[*] Numero di registro del CAS (Chemical Abstract Service)

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Dir. 83/477/CEE del 19 settembre 1983. Direttiva del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE). Il Consiglio delle Comunità europee, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che la risoluzione del Consiglio, del 29 giugno 1978, sul programma d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, prevede l'istituzione di misure specifiche armonizzate per la protezione dei lavoratori contro l'amianto; considerando che la direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, ha adottato talune disposizioni da prendere in considerazione per assicurare questa protezione; che tale direttiva prevede che, mediante direttive particolari, si prescrivano valori limite e requisiti specifici per gli agenti enumerati all'allegato I, tra cui l'amianto; considerando che l'amianto è un agente nocivo presente in numerose situazioni di lavoro e che, pertanto, un elevato numero di lavoratori risulta esposto ad un potenziale rischio per la salute; che la crocidolite è considerata come una varietà di amianto particolarmente pericolosa; considerando che le attuali conoscenze scientifiche non sono tali da consentire di stabilire un livello al di sotto del quale non vi siano più rischi per la salute; che tuttavia, riducendo il tempo di esposizione all'amianto, diminuirà il rischio di malattie ad esso connesse; che la presente direttiva comporta prescrizioni minime che saranno rivedute in base all'esperienza acquisita e all'evoluzione della tecnica in questo campo; considerando che la microscopia ottica, pur non consentendo il conteggio delle fibre più sottili, nocive alla salute, è comunque il metodo più usato per una regolare misurazione dell'amianto; considerando quindi l'importanza delle misure preventive ai fini della protezione sanitaria dei lavoratori esposti all'amianto e dell'impegno previsto per gli Stati membri in materia di sorveglianza della salute di detti lavoratori, ha adottato la presente direttiva: Articolo 1 1. La presente direttiva [è la seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE ed] (3) ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare alla loro salute dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro, nonché la prevenzione di tali rischi. Essa fissa valori limite e altre disposizioni specifiche. [2. La presente direttiva non si applica: - alla navigazione marittima; - alla navigazione aerea.] (4). 3. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscono una maggiore protezione dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda la sostituzione dell'amianto con prodotti sostitutivi meno pericolosi. Articolo 2 (5) Ai fini della presente direttiva, il termine "amianto" indica i seguenti silicati fibrosi: - l'actinolite d'amianto, n. 77536-66-4 del CAS [*], - la grunerite d'amianto (amosite) n. 12172-73-5 del CAS [*],

- l'antofillite d'amianto, n. 77536-67-5 del CAS [*], - il crisotilo, n. 12001-29-5 del CAS [*], - la crocidolite, n. 12001-28-4 del CAS [*], - la tremolite d'amianto, n. 77536-68-6 del CAS [*]. [*] Numero di registro del CAS (Chemical Abstract Service). Articolo 3 1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto. 2. Per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, è necessario valutare tale rischio in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto. 3. Purché si tratti di esposizioni sporadiche dei lavoratori e siano di debole intensità e risulti chiaramente dai risultati della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 2 che il valore limite di esposizione all'amianto non sia superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, gli articoli 4, 15 e 16 possono non essere applicati quando il lavoro prevede: a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; b) la rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; c) l'incapsulamento e il condizionamento di guaine a materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; d) la sorveglianza e il controllo dell'aria e il prelievo di campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale (6). 3 bis. Gli Stati membri stabiliscono, previa consultazione delle parti sociali e in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità di cui al paragrafo 3 (7). 4. La valutazione prevista al paragrafo 2 forma oggetto di una consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell'ambito dell'impresa o dello stabilimento e viene sottoposta a revisione quando sia giustificato ritenere che non sia corretta o quando intervenga nel lavoro una modifica sostanziale. Articolo 4 Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le seguenti misure: 1) le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, formano oggetto di un sistema di notifica gestito dalle autorità responsabili dello Stato membro. 2) La notifica dev'essere presentata dal datore di lavoro all'autorità responsabile degli Stati membri, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali. Tale notifica deve comprendere almeno una descrizione sintetica: a) dell'ubicazione del cantiere; b) del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati; c) delle attività e dei procedimenti applicati; d) del numero dei lavoratori interessati; e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata; f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto (8). 3) I lavoratori e/o i loro rappresentanti nelle imprese o stabilimenti hanno accesso al documento oggetto della notifica relativa all'impresa o allo stabilimento in conformità delle legislazioni nazionali.

4) Occorre procedere a una nuova notifica ogniqualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto (9). Articolo 5 (10) Sono vietati l'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo nonché le attività che implicano l'incorporazione di materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità (inferiore a 1 g/cm3) che contengono amianto. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell'amianto, le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l'estrazione dell'amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione o la lavorazione di prodotti contenenti amianto aggiunto deliberatamente, sono vietate, ad eccezione del trattamento e della messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell'amianto (11). Articolo 6 (12) Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e in ogni caso al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 8, in particolare attraverso le seguenti misure: 1) il numero di lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile; 2) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell'aria; 3) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere regolarmente sottoposti ad un'efficace pulizia e manutenzione; 4) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi; 5) i residui devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Questa misura non si applica alle attività estrattive. Detti residui devono essere successivamente trattati ai sensi della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. Articolo 7 (13) 1. Per garantire il rispetto del valore limite fissato nell'articolo 8 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro dev'essere effettuata regolarmente. 2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto. 3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell'impresa. 4. Il prelievo dei campioni dev'essere effettuato da personale in possesso delle qualifiche richieste. I campioni prelevati sono successivamente analizzati a norma del paragrafo 6 in laboratori attrezzati per il conteggio delle fibre. 5. La durata dei campionamenti dev'essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo. 6. Il conteggio delle fibre è effettuato di preferenza tramite PCM (microscopio a contrasto di fase), applicando il metodo raccomandato dall'oms (Organizzazione mondiale della sanità) nel 1997 [*] o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria di cui al primo comma si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1. [*] Determinazione della concentrazione delle fibre in sospensione nell'aria. Metodo raccomandato: microscopia ottica in contrasto di fase (conteggio con membrana filtrante). ISBN 92 4 154496, OMS, Ginevra 1997. Articolo 8 (14) I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,1 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA). Articolo 9 (15) [1. Fatto salvo l'articolo 7, punto 1, terzo comma, il Consiglio riesamina la presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 1995, conformemente all'articolo 118 A del trattato, tenuto conto in particolare dei progressi compiuti nel campo delle conoscenze scientifiche e della tecnologia e considerata l'esperienza acquisita nella sua applicazione.] (16). 2. Le modifiche necessarie per l'adeguamento degli allegati della presente direttiva al progresso tecnico sono apportate secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (17). Articolo 10 1. Quando il valore limite fissato all'articolo 8 viene superato, devono essere individuate le cause di questo superamento e adottate il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione (18). Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati. 2. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, si procede immediatamente ad una nuova determinazione del tenore di amianto nell'aria. 3. Quando l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e il valore limite impone l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie, tale uso non può essere permanente e la sua durata per ogni lavoratore deve essere limitata al minimo strettamente necessario. Se del caso di concerto con i lavoratori e/o i loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, sono previsti, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche, i periodi di riposo necessari nel corso di attività che richiedono un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie (19). Articolo 10 bis (20) Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, i datori di lavoro adottano, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, occorre applicare le disposizioni previste dalla presente direttiva. Articolo 11 1. Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell'amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del valore limite fissato dall'articolo 8 nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare il tenore di amianto nell'aria, il

datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare le seguenti: a) i lavoratori ricevono un apposito dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuale che essi devono indossare; b) sono affissi cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite fissato nell'articolo 8; e c) è evitata la dispersione della polvere prodotta dall'amianto o dai materiali contenenti amianto al di fuori dei locali/luoghi dei lavori (21). 2. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento sono consultati su tali misure prima di procedere a tali attività. Articolo 12 1. Un piano di lavoro è predisposto prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto e/o dei materiali contenenti amianto dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dalle navi. 2. Il piano di cui al paragrafo 1 deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (22). Il piano deve in particolare prevedere che: - l'amianto e/o i materiali contenenti amianto siano rimossi prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto e/o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto, - vengano forniti, se necessario, i dispositivi di protezione individuale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), - al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto occorre accertarsi dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali (23). Su richiesta delle autorità competenti, il piano deve comportare informazioni sui seguenti punti: - natura e durata probabile dei lavori; - luogo di esecuzione dei lavori; - metodi applicati qualora i lavori implichino la manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto; - caratteristiche degli equipaggiamenti utilizzati ai fini: - della protezione e della decontaminazione del personale incaricato dei lavori; - della protezione delle altre persone che si trovano sul luogo dei lavori o in prossimità di quest'ultimo (24). 3. Su richiesta delle autorità competenti, il piano di cui al paragrafo 1 deve essere loro notificato prima dell'inizio dei lavori previsti (25). Articolo 12 bis (26) 1. I datori di lavoro devono prevedere un'idonea formazione per tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto. Tale formazione deve avvenire senza alcun onere a carico dei lavoratori e ad intervalli regolari. 2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza, in particolare per quanto riguarda: a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico dovuto al fumare; b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto; c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione; d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione; e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; f) le procedure di emergenza;

g) le procedure di decontaminazione; h) l'eliminazione dei residui; i) la necessità del controllo sanitario. 3. Gli orientamenti pratici per la formazione degli addetti all'eliminazione dell'amianto sono messi a punto a livello comunitario. Articolo 12 ter (27) Prima di effettuare lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, le imprese devono dare prova della loro competenza nel settore. Tale prova è stabilita conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali. Articolo 13 1. Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure appropriate affinché: a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano: I) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; II) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione; III) oggetto di un divieto di fumare; b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto; c) I) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o protettivi; II) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono tuttavia essere trasportati all'esterno per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, qualora l'impresa stessa non provveda al lavaggio; in tal caso il trasporto di tali indumenti deve avvenire in contenitori chiusi; III) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili; IV) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi; V) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali all'uopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di una nuova utilizzazione. 2. Il costo delle misure prese in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 non può essere a carico dei lavoratori. Articolo 14 1. Per qualsiasi attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono prese le misure appropriate affinché i lavoratori, nonché i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento, ricevano adeguate informazioni circa: - i rischi potenziali per la salute, dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto; - l'esistenza di valori limite regolamentari e la necessità della sorveglianza atmosferica; - le norme igieniche, ivi compresa la necessità di non fumare; - le precauzioni da prendere per l'uso di equipaggiamenti e indumenti di protezione; - le misure di precauzione particolari che debbono essere prese per ridurre al minimo l'esposizione. 2. Alle misure di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, vengono preso le misure appropriate affinché: a) i lavoratori e/o i loro rappresentanti all'interno dell'impresa o dello stabilimento prendano visione dei dati relativi ai risultati della misurazione del tenore di amianto nell'aria, e possano essere informati del significato di tali risultati; b) qualora dai risultati emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 8, i lavoratori interessati e i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento siano informati più in fretta

possibile del superamento e delle cause dello stesso e i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento siano consultati sulle misure da adottare o, in caso di urgenza, informati delle misure adottate (28). Articolo 15 Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le seguenti misure: 1) prima dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, deve essere disponibile per ogni lavoratore un accertamento del suo stato di salute. Detto accertamento deve comprendere un esame specifico del torace. L'allegato II contiene raccomandazioni pratiche a cui possono far riferimento gli Stati membri per l'accertamento clinico; queste raccomandazioni sono adattate in funzione del progresso tecnico, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE (29). Durante l'esposizione, un nuovo accertamento deve essere disponibile almeno una volta ogni tre anni. Per ciascun lavoratore, in conformità delle legislazioni e pratiche nazionali, si deve tenere una cartella clinica individuale. 2) In base all'accertamento clinico di cui al paragrafo 1, il medico o l'autorità responsabile del controllo sanitario dei lavoratori dovrebbe, in conformità delle legislazioni nazionali, pronunciarsi sulle o stabilire le eventuali misure individuali di protezione o di prevenzione da prendere; tali misure possono comprendere, se necessario, l'allontanamento del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto. 3) Ai lavoratori devono essere forniti informazioni e consigli relativi a qualsiasi accertamento della loro salute cui essi possono sottoporsi dopo la fine dell'esposizione. Il medico o l'autorità preposta alla sorveglianza medica dei lavoratori può segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza medica dopo la fine dell'esposizione per il periodo di tempo da essi ritenuto necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato. Tale sorveglianza prolungata avviene in conformità delle legislazioni e/o delle prassi nazionali (30). 4) Il lavoratore interessato o il datore di lavoro può chiedere la revisione degli accertamenti di cui al punto 2, in conformità delle legislazioni nazionali. Articolo 16 Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le seguenti misure: 1) i lavoratori incaricati di svolgere le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, devono essere iscritti dal datore di lavoro in un registro che indichi il carattere e la durata della loro attività, nonché l'esposizione alla quale sono stati sottoposti. Il medico e/o l'autorità responsabile del controllo sanitario hanno accesso a detto registro. Ogni lavoratore interessato può prendere visione dei suoi risultati personali contenuti nel registro. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento hanno accesso a informazioni collettive anonime contenute nel registro in questione; 2) Il registro di cui al punto 1) e le cartelle cliniche individuali di cui all'articolo 15, punto 1) devono essere conservati per un periodo minimo di quarant'anni a partire dalla fine dell'esposizione, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali (31). 3) I documenti di cui al punto 2) vanno messi a disposizione dell'autorità responsabile qualora l'impresa cessi la sua attività, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali (32). Articolo 16 bis (33) Gli Stati membri prevedono l'applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive proporzionate e dissuasive.

Articolo 17 Gli Stati membri tengono un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma. Articolo 18 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1 gennaio 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia la data del 1 gennaio 1987 è rinviata al 1 gennaio 1990 per quanto riguarda le attività estrattive dell'amianto. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 19 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 19 settembre 1983. Per il Consiglio il presidente G. Varfis Allegato I (34) Metodo di riferimento di cui all'articolo 7, punto 1, per le misurazioni del tenore dell'amianto nell'aria nel luogo di lavoro 1. I campioni sono prelevati nella zona di respirazione dei singoli lavoratori: cioè entro una semisfera di 300 mm di raggio che si estende dinanzi alla faccia del lavoratore e misurata a partire dal punto di mezzo di una linea congiungente le sue orecchie. 2. Si usano filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o nitrato di cellulosa) di porosità tra 0,8 e 1,2 mm con reticolo stampato e con diametro di 25 mm. 3. Si usa un portafiltro a faccia aperta provvisto di cappuccio metallico cilindrico, estendentesi tra 33 mm e 44 mm davanti al filtro e che permetta l'esposizione di un'area circolare di almeno 20 mm di diametro. Durante l'uso il cappuccio è rivolto verso il basso. 4. Si usa una pompa portatile a batteria, portata sulla cintura o in una tasca del lavoratore. Il flusso deve essere esente da pulsazioni e la portata regolata inizialmente a 1 1/min. ± 5%. Durante il periodo di campionamento la portata è mantenuta entro ± 10% della portata iniziale. 5. Il tempo di campionamento è misurato con una tolleranza del 2%. 6. Il carico di fibre ottimale sui filtri è compreso tra 100 e 400 fibre/mm2. 7. In ordine di preferenza l'intero filtro, o un suo segmento, posto su un vetrino da microscopio, è reso trasparente mediante il metodo acetone-triacetina e coperto con vetrino coprioggetti. 8. Per il conteggio è usato un microscopio binoculare con le seguenti caratteristiche: - illuminazione Koehler. - Un condensatore ABBE o acromatico a contrasto di fase incorporato nel complesso posto sotto al piatto portaoggetti e montato con possibilità di centraggio e messa a fuoco. L'aggiustamento del centraggio per il contrasto di fase è indipendente dal meccanismo di centraggio del condensatore. - Un obiettivo acromatico a contrasto di fase positivo parafocale, a 40 ingrandimenti, con un'apertura numerica compresa tra 0,65 e 0,70 e con assorbimento dell'anello di fase compreso tra 65 e 85%. - Oculari a compensazione a 12,5 ingrandimenti. Almeno un oculare deve permettere l'inserimento di un reticolo ed essere del tipo con messa a fuoco. - Un reticolo oculare circolare Walton-Beckett che abbia un diametro apparente sul piano oggetto di 100 µm ± 2 µm quando si usano l'obiettivo e l'oculare indicati, e che sia controllato con un micrometro dell'oggetto. 9. Il microscopio è montato secondo le istruzioni del fabbricante e il limite di rilevabilità controllato mediante un "vetrino di prova per contrasto di fase". Quando siano usati nel modo specificato dal fabbricante si deve poter vedere fino al codice 5 sui vetrini di prova AIA e sino al

blocco 5 sul vetrino di prova HSE/NPL Mark 2. Tale procedura deve essere effettuata all'inizio della giornata di lavoro. 10. Il conteggio dei campioni è effettuato secondo le seguenti regole: - Per fibra da contare si intende qualunque fibra contemplata all'articolo 7, punto 1, secondo comma, che non sia in contatto con una particella con diametro massimo maggiore di 3 µm. - Le fibre da contare che hanno le sue estremità entro l'area del reticolo devono essere contate come un'unica fibra; una fibra avente una sola estremità all'interno di tale area deve essere contata come mezza fibra. - Le aree del reticolo per il conteggio devono essere scelte a caso all'interno della superficie esposta al filtro. - Un agglomerato di fibre che appaia compatto e intero in uno o più punti della sua lunghezza, ma appaia diviso in trefoli (fibra ramificata) in altri, deve essere contato come fibra se è conforme all'articolo 7, punto 1, secondo comma, e al primo trattino del presente punto; il diametro è misurato attraverso la parte intera e non quella ramificata. - In qualsiasi altro agglomerato di fibre in cui le singole fibre si tocchino o si incrocino (fascio), queste devono essere contate individualmente ogniqualvolta possano essere distinte sufficientemente per stabilire che sono conformi all'articolo 7, punto 1, secondo comma, e al primo trattino del presente punto. Se non è possibile distinguere nessuna singola fibra rispondente a tale definizione, il fascio deve essere contato come un'unica fibra, sempre che sia conforme nel suo complesso all'articolo 7, punto 1, secondo comma, e al primo trattino del presente punto. - Se più di un ottavo di un'area del reticolo è coperto da un agglomerato di fibre e/o particelle, tale area del reticolo deve essere scartata ed un'altra area deve essere esaminata per il conteggio. - Si devono contare 100 fibre con un minimo di 20 aree di reticolo o esaminare 100 aree di reticolo. 11. Il numero medio di fibre per reticolo deve essere calcolato dividendo il numero delle fibre contate per il numero delle aree di reticolo esaminate. Il contributo al risultato finale del conteggio dovuto a segni del filtro o a contaminazione deve essere inferiore a 3 fibre per 100 aree di reticolo ed essere determinato con filtri "bianchi". Concentrazione nell'aria = (numero per area di reticolo area di esposizione del filtro): (area del reticolo volume di aria raccolta). Allegato II Raccomandazioni pratiche per l'accertamento clinico dei lavoratori, di cui all'articolo 15, punto 1 1. In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l'esposizione alle fibre libere di amianto può provocare le seguenti affezioni: - asbestosi, - mesotelioma, - cancro del polmone, - cancro gastro-intestinale. 2. Il medico, e/o l'autorità che ha il compito di effettuare il controllo medico dei lavoratori esposti all'amianto, deve essere a conoscenza delle condizioni o delle circostanze nelle quali ciascun lavoratore ha subito l'esposizione. 3. L'accertamento clinico dei lavoratori dovrebbe essere effettuato conformemente ai principi e alle prassi della medicina del lavoro; esso dovrebbe comportare almeno le seguenti misure: - tenuta della cartella clinica e professionale del lavoratore, - colloquio individuale, - esame clinico generale e segnatamente del torace, - esami della funzionalità polmonare (spirometria e curva flusso-volume). Il medico e/o l'autorità preposta alla sorveglianza medica devono decidere, alla luce delle conoscenze più recenti in materia di medicina del lavoro, dell'opportunità o meno di realizzare altri esami, quali la citologia dello sputo, la radiografia toracica o una tomodensitometria (35).

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 24 settembre 1983, n. L 263. Entrata in vigore il 22 settembre 1983. (2) Termine di recepimento: 1 gennaio 1987. Direttiva recepita con D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277. (3) Termini soppressi dall'articolo 13 della direttiva 98/24/CE. (4) Paragrafo abrogato dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE. (5) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE. (6) Paragrafo inizialmente sostituito dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/382/CEE e successivamente così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE. (7) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE. (8) Punto così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE. (9) Punto così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE. (10) Articolo così sostituito dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/382/CEE. (11) Comma aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE. (12) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE. (13)Articolo inizialmente modificato dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 91/382/CEE e successivamente così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE. (14) Articolo inizialmente sostituito dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/382/CEE e successivamente così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE. (15) Articolo così sostituito dall'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 91/382/CEE. (16) Paragrafo abrogato dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE. (17) Paragrafo così sostituito dall'articolo 13 della direttiva 98/24/CE. (18) Comma così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE. (19) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE. (20) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE. (21) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE. (22) Comma così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE. (23) Comma così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE. (24) Comma aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 91/382/CEE. (25) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva 91/382/CEE. (26) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE. (27) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE. (28) Lettera così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE. (29) Comma così modificato dall'articolo 13 della direttiva 98/24/CE. (30) Punto così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE. (31) Punto così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE. (32) Punto aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE. (33) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE. (34) Allegato abrogato dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE. (35) Punto così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2003/18/CE.