N.30 PDF Numero 10 PDF - anno 2012 DIRETTORE RINO PAVANELLO Rivista Ambiente e Lavoro 2012 PDF Manuale Tecnico-giuridico di In-formazione e Documentazione per RSPP, RLS, Giuristi, Operatori, Tecnici e Medici della Prevenzione SPECIALE PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE PMI Decreto Interministeriale 30.11.2012 Testo dell Interpello del 15.11.2012 Informazioni sul Software Moses PMI
Rivista Ambiente e Lavoro Febbraio 2011 SPECIALE ALCOLDIPENDENZA IN QUESTO NUMERO INDICE 2 SPECIALE PROCEDURE STANDARDIZZATE Sintesi 3 Decreto Interministeriale 30.11.2012 6 Allegato al D.I. 30.12.2012 10 Interpello n.7 del 15.11.2012 35 Software MOSES PMI 40
Associazione Ambiente e Lavoro Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi: pubblicato il Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 Software "MOSES PMI : versioni gratuita FREE e PRO Introduzione Il Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 è stato: comunicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 2855 del 6 dicembre 2012 pubblicato sul sito del Ministero del Lavoroo il 7.12.2012 recepiscee le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s. m.i., ai sensi dell art.6,, comma 8, lettera f), del D.Lgs. 81/2008. In questo documentoo pubblichiamo, nell ordine: Sintesi Decreto interministeriale 30.11.2012 (G.U. n. 285 del 6 dicembre 2012) Allegato al D.I. 30.11.2012, pubblicato sull sito del Ministero dell Lavoro il 7.12.2012, che contiene le specifichee procedure standardizzate interpello n. 7/2012 informazioni sui software "MOSES PMI : versioni gratuita FREE e PRO All indirizzo: http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?idnews=93499 è possibile consultare ulteriori documenti, tra cui video filmati informativi. Per essere sempre informati: http:// /www.amblav.it Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli, 497 20099 Sesto San Giovannii (Mi) Mail: info@amblav.it dossier@amblav.it Tel.: 02.26223120 02.27007164 Fax 02.26223130 02.25706238
SINTESI 1. Scopo Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, per indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di: individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 2. Campo di applicazione La presente procedura: 2.A) si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.), ma sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell art.28, cioè, le aziende di cui all articolo 31, comma 6, lettere: a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni; b) centrali termoelettriche; c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni Queste aziende fino al 31.12.2012, possono: utilizzare la autocertificazione (nei limiti della sua validità e dimostrabilità) oppure utilizzare volontariamente le procedure standardizzate, di cui al presente decreto 30.11.2012. Queste aziende dopo il 31.12.2012, devono, come previsto dall interpello n.7/2012 del 15 novembre 2012 (pubblicato a pag. 35 di questa rivista): utilizzare volontariamente le procedure standardizzate oppure in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi), ai sensi dell art.28 come previsto dall interpello n.7/2012 del 15 novembre 2012 (pubblicato a pag. 35 di questa rivista). 2.B) può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7), ai sensi dell art.28, per cui sono escluse le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, cioè: a) aziende di cui all articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate al precedente punto.a); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all amianto (art.29 comma 7) Queste aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi), ai sensi dell art.28.
PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ai sensi dell art. 29 D.Lgs. 81/2008 1
LE PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: UNO STRUMENTO APPLICATIVO di Rita Tazzioli e Edoardo Galatola 1. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Il Datore di Lavoro effettua la valutazione dei rischi, con il coinvolgimento del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, se nominato e la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, per loro tramite, dei lavoratori stessi. Il documento di valutazione contiene: - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; - l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione; - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; - l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; - l indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; - l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto (relativi ad attrezzature, ambienti, sostanze chimiche pericolose, agenti fisici, biologici, etc.). La valutazione e il documento viene rielaborata, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, in occasione di: - modifiche del processo produttivo o dell organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori; - in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o in funzione di nuove richieste normative; - a seguito di infortuni /incidenti significativi; - quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità; - secondo i criteri riportati nei Titoli Speciali della legge. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate e il documento di valutazione dei rischi, in maniera completa o parziale, deve essere revisionato. 2. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER AZIENDE SINO A 50 LAVORATORI Fino al 31 dicembre 2012 i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno autocertificare l avvenuta valutazione dei rischi. Successivamente a tale data, dovranno effettuare la valutazione dei rischi avvalendosi di procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Sono escluse le attività che comportano rischi particolari, come specificato all articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). Potranno altresì adottare la medesima procedura di valutazione dei rischi anche i datori di lavoro di aziende sino a 50 dipendenti. Anche in questo caso sono escluse le attività specificate all articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) oltre che tutte quelle attività comportanti l esposizione dei lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all esposizione ad amianto. 3. LE PROCEDURE STANDARDIZZATE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Ad oggi, la Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ha approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, con provvedimento che è stato trasmesso alla Conferenza Stato Regioni per l acquisizione del relativo parere e dovrà successivamente essere recepito con decreto interministeriale. 2012