lavoratori. Gli addetti al Primo soccorso sono istruiti per il rischio specifico sia dal punto di vista teorico che pratico. Scopo: assicurare immediatamente i soccorsi d urgenza ai lavoratori infortunati. 10/13 Squadra di primo soccorso Formazione e Informazione (art. 45) Durata dei corsi di formazione per gli addetti: classe A B C ore teoria 12 8 8 ore pratica 4 4 4 ore totali 16 12 12 11/13 Squadra di primo soccorso Formazione e Informazione (art. 45) Solo i lavoratori incaricati e designati dal Datore di lavoro, assumendo il ruolo di ADDETTI devono frequentare un apposito corso di Pronto Soccorso. Tutti gli altri lavoratori devono conoscere le procedure che riguardano il primo soccorso attraverso una idonea informazione. 12/13

Primo soccorso in azienda Rapporto con il sistema sanitario La designazione dei lavoratori e la frequenza al corso non assolve a tutti i compiti previsti. Il Datore di lavoro deve garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria a livello territoriale. 13/13

PREVENZIONE INCENDI DURATA: 05 00 1/9 Emergenze in azienda Prevenzione incendi (art. 46) La prevenzione incendi è una funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell ambiente. Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l incolumità dei lavoratori. 2/9 Prevenzione degli incendi Obblighi Datore di lavoro e Dirigente LOTTA CONTRO GLI INCENDI In ogni azienda si organizza la prevenzione contro gli incendi che consiste nelle misure intese ad evitare l insorgere di un incendio nonché i metodi di controllo, la manutenzione degli impianti e delle attrezzature. Lo scopo della prevenzione è quello della sicurezza primaria che riguarda l incolumità delle persone e poi la riduzione delle perdite materiali e di beni e ambiente. 3/9

Prevenzione degli incendi Obblighi Datore di lavoro e Dirigente Ministri dell Interno e Lavoro devono definire criteri diretti ad individuare: 1) le misure intese ad evitare l insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze; 5) caratteristiche specifiche ed i requisiti del personale addetto e la sua formazione. 4/9 Squadra prevenzione incendi Definizione e obblighi (art. 46) Fino a nuovi Decreti si applica Decreto Ministero Interno 10 marzo 1998. Addetti: lavoratori identificati dal datore di lavoro previa consultazione del rappresentante dei lavoratori. Gli addetti alla prevenzione incendi vengono istruiti con un corso teorico pratico a seconda del tipo di rischio presente nell azienda. Scopo: Intervenire in caso di un principio d incendio con idonei dispositivi 5/9 Squadra prevenzione incendi Corso di formazione INCARICATI ANTINCENDIO ll D.M. 10 marzo 1998 determina le modalità per lo svolgimento dei compiti e dei corsi dei lavoratori incaricati la cui durata varia in base al rischio presente in azienda. Rischio basso medio alto ore 4 8 16 6/9

Procedure in caso d incendio (decreto 10/3/98) In tutti i luoghi di lavoro deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza che deve contenere: a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro da parte dei lavoratori e dalle altre persone presenti c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili dei fuoco d) specifiche misure per assistere le persone disabili. 7/9 Procedure in caso d incendio Esercitazione antincendio (Decr. 10/3/98) Nei luoghi di lavoro i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nel: -percorrere le vie di uscita; -identificare le porte resistenti al fuoco; -identificare la posizione dei dispositivi di allarme e delle attrezzature (presidi). 8/9 Competenza Per la prevenzione incendi, le disposizioni, la disciplina il controllo e la competenza è: degli organi centrali e periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 9/9

CONCLUSIONI DURATA: 03 06 1/3 conclusioni La responsabilità della rete dei garanti: il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare l adempimento degli obblighi in capo ai preposti, p lavoratori, medico competente, ferma restando l esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati in caso di esclusiva addebitabilità. Salvo non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore e dei dirigenti 2/3 conclusioni Ricordiamo quindi che la rete dei garanti è composta da: Datore Dirigente Preposto Lavoratore Il Servizio di Prevenzione e Protezione da: RSPP Addetti all emergenza Addetti SPP RLS o RLST Medico competente 3/3