CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

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1 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti dalle piccole e medie aziende esercenti la produzione del cemento, del fibro-cemento, della calce e del gesso 31 GENNAIO 1991 Parti stipulanti Associazione nazionale imprese edili (ANIEM) e Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (FILCA-CISL) Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affine ed estrattive (FILLEA-CGIL) Federazione nazionale lavoratori edili, affini e del legno (FENEAL-UIL) Art. 34 (Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori) Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valorilimite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma, e dall'art. 24, paragr. 14, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale". Nelle more dell'attuazione di quanto disposto nei citati articoli, e quindi in attesa dell'emanazione del Testo unico in materia di sicurezza del lavoro, le parti stesse convengono di far riferimento al documento allegato al presente articolo. Le parti stesse, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, riconoscendo ai lavoratori mediante loro rappresentanze il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, la elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, convengono quanto segue. Potrà essere affidata ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità sanitarie locali di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica la rilevazione dei fattori di nocività ed insalubrità. Gli oneri per il complesso degli interventi degli Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica sono a carico dell'azienda. Il personale di detti Istituti o Enti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.

2 Ai fini dei controlli e delle iniziative di miglioramento di competenza delle R.S.A., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 300/1970 e della legge n. 833/1978 il Consiglio di fabbrica presenzierà, con proprio rappresentante interno, alle rilevazioni di cui al 3 comma nonchè alla trascrizione dei risultati nei registri dei dati ambientali e biostatistici. In condizioni di normalità le rilevazioni avverranno di regola ad intervalli non superiori a 24 mesi dalle conclusioni della precedente rilevazione per le posizioni significative di lavoro verificate con il Consiglio di fabbrica. I risultati delle rilevazioni di cui sopra, unitamente ai dati di cui ai registri dei dati ambientali e biostatistici e degli infortuni, su richiesta del Consiglio di fabbrica, formeranno oggetto di esame congiunto nel corso di apposito incontro con la Direzione aziendale. Al suddetto incontro potranno prendere parte anche tecnici che hanno effettuato le rilevazioni. I risultati delle rilevazioni ambientali - fermo restando quanto previsto dall'art del codice civile - saranno raccolti in un registro detto dei "Dati ambientali", istituito presso lo stabilimento, conservato dalla Direzione e a disposizione del Consiglio di fabbrica per consultazione. Viene pure istituito un registro dei "Dati biostatistici" destinato a raccogliere le statistiche afferenti alle assenze, per reparti di lavoro, dovute ad infortunio, malattia o malattia professionale. Anche tale registro, così come il registro aziendale degli infortuni di cui all'art. 403 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, sarà conservato a cura della Direzione aziendale e resterà a disposizione del Consiglio di fabbrica per consultazione. In occasione dell'incontro di informativa di Gruppo a livello nazionale, le parti esamineranno i risultati degli accertamenti sanitari e ambientali svolti nelle diverse unità produttive anche al fine di valutare la possibilità di pervenire ad una armonizzazione dei criteri eseguiti in detti accertamenti. Le aziende cureranno che nell'ambito delle unità produttive, ivi comprese le miniere e le cave, i lavoratori siano edotti dei rischi specifici cui sono esposti e siano informati con iniziative adeguate sulle norme di sicurezza e sui mezzi di protezione individuale da adottare ai sensi dei provvedimenti legislativi per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nonchè del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 recante norme di pulizia delle miniere delle cave. In caso d'innovazioni tecnologiche che comportino l'impiego di una nuova sostanza, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnicomediche) esistenti, dando preventiva informazione al Consiglio di fabbrica dei mezzi e delle procedure di prevenzione da adottare in relazione al corretto impiego della sostanza stessa se essa comporta potenziali rischi. Le aziende, inoltre, forniranno notizie al Consiglio di fabbrica sulle procedure per lo smaltimento dei rifiuti industriali di cui al D.P.R. 10 settembre 1985, n I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonchè a quelle altre che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate secondo le procedure e modalità previste dai commi precedenti del presente articolo, che individuino oggettive situazioni di particolare nocività. Degli eventuali accertamenti medici specifici, attuati a seguito dei risultati delle rilevazioni ambientali, sarà data notizia al Consiglio di fabbrica. Gli accertamenti medico-radiografici saranno affidati ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico e/o ad Istituti o medici specialisti abilitati, scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica.

3 Ove dette visite evidenziassero la necessità di accertamenti specialistici o radiografici questi saranno effettuati a carico dei competenti Istituti assicurativi e previdenziali. Viene istituito il libretto personale sanitario e di rischio sul quale saranno registrati i risultati degli accertamenti di cui sopra nonchè i dati analitici concernenti: - eventuali visite di assunzione; - visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge; - controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300; - visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici o da Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300; - infortuni sul lavoro; - malattie professionali; - assenze per malattie ed infortunio. Le parti si danno atto che quanto stabilito nel presente accordo realizza le finalità previste dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione sono da coordinare con le norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n Nota a verbale n. 1 A fronte della richiesta delle Organizzazioni dei lavoratori di concedere permessi per la frequenza ad eventuali corsi sulla "prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro" da parte dei lavoratori delle unità produttive, le aziende metteranno a disposizione del Consiglio di fabbrica permessi retribuiti secondo le seguenti modalità: a) 48 ore annue per un lavoratore negli stabilimenti produttivi aventi sino a 99 unità lavorative; b) 88 ore annue da ripartire tra due lavoratori negli stabilimenti produttivi aventi da 100 a 200 unità lavorative; c) 128 ore annue da ripartire tra tre lavoratori negli stabilimenti produttivi aventi oltre 200 unità lavorative. I permessi di cui sopra, ove usufruiti, assorbono sino a concorrenza, quanto già concesso in sede aziendale allo stesso titolo o ad altro titolo in eccedenza a quanto previsto dall'art. 27 del c.c.n.l. 30 aprile La richiesta per poter usufruire dei permessi dovrà essere avanzata dalle Organizzazioni sindacali alla Direzione dello stabilimento con almeno 14 giorni di anticipo, con l'indicazione dei nominativi. Nota a verbale n. 2 Le caratteristiche e le modalità d'uso del registro dei dati ambientali, dei dati biostatistici e del libretto personale sanitario e di rischio già definite con le Organizzazioni sindacali verranno riprodotte in appositi fascicoli a stampa.

4 Nota a verbale n. 3 Le situazioni già in atto concernenti la presente materia saranno mantenute. Norma transitoria Le parti stipulanti, preso atto che per il lavoro svolto su attrezzature munite di videoterminale è stata emanata la Direttiva CEE n. 270 del 29 maggio 1990, esprimono la loro attenzione sull'argomento impegnandosi a realizzare un incontro a livello nazionale per una verifica sull'applicazione della legge di ricezione nell'ordinamento nazionale della predetta Direttiva. Allegato all'art. 34 Valori limite d'esposizione a sostanze inquinanti negli ambienti di lavoro e norme di comportamento per le lavorazioni in amianto-cemento 1) Le parti concordano di far riferimento in via transitoria e per tutte le sostanze inquinanti, eccettuato l'amianto, ai valori TLV (VLP) adottati dall'american Conference of Governmental Industrial Hygienists per l'anno in corso dichiarando altresì di accettare la traduzione del testo in lingua inglese effettuata a cura dell'associazione italiana degli igienisti industriali, così come riportato in appendice n. 1. 2) Per quanto riguarda l'amianto, in attesa dell'emanazione della normativa nazionale contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro, si adottano i seguenti valori limite: a) concentrazione delle fibre di crisotilo nell'aria dei luoghi di lavoro: 0,80 fibre per centimetri cubi, misurata o calcolata rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore; b) concentrazione di crocidolite, amsite o qualunque altra forma di amianto diversa dal crisotilo, sia da sola che in combinazione nell'aria dei luoghi di lavoro: 0,30 fibre per centimetri cubi, misurata o calcolata rispetto a un periodo di riferimento di 8 ore; c) concentrazione delle fibre di crisotilo in combinazione con altre forme di fibre di amianto nell'aria dei luoghi di lavoro: un valore proporzionale calcolato in base ai valori limite di cui alle lettere a) e b), tenuto conto della proporzione di crisotilo e di altre fibre nella miscela Al fine della determinazione dei TLV (VLP), per fibre si intendono tutte le particelle con un rapporto lunghezza/larghezza maggiore o uguale a 3, e che hanno una lunghezza maggiore di 5 micrometri ed una larghezza inferiore a 3 micrometri Si conviene inoltre sulla necessità di adottare un unico metodo di campionamento e conteggio delle fibre di amianto, ed a tal fine le parti concordano di adottare il metodo definito tra numerosi esperti a livello internazionale e noto come "metodo del filtro a membrana" pubblicato dall'asbestos International Association. Tale metodo costituisce parte integrante del presente c.c.n.l. (come riportato in appendice n. 1) Per concorrere al miglioramento delle condizioni ambientali e allo scopo di dare attuazione alle norme di cui alla Direttiva CEE n. 477 del 19 settembre 1983 per le materie che rientrano nella sfera di disponibilità aziendale, le aziende si impegnano ad attenersi alle seguenti norme di comportamento:

5 a) è vietato l'uso dell'amianto a spruzzo; b) i processi lavorativi devono in linea di massima essere concepiti in modo che non vi sia emissione di polvere di amianto nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, la polvere va captata il più vicino possibile al punto di emissione; c) l'amianto allo stato grezzo dovrà essere conservato e trasportato in appositi imballaggi chiusi; d) i lavoratori dovranno consumare eventuali pasti in zone particolari onde evitare rischio di contaminazione da polvere di amianto; e) i lavoratori devono avere a disposizione adeguati indumenti di lavoro o protettivi; e-1) detti indumenti devono restare all'interno dell'impresa. Qualora l'impresa non provveda al loro lavaggio all'interno dell'impresa stessa, essi possono essere lavati in lavanderie esterne, attrezzate per questo tipo di operazioni, semprechè si provveda al loro trasporto in contenitori chiusi; e-2) gli indumenti di lavoro o protettivi vanno riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili; e-3) l'equipaggiamento protettivo va custodito in locali a tale scopo destinati e va controllato e pulito dopo ogni utilizzazione. In caso di equipaggiamento difettoso, vanno adottate adeguate misure per ripararlo o sostituirlo prima di una nuova utilizzazione; f) i lavoratori devono disporre di impianti igienico-sanitari adeguati, comprendenti docce, possibilmente all'interno di percorsi prestabiliti Le aziende inoltre adotteranno comportamenti idonei affinchè i lavoratori, nonchè i loro rappresentanti nello stabilimento, ricevano adeguate informazioni su: a) i rischi potenziali per la salute dovuti all'esposizione alla polvere di amianto; b) l'esistenza di valori limite regolamentari e la necessità della sorveglianza atmosferica; c) le norme igieniche, ivi comprese la necessità di non fumare; d) le precauzioni da prendere per l'uso di equipaggiamenti e indumenti di protezione; e) le misure di precauzione particolari che debbono essere prese per ridurre al minimo l'esposizione. Dichiarazione a verbale Le O.S.L. prendono atto dei valori limite riportati dalla proposta di modifica della direttiva n. 477/1983 nell'art. 34 del presente contratto in via di anticipazione rispetto alle determinazioni che saranno assunte in sede legislativa.

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