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Prot. n. 33831/07 Gorizia, 12 dicembre 2007 Oggetto: Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell art. 272 co.2 e dell art. 282 co. 3 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 per impianti termici civili ricadenti nell ambito di applicazione del Titolo I del medesimo decreto legislativo. Il Dirigente PREMESSO che gli artt. 289 e 297 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 hanno abrogato rispettivamente: - la Legge 13 luglio 1966, n. 615; - il D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391; ed: - il D.P.C.M. 8 marzo 2002; con l esclusione delle disposizioni di cui lo stesso decreto prevedeva l ulteriore vigenza; che l art. 281, co. 3 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che: Per gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che ricadevano nel campo di applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, del D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, l'autorità competente adotta le autorizzazioni generali di cui all articolo 272, comma 2 ; che il campo di applicazione del Titolo I della Parte quinta del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 concerne, relativamente agli impianti termici, le seguenti categorie: - impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale uguale o superiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all Allegato X alla parte quinta del D.L.vo 152/2006, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel; - impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale uguale o superiore a 0,3 MW; - impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW; che il campo di applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, del D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 come risulta dal combinato disposto degli articoli che ne definiscono i singoli campi di applicazione rispettivi, concerne: - l esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o occasionale, che diano luogo ad emissioni in atmosfera, di potenzialità superiore a 30.000 kcl/h (0,035 MW) non inseriti in un ciclo di produzione industiale, installati nelle zone A e B del territorio nazionale previste dall art. 2 della Legge 13 luglio 1966, n. 615 e destinati al riscaldamento ed alla climatizzazione di ambienti. RILEVATO che l art. 269, co. 14 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 non assoggetta all obbligo di autorizzazione gli impianti di combustione aventi potenza termica nominale inferiore ai valori di soglia ivi stabiliti, i quali sono soggetti alle disposizioni del Titolo II;

PRECISATO che il citato art. 281, co. 3 stabilisce che i gestori degli impianti interessati comunichino la propria adesione all autorizzazione generale; che l art. 272, co. 3 prevede che l autorizzazione generale stabilisca i requisiti della domanda di adesione; VISTO il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare la parte quinta recante Norme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera ; VISTA la L.R. 27 novembre 2006, n. 24 recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale ed urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura e sport con cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha trasferito, con effetto dal 1 gennaio 2007, alle Amministrazioni provinciali, le competenze relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera; VISTA la L.R. 18 giugno 2007, n. 16 recante Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico ; VISTI infine: - l art. 27 dello Statuto della Provincia di Gorizia, che demanda ai Dirigenti il compito di adottare gli atti di autorizzazione; - il Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 525 del 10 novembre 1997; - l Atto del Presidente n. 7 del 19 maggio 2000 di affidamento delle Direzioni strutturali ai singoli Dirigenti; - il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e richiamati in particolare gli artt. 19 e 107 dello stesso; Decreta Art. 1 Art. 2 Art. 3 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Di adottare, per le motivazioni richiamate in premessa, la presente autorizzazione di carattere generale ai sensi degli artt. 281, co. 3 e 271, co. 2 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152. Possono presentare domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale i gestori dei seguenti impianti: - impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale uguale o superiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all Allegato X alla parte quinta del D.L.vo 152/2006, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel; - impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale uguale o superiore a 0,3 MW; - impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW; a ciclo continuo o occasionale, non inseriti in un ciclo di produzione industiale e destinati al riscaldamento ed alla climatizzazione di ambienti, ivi compresi i luoghi di lavoro.

Art. 4 Art. 5 Art. 6 La domanda di adesione deve essere compilata in base al modello di cui all Allegato II, che costituisce parte integrante del presente atto, e diretta alla Provincia di Gorizia che può, con proprio provvedimento, negare l adesione nel caso in cui: - la domanda non sia compilata in ogni sua parte; - non siano rispettati i requisiti di cui al successivo art. 5; - in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale. Copia della domanda deve essere trasmessa, a cura del gestore, al Comune di competenza ed al Dipartimento provinciale di Gorizia dell ARPA. Il presente articolo stabilisce i requisiti che devono possedere gli impianti termici i cui gestori intendono aderire all autorizzazione di carattere generale. 5.1. Negli impianti termici di cui all art. 3 devono essere utilizzati esclusivamente combustibili aventi caratteristiche merceologiche conformi alle disposizioni di cui al Titolo III della Parte quinta del D.L.vo 152/2006 ed all Allegato X alla predetta Parte quinta, alle condizioni ivi previste; 5.2. Per gli impianti termici di cui all art. 3, aventi potenza termica nominale superiore a 6 MW, devono essere rispettate le condizioni di cui all art. 294, co. 1 del D.L.vo 152/2006 fatte salvo quanto disposto dal co. 2 del medesimo articolo. È fatto obbligo ai soggetti che aderiscono alla presente autorizzazione generale di osservare le seguenti prescrizioni: - L installazione degli impianti di cui al precedente art. 3, i cui gestori intendano comunicare l adesione alla presente autorizzazione di carattere generale, può avvenire solo dopo che sia decorso il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento, da parte della Provincia di Gorizia, della relativa comunicazione ed a condizione che in tale lasso di tempo non siano intervenuto un provvedimento di diniego dell adesione. - La messa in esercizio degli impianti di cui al precedente art. 3, i cui gestori abbiano comunicato l adesione alla presente autorizzazione di carattere generale e per la quale non sia intervenuto un provvedimento di diniego dell adesione, deve essere comunicata alla Provincia di Gorizia, al Comune competente ed al Dipartimento provinciale di Gorizia dell ARPA con preavviso non inferiore a 15 giorni. A partire da tale data, si applicano le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione. - Alle emissioni derivanti dall esercizio degli impianti di cui all art. 3, si applicano i valori limite riportati nell Allegato I. - i punti di campionamento delle emissioni devono essere resi accessibili e sicuri al personale addetto ai controlli secondo quanto previsto dal paragrafo 6 della norma UNI 10169:2001; - per il posizionamento dei punti nella sezione ai fini della misura delle portate, si adottano le procedure di cui al paragrafo 9 della norma UNI 10169:2001; - deve essere effettuata, con frequenza annuale, la verifica analitica delle emissioni. Il procedimento di rilevamento deve concludersi entro il mese di settembre di ogni anno. I rapporti di prova, corredati dai rispettivi verbali di campionamento, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Gorizia. I rapporti di prova dovranno indicare, almeno, i parametri di cui all art. 3 del presente decreto e la portata dell effluente espressa in Nm 3 /h. - le modalità di campionamento delle emissioni devono essere tali da assicurare la significatività e l accettabilità dei campioni prelevati da parte del laboratorio incaricato delle analisi. A tal fine, si osservano le norme tecniche e si adottano i metodi vigenti al momento del campionamento;

- le analisi sui campioni di cui al precedente punto devono essere effettuate da tecnici abilitati, in laboratori muniti delle necessarie autorizzazioni, secondo procedure standardizzate riconosciute valide a livello nazionale od internazionale; Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 L adesione alla presente autorizzazione ha durata pari a 15 anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla Provincia di Gorizia almeno un anno prima della scadenza. I gestori degli impianti esistenti ed in esercizio alla data di adozione della presente autorizzazione, comunicano l adesione ai sensi dell art. 281, co. 3 del D.L.vo 152/2006 alla stessa entro 45 giorni dalla predetta data. La mancata osservanza delle prescrizioni e degli obblighi contenute nel presente provvedimento di autorizzazione comporta l applicazione delle sanzioni previste dalla parte quinta del D.L.vo 152/2006. È fatto obbligo al soggetto autorizzato dal presente atto di comunicare alla Provincia di Gorizia ogni modifica che comporti variazioni rispetto a quanto contenuto negli elaborati tecnici allegati alla domanda di adesione, anche relativamente alle sole modalità di esercizio dell impianto. La Provincia di Gorizia si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare la presente autorizzazione nei casi previsti dalla normativa vigente e/o in ottemperanza a disposizioni normative di eventuale, futura emanazione. Art. 12 La presente autorizzazione di carattere generale viene pubblicata sul sito Internet della Provincia di Gorizia. Apposito avviso viene altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Copia conforme all originale del presente provvedimento viene trasmessa al Dipartimento provinciale di Gorizia dell ARPA ed al Dipartimento di prevenzione dell A.S.S. n. 2 Isontina ed alle Associazioni degli imprenditori operanti sul territorio provinciale. Art. 13 Gli allegati I, IIA, IIB, IIC e III sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione dell avviso di adozione sul BUR della Regione. Il Dirigente f.to dott. ing. Flavio Gabrielcig

Allegato I Valori limite di emissione per specifiche tipologie di impianti. Alle emissioni derivanti dall esercizio degli impianti di cui all art. 3 dell autorizzazione di carattere generale, si applicano i seguenti valori limite: 1. Impianti alimentati a combustibili solidi. Ptn, Potenza termica nominale installata (MW) 0,15 < Ptn 3 3 < Ptn 6 6 < Ptn 20 20 < Ptn Polveri totali 100 mg/nm 3 30 mg/nm 3 30 mg/nm 3 30 mg/nm 3 Carbonio organico totale - - 30 mg/nm 3 15 mg/nm 3 (COT) Monossido di carbonio (CO) 350 mg/nm 3 300 mg/nm 3 200 mg/nm 3 150 mg/nm 3 Ossidi di azoto (espressi come 500 mg/nm 3 500 mg/nm 3 350 mg/nm 3 300 mg/nm 3 NO 2 ) Ossidi di zolfo (espressi come SO 2 ) 200 mg/nm 3 200 mg/nm 3 200 mg/nm 3 200 mg/nm 3 Tabella 1.1. I valori limite di emissione riportati nella tabella precedente si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell effluente gassoso pari all 11% e si applicano agli impianti nuovi ed agli impianti anteriori al 2006 autorizzati a partire dal 12 marzo 2002, che utilizzano le biomasse di cui all Allegato X della Parte quinta del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152. Se sono utilizzate le biomasse di cui all Allegato X della Parte quinta del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 in impianti ateriori al 1988, si applicano i valori limite riportati nella tabella 1.2, riferiti ad un tenore di ossigeno nell effluente gassoso pari all 11%. Se negli stessi impianti sono utilizzati altri combustibili solidi, si applicano i valori limite di emissione riportati in tabella 1.2, riferiti ad un tenore di ossigeno nell effluente gassoso del 6%. Potenza termica nominale < 5MW Potenza termica nominale 5MW Polveri 150 mg/nm 3 50 mg/nm 3 COV 50 mg/nm 3 Ossidi di azoto 650 mg/nm 3 Ossidi di zolfo 600 mg/nm 3 per gli impianti a letto fluido. Composti alogenati 2000 mg/nm 3 per tutti gli altri impianti. Il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o superiore all 1%. Non si applica la Parte II, Paragrafo 3 dell Allegato I al D.L.vo 152/2006 tranne nel caso in cui il combustibile utilizzato sia costituito da legno o residui di legno contenente prodotti sintetici o sanse residue da estrazione. In tal caso, si applicano i seguenti: Sostanze di sui all Allegato I, Parte II, Tabella C, Classe I 1 mg/nm 3 se il flusso di massa è uguale o superiore a 10 g/h Sostanze di sui all Allegato I, Parte II, Tabella C, Classe II 5 mg/nm 3 se il flusso di massa è uguale o superiore a 50 g/h Sostanze di sui all Allegato I, Parte II, Tabella C, Classe III 30 mg/nm 3 se il flusso di massa è uguale o superiore a 300 g/h Sostanze di sui all Allegato I, Parte II, Tabella C, Classe IV 250 mg/nm 3 se il flusso di massa è uguale o superiore a 2000 g/h Sostanze di sui all Allegato I, Parte II, Tabella C, Classe V 500 mg/nm 3 se il flusso di massa è uguale o superiore a 5000 g/h Tabella 1.2.

2. Impianti alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione. Polveri Potenza termica nominale < 5MW Potenza termica nominale 5MW 150 mg/nm 3 100 mg/nm 3 Non si applica la Parte II, Paragrafo 2 dell Allegato I al D.L.vo 152/2006 se il valore limite di emissione per le polveri è rispettato senza l impiego di un impianto di abbattimento. In caso contrario, in aggiunta al limite generale per le polveri si applicano i seguenti: Sostanze di sui all Allegato I, Parte II, Tabella B, Classe I 0,2 mg/nm 3 se il flusso di massa è uguale o superiore a 1 g/h Sostanze di sui all Allegato I, Parte II, Tabella B, Classe II 1 mg/nm 3 se il flusso di massa è uguale o superiore a 5 g/h Sostanze di sui all Allegato I, Parte II, Tabella B, Classe III 5 mg/nm 3 se il flusso di massa è uguale o superiore a 25 g/h Ossidi di azoto 500 mg/nm 3 Ossidi di zolfo 1700 mg/nm 3 Il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o superiore all 1%. Tabella 2. I valori limite di emissione riportati nella tabella precedente si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell effluente gassoso pari al 3%. 3. Impianti alimentati a combustibili gassosi. Polveri Ossidi di azoto Ossidi di zolfo 5 mg/nm 3 Il valore limite di emissione si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL. Se il combustibile utilizzato è gas d altoforno il valore di emissione è 15 mg/nm 3. Se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke o gas d acciaieria il valore di emissione è 50 mg/nm 3. 350 mg/nm 3 Se il combustibile utilizzato è un gas di processo contenente composti dell azoto non si applica alcun valore limite di emissione. 35 mg/nm 3 Il valore limite di emissione si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL. Se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke il valore di emissione è 1700 mg/nm 3. Se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke e gas d acciaieria il valore di emissione è 800 mg/nm 3. Tabella 3. I valori limite di emissione riportati nella tabella precedente si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell effluente gassoso pari al 3%.

Allegato IIA Modello di domanda. Apporre marca da bollo da euro 14,62 Alla Provincia di Gorizia Direzione Ambiente e Territorio Ufficio Ambiente C.so Italia, 55 34170 Gorizia p.c. ARPA FVG Dip. provinciale di Gorizia Via M. Buonarroti, 10 34170 Gorizia p.c. Comune di.. Oggetto: Autorizzazione di carattere generale relativa ad impianti termici civili ai sensi dell art. 281, co. 3 e 271, co. 2 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152. Comunicazione di adesione. Il/La sottoscritto/a nato a Prov./Stato estero il e residente nel Comune di Prov. CAP indirizzo quale legale rappresentante della Ditta/Ente ragione sociale: ditta individuale s.a.s. s.n.c. s.p.a. s.r.l. altro (specificare) Tel. Cod. Fisc. Part. IVA con sede legale nel Comune di Prov. CAP indirizzo Tel. Fax Iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di nr.

comunica che intende avvalersi ai sensi dell art. 281, co. 3 e 271, co. 2 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 dell autorizzazione di carattere generale per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia di cui all art. 269, co. 14 del medesimo D.L.vo per: impianto termico esistente, in esercizio alla data del 29 aprile 2006; installazione di un nuovo impianto termico; modifica sostanziale di un impianto termico esistente (specificare in relazione tecnica) trasferimento di un impianto esistente (specificare in relazione tecnica) ovvero chiede di considerare la presente comunicazione in sostituzione della domanda presentata a codesta Amministrazione provinciale in data / / in qualità di gestore dell impianto termico tipo sito in Comune di, via/p.zza, n.. a tal fine, dichiara - di possedere i requisiti necessari e riportati nell autorizzazione generale; - che la messa in esercizio degli impianti avverrà decorsi 45 giorni dalla presente comunicazione (solo per gli impianti nuovi), fatto salvo un formale e motivato provvedimento di diniego dell adesione da parte della Provincia di Gorizia; - che s impegna a rispettare le prescrizioni e le condizioni contenute nell autorizzazione generale. la seguente documentazione tecnico/amministrativa: e allega alla presente a) Fotocopia non autenticata di un valido documento d identità dell interessato; b) Dichiarazioni sostitutive conformi agli schemi allegati IIB e IIC. c) Documentazione tecnica conforme a quanto indicato nell Allegato III. Informativa ai sensi del D.L.vo 196/2003 I dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per adempiere agli obblighi previsiti dalla normativa vigente e comunicati soltanto ai soggetti individuati dalle vigenti disposizioni di legge. All interessato spettano i diritti di cui al D.L.vo 196/2003. Titolare del trattamento è la Direzione n. 3 Territorio, Ambiente, Attività produttive e tecnico-manutentive C.so Italia, 55 Gorizia (GO) e responsabile del trattamento è il Dirigente., lì / / Timbo della ditta e firma del legale rappresentante

Allegato IIB(redigere una dichiarazione per ogni atto/documento rilasciato da una pubblica amministrazione e prodotto in allegato alla domanda in copia non autenticata) Schema di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ai fini dell adesione all autorizzazione di carattere generale per gli impianti termici civili. Il/La sottoscritto/a nato a Prov./Stato estero il e residente nel Comune di Prov. CAP indirizzo Valendosi delle disposizioni di cui all art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 ed edotto delle pene stabilite per le false e mendaci dichiarazioni, punite ai sensi del C.P. e dalle leggi speciali in materia richiamate dall art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria personale responsabilità di essere a conoscenza del fatto che l allegata copia dell atto/documento conservato/rilasciato da amministrazione pubblica è conforme all originale. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo 196/2003, che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Luogo e data, Firma Ai sensi dell art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Allegato IIC Schema di Dichirazione sostitutiva di atto notorio D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ai fini dell adesione all autorizzazione di carattere generale per gli impianti termici civili. Il/La sottoscritto/a nato a Prov./Stato estero il e residente nel Comune di Prov. CAP indirizzo quale legale rappresentante della Ditta/Ente ragione sociale: ditta individuale s.a.s. s.n.c. s.p.a. s.r.l. altro (specificare) Cod. Fisc. Part. IVA con sede legale nel Comune di Prov. CAP indirizzo Tel. Fax Valendosi delle disposizioni di cui all art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e edotto delle pene stabilite per le false e mendaci dichiarazioni, punite ai sensi del C.P. e dalle leggi speciali in materia richiamate dall art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria personale responsabilità - che nei confronti del sottoscritto non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575; - che nei confronti dell impresa individuale/consorzio/società sopra specificata così come dei suoi membri del consiglio di amministrazione/legali rappresentanti non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo di cui all art. 10 Legge 31 maggio 1965, n. 575; - di essere a conoscenza che nei confronti di tutti i soci della società/consorzio come sopra specificata, non sussiste alcuna causa di decadenza, divieto, sospensione di cui all art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e di tentavi di infiltrazione mafiosa di cui all art. 4 del D.L.vo 8 agosto 1994, n. 490. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo 196/2003, che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Tel. Luogo e data, Firma Ai sensi dell art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Allegato III Documentazione tecnica PROVINCIA DI GORIZIA 1. Relazione tecnica La relazione tecnica deve fornire gli elementi atti a dimostrare la rispondenza dell impianto alle condizioni dell autorizzazione di carattere generale. Essa fornisce la descrizione dettagliata del processo produttivo in cui s inserisce l impianto e riporta le seguenti informazioni: - destinazione d uso del fabbricato in cui è installato l impianto o gli impianti termici; - planimetria dello stabilimento con l indicazione dei punti di emissione; - potenza termica nominale dell impianto; - il quantitativo, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili utilizzati; - il numero dei focolari e la potenza termica nominale di ciascun focolare; - numero dei bruciatori e potenzialità di ciascun dispositivo; - data di prima installazione dell impianto (per gli impianti esistenti alla data del 29 aprile 2006); - indicazione della presenza e descrizione degli eventuali dispositivi accessori di cui all Allegato IX, Parte II, punto 4 del D.L.vo 152/2006; - indicazione della presenza e descrizione degli eventuali dispositivi indicatori di cui all Allegato IX, Parte II, punto 5 del D.L.vo 152/2006; - dichiarazione di conformità dei camini e dei canali da fumi secondo quanto stabilito dall Allegato IX, Parte II, punti 2 e 3 del D.L.vo 152/2006, redatta da un tecnico abilitato; - copia del certificato di omologazione dell impianto rilasciato dall ISPESL competente per territorio (D.M. 1 dicembre 197 - Suppl.Ord. alla G.U. del 6 febbraio 1976, n. 33) per impianti posteriori al 21 febbraio 1976.