CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
|
|
- Angelo Albanese
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti dalle piccole e medie aziende esercenti la produzione del cemento, del fibro-cemento, della calce e del gesso 31 GENNAIO 1991 Parti stipulanti Associazione nazionale imprese edili (ANIEM) e Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (FILCA-CISL) Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affine ed estrattive (FILLEA-CGIL) Federazione nazionale lavoratori edili, affini e del legno (FENEAL-UIL) Art. 34 (Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori) Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valorilimite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma, e dall'art. 24, paragr. 14, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale". Nelle more dell'attuazione di quanto disposto nei citati articoli, e quindi in attesa dell'emanazione del Testo unico in materia di sicurezza del lavoro, le parti stesse convengono di far riferimento al documento allegato al presente articolo. Le parti stesse, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, riconoscendo ai lavoratori mediante loro rappresentanze il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, la elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, convengono quanto segue. Potrà essere affidata ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità sanitarie locali di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica la rilevazione dei fattori di nocività ed insalubrità. Gli oneri per il complesso degli interventi degli Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica sono a carico dell'azienda. Il personale di detti Istituti o Enti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.
2 Ai fini dei controlli e delle iniziative di miglioramento di competenza delle R.S.A., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 300/1970 e della legge n. 833/1978 il Consiglio di fabbrica presenzierà, con proprio rappresentante interno, alle rilevazioni di cui al 3 comma nonchè alla trascrizione dei risultati nei registri dei dati ambientali e biostatistici. In condizioni di normalità le rilevazioni avverranno di regola ad intervalli non superiori a 24 mesi dalle conclusioni della precedente rilevazione per le posizioni significative di lavoro verificate con il Consiglio di fabbrica. I risultati delle rilevazioni di cui sopra, unitamente ai dati di cui ai registri dei dati ambientali e biostatistici e degli infortuni, su richiesta del Consiglio di fabbrica, formeranno oggetto di esame congiunto nel corso di apposito incontro con la Direzione aziendale. Al suddetto incontro potranno prendere parte anche tecnici che hanno effettuato le rilevazioni. I risultati delle rilevazioni ambientali - fermo restando quanto previsto dall'art del codice civile - saranno raccolti in un registro detto dei "Dati ambientali", istituito presso lo stabilimento, conservato dalla Direzione e a disposizione del Consiglio di fabbrica per consultazione. Viene pure istituito un registro dei "Dati biostatistici" destinato a raccogliere le statistiche afferenti alle assenze, per reparti di lavoro, dovute ad infortunio, malattia o malattia professionale. Anche tale registro, così come il registro aziendale degli infortuni di cui all'art. 403 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, sarà conservato a cura della Direzione aziendale e resterà a disposizione del Consiglio di fabbrica per consultazione. In occasione dell'incontro di informativa di Gruppo a livello nazionale, le parti esamineranno i risultati degli accertamenti sanitari e ambientali svolti nelle diverse unità produttive anche al fine di valutare la possibilità di pervenire ad una armonizzazione dei criteri eseguiti in detti accertamenti. Le aziende cureranno che nell'ambito delle unità produttive, ivi comprese le miniere e le cave, i lavoratori siano edotti dei rischi specifici cui sono esposti e siano informati con iniziative adeguate sulle norme di sicurezza e sui mezzi di protezione individuale da adottare ai sensi dei provvedimenti legislativi per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nonchè del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 recante norme di pulizia delle miniere delle cave. In caso d'innovazioni tecnologiche che comportino l'impiego di una nuova sostanza, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnicomediche) esistenti, dando preventiva informazione al Consiglio di fabbrica dei mezzi e delle procedure di prevenzione da adottare in relazione al corretto impiego della sostanza stessa se essa comporta potenziali rischi. Le aziende, inoltre, forniranno notizie al Consiglio di fabbrica sulle procedure per lo smaltimento dei rifiuti industriali di cui al D.P.R. 10 settembre 1985, n I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonchè a quelle altre che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate secondo le procedure e modalità previste dai commi precedenti del presente articolo, che individuino oggettive situazioni di particolare nocività. Degli eventuali accertamenti medici specifici, attuati a seguito dei risultati delle rilevazioni ambientali, sarà data notizia al Consiglio di fabbrica. Gli accertamenti medico-radiografici saranno affidati ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico e/o ad Istituti o medici specialisti abilitati, scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica.
3 Ove dette visite evidenziassero la necessità di accertamenti specialistici o radiografici questi saranno effettuati a carico dei competenti Istituti assicurativi e previdenziali. Viene istituito il libretto personale sanitario e di rischio sul quale saranno registrati i risultati degli accertamenti di cui sopra nonchè i dati analitici concernenti: - eventuali visite di assunzione; - visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge; - controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300; - visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici o da Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300; - infortuni sul lavoro; - malattie professionali; - assenze per malattie ed infortunio. Le parti si danno atto che quanto stabilito nel presente accordo realizza le finalità previste dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione sono da coordinare con le norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n Nota a verbale n. 1 A fronte della richiesta delle Organizzazioni dei lavoratori di concedere permessi per la frequenza ad eventuali corsi sulla "prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro" da parte dei lavoratori delle unità produttive, le aziende metteranno a disposizione del Consiglio di fabbrica permessi retribuiti secondo le seguenti modalità: a) 48 ore annue per un lavoratore negli stabilimenti produttivi aventi sino a 99 unità lavorative; b) 88 ore annue da ripartire tra due lavoratori negli stabilimenti produttivi aventi da 100 a 200 unità lavorative; c) 128 ore annue da ripartire tra tre lavoratori negli stabilimenti produttivi aventi oltre 200 unità lavorative. I permessi di cui sopra, ove usufruiti, assorbono sino a concorrenza, quanto già concesso in sede aziendale allo stesso titolo o ad altro titolo in eccedenza a quanto previsto dall'art. 27 del c.c.n.l. 30 aprile La richiesta per poter usufruire dei permessi dovrà essere avanzata dalle Organizzazioni sindacali alla Direzione dello stabilimento con almeno 14 giorni di anticipo, con l'indicazione dei nominativi. Nota a verbale n. 2 Le caratteristiche e le modalità d'uso del registro dei dati ambientali, dei dati biostatistici e del libretto personale sanitario e di rischio già definite con le Organizzazioni sindacali verranno riprodotte in appositi fascicoli a stampa.
4 Nota a verbale n. 3 Le situazioni già in atto concernenti la presente materia saranno mantenute. Norma transitoria Le parti stipulanti, preso atto che per il lavoro svolto su attrezzature munite di videoterminale è stata emanata la Direttiva CEE n. 270 del 29 maggio 1990, esprimono la loro attenzione sull'argomento impegnandosi a realizzare un incontro a livello nazionale per una verifica sull'applicazione della legge di ricezione nell'ordinamento nazionale della predetta Direttiva. Allegato all'art. 34 Valori limite d'esposizione a sostanze inquinanti negli ambienti di lavoro e norme di comportamento per le lavorazioni in amianto-cemento 1) Le parti concordano di far riferimento in via transitoria e per tutte le sostanze inquinanti, eccettuato l'amianto, ai valori TLV (VLP) adottati dall'american Conference of Governmental Industrial Hygienists per l'anno in corso dichiarando altresì di accettare la traduzione del testo in lingua inglese effettuata a cura dell'associazione italiana degli igienisti industriali, così come riportato in appendice n. 1. 2) Per quanto riguarda l'amianto, in attesa dell'emanazione della normativa nazionale contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro, si adottano i seguenti valori limite: a) concentrazione delle fibre di crisotilo nell'aria dei luoghi di lavoro: 0,80 fibre per centimetri cubi, misurata o calcolata rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore; b) concentrazione di crocidolite, amsite o qualunque altra forma di amianto diversa dal crisotilo, sia da sola che in combinazione nell'aria dei luoghi di lavoro: 0,30 fibre per centimetri cubi, misurata o calcolata rispetto a un periodo di riferimento di 8 ore; c) concentrazione delle fibre di crisotilo in combinazione con altre forme di fibre di amianto nell'aria dei luoghi di lavoro: un valore proporzionale calcolato in base ai valori limite di cui alle lettere a) e b), tenuto conto della proporzione di crisotilo e di altre fibre nella miscela Al fine della determinazione dei TLV (VLP), per fibre si intendono tutte le particelle con un rapporto lunghezza/larghezza maggiore o uguale a 3, e che hanno una lunghezza maggiore di 5 micrometri ed una larghezza inferiore a 3 micrometri Si conviene inoltre sulla necessità di adottare un unico metodo di campionamento e conteggio delle fibre di amianto, ed a tal fine le parti concordano di adottare il metodo definito tra numerosi esperti a livello internazionale e noto come "metodo del filtro a membrana" pubblicato dall'asbestos International Association. Tale metodo costituisce parte integrante del presente c.c.n.l. (come riportato in appendice n. 1) Per concorrere al miglioramento delle condizioni ambientali e allo scopo di dare attuazione alle norme di cui alla Direttiva CEE n. 477 del 19 settembre 1983 per le materie che rientrano nella sfera di disponibilità aziendale, le aziende si impegnano ad attenersi alle seguenti norme di comportamento:
5 a) è vietato l'uso dell'amianto a spruzzo; b) i processi lavorativi devono in linea di massima essere concepiti in modo che non vi sia emissione di polvere di amianto nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, la polvere va captata il più vicino possibile al punto di emissione; c) l'amianto allo stato grezzo dovrà essere conservato e trasportato in appositi imballaggi chiusi; d) i lavoratori dovranno consumare eventuali pasti in zone particolari onde evitare rischio di contaminazione da polvere di amianto; e) i lavoratori devono avere a disposizione adeguati indumenti di lavoro o protettivi; e-1) detti indumenti devono restare all'interno dell'impresa. Qualora l'impresa non provveda al loro lavaggio all'interno dell'impresa stessa, essi possono essere lavati in lavanderie esterne, attrezzate per questo tipo di operazioni, semprechè si provveda al loro trasporto in contenitori chiusi; e-2) gli indumenti di lavoro o protettivi vanno riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili; e-3) l'equipaggiamento protettivo va custodito in locali a tale scopo destinati e va controllato e pulito dopo ogni utilizzazione. In caso di equipaggiamento difettoso, vanno adottate adeguate misure per ripararlo o sostituirlo prima di una nuova utilizzazione; f) i lavoratori devono disporre di impianti igienico-sanitari adeguati, comprendenti docce, possibilmente all'interno di percorsi prestabiliti Le aziende inoltre adotteranno comportamenti idonei affinchè i lavoratori, nonchè i loro rappresentanti nello stabilimento, ricevano adeguate informazioni su: a) i rischi potenziali per la salute dovuti all'esposizione alla polvere di amianto; b) l'esistenza di valori limite regolamentari e la necessità della sorveglianza atmosferica; c) le norme igieniche, ivi comprese la necessità di non fumare; d) le precauzioni da prendere per l'uso di equipaggiamenti e indumenti di protezione; e) le misure di precauzione particolari che debbono essere prese per ridurre al minimo l'esposizione. Dichiarazione a verbale Le O.S.L. prendono atto dei valori limite riportati dalla proposta di modifica della direttiva n. 477/1983 nell'art. 34 del presente contratto in via di anticipazione rispetto alle determinazioni che saranno assunte in sede legislativa.
Tra. l Associazione Costruttori Edili della Provincia di Bergamo, rappresentata dal Presidente Dott. Paolo Ferretti, assistito dalla delegazione
Bergamo, 24 luglio 2006 Tra l Associazione Costruttori Edili della Provincia di Bergamo, rappresentata dal Presidente Dott. Paolo Ferretti, assistito dalla delegazione e le Organizzazioni Sindacali provinciali
DettagliE LA SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E DEGLI IMPIANTI
Il D.Lgs. 81/2008 il D.Lgs. 106/2009, le Norme Europee E LA SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E DEGLI IMPIANTI Vincenzo Ventimigla IL D.LGS. 81/2008, il D.Lgs. 106/2009 e le attrezzature
DettagliAvendo più di 65 anni d'età posso essere esonerato dai turni di guardia notturni?
1 OGGETTO ETÀ ED ESONERO DAI TURNI DI GUARDIA NOTTURNA QUESITO (posto in data 4 dicembre 2015) Avendo più di 65 anni d'età posso essere esonerato dai turni di guardia notturni? RISPOSTA (inviata in data
DettagliRischio Biologico D.lgs. 81/08
Rischio Biologico D.lgs. 81/08 TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 266 - Campo di applicazione 1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutte le attività
DettagliValutazione dei rischi di igiene
Valutazione dei rischi di igiene Fattori di rischio professionali Classificazione (1) Rischi per la sicurezza: Elettricità, macchinari, ecc. Rischi per la salute fattori inquinanti connessi con la produzione:
DettagliIl quadro normativo AMMA. Giovanni Monti
D.Lgs. 257/2006 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro Il quadro normativo Giovanni Monti AMMA
DettagliREGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (emanato con D.R. n. 699-2016, prot. n. 15950 I/13 del 30.05.2016) I termini relativi a persone che, nel presente
DettagliPrevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ACCONCIATORI ESTETISTI TATUATORI BODY PIERCING LUOGO DI LAVORO dott. Roman Sisto Scarselletta geom. Guido Barba Tecnici della Prevenzione Bussana 30/11/2015
DettagliLa sorveglianza sanitaria: cosa dice la norma, cosa succede nella applicazione concreta.
Dott.ssa T. Vai Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro - ASL Milano La sorveglianza sanitaria: cosa dice la norma, cosa succede nella applicazione concreta. Assemblea Regionale RLS FILCAMS Milano
DettagliPROTOCOLLO D INTESA. tra. IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, di seguito Ministero, rappresentato dal Ministro On.
PROTOCOLLO D INTESA tra IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, di seguito Ministero, rappresentato dal Ministro On. Gianni Alemanno L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E
DettagliLa responsabilità. La responsabilità sociale. Il progetto Zero Infortuni. La tutela della salute dei lavoratori. I nostri dipendenti
La responsabilità sociale La responsabilità sociale Il progetto Zero Infortuni I nostri dipendenti La tutela della salute dei lavoratori La sicurezza sul lavoro Noi e il territorio prevenzione e sicurezza
DettagliCONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI TRA
CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI TRA L Università degli Studi di Cagliari, codice fiscale 80019600925, con sede legale in Cagliari, Via Università 40, d ora in poi denominata Soggetto promotore, in
DettagliPrime norme per l'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali - Legge n. 80 del 17/03/1998.
Normativa del lavoro in Italia degli ultimi 130 anni 1886 - La legge N. 3657 sul lavoro dei fanciulli nelle cave, nelle miniere e negli opifici, vieta il lavoro prima dei nove anni e del lavoro notturno
DettagliRischio Chimico. Definizioni
Rischio Chimico Definizioni a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come
Dettaglib) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
DettagliRischi connessi all uso di Macchine e Attrezzature di lavoro
Rischi connessi all uso di Macchine e Attrezzature di lavoro D. Lgs. 81-2008 Titolo III CAPO I -Articolo 69 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per: a)
DettagliCapo V. Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali. Art Campo di applicazione
Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali Art. 213. Campo di applicazione 1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori
DettagliPROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA BANCA D ITALIA E LA GUARDIA DI FINANZA
PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA BANCA D ITALIA E LA GUARDIA DI FINANZA La Banca d Italia e la Guardia di Finanza: VISTI il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
DettagliCompiti e responsabilità del Medico Competente
Compiti e responsabilità del Medico Competente Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari U.O. di Medicina del Lavoro Prof. Francesco Mocci sommario Breve storia del m.c. nella nostra Azienda Ruolo e
DettagliSorveglianza Sanitaria
Sorveglianza Sanitaria Art. 41 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui
DettagliArt. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Pagina 1 di 6 Leggi d'italia D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Pubblicato nella
DettagliRACCOMANDAZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO 1
Raccomandazione 197 RACCOMANDAZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio
DettagliCONVENZIONE TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
Assessorato alle Attività Produttive, al Lavoro e al Litorale di Roma Capitale CONVENZIONE TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA Roma Capitale, Assessorato alle Attività Produttive, al Lavoro e al
DettagliREGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista.
REGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista. (Pubblicata nel B.U.R. 28 settembre 1992, n. 84) Art. 1 - Finalità 1.
DettagliTEST 626. 1. All interno dell attività lavorativa è stato designato il RSPP previa consultazione dell RLS?
TEST 626 1. All interno dell attività lavorativa è stato designato il RSPP previa consultazione dell RLS?! identificare responsabile interno o estero all azienda (art. 10, D. Lgs. 626/94) - Il datore di
DettagliFORMAZIONE OBBLIGATORIA RESPONSABILE SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E ADDETTO SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) Modulo base A
FORMAZIONE OBBLIGATORIA RESPONSABILE SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E ADDETTO SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) Modulo base A Comparto: Sicurezza aziendale Codice: 1911023 Descrizione
DettagliSorveglianza sanitaria
Sorveglianza sanitaria Gli accertamenti sanitari: quando devono essere effettuati chi deve essere sottoposto a tali accertamenti cosa sono e a cosa servono quale medico li effettua Compiti del medico competente
DettagliGESTIONE ATTIVITÀ IN APPALTO RAAM SRL
GESTIONE ATTIVITÀ IN APPALTO 1 I datori di lavoro che affidano l esecuzione di lavori, servizi e forniture ad un impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda sono tenuti
DettagliOggetto della valutazione dei rischi (art. 28, comma 1)
Rev. 022010 1 Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28, comma 1) DEVE RIGUARDARE TUTTI I RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI nella scelta delle attrezzature di lavoro delle sostanze
DettagliDalla prevenzione oggettiva alla prevenzione soggettiva. La Comunicazione. e D.Lgs. 81/2008. La comunicazione nel Decreto Legislativo 81/2008
Comunicazione e D.Lgs. 81/2008 Durata: 05 23 La Comunicazione nella D. Lgs. 81/08 dott. Giulio Regosa professionista in comunicazione della salute e sicurezza sul lavoro Dalla prevenzione oggettiva alla
DettagliLe misure di prevenzione
Prevenzione del rischio cancerogeno Piano mirato di prevenzione Applicazione del vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle attività di saldatura di acciai inox
DettagliDecreto legislativo , n. 626 (Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265)
Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626 (Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265) Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
DettagliD.M. 9 luglio 1987, n Criteri di massima in ordine all'idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici
D.M. 9 luglio 1987, n. 328 Criteri di massima in ordine all'idoneità dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1987, n. 180.
DettagliCONTRATTI D APPALTO / D OPERA - ART. 26 DEL D.LGS N. 81/2008 E S.M.I
CONTRATTI D APPALTO / D OPERA - ART. 26 DEL D.LGS N. 81/2008 E S.M.I OBBLIGHI DEL COMMITTENTE Elenco dei documenti da richiedere all impresa esecutrice o al lavoratore autonomo in caso di contratti d appalto
DettagliCORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008. Modulo A
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008 Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 Modulo A Le attrezzature di lavoro in collaborazione
Dettagli- R.L.S. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) -RUOLO - ATTRIBUZIONI COMPITI - NEL SISTEMA SICUREZZA
C P R P - R.L.S. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) -RUOLO - ATTRIBUZIONI COMPITI - NEL SISTEMA SICUREZZA Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
DettagliLavoratore. Datore di lavoro. Dirigente. Preposto
Lavoratore persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,
DettagliPROVINCIA DI SAVONA ATTO DIRIGENZIALE DI NOMINA
PROVINCIA DI SAVONA ATTO DIRIGENZIALE DI NOMINA CLASSIFICA 006.001.001 FASCICOLO 1/2013 OGGETTO: NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE
DettagliL ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE ALLA LUCE DEL D.LGS.81/08 TESTO UNICO IN E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
L ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE ALLA LUCE DEL D.LGS.81/08 TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AMBITI OPERATIVI Art.25 del D.Lgs.81/08 COLLABORAZIONE E
DettagliOrientamenti pratici per la determinazione delle Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) all amianto
elaborati dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro. Lettera Circolare Ministero del Lavoro Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro prot.15/segr/1940
DettagliRuolo dell'informazione e della formazione
Ruolo dell'informazione e della formazione Modulo C4 Programma Parte 1a Ruolo dell informazione e della formazione. Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione
DettagliRAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DURATA: 08 10 1/09 Qualora il lavoratore risulti INIDONEO ad una mansione specifica il datore di lavoro adibisce il lavoraotre, ove possibile ad altra mansione
Dettaglivista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004 ;
LA GIUNTA REGIONALE visto il D.P.R 13 febbraio 1964, n. 185 Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall
DettagliCONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO. per i dipendenti da aziende di confezione in serie di prodotti di abbigliamento
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti da aziende di confezione in serie di prodotti di abbigliamento 27 LUGLIO 1995 Art. 7 (Ambiente di lavoro - Rappresentanti per la sicurezza) 1 -
DettagliDipartimento di LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E CULTURE COMPARATE CONVENZIONE DI TIROCINIO
Dipartimento di LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E CULTURE COMPARATE CONVENZIONE DI TIROCINIO (AI SENSI DELL ART. 1, Legge Regionale del 05/08/2013, N. 23) TRA Il Dipartimento Lettere Lingue Arti. Italianistica
DettagliDAL 1 LUGLIO 2013 AUMENTATE LE SANZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
DAL 1 LUGLIO 2013 AUMENTATE LE SANZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO L art. 9, comma 2, del D.L. n. 76/2013, è stato sostituito il comma 4-bis del D.Lgs. n., relativo alle contravvenzioni
DettagliProvincia di Forlì-Cesena
Provincia di Forlì-Cesena Servizio Progettazione e Manutenzione Fabbricati Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE ANNUALE Provincia di Forlì-Cesena 2012 sito web: www.provincia.fc.it
DettagliINCONTRO SPISAL - MEDICI COMPETENTI Vicenza, 11 marzo 2014
INCONTRO SPISAL - MEDICI COMPETENTI Vicenza, 11 marzo 2014 Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo
DettagliCompiti e ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Corso di In-formazione per lavoratori All interno dell I.N.G.V. Osservatorio Vesuviano 15-Giuno-2016 Riferimenti Normativi Articolo 2 - Definizioni Compiti e ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per
DettagliIL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. di concerto con I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA SANITA' E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
D.M. 29 settembre 1998, n. 382. Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute
DettagliD.G.R. n. 71-18113 del 07/04/1997
D.G.R. n. 71-18113 del 07/04/1997 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 artt. 6, 7 e 8 e D.C.R. n. 964-17595 del 13 dicembre 1994. Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti
DettagliSICUREZZA SUL LAVORO TUTELA DELLA MATERNITA' DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Norme in Materia di Sicurezza SICUREZZA SUL LAVORO Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n. 25 Protezione da agenti chimici Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 66 Attuazione delle direttive 97/42/CE
Dettaglii n d i c e Art. 1 - Finalità Pagina 3 Art. 2 - Volontarietà del servizio Pagina 3 Art. 3 - Figure costituenti il servizio di volontariato Pagina 3 Ar
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA AMBIENTALE Pagina1 i n d i c e Art. 1 - Finalità Pagina 3 Art. 2 - Volontarietà del servizio Pagina 3 Art. 3 - Figure costituenti il servizio di volontariato
DettagliD. LGS 81/2008. Sorveglianza sanitaria
D. LGS 81/2008 LA PREVENZIONE SANITARIA IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE Sorveglianza sanitaria Nelle aziende ove i fattori di rischio lo richiedano, viene nominato il cosiddetto medico competente che effettua
DettagliRegolamento per la verificazione periodica di strumenti metrici
CCIAA Bolzano Servizio metrico Regolamento per la verificazione periodica di strumenti metrici (in attuazione dell art. 3 del decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato 28 marzo
Dettagliindietro ACCORDO DEL SETIORE AGRICOLO PER LA DISCIPLINA DELL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE
indietro ACCORDO DEL SETIORE AGRICOLO PER LA DISCIPLINA DELL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE AI SENSI DEL D.LGS. N. 167/2011 Le Parti - rilevata la scelta condivisa di valorizzare la contrattazione
DettagliI PROFILI DI RISCHIO NEI COMPARTI PRODUTTIVI DELL ARTIGIANATO, DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E PUBBLICI ESERCIZI. COMPARTO: CHIMICO (TRASFORMAZIONE).
1 Ellisse-Ricerca in convenzione con l ISPESL I PROFILI DI RISCHIO NEI COMPARTI PRODUTTIVI DELL ARTIGIANATO, DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E PUBBLICI ESERCIZI. COMPARTO: CHIMICO (TRASFORMAZIONE). Ricerca:
DettagliASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
R E G I O N E P U G L I A ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE Regolamento Disposizioni regolamentari per la disciplina delle Aziende Ospedaliero Universitarie della Regione Puglia ai sensi del D.L.gs
DettagliDPR 318 e sua entrata in vigore
DPR 318 e sua entrata in vigore Nel luglio del 1999 il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il DPR 318 "Regolamento recante norme in materia di individuazione delle misure di sicurezza minime
DettagliUNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS Provincia CA
UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS Provincia CA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE LOCALI EX OFFICINA ERSAT LOC. CASTIADAS CENTRO DEL COMUNE DI CASTIADAS Committente UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS
DettagliIL MINISTRO DEL TESORO
D.M. 6 luglio 1994. Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali
DettagliINFORMATIVA NOMINA RLS
INFORMATIVA NOMINA RLS La nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs 81/08 stabilisce che:
DettagliDECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 9 aprile 2008 UNICO TESTO NORMATIVO in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori
DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 9 aprile 2008 UNICO TESTO NORMATIVO in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori STRUTTURA DEL TESTO Relatore: dott. ing. Ferè Michele DECRETO LEGISLATIVO
DettagliDISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA DI AMIANTO NORMATIVA NAZIONALE
SERVIZIO SANITARIO FRIULI VENEZIA GIULIA Azienda per l Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina Centro Regionale Unico Amianto CRUA DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA DI AMIANTO
DettagliL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Delibera 56/99 (adottata il 7 maggio 1999) REGOLAMENTO PER LE AUDIZIONI PERIODICHE DELLE FORMAZIONI ASSOCIATIVE DI CONSUMATORI E UTENTI, DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE, DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DELLE
DettagliLA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE
LA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE Art. 30 D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 231/01 I soggetti del sistema di prevenzione aziendale Datore di lavoro Dirigente Preposto Lavoratore Medico competente
DettagliNorme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica (2) (3).
D.M. 18 febbraio 1982 (1). Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica (2) (3). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1982, n. 63. (2) Vedi, anche, il D.M. 28 febbraio 1983. (3) Emanato
DettagliIL DLgs 81/08: QUALI OBBLIGHI? leo morisi
IL DLgs 81/08: QUALI OBBLIGHI? leo morisi 1 Struttura Il DLgs 81/08 è composto da 305 articoli, 51 allegati + di 20 decreti o linee guida o regolamenti delegati Abroga: Il DPR 547/55 Il DPR 164/56 Il DPR
DettagliQUESTIONARIO PER ESPERTI IN AMIANTO
QUESTIONARIO PER ESPERTI IN AMIANTO Lo scopo del pres questionario è quello di sapere la Vostra opinione da esperti sulla conoscenza che le PMI nel settore delle costruzioni hanno attualm sulle procedure
DettagliCONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA
CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA Il Comune di Roma, XIV Dipartimento - III U.O. Formazione Professionale Coordinamento Attività Disabili, P. IVA 01057861005, d ora in poi denominato
DettagliDOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
CANTIERE DEI LAVORI DI MIRANO (VE) PRESSO I.P.A.B. LUIGI MARIUTTO DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ai sensi dell art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 come modificato
DettagliCORSO DI FORMAZIONE Art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. g Antonio Giorgi RSPP
I.C. A. VOLTA Via Botticelli, 31 04100 Latina CORSO DI FORMAZIONE Art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Ing. g Antonio Giorgi g RSPP Il Decreto legislativo 9 aprile
DettagliIL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV
IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di
Dettaglischeda formativa istituto professionale scuola secondaria di 2 università
Allegato 1 scheda formativa informazioni personali nome e cognome _ luogo di nascita data di nascita / / indirizzo città provincia istruzione e formazione istituto professionale scuola secondaria di 2
DettagliSICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
Decreto Legislativo del Governo n 242 del 19/03/1996 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento
DettagliCONFERENZA STATO REGIONI SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2003
CONFERENZA STATO REGIONI SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2003 Repertorio Atti n. 1868 del 26 novembre 2003 Oggetto:Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano
DettagliSEMINARIO. Le nuove regole
SEMINARIO Le nuove regole Attuazione del D.M. 04/02/2011: lo stato dell arte Ing. Michele Candreva Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Presidente della Commissione per i Lavori sotto tensione
DettagliFondo Regionale per l'occupazione delle persone disabili di cui all'art. 60 della L.R. 30/2008
Fondo Regionale per l'occupazione delle persone disabili di cui all'art. 60 della L.R. 30/2008 MARCA DA BOLLO 16,00 [indicare eventuali riferimenti normativi di esenzione dall applicazione del bollo] Alla
DettagliI livelli essenziali di assistenza (LEA) DPCM 29 novembre 2001
I livelli essenziali di assistenza (LEA) DPCM 29 novembre 2001 DPCM 29 novembre 2001 Emanato ai sensi dell art. 1 del D.Lgs. n. 502/92 Applica un accordo Stato Regioni Art. 1 D.Lgs. n. 502/92 Il Servizio
DettagliLICEO SCIENTIFICO STATALE Europa Unita
Prot. n. 1198/C14 Porto Torres, 20/04/2011 Codice identificativo gara n 2170760 Impegno n Registro contratti CONVENZIONE PER Conferimento dell incarico per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di
Dettaglifile://\\poldo\ecologia\aria\impianti TERMICI\normativa per sito internet\dpr_551_1999.html
Page 1 of 5 DPR 21/12/1999 n.551 - Vigente alla G.U. 04/09/2008 n. 207 EDILIZIA E URBANISTICA DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n. 551 (1). Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26
DettagliModulo B6. PROGRAMMA CORSO MODULO A Il sistema legislativo: D. Lgs. 81/2008 e modifiche (D. Lgs. 106/09)
Corso RSPP Modulo A+B+C+ per consulenti Titolo corsosettore Costo (IVA Durata ore esclusa) Modulo A 28 600 Modulo B1 Agricoltura 36 800 Modulo B2 Pesca 36 800 Modulo B3 Estrazioni Minerali e Costruzioni
DettagliDeliberazione Giunta Regionale n. 863 del 29/12/2015
Deliberazione Giunta Regionale n. 863 del 29/12/2015 Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali Direzione Generale 4 - Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Oggetto dell'atto:
DettagliRegione Liguria L.R. 28 maggio 1992 n.15 "Disciplina del volontariato" B.U.R. n. 10 del 10 giugno 1992
Regione Liguria L.R. 28 maggio 1992 n.15 "Disciplina del volontariato" B.U.R. n. 10 del 10 giugno 1992 Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Liguria riconosce l'elevato valore sociale del volontariato quale
DettagliELENCO DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE IN AZIENDA A SUPPORTO DELL AUTOCERTIFICAZIONE
ELENCO DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE IN AZIENDA A SUPPORTO DELL AUTOCERTIFICAZIONE 1. autorizzazioni edilizie planimetrie aggiornate (sede dell impresa) certificato di Licenza d Uso o Agibilità (sede dell
DettagliD.M. 18 febbraio 1982 Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica
D.M. 18 febbraio 1982 Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica Il Ministro della Sanità Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099, sulla tutela sanitaria delle attività sportive; Visto
DettagliCOMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO OGGETTO: Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, di diritto pubblico, ai sensi dell art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo
DettagliIl Decreto Legislativo n 81
Il Decreto Legislativo 9.04.2008 n 81 Essendo il centro sportivo anche un luogo ove agiscono dei lavoratori, devono essere applicate anche le normative contenute nel D. Lgs. 81/2008 a salvaguardia della
DettagliSUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE SULL EMITTENTE
Banca di Legnano Società per Azioni Sede sociale e direzione generale in Legnano (MI), Largo F. Tosi n. 9 Società appartenente al Gruppo BIPIEMME Iscritta all albo delle banche al n. 5542 Capitale sociale
DettagliMODULO A PER RSPP/ASPP- MACRO SETTORE DI ATTIVITA : TUTTI
MODULO A PER RSPP/ASPP- MACRO SETTORE DI ATTIVITA : TUTTI MODULO ORE ARGOMENTO La filosofia del D.lgs 66/94 in riferimento METODI MATERIALI DIDATTICI DOCENTI L approccio alla prevenzione attraverso il
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 MARZO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 MARZO 1992, n. 309 (GU n. 136 del 11/06/1992) REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER LA TUTELA DELLE ACQUE, LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI, IL RISANAMENTO
DettagliCORSO PER GLI RLS (32 ore)
SANZIONI 1 SANZIONI 2 3 CORSO PER GLI RLS (32 ore) Corso RLS in aziende con meno di 50 dipendenti e aziende con più di 50 dipendenti Ogni attività lavorativa, nella quale sono presenti dei lavoratori,
DettagliCONTRATTO PER ATTIVITÁ DI INSEGNAMENTO
Rep. 8/2017 Prot. N 182 del 18/01 /2017 Tit. VII Cl 4 CONTRATTO PER ATTIVITÁ DI INSEGNAMENTO (Ai sensi e per gli effetti dell art. 23, comma 2 della Legge 30.12.2010, n. 240) TRA l'università degli Studi
DettagliOT24. riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (D.M.
OT24 riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (D.M. 12/12/2000) Relazione : Paolo Musi M2 Engineering, via Borsellino 2, Reggio
DettagliDOCUMENTO UNICO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SUL LAVORO COMPRESO RISCHI PER INTERFERENZE INTEGRAZIONE SPECIFICA PER ATTIVITA DI SPAZZAMENTO
DOCUMENTO UNICO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SUL LAVORO COMPRESO RISCHI PER INTERFERENZE INTEGRAZIONE SPECIFICA PER ATTIVITA DI SPAZZAMENTO 1 Interferenze per Ditte esterne. Sezione specifica per servizio
Dettagli(2) Inserisce un periodo, dopo il primo, all'art. 2, comma 6, L. 12 giugno 1990, n. 146.
L. 11-4-2000 n. 83 Modifiche ed integrazioni della L. 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona
DettagliAMBIENTE E SICUREZZA -TARIFFARIO ANNO 2017 SEZIONE CORSI
Prot: AS 02/2017 del 26 gennaio 2017 AMBIENTE E SICUREZZA -TARIFFARIO ANNO 2017 CORSI RSPP RISCHIO BASSO 16 ORE SEZIONE CORSI Euro 218,00 Euro 270,00 RISCHIO ALTO 48 ORE Euro 490,00 Euro 610,00 AGGIORNAMENTO
Dettagli«Decreto sugli enti di certificazione»
«Decreto sugli enti di certificazione» Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della
DettagliControlli e sanzioni in materia di Prevenzione Incendi
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO CASERTA Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Controlli e sanzioni in materia di Prevenzione
DettagliCONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI FEDERAMBIENTE 2 BIENNIO ECONOMICO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI FEDERAMBIENTE 2 BIENNIO ECONOMICO 2005-2006 Pag. 2 Addì, 24 giugno 2005 FEDERAMBIENTE, rappresentata dal Presidente Guido
Dettagli