Deliberazione n. 1/pareri/2005



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Deliberazione n. 1/pareri/2005 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Enrico Gustapane (relatore) dott. Mario Donno dott. Donato Maria Fino dott. Antonio Caruso dott. Giorgio Cancellieri dott. Lucia D Ambrosio Presidente Referendario nell adunanza del 17 marzo 2005 Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

2 Vista la nota n. 10461 del 23 dicembre 2004, integrata con la nota n. 324 del 17 gennaio 2005, con le quali il Sindaco del Comune di Bonate Sotto (Bergamo) ha chiesto il parere della Sezione sulla: Ammissibilità di un contributo di euro 425.000 alla Scuola materna Regina Margherita per l esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell edificio scolastico, di proprietà di quella fondazione. Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Vista l ordinanza n. 1/Pareri/2005 del 23 febbraio 2005 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del Comune di Bonate Sotto (Bergamo). Udito il relatore, presidente Enrico Gustapane. Considerato Il Sindaco del Comune di Bonate Sotto (Bergamo) ha chiesto il parere della Sezione sull ammissibilità della concessione di un contributo, a fondo perduto, alla Scuola materna Regina Margherita, trasformata recentemente in persona giuridica di diritto privato. La Scuola materna Regina Margherita era, fino al 5 dicembre 2003, un istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB), disciplinata dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Da quella data, l IPAB è stata trasformata in persona giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, con la deliberazione n. VII/15420 del 5 dicembre 2003 della Giunta della Regione Lombardia, adottata ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (articoli 16 18), della legge della Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1 e del regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11. Con la medesima deliberazione, è stata disposta l iscrizione dell ente nel registro delle persone giuridiche private ed è stato approvato il nuovo statuto.

3 Dopo la privatizzazione, la Scuola, che ha ottenuto il riconoscimento paritario, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, ha continuato a svolgere la sua attività. Allo scopo di ottenere i contributi, previsti dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8, l Ente ha concluso con il Comune, il 24 giugno 1999, una convenzione, secondo lo schema allegato alla legge regionale n. 8/1999. La convenzione prevede che il Comune concorre alle spese di gestione ordinaria della Scuola con un contributo annuale, da determinarsi sulla base del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell ente. Il Comune s impegna, inoltre, ad erogare all'ente il contributo concesso dalla Regione, ai sensi della legge regionale n. 8/1999. Il Presidente del Consiglio di amministrazione della Scuola ha chiesto al Comune, il 12 gennaio 2005, un contributo, a fondo perduto, di euro 425.000 per eseguire lavori di ristrutturazione del fabbricato, di proprietà della fondazione, al fine di ricavare 2 nuove aule, un dormitorio ed un gruppo di servizi igienici, opere necessarie per il potenziamento del servizio reso alla collettività. La Scuola Regina Margherita è l unica scuola materna (ora scuola dell infanzia, ai sensi dell art. 19, comma 2, d. lgs. 19 febbraio 2004, n. 59), esistente nel territorio comunale pertanto, l ampliamento dell edificio scolastico risponde alle esigenze della cittadinanza. Il Presidente del Consiglio di amministrazione della Scuola ha precisato, inoltre, che il contributo comunale sarebbe garantito dal patrimonio dell ente, poiché l articolo 17, comma 2, dello Statuto prevede che, in caso di estinzione della fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto al Comune di Bonate Sotto. Lo Statuto stabilisce poi che spetta al Comune la nomina di 3 componenti del Consiglio di amministrazione e del revisore dei conti. La Scuola è oggi una fondazione privata, disciplinata dagli articoli 14 35 del codice civile.

4 Il d. lgs. n. 207/2001, recante Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ha previsto una duplice possibilità per la riforma delle IPAB: 1) divenire aziende pubbliche di servizi alla persona, conservando la personalità giuridica di diritto pubblico; 2) essere trasformate in associazioni o fondazioni private, uscendo dall alveo della pubblica amministrazione, per passare al regime del diritto privato. La Regione Lombardia ha disciplinato poi il riordino delle IPAB lombarde con la legge regionale n. 1/2003, in attuazione dei principi dettati dalla legge quadro statale. La Scuola Regina Margherita ha scelto di essere trasformata in fondazione di diritto privato, senza scopo di lucro, cessando così di appartenere al settore pubblico. La natura privata della fondazione non è contraddetta dalla nomina, da parte del Comune, di alcuni amministratori e del revisore dei conti, prevista dallo Statuto, e dalla circostanza, anch essa prevista dallo Statuto, che, in caso di estinzione della fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto al Comune, poiché le disposizioni citate sono conformate ai principi del codice civile sui controlli sulle fondazioni (art. 25) e sulla devoluzione dei beni delle medesime (art. 31, comma 2). Ritenuto La natura giuridica privata dell ente comporta che l erogazione di finanziamenti pubblici, a suo favore, deve essere prevista da specifiche disposizioni di legge, nazionali o regionali. Tale esigenza è rafforzata nel caso di contributi ad una scuola privata paritaria, poiché la materia è regolata dall articolo 33, comma 4, della Costituzione che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, permette la concessione di finanziamenti pubblici alle scuole private parificate, al solo scopo di assicurare ai loro alunni un trattamento equipollente a quello degli allievi delle scuole statali. Le uniche disposizioni, che permettono la concessione di contributi pubblici alle scuole materne private lombarde, sono contenute nella legge

5 regionale n. 8/1999 che limita però la concessione di tali contributi ai costi di gestione delle scuole e subordina la concessione di contributi comunali alla conclusione di convenzioni, sulla base dello schema allegato alla legge. La giurisprudenza ha affermato, peraltro con riguardo alla legislazione anteriore, l illiceità di un contributo comunale concesso ad una scuola materna privata, al di fuori delle previsioni della legislazione regionale, considerato che la concessione di contributi alle scuole non statali è stata delegata alle Regioni dall articolo 138 d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, 3 luglio 2003, n. 819). La richiesta di un contributo comunale, a fondo perduto, per l esecuzione di lavori di ristrutturazione e ampliamento dell edificio di proprietà della fondazione non può perciò ritenersi ammissibile, poiché non si tratta di un contributo per il funzionamento della scuola. La Convenzione fra il Comune e la Scuola limita, infatti, (art. 5) il contributo comunale al concorso nelle spese di gestione ordinaria. La previsione, contenuta nel medesimo articolo 5 della Convenzione, di eventuali contributi straordinari su presentazione di progetti esecutivi, non può che riguardare, in relazione alle condizioni stabilite dalla legge regionale, progetti per la gestione ordinaria della Scuola. La domanda della Scuola non potrebbe, in ogni caso, essere accolta poiché la legge della Regione Lombardia 12 luglio 1974, n. 40, richiamata dall articolo 3 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 e successive modificazioni, prevede (art. 14, comma 2) la concessione di contributi regionali ad enti morali pubblici e privati per l'esecuzione di opere di adattamento o riadattamento degli edifici destinati ad attività scolastica materna, nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, come il Comune di Bonate Sotto. La concessione di un finanziamento comunale, per l esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell immobile della Scuola Regina Margherita,

6 sarebbe perciò in contrasto con le leggi regionali, che riservano alla Regione la competenza ad erogare contributi agli enti privati per la ristrutturazione degli edifici destinati a scuole materne, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione. Il Presidente-relatore (Enrico Gustapane) Depositata in Segreteria il 17 marzo 2005 Il Direttore della Segreteria (dott.ssa Daniela Parisini)