Intermediari finanziari: istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali



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Vigilanza bancaria e finanziaria Documento per la consultazione Intermediari finanziari: istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali Il presente documento contiene lo schema delle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per gli intermediari finanziari, che costituisce il 3 aggiornamento della Circolare n. 286 ( 1 ), volto ad estendere il regime segnaletico di tipo prudenziale (COREP), definito a livello europeo per banche e SIM, agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB. Il testo è accompagnato da una Relazione illustrativa delle nuove segnalazioni integrata da un analisi d impatto semplificata, che descrive, in via preliminare, i principali benefici e costi connessi all estensione agli intermediari finanziari degli schemi segnaletici prudenziali previsti per banche e SIM. Ulteriori informazioni acquisite nel corso della consultazione potranno essere successivamente integrate in un eventuale analisi di impatto definitiva. Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione, a Banca d Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, all indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ram@pec.bancaditalia.it. In mancanza di casella PEC, il mittente può inviare copia cartacea delle proprie osservazioni, commenti o proposte al seguente indirizzo: Banca d Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, via Milano 53, 00184 ROMA; in tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all indirizzo e-mail: servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it. I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; una generica indicazione di confidenzialità non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione. Novembre 2014 1 http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/circ-reg/circ_286 1

Relazione illustrativa 1. Premessa Lo scorso 14 luglio è stato pubblicato sul sito della Banca d Italia un documento di consultazione contenente Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari che dà attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo V del TUB, come modificato dal d.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141. Tale consultazione ha fatto seguito a quella già svolta nel corso del 2012. Il nuovo schema di disposizioni ha confermato le principali scelte operate a suo tempo dalla Banca d Italia e, in particolare, l estensione, sia pure con i necessari adattamenti, della disciplina prudenziale delle banche agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB. La riforma della disciplina prudenziale richiede anche la modifica degli schemi di trasmissione delle segnalazioni di vigilanza. Coerentemente con le scelte operate sul piano della normativa sostanziale, si ritiene di promuovere - anche in questo ambito - l allineamento con le regole previste per le banche ( 2 ). L estensione agli intermediari finanziari degli schemi recentemente predisposti per le banche e le SIM (Circolare n. 286) ha il vantaggio di minimizzare gli oneri per gli intermediari appartenenti a gruppi bancari o di SIM che utilizzano gli schemi previsti dal Regolamento a livello consolidato e di assicurare omogeneità alle segnalazioni prudenziali, con vantaggi per la Banca d Italia nell acquisizione, gestione e analisi delle informazioni. Per sensibilizzare gli intermediari finanziari sul tema e acquisire elementi utili per adattare gli schemi europei alle loro specifiche esigenze, la Banca d Italia ha pubblicato, nel maggio del 2012, una nota, propedeutica alla successiva consultazione formale, che ha anticipato l orientamento in materia e illustrato le caratteristiche essenziali del nuovo impianto segnaletico. Nella predisposizione del nuovo schema informativo si è tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano tali intermediari e, nel rispetto del principio di proporzionalità, sono stati definiti trattamenti specifici ed individuati ambiti di esclusione dall obbligo segnaletico. Il documento di consultazione contiene un aggiornamento della Circolare n. 286 volto ad estendere gli schemi segnaletici COREP previsti per le banche e le SIM agli intermediari finanziari che a regime saranno iscritti nel nuovo albo unico ( 3 ). Tali schemi sono previsti sia a livello individuale che consolidato, in linea con l introduzione del gruppo finanziario ex art. 109 TUB. In proposito si rammenta che, attualmente, la sezione IV ( Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali ) della Circolare n. 217 ( Segnalazioni di vigilanza per gli Intermediari finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL ) contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni prudenziali oltre che per gli intermediari finanziari, anche per gli istituti di pagamento (IP) e gli istituti di moneta elettronica (IMEL) costituiti in forma 2 Queste ultime sono ora definite a livello europeo dal Regolamento di esecuzione della Commissione n. 680/2014 che promulga le norme tecniche di implementazione (ITS dell EBA) in materia di segnalazioni di vigilanza degli enti (banche e SIM) ai sensi del CRR. 3 L obbligo di applicazione delle nuove norme prudenziali e dei relativi schemi segnaletici è connesso all iscrizione nell albo ex art. 106 TUB, come emendato a seguito del decreto legislativo n. 141/2010 e successive modifiche e integrazioni. 2

societaria (IP o IMEL puri) ovvero costituiti con patrimoni destinati da soggetti non finanziari (IP o IMEL ibridi non finanziari) 4. Al riguardo, si precisa quanto segue: - a livello individuale, IP e IMEL puri (anche se appartenenti a gruppi finanziari) e ibridi non finanziari continueranno ad applicare la sezione IV della Circolare n. 217. Gli ibridi finanziari applicheranno la Circolare n. 286; - a livello consolidato, il gruppo finanziario che contiene anche IP e IMEL puri, applica la Circolare n. 286. Di seguito si descrivono le principali scelte effettuate nel documento di consultazione e le preliminari considerazioni fatte dalla Banca d Italia circa l impatto del nuovo regime segnaletico. L AIR verrà completata e resa pubblica alla luce delle informazioni che saranno acquisite durante la fase di consultazione. 2. Il documento di consultazione: trattamenti specifici riservati agli intermediari finanziari Tenuto conto che gli intermediari finanziari sono esclusi dall ambito di applicazione del pacchetto CRR/CRD IV, la Circolare n. 286 è stata integrata con una nuova Sezione nella Parte II dove sono fornite istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali non armonizzate richieste ai sensi del TUB. E stata utilizzata la tecnica del rimando alla Parte I della circolare relativa agli schemi segnaletici COREP. Per tenere conto della peculiarità degli intermediari finanziari in termini di complessità operativa, dimensionale e organizzativa nonché di attività svolta, anche sotto l aspetto segnaletico sono stati previsti trattamenti specifici su taluni aspetti prudenziali. E stato, altresì, deciso di non applicare, al momento, alcuni istituti previsti dalla regolamentazione europea. In particolare, le regole specifiche attengono: - ai fondi propri, considerato il requisito patrimoniale ridotto del 6% (in luogo dell 8%) previsto per gli intermediari che non effettuano raccolta di risparmio presso il pubblico; - ai crediti commerciali acquistati (factoring) per i quali è previsto che, ai fini dell intestazione delle esposizioni, gli intermediari tengano conto della trilateralità che caratterizza il rapporto di cessione dei crediti; - alla concentrazione dei rischi, considerato lo speciale regime transitorio previsto per tali soggetti ( 5 ). Talune semplificazioni sono altresì previste in materia di segnalazioni delle perdite su crediti ipotecari, ripartizione geografica degli attivi a rischio ponderati (RWA) e dei requisiti patrimoniali. Inoltre, tenuto conto che, per le banche, la definizione dei requisiti di liquidità e dell indice di leva finanziaria è ancora in corso a livello europeo, si è ritenuto di esonerare, al momento, gli intermediari finanziari dagli obblighi segnaletici previsti per le banche ai fini della calibrazione dei relativi indicatori. 4 Le informazioni relative ai patrimoni destinati costituiti da intermediari finanziari (cd. ibridi finanziari ) sono ricomprese all interno delle segnalazioni trasmesse da tali intermediari. 5 In particolare, fino al 31.12.2017, agli IF è consentito di superare il limite di esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, pari al 25% del capitale ammissibile. All esposizione eccedente tale limite è prevista tuttavia l applicazione di uno specifico requisito patrimoniale e in ogni caso, l esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi non può superare il 40% del capitale ammissibile. 3

Per quanto riguarda i buffer patrimoniali, la scelta normativa sottoposta a consultazione è stata di non applicare le riserve di conservazione del capitale e anticiclica, per le quali il quadro normativo comunitario prevede l applicazione a partire dal 2016 ( 6 ). Sul punto, cfr. documento di consultazione del luglio 2014. Per quanto riguarda le agenzie di prestito su pegno che dovranno iscriversi all albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell art. 112, ultimo comma TUB, attesa la contenuta operatività che le caratterizza, sono previste ulteriori esenzioni segnaletiche. Per le società fiduciarie, che dovranno iscriversi in una sezione separata dell albo unico, in linea con le norme prudenziali applicate, non sono previsti obblighi segnaletici COREP. Tali intermediari dovranno rassegnare le informazioni richieste ai sensi del Titolo VII, capitolo 2, sezione III, delle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari. Si fa presente sin da ora che, per tali società, la Banca d Italia sta valutando la possibilità di richiedere un set segnaletico minimale utile a fini di vigilanza. 3. Analisi di impatto del nuovo regime segnaletico La presente analisi d impatto (AIR), redatta ai sensi della circolare n. 277 della Banca d Italia come AIR semplificata, descrive, in via preliminare, i principali benefici e costi connessi all estensione agli intermediari finanziari degli schemi segnaletici prudenziali previsti per banche e SIM (COREP). Ulteriori informazioni acquisite nel corso della consultazione potranno essere successivamente integrate nell eventuale analisi di impatto definitiva. I benefici. L estensione del nuovo regime segnaletico previsto per banche e SIM agli intermediari finanziari muove dall esigenza di allineare tali obblighi tra soggetti che svolgono la stessa attività finanziaria e consegue all adozione per gli intermediari finanziari di un approccio di vigilanza equivalente a quello delle banche. L attuazione della proposta regolamentare favorirebbe l emergere di un quadro segnaletico comune per tutti gli operatori, con benefici per questi ultimi (soprattutto se soggetti facenti parte di gruppi bancari), per la Banca d Italia e per la stabilità del sistema finanziario. Per la Banca d Italia, come soggetto regolatore, la presenza di un unico manuale segnaletico porterebbe a uno snellimento dei processi di aggiornamento della normativa segnaletica e ad una più efficace gestione delle comunicazioni di chiarimento effettuate periodicamente; d altra parte, l omogeneità delle informazioni trasmesse da banche e intermediari finanziari si tradurrebbe in un rilevante aumento della comparabilità dei dati, rafforzando la capacità di analisi e l azione di vigilanza a beneficio della stabilità del sistema. I costi. L analisi dei costi, qualitativa e preliminare, ha reso necessaria un interlocuzione informale con le associazioni di categoria per acquisire la view degli intermediari rappresentati sugli impatti della nuova disciplina segnaletica, con particolare riferimento a quelli relativi ai soggetti ad oggi non sottoposti a vigilanza. L informazione sui costi delle modifiche segnaletiche è stata acquisita inviando alle associazioni un questionario ( 7 ) dedicato a: 1) i costi delle modifiche, d impianto e ricorrenti ( 8 ); 2) i relativi tempi di 6 Per le banche e le SIM, è stata prevista l applicazione della riserva di conservazione del capitale già a partire dal 2014, esercitando una discrezionalità prevista dalla disciplina comunitaria (cfr. Circolare n. 285). 7 Il questionario era articolato per aree informative omogenee al fine di far emergere eventuali diversità tra gli oneri segnaletici associati alla produzione di categorie informative eterogenee (ad es. informazioni sul rischio di credito e di controparte rispetto a quelle sul rischio di mercato). 8 I costi dovevano essere espressi in modo qualitativo utilizzando uno dei seguenti possibili valori: nulli o molto contenuti, contenuti, medi, elevati, molto elevati, massimi. 4

attuazione ( 9 ). Le risposte acquisite fanno emergere differenze sui costi in relazione alla tipologia di intermediari e alle informazioni da riportare. Sotto il profilo della tipologia di intermediario, rileva la distinzione tra: i) intermediari già vigilati appartenenti a gruppi; ii) intermediari già vigilati non appartenenti a gruppi e iii) intermediari che acquisiranno lo status di soggetti vigilati con l iscrizione all albo unico. Per questi ultimi, in particolare, l'impatto dell'applicazione degli schemi COREP è ritenuto molto oneroso in specie per gli importanti investimenti da realizzare in fase di impianto del processo segnaletico. Analoghe valutazioni sono state espresse per i costi ricorrenti, in relazione alla necessità di dotarsi di figure professionali qualificate per la gestione e il controllo delle segnalazioni. Elevati sarebbero infine i corrispondenti tempi di implementazione. E stato inoltre sostenuto che costi di adeguamento così elevati potrebbero portare alcuni intermediari alla cessazione dell attività. Al riguardo, si osserva che l iscrizione all albo unico e il connesso passaggio ad un regime di vigilanza equivalente a quello delle banche, comporta per tali intermediari la necessità di fornire un set informativo tale da consentire all Organo di vigilanza di verificare il rispetto dei requisiti prudenziali applicati ( 10 ). Per quanto riguarda gli intermediari già vigilati, che effettuano le segnalazioni di vigilanza, il profilo rilevante per i costi è l appartenenza o meno a un gruppo bancario. Nel primo caso, l intermediario già fornisce al gruppo di appartenenza informazioni allineate agli schemi COREP; nel secondo caso, l intermediario dovrà modificare significativamente i processi di estrazione ed elaborazione dei dati per l'implementazione del nuovo schema segnaletico. Dal punto di vista della tipologia di segnalazioni da produrre, le aree informative più critiche, cui corrisponderebbero costi molto elevati e in taluni casi massimi (almeno per intermediari non appartenenti a gruppi o non vigilati), risultano essere quelle di: i) liquidità, ii) leva finanziaria e iii) rischio di credito. In particolare, con riferimento al rischio di credito, è stato osservato che, anche per gli intermediari facenti parte di gruppi bancari, sarà particolarmente onerosa la disaggregazione delle informazioni per tipologia di cliente in base al settore e al ramo di attività economica (ATECO), nonché quella richiesta in riferimento alle segnalazioni riguardanti le garanzie. Sono considerate meno problematiche le segnalazioni su fondi propri, grandi esposizioni e rischio operativo e ancor meno quelle sui rischi di mercato a fronte della sostanziale non operatività nel settore. ***** 9 I tempi potevano essere: contenuti (meno di 3 mesi), medi (da 3 a 6 mesi), elevati (almeno 1 anno). 10 L analisi d impatto sulla normativa da applicare agli intermediari finanziari ha già fatto emergere come aree di criticità e driver che potrebbero incidere sulla presenza di un operatore sul mercato, i seguenti aspetti: i) la nuova disciplina sul capitale minimo, ii) quella della concentrazione dei rischi e iii) le previsioni in materia di organizzazione e controlli interni che potrebbero ingenerare costi di compliance elevati. Per maggiori dettagli cfr. Relazione sull analisi d impatto pubblicata nel luglio 2014. 5

La normativa segnaletica proposta cerca di tenere conto delle specificità degli intermediari finanziari in relazione alle loro caratteristiche dimensionali, organizzative e operative, individuando regole specifiche, semplificazioni su talune segnalazioni anche in relazione alla mancata applicazione di alcuni istituti prudenziali ed esonero rispetto a certi obblighi segnaletici. In particolare, si prevede al momento che gli intermediari finanziari siano esonerati dall invio di segnalazioni concernenti la leva finanziaria e la liquidità (cfr. par. 2). Il feedback ricevuto dagli intermediari sull importanza dei costi da sostenere, nonché gli ulteriori commenti che verranno acquisiti nel corso della consultazione, potranno essere considerati ai fini dell individuazione di una normativa segnaletica equilibrata sotto il profilo dei costi e dei benefici. In quella sede sarà anche valutata l opportunità di definire una tempistica graduale di adeguamento al nuovo regime. ***** Tenuto conto che è stata già effettuata una consultazione informale con le associazioni di categoria, la presente consultazione ha una durata abbreviata di 45 giorni. 6