Multirischi Aziende Agricole



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FSCCL FMV Contratto di ssicurazione del amo Danni Polizza per la copertura delle attività agricole e per la trasformazione dei prodotti compresi gli allevamenti e gli agriturismi Multirischi ziende gricole.c. Prodotti l presente Fascicolo nformativo contiene: nformativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 ota nformativa Glossario Condizioni di Polizza deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza Prima della sottoscrizione leggere attentamente la ota nformativa

esponsabilità Civile Prodotti ndice ota nformativa (egolamento SVP 35/2010) pag. 3 pag. 1 D C E Glossario pag. 12 Condizioni che regolano la Sezione C Prodotti pag. 13 MULSCH ZEDE GCLE - C PD

pag. 2 B E L L Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza) Scoperto obbligatorio if.to (art.) SEZE ESPSBLÀ CVLE PD 4 Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione Mondo esclusi Usa Canada e Messico: 10% con il minimo di Euro 500 e il massimo di Euro 5.000 Usa Canada e Messico (esportazione occulta): 10% con il minimo di Euro 5.000 e il massimo di Euro 25.000 Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato) egolazione del Premio - Mancata comunicazione dei dati 8 Euro 5.000,00 nei 30 giorni successivi alla scadenza Euro 10.000,00 decorso il 30 giorno MULSCH ZEDE GCLE - C PD

ota nformativa (eg.svp 35/2010) La presente ota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'svp, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'svp (ora VSS) nche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente ota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il Contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.. nformazioni sull impresa di assicurazioni 1) nformazioni Generali Vittoria ssicurazioni S.p.. - Capogruppo del gruppo Vittoria ssicurazioni Sede e Direzione: talia, 20149 milano, Via gnazio Gardella nr.2 elefono +39 02 48 21 91 - fax +39 02 48 20 36 93 Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it - (nr. verde 800.016611) mpresa autorizzata all'esercizio delle ssicurazioni a norma dell'art. 65.D.l n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984 Codice fiscale e numero d'iscrizione del egistro mprese di milano 01329510158.E.. n. 54871 scritta all'lbo mprese di ssicurazione e iassicurazione sez. n. 1.00014 Capogruppo del gruppo Vittoria ssicurazioni iscritto all'lbo dei gruppi ssicurativi n. 008. pag. 3 F M V 2) nformazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa* l patrimonio netto di Vittoria ssicurazioni S.p.. ammonta a 422.952.098 euro di cui 67.378.924 a titolo di capitale sociale interamente versato e 293.105.985 a titolo di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. * dati riferiti all'ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro. B. nformazioni sul contratto l presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga. vvertenza l Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 60 giorni* prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto. (*30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un consumatore ai sensi dell art. 33 del Codice del Consumo) Si rimanda per il dettaglio all articolo 16 delle Condizione generali di assicurazione. MULSCH ZEDE GCLE - C PD

pag. 4 F M V MULSCH ZEDE GCLE - C PD 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni È la polizza studiata per la protezione delle: aziende agricole (intendendosi per tali quelle destinate a produrre esclusivamente reddito agrario). Si possono assicurare, sia il proprietario o affittuario, che anche il solo proprietario dei beni impiegati in tale attività; di coloro che effettuano lavorazioni agricole per conto terzi (è possibile assicurare anche l'effettuazione di lavori non agricoli purché si tratti di attività secondaria rispetto alle lavorazioni agricole); per l'esercizio dell'attività d'allevamento e commercio del bestiame; per l'esercizio di agriturismo e turismo rurale, purché l'attività di ricezione venga svolta dagli imprenditori agricoli nell'ambito dell'azienda con carattere di complementarità rispetto all'attività strettamente agricola; purché in connessione con tali attività, è possibile assicurare anche l'esercizio di scuola di equitazione. La garanzia C offre copertura per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza (es. la proprietà, l'uso e la manutenzione degli immobili che costituiscono l'azienda, i lavori di coltivazioni agricole, le lavorazioni connesse alla conservazione dei prodotti, i lavori di dissodamento e disboscamento, l'allevamento, l'impiego di macchine agricole, ecc.) Con la garanzia C ci si può tutelare anche dall'eventuale azione risarcitoria per i danni fisici riportati dai dipendenti nonché dalle azioni di rivalsa esercitate dall'nail per quanto abbia dovuto corrispondere al lavoratore infortunato in conseguenza dell'azione di sinistri. Si rimanda agli articoli 1 e 2 della Sezione "orme comuni della esponsabilità civile verso erzi e Prestatori di Lavoro" La garanzia C/C è disciplinata da norme sempre operanti (quelle contenute nelle sezioni "Glossario", "orme Comuni della esponsabilità Civile verso erzi e Prestatori di lavoro" - artt.1-12, Clausole riferite all'identificazione del rischio, "Condizioni aggiuntive" - artt. 1-13) E' inoltre possibile scegliere, in base alle esigenze specifiche, diverse estensioni tra quelle previste nelle Condizioni Particolari che devono essere espressamente richiamate in polizza e per le quali va corrisposto il relativo premio; per il dettaglio si rimanda alla lettura degli articoli 1-16 della sezione "Condizioni particolari" E' possibile richiamare in polizza la garanzia per la esponsabilità civile derivante all'ssicurato per danni cagionati a terze persone per danni allo stesso imputabili quale produttore. ale garanzia è disciplinata dagli articoli contenuti nella relativa Sezione e numerati da 1 a 11. differenza della garanzia C/C, la garanzia CProdotti opera per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'ssicurato in corso di polizza: si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'articolo 4 della relativa Sezione. "vvertenza" l contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. n tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio: 1) per la garanzia C/C: - dagli articoli 7-8 - 9-10 della Sezione "orme comuni della responsabilità civile verso erzi e Prestatori di lavoro" Ulteriori esclusioni e limitazioni possono essere contenute in norme specifi-

che: si rimanda per il dettaglio agli articoli 2, 3, 6 della Sezione "orme comuni della responsabilità civile verso erzi e Prestatori di lavoro", agli articoli 6, 7, 8, 12, 13 della Sezione "Condizioni aggiuntive", agli articoli 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15 e16 della Sezione "condizioni particolari"; 2) per la garanzia CProdotti: - dagli articoli 2-6 -7-8 della relativa Sezione. Una particolare ipotesi di limitazione è prevista all'articolo 9, in relazione alla regolazione del premio. Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia, si rimanda agli articoli 1 e 7 delle Condizioni generali di assicurazione nonché all'articolo 3 della Sezione "orme comuni della esponsabilità civile verso erzi e Prestatori di lavoro". l mancato pagamento del premio alla scadenza comporta la sospensione della garanzia, decorsi 15 giorni dalla scadenza stessa: si rimanda per il dettaglio all'articolo 3 delle Condizioni generali di assicurazione ed all'articolo 1901 del Codice civile. "vvertenza" l contratto prevede la presenza di massimali, sottolimiti di indennizzo, scoperti e franchigie. l "Massimale" è l'importo contrattualmente stabilito e riportato in polizza che costituisce il limite entro il quale l'mpresa è obbligata a rispondere nei confronti dell'ssicurato nel caso di sinistro compreso in garanzia: si rimanda per i dettagli all'articolo 4 della Sezione "orme comuni della esponsabilità civile verso erzi e verso i Prestatori di lavoro" ed all'articolo 3 della "Sezione C Prodotti". Segnaliamo che il massimale per la C prodotti rappresenta il limite di esposizione dell'mpresa per anno assicurativo o per "sinistro in serie"; allo stesso modo opera il massimale C nel caso di malattie professionali, ove richiamata la relativa estensione : si rimanda per i dettagli all'articolo 3 della "Sezione C prodotti" e 6 della sezione "Condizioni particolari" l sottolimite è l'importo, ridotto rispetto al massimale, entro il quale l'mpresa è obbligata a rispondere in particolari casi; i sottolimiti non si aggiungono al massimale ma operano nell'ambito dello stesso e costituiscono la massima esposizione dell'mpresa non per sinistro ma per anno assicurativo Per i sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti si rimanda alla abella di sintesi contenuta nel presente fascicolo, in cui sono richiamati anche gli articoli di riferimento. uttavia, in accordo tra le parti possono essere pattuiti in sede di stipula del contratto o successivamente, ulteriori limiti, esclusioni e massimali. Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati. Esempio: il massimale per la garanzia C è di 500.000 euro per sinistro. L'ssicurato, in conseguenza di sinistro compreso in garanzia, provoca ad un terzo un danno stimato in 828.000 euro. L'mpresa assicuratrice corrisponde l'importo di 500.000 euro pari al massimale assicurato. L'ssicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio al risarcimento degli ulteriori 328.000 euro (importo pari alla differenza tra l'ammontare del danno ed il massimale assicurato). pag. 5 F M V MULSCH ZEDE GCLE - C PD

pag. 6 F M V Esempio: il sottolimite per i danni a condutture è di 30.000 euro per anno assicurativo. L' ssicurato, in conseguenza di due distinti sinistri, ambedue rientranti in garanzia, verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo, provoca a terzi danni, rispettivamente per 25.000 e 19.000 euro. Per l primo sinistro, l'mpresa liquida - ipotizzando che non ci siano scoperti o franchigie - integralmente il danno. Per il secondo sinistro, l'mpresa metterà a disposizione i 5.000 euro restanti; l'ssicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio a risarcire gli ulteriori 14.000 euro. Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l'attenzione dell'assicurato sull'utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture. La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato. Qualora il danno venga liquidato per intero al terzo danneggiato, l'mpresa procederà al recupero della franchigia o scoperto nei confronti dell'ssicurato. La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale. ichiamiamo in particolare l'attenzione sulla franchigia prevista dall'art. 2 lettera B della Sezione "orme comuni della esponsabilità civile verso erzi e Prestatori di lavoro": a differenza delle altre, non è espressa in un importo, ma in una percentuale di invalidità. Esempio: Franchigia ) Franchigia = e 50,00 mmontare del danno = e 200,00 ndennizzo = 200,00-50,00 = e 150,00 B) Franchigia = e 50,00 mmontare del danno = e 40,00 ndennizzo = e 00,00 in quanto l'importo del danno è inferiore alla franchigia MULSCH ZEDE GCLE - C PD Scoperto ) Scoperto = 10% dell'ammontare del danno mmontare del danno = e 200,00 mporto dello scoperto = 10% x 200,00 = e 20,00 ndennizzo = 200,00-20,00 = e 180,00 B) Scoperto = 10% dell'ammontare del danno, con il minimo di e 30,00 mmontare del danno = e 200,00 mporto dello scoperto = 10% x 200,00 = e 20,00 ndennizzo = 200,00-30,00 = e 170,00 Se l'ammontare del danno è inferiore all'importo di minimo scoperto non viene riconosciuto nessuno indennizzo. 4) Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio "vvertenza" l Contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l'impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell'impresa di perseguire anche in

sede penale la tutela dei propri interessi. Si rimanda all'articolo 1 delle Condizioni Generali di ssicurazione nonché agli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze. vvertenza l presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termine di legge 5) ggravamento e diminuzione del rischio l Contraente deve dare comunicazione scritta all''mpresa di ogni aggravamento o diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile. n particolare, in caso di "diminuzione del rischio", ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l'mpresa, a seguito della comunicazione del Contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio. n caso di "aggravamento del rischio", ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se l'mpresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l'avrebbe stipulata a condizioni diverse, l'mpresa a seguito della comunicazione del Contraente, può recedere dal contratto. el caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l'avviso all'mpresa o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l'efficacia del recesso, l'mpresa può non pagare l'indennizzo qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto. Qualora invece l'mpresa avrebbe prestato ugualmente la copertura ma richiesto un premio maggiore, può ridurre l'importo dovuto in base al rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato richiesto se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto. imandiamo agli articoli 7 ed 8 delle Condizioni Generali di ssicurazione ed ai sopra citati articoli del Codice civile per gli aspetti di dettaglio. Esempio di circostanza rilevante che determini la modificazione del rischio Quando l'attività prevista e dichiarata in polizza dall'ssicurato cambia o viene implementata con attività non accessorie all'attività principale assicurata, come per esempio: ssicurato che successivamente alla stipula del contratto costruisce e gestisce all'interno della propria tenuta agricola un impianto di biogas. 6) Premi l premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate. discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%. "vvertenza" L'mpresa ha facoltà di aumentare il premio alla scadenza annuale, salvo il diritto del pag. 7 F M V MULSCH ZEDE GCLE - C PD

pag. 8 F M V Contraente di non accettare l'aumento, con conseguente risoluzione del contratto: si rimanda per il dettaglio all'articolo 9 delle Condizioni generali di assicurazione. "vvertenza". L'impresa di ssicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno). L'aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il seguente : Frazionamento quadrimestrale: 4% Frazionamento trimestrale: 5% l versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria ssicurazioni S.p.. o in favore dell'genzia presso cui viene stipulato il contratto. E' possibile provvedere al pagamento del premio mediante: - assegno bancario o circolare.. intestati all'mpresa o all'intermediario; - bonifico bancario; - moneta elettronica - pagamento in conto corrente postale; - pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore. "vvertenza". L'impresa o l'intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti; in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell'mpresa medesima. 7) ivalse "vvertenza" Le garanzie C/C/CP non prevedono ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/ssicurato fatte salve eventuali ipotesi previsti dalla legge. MULSCH ZEDE GCLE - C PD 8) Diritto di recesso "vvertenza" l presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del Contraente sia in favore dell'mpresa. Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si rimanda agli articoli 2, 9,12, 16 e 19 delle condizioni Generali di assicurazione. d ogni scadenza annuale, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza poliennale, l'mpresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza. Come specificato all'art. 9 delle condizioni Generali di assicurazione, il contraente, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio. Qualora non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l'assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità. el caso di contratto poliennale l contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. el caso in cui il Contraente/ssicurato abbia scelto più garanzie assicurative il recesso determina la cessazione dell'intero contratto.

9) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto diritti dell'ssicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. ell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'ssicurato o ha promosso contro di questo l'azione. L'assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L'interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell'assicurato da parte dell'mpresa. potesi di decadenza contemplate in polizza. La decadenza dal diritto all'indennizzo : - in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti all'atto della stipula della polizza; - in caso di mancata comunicazione all'mpresa da parte dell'assicurato degli intervenuti aggravamenti di rischio o della non accettazione da parte dell' mpresa degli stessi; - in caso di denuncia di sinistro presentata oltre il termine indicato in polizza; - in caso di omesso avviso all'mpresa da parte dell' assicurato dell'esistenza di polizze con altri assicuratori per il medesimo rischio; - in caso di omessa denuncia di sinistro agli eventuali altri assicuratori. Si rimanda per i dettagli agli articoli 1, 2 e 7 delle Condizioni generali di assicurazione, all'articolo 11 della Sezione "orme comuni della esponsabilità civile verso terzi e Prestatori di lavoro", all'articolo 10 della "Sezione C Prodotti" nonché agli articoli 1892,1893,1894, 1898, 1910, 1913 e 1915 Codice civile. Una ipotesi di decadenza riguarda il diritto di recesso, qualora la relativa comunicazione sia stata inviata oltre il termine previsto in polizza o fissato ai sensi di legge. pag. 9 F M V 10) Legge pplicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana. 11) egime fiscale Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente ota nformativa. assazione del Premio l premio versato sul presente contratto è gravato di un'imposta a carico del Contraente pari all'importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo. Detrazione Fiscale l presente contratto non da diritto ad alcuna detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente. C. nformazioni sulle procedure liquidative, reclami e controversie relative al contratto 12) Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo "vvertenza" n caso di sinistro il Contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall'articolo 11 della Sezione "orme comuni della esponsabilità civile verso terzi e Prestatori di lavoro" e dall'articolo 10 della "Sezione C Prodotti". MULSCH ZEDE GCLE - C PD

pag. 10 F M V MULSCH ZEDE GCLE - C PD 13) eclami Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'utorità giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria ssicurazioni S.p.. - Servizio eclami, Via gnazio Gardella, n. 2-20149 Milano (e-mail servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it - fax. 0240938413). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'vss - Via del Quirinale n. 21-00187 oma. Devono essere presentati direttamente all'vss, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: a) l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle ssicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura fn-ne. n particolare i reclami indirizzati all'vss dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; - individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo già presentato direttamente all'mpresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. on rientrano nella competenza dell'vss: a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'mpresa: in caso di ricezione l'vss provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b) i reclami per i quali sia già stata adita l'utorità giudiziaria: l'vss provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del esto unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CSB - via G.B.Martini 3-00198 oma; d) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla CVP - via in rcione 71-00187 oma. n caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'vss provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti utorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

14) rbitrato "vvertenza" l presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad rbitrato. vvertenza Eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, vanno indirizzate per iscritto a: Vittoria ssicurazioni S.p.. ssistenza Clienti Via gnazio Gardella, 2 20149 Milano (n. verde 800.016611 e-mail info@vittoriaassicurazioni.it) Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo nformativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com. Vittoria ssicurazioni S.p.. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente ota nformativa. 15 - Mediazione obbligatoria Per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la legge prevede che la Parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una procedura di mediazione davanti ad uno degli rganismi di mediazione abilitati. Si rimanda per dettagli all'articolo 11 "Foro competente e mediazione obbligatoria" pag. 11 F M V L'mministratore Delegato oberto Guarena n ottemperanza al Provvedimento VSS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet dell mpresa www.vittoriaassicurazioni.com è disponibile la nuova E SEV che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio. Per registrarsi è sufficiente inserire: - Codice fiscale (o Partita V); - un indirizzo e-mail valido e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull utilizzo del sistema è attivo il numero verde 800.01.66.11 MULSCH ZEDE GCLE - C PD

pag. 12 G L S S Glossario Contraente l soggetto che stipula l assicurazione Cose Gli oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza), nonché gli animali. Franchigia L importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato mpresa Vittoria ssicurazioni S.p.. ed eventuali Coassicuratrici ndennizzo La somma dovuta dall mpresa in caso di sinistro. Scoperto La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell ssicurato Sinistro l verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l assicurazione che determina il diritto all indennizzo MULSCH ZEDE GCLE - C PD

Sezione C Prodotti Buona Fede Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'ssicurato relative a circostanze influenti sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione della polizza, o l'omessa comunicazione da parte dello stesso di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso del contratto, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, SEMPECHÉ L MSS ESE ED CMPLEE DCHZ S FU D BU FEDE. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza. 1 - ggetto dell ssicurazione L'mpresa si obbliga a tenere indenne l'ssicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza - per i quali l'ssicurato rivesta in talia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione comprende, nel limite del 10% del massimale indicato in polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a' termini di polizza. on sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'ssicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l'ssicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a). pag. 13 C P D 2 - Limiti di indennizzo l massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso dell mpresa: per sinistro; per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all anno - per più sinistri avvenuti nell intero periodo di assicurazione; per sinistro in serie : intendendosi per tale una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni. 3 - nizio e termine della garanzia L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'ssicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. n caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. MULSCH ZEDE GCLE - C PD

pag. 14 C P D 4 - Scoperto obbligatorio a) Mondo intero esclusi Usa-Canada e Messico: imane a carico dell'ssicurato il 10% dell'importo di ciascun danno con il minimo pari a Euro 500,00 ed il massimo pari a Euro 5.000,00. b) Usa-Canada e Messico (esportazione occulta) imane a carico dell'ssicurato il 10% dell'importo di ciascun danno con il minimo pari a Euro 5.000,00 ed il massimo pari a Euro 25.000,00. 5 - Esclusioni Sono esclusi dall indennizzo: a) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore; b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti; c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall'mpresa; d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'ssicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; e) i danni derivanti direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto; f) dalla presenza di organismi geneticamente modificati (.G.M.) nei prodotti assicurati; g) i danni diretti o indiretti da campi magnetici; h) i prodotti aventi destinazione specifica nel settore aeromobili 6 - ischi atomici e danni da inquinamento Sono esclusi dall'assicurazione i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). Sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. MULSCH ZEDE GCLE - C PD 7 - Estensione territoriale L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'ssicurato rivesta in talia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi US, Canada e Messico), e per i danni ovunque verificatisi. Per i danni verificatisi in US, Canada e Messico lo scoperto è quello specificatamente indicato al punto 4 lettera B) che precede. Sono comunque esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages). 8 - egolazione del premio 1. Se il premio è convenuto, in tutto od in parte, in base ad elementi di rischio variabili, lo stesso è anticipato in via provvisoria come risultante dal conteggio esposto in polizza. lla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata della polizza, il pre-

mio verrà regolato in base alle variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio, fermo restando il premio minimo di regolazione stabilito in polizza. tale scopo, entro i 90 giorni successivi alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata della polizza, il Contraente deve fornire per iscritto alla Vittoria ssicurazioni S.p.. i dati necessari alla regolazione e cioè, secondo il caso, l'indicazione: - del volume di affari (fatturato con esclusione dell'v); - degli altri elementi variabili contemplati in polizza. 2. Se il Contraente non effettua entro detto termine la comunicazione dei dati, relativamente ai sinistri denunciati nell'annualità per la quale resta in sospeso la regolazione premio e non ancora indennizzati, l'mpresa applicherà, oltre agli scoperti e/o franchigie già previste in polizza, una: franchigia assoluta di 5.000 Euro nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato per la comunicazione dei dati; franchigia assoluta di 10.000 Euro decorso il 30 giorno come previsto dal punto che precede. L'adempimento all'obbligazione prevista per la comunicazione dei dati ancorché tardiva esclude l'applicazione della penale sui sinistri non ancora indennizzati. pag. 15 C P D 3. Se il Contraente effettua entro detto termine la comunicazione dei dati potranno risultare le seguenti ipotesi: - qualora in base agli elementi comunicati, risultasse un credito a favore del Contraente l'mpresa restituirà l'importo dovuto al netto delle imposte versate, fermo il premio minimo di regolazione indicato in polizza. - nel caso in cui, invece, risultasse un credito a favore dell'mpresa il Contraente è tenuto al pagamento della somma dovuta, comprensiva delle imposte. n ogni caso le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi a quello della richiesta. Qualora il Contraente non effettui il pagamento della somma dovuta a titolo di regolazione del premio l'mpresa, trascorso tale termine e a condizione che il Contraente abbia pagato il premio anticipato di polizza stabilito per l'annualità in corso, liquiderà i danni sui sinistri denunciati nella nuova annualità assicurativa in misura proporzionale al rapporto tra: - il premio anticipato di polizza in via provvisoria e - l'importo risultante a credito dell'mpresa per effetto della regolazione del premio. 4. Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio anticipato di polizza, tale premio viene rettificato dall'mpresa a partire dalla prima scadenza annuale successiva a quella di detta regolazione e fino ad un importo pari al 75% dell'ultimo premio consuntivo. l mancato pagamento del premio anticipato di polizza stabilito comporta la sospensione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1901 cod. civ.. MULSCH ZEDE GCLE - C PD

pag. 16 C P D 9 - bblighi dell'ssicurato in caso di sinistro. n caso di sinistro, l'ssicurato deve darne avviso scritto all'genzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile). 10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. - L'mpresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'ssicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'ssicurato. Sono a carico dell'mpresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'ssicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra mpresa ed ssicurato in proporzione al rispettivo interesse. L'mpresa non riconosce spese incontrate dall'ssicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. MULSCH ZEDE GCLE - C PD

Vittoria ssicurazioni S.p.. - Cap. Soc. Euro 67.378.924 int. vers. - P. iva, c.f. e eg. mprese di Milano n. 01329510158 - Sede e Direzione: talia 20149 Milano Via gnazio Gardella, 2 scritta all lbo mprese di ssicurazione e iassicurazione sezione n.1.00014 - Capogruppo del Gruppo Vittoria ssicurazioni iscritto all lbo dei Gruppi ssicurativi n. 008 PB 058.752-1011 - multirischi aziende agricole.c. prodotti