OGGETTO: Le novità in materia di riscossione



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Transcript:

Ai gentili Iscritti Loro sedi OGGETTO: Le novità in materia di riscossione Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza del fatto che il D.L. 21.6.2013, n. 69 (c.d. "decreto Fare"), convertito nella L. 9.8.2013 n. 98, ha introdotto alcune innovazioni in materia di riscossione coattiva, che riguardano principalmente: la dilazione delle somme iscritte a ruolo; il fermo dei beni mobili registrati; il pignoramento immobiliare; alcune delle fasi che interessano il procedimento di espropriazione esattoriale. Nel complesso, le modifiche hanno l'effetto di rendere meno gravoso nei confronti dei contribuenti il sistema di riscossione, e ciò lo si nota soprattutto dal fatto che il limite al di sotto del quale l'espropriazione immobiliare non è più possibile è stato innalzato da 20.000,00 a 120.000,00 euro. Dilazione fino a 120 rate Prima delle modifiche apportate dal decreto Fare, la dilazione delle somme iscritte a ruolo oppure derivanti da avvisi di accertamento "esecutivi" poteva essere accordata sino a un massimo di 72 rate mensili, previa dimostrazione dello stato di temporanea difficoltà economica. Il D.L. 69/2013 legittima Equitalia a concedere al contribuente una rateazione per un periodo massimo di 120 rate mensili. La maggiore dilazione può essere concessa: per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati (imprese in contabilità semplificata, contribuenti nuove iniziative/minimi), qualora l importo della rata 1

superi il 20% del reddito mensile del nucleo familiare. Il richiedente dovrà produrre, in allegato all istanza di rateazione, l ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) nel quale è prevista l indicazione dell ISR (Indicatore della Situazione Reddituale); per i soggetti diversi dai precedenti (ad esempio, ditta individuale in contabilità ordinaria, società di persone, società di capitali), qualora congiuntamente: l importo della rata superi il 10% del valore della produzione desumibile dal Conto economico, ex art. 2425, nn. 1), 3) e 5), C.c. rapportato su base mensile; l indice di liquidità (liquidità differita + liquidità corrente/passivo corrente) sia compreso tra 0,50 e 1. Il richiedente dovrà produrre, in allegato all istanza di rateazione, la necessaria documentazione contabile. Dovrà essere chiarita la modalità di attestazione dell indice di liquidità per le società di persone in contabilità semplificata. Decadenza della dilazione Se il contribuente decade dal piano di dilazione accordato, l'intero debito viene richiesto anche coattivamente, ovvero mediante eventuale espropriazione, e non potrà più essere oggetto di rateazione. Ora, grazie alle modifiche del D.L. 69/2013, la decadenza si verifica quando non vengono pagate otto rate del piano, anche non consecutive. In precedenza, invece, era necessario che il debitore non versasse due rate consecutive. Fermo beni mobili Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o di norma 90 giorni dalla notifica dell'accertamento "esecutivo", Equitalia può disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore. Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 69/2013 convertito, ora Equitalia non può procedere con il fermo senza prima avvisare di ciò il contribuente. Infatti, è necessario un preavviso contenente l'intimazione al pagamento degli importi entro i successivi 30 giorni. Il contribuente, ricevuto il preavviso, può evitare l'iscrizione del fermo nel PRA, dimostrando che il bene è strumentale all'esercizio dell'attività, dell'arte o della professione (si pensi all'autovettura di un agente di commercio). 2

Ai fini della prova del carattere strumentale del bene, in attesa di indicazioni provenienti da Equitalia, dovrebbe essere sufficiente esibire la relativa documentazione contabile. Espropriazione immobiliare Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, di norma, 90 giorni dalla notifica dell'accertamento "esecutivo", Equitalia, per riscuotere il proprio credito, può disporre il pignoramento dei beni immobili del contribuente o dei coobbligati. Il "decreto Fare" ha reso la procedura di espropriazione immobiliare meno invasiva nei confronti dei contribuenti. Si evidenzia che i limiti di seguito esaminati non trovano applicazione quando Equitalia esercita il diritto di intervento in procedure espropriative instaurate da altri creditori, quali potrebbero essere gli istituti di credito. Infine, per procedere a una espropriazione immobiliare, è necessario che sia stata iscritta l'ipoteca esattoriale e che siano decorsi almeno sei mesi senza che il contribuente abbia onorato il debito. Immobile adibito ad abitazione A prescindere dall'entità del debito, Equitalia non può più pignorare la casa di abitazione del contribuente, a condizione che, in primo luogo, l'immobile da pignorare sia l'unico di proprietà del debitore e che questi vi risieda anagraficamente. Inoltre, il pignoramento può avvenire, ancorché si tratti dell'unico immobile di proprietà del debitore, qualora l'abitazione abbia le caratteristiche di lusso indicate dal DM 2.8.69 e, comunque, se esso risulta accatastato nelle categorie A/8 e A/9 (si tratta, in sostanza, degli immobili di lusso, delle ville, dei castelli, dei palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Limite dei 120.000 euro L'espropriazione immobiliare può avvenire solo se il credito supera, nel complesso, i 120.000,00 euro. Detto limite concerne il debito totale che Equitalia, per conto anche di diversi enti creditori, deve riscuotere (possono rientrarvi, tra gli altri, i debiti IRPEF/IRES, IVA, IRAP, IMU, INPS e INAIL). Prima di tale innovazione, il limite era di 20.000,00 euro. 3

Ipoteca esattoriale L'ipoteca esattoriale può essere adottata decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, di norma, 90 giorni dalla notifica dell'accertamento "esecutivo". Innovando sensibilmente il sistema pregresso, il "decreto Fare" stabilisce espressamente che l'ipoteca è ammessa altresì in difetto delle condizioni per procedere al pignoramento immobiliare. Resta inoltre fermo il limite di 20.000,00 euro, al di sotto del quale l'ipoteca non può essere adottata. Alla luce di quanto esposto, fermo restando il suddetto limite, sono ipotecabili: l'immobile adibito a casa di abitazione, ancorché sia l'unico di proprietà del contribuente e questi vi risieda anagraficamente; in generale, gli immobili del contribuente a fronte di debiti superiori a 20.000,00 euro ma inferiori a 120.000,00 euro. Pignoramento beni strumentali all attività e alla professione Gli strumenti e gli oggetti indispensabili per l'esercizio dell'attività, della professione e del mestiere del contribuente divengono pignorabili nei limiti del quinto anche se il debitore è costituito in forma societaria e, comunque, a condizione che il valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale della riscossione (che, nella procedura di espropriazione esattoriale, assume le vesti dell'ufficiale giudiziario) non appaia sufficiente per la realizzazione del credito. Il limite del quinto si applica in ogni caso se risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro. Pertanto, in costanza dei requisiti illustrati, non è possibile, ad esempio, pignorare l'auto di un contribuente che esercita l'attività di agente di commercio. Pignoramento presso terzi L'Agente della riscossione può godere di una speciale forma di pignoramento presso terzi, che si concretizza nell'ordinare al terzo (debitore del debitore pignorato) di versare le somme direttamente nelle sue mani. 4

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 69/2013, il termine entro cui detto pagamento deve avvenire è stato elevato da 15 a 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento. Pignoramento di salari e stipendi Nell'espropriazione esattoriale vigono dei limiti graduali di pignorabilità dei salari e degli stipendi. Infatti, la pignorabilità del quinto, derivante dall'applicabilità dell'art. 545 c.p.c., si ha solo per i salari/stipendi superiori a 5.000,00 euro, in quanto essa scende a un settimo per quelli da 2.500,00 a 5.000,00 euro, e ulteriormente a un decimo quando la somma non arriva a 2.500,00 euro. Il D.L. 69/2013 stabilisce che se l'accredito delle somme dovute a titolo di salario, stipendio o di altra indennità derivante da un rapporto di lavoro o di impiego confluisce in un conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. Paniere di beni impignorabili L'Agente della riscossione non dà corso all'espropriazione in relazione ad uno specifico paniere di "beni essenziali", che sarà individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze d'intesa con l'agenzia delle Entrate e con l'istat. Distinti saluti Si ringrazia per l attenzione riservatagli e si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse 5