Regolamento prestiti da soci

Documenti analoghi
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE (APPROVATO DALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL )

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/ Modena TEL FAX

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci persone fisiche in conformità all'art. 4 dello Statuto Sociale.

Tutti i soci sono tenuti alla massima e più scrupolosa osservanza delle norme in esso contenute.

Famiglia C o o p e r ativa M e z z o c o r o n a e San Michele all A dige Società C o o p erativa

Art. 2 - Condizioni per il deposito di prestito sociale presso la Cooperativa

CONTRATTO DI PRESTITO SOCIALE della Cooperativa Solidarietà Soc. Coop. di Volontariato Sociale a r.l..

RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO 1 SCOPI E FUNZIONAMENTO

RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE - regolamento -

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

2. Il conto di risparmio cooperativo è nominativo ed intestato al Socio che ne ha richiesto l apertura.

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER I PRESTITI SOCIALI

Prestiti Sociali. Regolamento per i Prestiti Sociali

Prestito Sociale Coop Centro Italia: tanti vantaggi e zero spese!

REGOLAMENTO PER I PRESTITI SOCIALI

AVVISO PRESTITO PERSONALE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Il Ministro dello Sviluppo Economico

FOGLIO INFORMATIVO. Conto di Deposito a Partite. Risparmio Felice B. Dedicato a tutti i profili della clientela

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

Conto Extraordinario. Data aggiornamento 04/08/2009

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI (D.LGS 385 DEL 01/09/1993 e successivi aggiornamenti) INFORMAZIONI SULLA BANCA

OBBLIGAZIONE 144 CODICE ISIN IT EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI STEP-UP BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Soc. Coop. A Resp. Lim.

Policy per la negoziazione e per il rimborso delle Azioni di propria emissione

Comune di Marigliano Provincia di Napoli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

2b - Partite Vincolate a tasso concordato

APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A TEMPO DETERMINATO

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

Depositi a Risparmio FOGLIO INFORMATIVO. Aggiornato al 1 ottobre 2015

CONVENZIONE. premesso che

Testo delle parti del Regolamento Unico di Gestione modificate e comparate con la formulazione del testo in vigore.

SUB CONTO PREMIUM INFORMAZIONI SULLA BANCA CHE COS È IL CONTO DEPOSITO SUB CONTO PREMIUM

CHE COS E L ANTICIPO SU CREDITI E FATTURE

FOGLIO INFORMATIVO relativo al

Contratto di capitalizzazione a premio unico con rivalutazione annua del capitale

FOGLIO INFORMATIVO N. 58/003 relativo al Deposito a Risparmio Vincolato a 2 Anni a 3 Anni a 5 Anni INFORMAZIONI SULLA BANCA

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Comune di Marigliano Provincia di Napoli

CONVENZIONE. per la disciplina delle operazioni di delegazione di pagamento di cui al D.P.R. 180/1950 Il giorno del mese di dell anno 2015 in Firenze

RICHIESTA DI ESTINZIONE DEL CONTO CORRENTE INTESTATO A CLIENTE AL DETTAGLIO (Modulo a disposizione della clientela sul sito internet della Banca)

Foglio Informativo NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

CONTO DEPOSITO FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SULLA BANCA CHE COS E IL CONTO DEPOSITO BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA

SEZIONE I PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITÀ DI ACCESSO

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

RISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente

IL SOLE E LA TERRA SOCIETA COOPERATIVA PRODOTTI BIOLOGICI SRL

CONVENZIONE. premesso che

CONTO DEPOSITO 3000 FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SULLA BANCA CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO CONDIZIONI ECONOMICHE TASSI

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA

Re: Cessione di crediti pubblici assistiti da garanzia dello Stato

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

FINANZIAMENTI EXPORT/IMPORT IN VALUTA ESTERA E/O EURO

FOGLIO INFORMATIVO A/5 CONTO CORRENTE CONSUMATORI BAPR GIOVANI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

CONVENZIONE. premesso che

COMUNE DI PANTELLERIA Provincia di Trapani

COMUNE DI ADRANO REGOLAMENTO. del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA

FOGLIO INFORMATIVO CONTO DEPOSITO 3B INFORMAZIONI SULLA BANCA CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE TASSI

ASSER ORGANIZZAZIONE DEI SUINICOLTORI DELL EMILIA-ROMAGNA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO

l estensione all imprenditoria giovanile del Fondo di garanzia già costituito a favore dell imprenditoria

DEPOSITO A RISPARMIO ITALIA

Gentile Cliente, Il modulo allegato si divide in 4 parti:

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Prestito personale ordinario ,00

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI Aggiornato al

Fogli Informativi Analitici. BCC Alberobello e Sammichele di Bari

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

CONVENZIONE PER L UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO CARTASI VISA BUSINESS AZIENDALE DA PARTE DEL POLITECNICO DI TORINO E L ISTITUTO BANCARIO - CASSA

CASSA CONTINUA. Iscritta all albo delle banche tenuto dalla Banca d'italia al n

Corso di Governance e Gestione del Rischio Modulo II. Le banche cooperative

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

FOGLIO INFORMATIVO N. 74/001 relativo al Deposito a Risparmio SALVADANAIO MAGGIORE ETA INFORMAZIONI SULLA BANCA

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL REGIONE CAMPANIA

Foglio Informativo n. 81. Deposito a Risparmio

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

PROTOTIPO DI FOGLIO INFORMATIVO DEL CONTO CORRENTE OFFERTO A CONSUMATORI. Conto corrente NOME DEL CONTO

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.

Transcript:

Regolamento prestiti da soci

Art. 1 Oggetto del presente regolamento Art. 2 Limiti della raccolta Art. 3 Modalità della raccolta Il presente regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci effettuata da ABITCOOP Soc. Coop. (di seguito Cooperativa ) in attuazione dell art. 2 del proprio Statuto Sociale. Come previsto dal medesimo art. 2 detto Statuto, la raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell oggetto sociale ed in conformità a quanto stabilito dall art. 11 del D.Lgs. 1 Settembre 1993 n 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dai relativi provvedimenti di attuazione. La raccolta di prestiti da soci è limitata ai soli soci persone fisiche iscritti nel libro dei soci della Cooperativa da almeno tre mesi. È pertanto esclusa la raccolta di risparmio fra soggetti diversi dai suddetti e tra il pubblico in genere. La Cooperativa, per questa ragione, non è iscritta all Albo delle Aziende di Credito e non è sottoposta alla vigilanza della Banca d Italia. La Cooperativa è iscritta nel Registro Prefettizio (N.B. dal 2005 albo società cooperative a mutualità prevalente A103849) ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all art. 26 del D.L.C.P.S. 14 Dicembre 1947 n 1577 e successive modificazioni e integrazioni. I prestiti raccolti presso ciascun socio non devono superare il limite di importo stabilito dall art. 13 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n 601 e successive modificazioni (in particolare ex art. 10 e art. 21 c. 6 della Legge 31 Gennaio 1992 n 59). La raccolta complessiva operata dalla Cooperativa non deve superare i limiti stabiliti al paragrafo 1 della Deliberazione C.I.C.R. del 3 Marzo 1994 nonché alla sezione III, paragrafo 2, della Circolare attuativa della Banca d Italia del 2 Dicembre 1994. Il Consiglio di Amministrazione può fissare un limite massimo di raccolta presso ciascun socio ed un limite massimo di raccolta complessiva inferiori a quelli di cui sopra. L ammontare dei prestiti complessivamente raccolti, la presenza di eventuali garanzie di soggetti terzi, nonché il rapporto tra prestiti e patrimonio sociale, devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio. La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci persone fisiche. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto imposto dalla Legge, può stabilire tipologie di prestiti diversificate per vincolo temporale e/o importo e/o remunerazione, ricomprendibili in un unico rapporto contrattuale. Il socio che intende finanziare con prestiti la Cooperativa deve stipulare l apposito contratto di cui al successivo art. 4 del presente regolamento. 2

Art. 4 Contratto Art. 5 Libretto Art. 6 Perdita del libretto Il contratto di prestito deve essere redatto per iscritto utilizzando moduli omogenei. Un esemplare del contratto, sottoscritto dal legale rappresentante della Cooperativa, deve essere consegnato o recapitato al socio. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare altri soggetti, nell ambito degli amministratori e/o dei dipendenti della Cooperativa, a sottoscrivere il contratto in nome e per conto della Cooperativa stessa. Le clausole contrattuali che prevedono la possibilità di variare in senso sfavorevole al socio i tassi di interesse e/o altre condizioni devono essere approvate specificatamente dal socio stesso con apposita sottoscrizione. La Cooperativa si riserva di rifiutare la stipulazione del contratto di prestito qualora, per effetto della somma che il socio intende versare, venisse ad essere superato il limite massimo di raccolta complessiva di cui all art. 2 del presente regolamento. Al momento della apertura del rapporto di prestito è rilasciato al socio prestatore un documento nominativo, predisposto dalla Cooperativa, denominato Libretto di prestito sociale (di seguito Libretto ) su cui devono essere annotate e siglate, da un incaricato della Cooperativa medesima, tutte le operazioni di versamento e di prelevamento effettuate dal socio. Tutte le operazioni effettuate dal socio prestatore e annotate sul Libretto devono altresì essere registrate, con riferimento al socio stesso, nella contabilità della Cooperativa. Sul Libretto devono inoltre essere annotati gli accreditamenti degli interessi e gli eventuali addebitamenti di spese, in occasione della prima presentazione successiva alla loro liquidazione. Nessuna operazione di versamento o prelevamento può essere effettuata senza la presentazione del Libretto. Le annotazioni sul Libretto, debitamente siglate dall incaricato della Cooperativa, fanno prova sia per il socio che per la Cooperativa. Resta escluso, per l utilizzo delle disponibilità, il ricorso, da parte del socio prestatore, a titoli o documenti destinati alla circolazione. La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati e sulle operazioni relative ai singoli rapporti di prestito. Resta pertanto esclusa la possibilità di fornire qualsiasi informazione a terzi. La Cooperativa ha il diritto, in qualsiasi momento, di chiedere in visione al socio prestatore il Libretto per l effettuazione di eventuali riscontri. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del Libretto, il socio prestatore deve darne immediata comunicazione alla Cooperativa. Tale comunicazione deve consentire di identificare il documento perduto e stabilire la causa della perdita. In questi casi la Cooperativa sospende l operatività del Libretto. L eventuale comunicazione del suo ritrovamento, inoltrata personalmente dal socio prestatore, ne ripristina 3

l operatività, salvo il caso in cui sia già stato rilasciato un nuovo Libretto. La Cooperativa rilascia un nuovo Libretto solamente su esplicita richiesta scritta del socio. All atto della consegna del nuovo Libretto il socio prestatore deve dichiarare per iscritto alla Cooperativa che il Libretto smarrito, sottratto o distrutto non ha più valore e che la Cooperativa stessa è liberata da ogni possibile responsabilità conseguente ad un eventuale uso improprio del Libretto medesimo. Art. 7 Versamenti e rimborsi Art. 8 Deleghe Art. 9 Mezzi di pagamento In qualsiasi momento il socio prestatore può effettuare versamenti ad integrazione del suo prestito sino a concorrenza del limite massimo di raccolta presso ciascun socio di cui all art. 2 del presente regolamento. La Cooperativa si riserva di non accettare versamenti ad integrazione del prestito qualora, per effetto della somma che il socio intende versare, venisse ad essere superato il limite massimo di raccolta complessiva di cui al medesimo art. 2 del presente regolamento. In qualsiasi momento il socio prestatore può richiedere il rimborso parziale o totale del suo prestito, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale o che non siano ancora disponibili ai sensi del successivo art. 9 del presente regolamento. Il rimborso delle somme non vincolate è effettuato con l osservanza di un periodo di preavviso di cinque giorni dal momento della richiesta del socio. È tuttavia facoltà della Cooperativa, volta per volta, a propria discrezione, effettuare il rimborso al momento della richiesta. Le operazioni si effettuano presso gli uffici della Cooperativa durante gli orari di apertura degli stessi ai soci. Ferma restando la titolarità del rapporto, il socio prestatore può delegare sino a due persone maggiorenni ad effettuare in suo nome e per suo conto, disgiuntamente fra loro, versamenti ad integrazione e richieste di rimborso del suo prestito. Restano escluse l apertura e l estinzione del rapporto. Il conferimento della delega di cui sopra e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto sottoscritto dal socio prestatore alla presenza di un incaricato della Cooperativa, o di un pubblico ufficiale, e conservato presso la stessa. I versamenti possono essere effettuati a mezzo di contanti e/o assegni. I versamenti effettuati a mezzo di assegni bancari sono accettati salvo buon fine degli stessi. Le relative somme sono considerate disponibili, quindi prelevabili dal socio, solo ad avvenuto incasso degli assegni e comunque non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla data del versamento. Il Consiglio di Amministrazione può ridurre il termine di cui sopra. La Cooperativa effettua i rimborsi al socio prestatore a mezzo di contanti e/o assegni bancari a propria discrezione. Il Consiglio di Amministrazione, nell ambito di quanto previsto dalla Legge, può limitare la 4

quantità e/o fissare le caratteristiche dei mezzi di pagamento che possono essere usati per l effettuazione dei versamenti e/o dei rimborsi. L utilizzo dei mezzi di pagamento per l effettuazione dei versamenti e dei rimborsi deve comunque avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle norme di Legge vigenti in materia. Art. 10 Estinzione del rapporto di prestito Art. 11 Recesso, decadenza, esclusione o morte del socio Art. 12 Interessi e loro liquidazione Il rapporto di prestito si estingue a seguito del rimborso totale delle somme prestate. Il Consiglio di Amministrazione, qualora il rapporto di prestito presenti un saldo inferiore a 154,94 (già Lire 300.000) e non sia stato movimentato dal socio prestatore negli ultimi dodici mesi, trascorsi sessanta giorni dall invio al socio interessato di apposita comunicazione scritta fatta pervenire presso l ultimo domicilio reso noto, può disporre l estinzione d ufficio del rapporto medesimo. Dalla data dell estinzione d ufficio del rapporto le somme prestate cessano di produrre interessi e sono a disposizione del socio. Il Consiglio di Amministrazione può elevare il limite di importo di cui sopra. In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio prestatore, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso. Da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio receduto, decaduto o escluso ovvero degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare al più presto alla Cooperativa il giorno del decesso del socio prestatore. Per la liquidazione del credito risultante a loro favore si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione. Nel momento stesso dell interruzione del rapporto sociale o della morte del socio prestatore cessa la validità delle deleghe, di cui all art. 8 del presente regolamento, conformemente al disposto dell art. 1396 del Codice Civile. Gli interessi sui prestiti sono conteggiati con valuta del giorno del versamento, sempre ed in ogni caso per le somme versate in contanti. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire valute diverse, posteriori a quella del giorno del versamento, per le somme versate tramite assegni. Tutte le somme versate producono interessi fino al giorno del prelevamento. Gli interessi sono liquidati annualmente il giorno 1 Novembre e capitalizzati il giorno stesso al netto della ritenuta fiscale da applicarsi per Legge. Se capitalizzando gli interessi, venisse ad essere superato il limite massimo di raccolta presso ciascun socio di cui all art. 2 del presente regolamento, gli interessi stessi sono capitalizzati fino a concorrenza di tale limite. L importo eccedente è considerato infruttifero ed è messo a disposizione del socio. Nel caso di estinzione del rapporto di prestito in corso d anno, gli interessi sono liquidati il giorno stesso dell estinzione. 5

Art. 13 Tassi d interesse Art. 14 Spese gestione rapporto Art. 15 Variazione delle condizioni di prestito Art. 16 comunicazioni periodiche ai soci Art. 17 Informazione ai soci sulle condizioni economiche del prestito Il Consiglio di Amministrazione, entro il limite di remunerazione stabilito dall art. 13 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n 601 e successive modificazioni per poter fruire delle previste agevolazioni fiscali, fissa i tassi di interesse, espressi quali tassi annui nominali, divisore 365 giorni, da applicarsi per ciascuna tipologia di prestito. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire l addebitamento di spese al socio prestatore in relazione alla gestione del rapporto di prestito; a mero titolo esemplificativo può stabilire l addebito di spese per la registrazione delle operazioni e/o l invio delle comunicazioni previste dal presente regolamento. Il Consiglio di Amministrazione, in qualsiasi momento, può modificare i tassi di interesse e/o ogni altra condizione contrattuale, applicata ai rapporti di prestito in corso, che, a norma del presente regolamento, è delegato a stabilire. In caso di modificazione dei tassi di interesse e/o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio prestatore, le variazioni devono essere comunicate al socio con apposita comunicazione scritta fatta pervenire presso l ultimo domicilio reso noto. Entro quindici giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il socio ha diritto, in ogni caso, di recedere dal contratto di prestito e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l applicazione delle condizioni precedentemente praticate. La Cooperativa provvede, annualmente, in occasione della liquidazione degli interessi, e comunque alla estinzione del rapporto di prestito, a fornire al socio prestatore un documento scritto che riporti, in modo chiaro e completo, le operazioni effettuate, i saldi per valuta, i tassi e le spese applicati, nonché ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo così come si è svolto nel periodo intercorso dall ultima fornitura di analogo documento. Decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento del documento di cui sopra senza che sia pervenuta alla Cooperativa opposizione scritta da parte del socio, il contenuto del documento si intende approvato a tutti gli effetti dal socio medesimo. La Cooperativa produce fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni economiche, in particolare tassi di interesse e spese, di volta in volta applicate ai rapporti di prestito. I fogli informativi analitici di cui sopra, nonchè il testo del presente regolamento, sono messi a disposizione di tutti i soci della Cooperativa nei locali in cui si effettua la raccolta. Art. 18 Aggiornamento del presente regolamento Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare al presente regolamento tutte le modificazioni che fossero richieste dall entrata in vigore di nuove norme di Legge e/o nuove disposizioni attuative emanate dall autorità competente. Art. 19 Rimando alla legge Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di Legge vigenti, in particolare le norme di cui all art. 11 del D.Lgs. 1 Settembre 1993 n 385 e relative disposizioni attuative contenute nella Deliberazione del C.I.C.R. 6

del 3 Marzo 1994 e nella Circolare della Banca d Italia del 2 Dicembre 1994. Art. 20 Entrata in vigore e disciplina transitoria Il presente regolamento entra in vigore il 1 Luglio 1997 e si applica integralmente a tutti i rapporti di prestito aperti da tale data. Anche ai sensi di quanto previsto alla sezione V della circolare della Banca d Italia del 2 Dicembre 1994, emanata in conformità alla Deliberazione del C.I.C.R. del 3 Marzo 1994, il completo adeguamento ai dettati del presente regolamento di tutti i rapporti di prestito in essere alla data della sua entrata in vigore deve avvenire entro il 31 Dicembre 1997. A tale data la Cooperativa deve provvedere ad estinguere qualsiasi rapporto di prestito che non risulti adeguato al presente regolamento. Da tale data le relative somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio. Il presente regolamento è stato approvato dalla Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 30 Aprile 1997 e sostituisce qualsiasi precedente regolamento in materia. Disegni di Luciano Prandini 7

ABITCOOP - COOPERATIVA DI ABITAZIONE DELLA PROVINCIA DI MODENA - Società Cooperativa Iscritta Albo Società Cooperative numero A103849 Sezione: Cooperative a mutualità prevalente Categoria: Cooperative Edilizie di Abitazione via Nonantolana, 520-41122 Modena tel. 059 381411 - fax 059 331408 www.abitcoop.it - abitcoop@abitcoop.it PEC abitcoop.mo@legalmail.it Uffici di zona Carpi viale Peruzzi, 24 41012 Carpi - MO tel. 059 689999 - fax 059 7473016 Sassuolo via S. Giorgio, 10 41049 Sassuolo - MO tel. e fax 0536 801580 Vignola via Selmi, 7 41058 Vignola - MO tel. e fax 059 774234