AL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA



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AL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente in CAP via tel., chiede di essere iscritto/a al Registro Praticanti Avvocati per trasferimento dall Ordine di. Il/La sottoscritto/a consapevole che l accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese lo/la espone alla responsabilità penale per i reati all art. 26 L. 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche e darà luogo all obbligo del Consiglio dell Ordine di provvedere alla revoca dell ammissione, se conseguita, DICHIARA ALLO SCOPO ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di essere nato/a a il di essere cittadino/a di essere residente Via di possedere il seguente Codice Fiscale di aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell Università degli Studi di con la seguente votazione in data e di aver sostenuto i seguenti esami: di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne

penali) di aver maturato il seguente periodo di pratica: dal al per un totale di n. semestri. dichiara inoltre di non avere carichi penali pendenti (ovvero di avere i seguenti carichi pendenti) che a suo carico non risultano emesse sentenze dichiarative di fallimento, interdizione ed inabilitazione (ovvero) di essere in regola con il versamento del contributo annuale relativo all anno in corso (ovvero) di espletare la pratica professionale presso l avv. Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dell iscrizione ai sensi della L. 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche. ALLEGA: - nulla-osta dell Ordine di provenienza; - due fotografie formato tessera; - ricevuta del pagamento di 52,00 per contributo annuale praticanti (se non versato già al Consiglio di provenienza); - ricevuta del pagamento di 16,00 per tassa di prima iscrizione; - 21,00 per spese di notifica; - n. 5 marche amministrative da 14,62; - dichiarazione rilasciata dal dominus. Potenza, Firma

Richiesta Trasferimento Praticanti da un altro Ordine a questo Domanda in carta libera; Autocertificazione di nascita, cittadinanza e residenza; autocertificazione penale generale; autocertificazione dei carichi pendenti della Procura di provenienza o di Potenza; Nulla-osta dell Ordine di provenienza (in bollo) con indicazione della data di iscrizione, dell elenco dei documenti allegati alla domanda di prima iscrizione, degli estremi dell eventuale versamento delle concessioni governative, della data di rilascio del certificato di compiuta pratica (se già ottenuto) o del numero di semestri maturati, di ammissione al patrocinio con la data di detta ammissione, la data del giuramento e la scadenza (se già ottenuta), nonché dichiarazione di avvenuto versamento delle tasse professionali e della esistenza o inesistenza di precedenti disciplinari a carico; Copia fotostatica del certificato o del diploma di laurea, con originale in visione; Dichiarazione rilasciata dal dominus. Due fotografie formato tessera; Al momento del deposito della domanda presso la Segreteria dell Ordine dovranno essere effettuati i seguenti versamenti: tassa annuale registro praticanti avvocati 52,00 (solo nel caso che non sia stata pagata all Ordine di provenienza), 16,00 per tassa iscrizione, 21,00 per spese di notifica, n. 5 valori bollati. PRESENTARSI MUNITI DI CARTA DI IDENTITA Utilizzare esclusivamente il modulo che segue per presentare la domanda. Per quanto riguarda gli adempimenti successivi, fare riferimento al regolamento della pratica reperibile in segreteria.

AL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA Il Sottoscritto Avv. con studio in alla Via, iscritto all Albo dal ed alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense dall anno dichiara sotto la sua personale responsabilità di non essere stato colpito dalle sanzioni disciplinari della cancellazione o della sospensione negli ultimi dieci anni e della censura e dell avvertimento negli ultimi due anni; di non avere in carico più di tre praticanti; di potere assicurare una autonoma e dignitosa sistemazione al praticante e di non adibirlo a mansioni esecutive; di accettare presso il proprio studio il Dott., nato a il. Potenza, N.B.: L Avvocato che accetta un praticante deve essere iscritto da almeno cinque anni all Albo e deve essere iscritto, ai fini previdenziali, alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense. Il modulo deve essere firmato dall Avvocato e deve riportare il timbro dello studio.

Ordine degli Avvocati di Potenza Regolamento per lo svolgimento della pratica forense L ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI Per ottenere l iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario compilare l apposito modulo e consegnarlo unitamente agli allegati alla segreteria del Consiglio che è a disposizione per la ricezione della domanda dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Presentarsi muniti di carta d identità. Copia per estratto della delibera di iscrizione viene notificata al P.M. presso il Tribunale, al P.G. presso la Corte di Appello, all interessato ed all Avvocato presso cui la pratica viene svolta. L Avvocato che accetta un praticante dovrà essere iscritto da almeno cinque anni all Albo, dovrà essere iscritto, ai fini previdenziali, alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense, non dovrà essere stato colpito dalle sanzioni disciplinari della cancellazione o della sospensione negli ultimi dieci anni e della censura e dell avvertimento negli ultimi due anni. L Avvocato non potrà accettare un numero di praticanti superiore a tre. LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA Una volta iscritto, il Praticante ritira presso la segreteria dell Ordine il libretto della pratica; da quel momento dovrà attenersi a quanto segue: I praticanti devono svolgere la pratica forense con continuità, assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza. Il periodo di pratica svolto presso lo Studio di un Professionista diverso da quello originariamente o precedentemente indicato al Consiglio dell Ordine, senza la previa comunicazione scritta al Consiglio medesimo, non è riconosciuto efficace ai fini del compimento della pratica. I praticanti dovranno annotare sul libretto, rilasciato dall Ordine, ai sensi dell art. 6 DPR 10.04.1990 n. 101, le udienze cui avranno assistito, con l indicazione del giorno, dell autorità giudiziaria e del giudice, delle parti e del numero di ruolo del processo. I praticanti dovranno annotare almeno venti udienze per ogni semestre di pratica, con esclusione di quelle oggetto di mero rinvio. Non sarà possibile annotare sul libretto di pratica più di una udienza per ogni giorno. L annotazione dovrà avvenire solo a seguito di chiusura del verbale di udienza con emissione del provvedimento del giudice. L avvocato presso il cui Studio è effettuata la pratica è tenuto a dichiarare a verbale la presenza del praticante; in difetto di tale dichiarazione, a seguito del controllo a campione, l udienza non sarà considerata valida ai fini della pratica.

Il praticante dovrà richiedere la firma di un Consigliere dell Ordine, a vidimazione dell annotazione sul libretto di pratica della partecipazione all udienza, tassativamente lo stesso giorno della sua tenuta. Le udienze il cui verbale risulti, da apposita attestazione in esso contenuta, chiuso dopo le ore 13.00, o che siano tenute presso Uffici Giudiziari diversi da quelli ubicati nel Palazzo di Giustizia di Potenza, saranno valide ai fini della pratica purché vidimate da Consigliere dell Ordine nei successivi sette giorni lavorativi. In qualsiasi momento, fino all apposizione del visto al termine dei singoli semestri, il Consiglio dell Ordine potrà effettuare controlli a campione richiedendo al praticante l esibizione di copia dei verbali di causa annotati sul libretto di pratica. La mancata produzione dei verbali, o la mancata attestazione in essi della presenza del praticante, renderà inutilizzabile l udienza ai fini della pratica, costituendo altresì illecito disciplinare. Il Consiglio dell Ordine, in relazione al comma 3 dell art. 7 Legge richiamata 101/1990, al termine del primo anno di pratica inviterà il praticante, in giorni ed ore prestabiliti dal Consiglio medesimo, a tenere un colloquio che verterà su temi di contenuto pratico-professionale e deontologico inerenti il tirocinio svolto. Al termine del colloquio verrà redatto dalla istituita Commissione verbale da trasmettere al Consiglio per quanto di competenza. L ISCRIZIONE NEL REGISTRO PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO I Praticanti interessati ad ottenere l autorizzazione al patrocinio, dovranno risultare idonei, ottenendo dalla Commissione parere positivo. Il termine massimo di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio di 6 anni decorre dal perfezionarsi del primo anno di tirocinio. Il Consiglio inviterà a sostenere ulteriore colloquio quei praticanti che dovessero richiedere l abilitazione al patrocinio successivamente all espletamento del colloquio di primo anno. I praticanti abilitati al patrocinio che intendono svolgere la pratica al di fuori dello studio di un avvocato, ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 10.04.1990, n. 101, dovranno esibire al Consiglio idonea documentazione comprovante l attribuzione, da parte del competente ufficio, della partita iva. Per quanto non specificamente previsto nel presente regolamento, si rimanda al DPR 10.04.1990, n. 101 e successive modifiche. RICONOSCIMENTO DELLA PRATICA FORENSE SVOLTA ALL ESTERO Lo svolgimento di un periodo di pratica all estero che, fermo restando quelli che sono i requisiti già richiesti dal regolamento della pratica forense in vigore presso questo Ordine Professionale, deve uniformarsi ai seguenti criteri: 1. la pratica potrà essere svolta unicamente in un paese della Comunità Europea;

2. la pratica potrà avere la durata massima di due semestri, nell'ambito del biennio di pratica, escluso comunque l ultimo; 3. il praticante dovrà depositare, prima dell'inizio della pratica, dichiarazione dell'avvocato straniero di accettazione del praticante ed una sommaria indicazione delle modalità di svolgimento della pratica; 4. il praticante dovrà consegnare attestazione di compiuta pratica, regolarmente certificata; 5. il praticante dovrà dopo il primo semestre di pratica presentarsi a questo Consiglio per il colloquio di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101; 6. al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà presentare una dettagliata relazione dell'attività espletata controfirmata dal professionista presso il quale ha svolto la pratica. Il Consiglio, in ogni caso, qualora non ritenga soddisfacente la pratica svolta, o qualora non vengano rispettate le suindicate modalità, potrà non convalidare il periodo autorizzato. TRASFERIMENTO DI ISCRIZIONE DA E PER ALTRO FORO Il praticante che, non risiedendo nel Circondario del Tribunale di Potenza, intende ottenere l iscrizione avvalendosi della facoltà prevista dall art. 16 della L. 21.12.1999, n. 526, dovrà eleggere il domicilio presso lo studio legale del dominus presso cui andrà a svolgere la pratica. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l Ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio e, in tal caso, il Consiglio dell Ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto. COMPIUTA PRATICA ED ESAME DI STATO Al termine del periodo di pratica (18 mesi) si acquisisce il diritto ad ottenere il riconoscimento del compimento della pratica che permette di partecipare agli esami di avvocato; tale verifica viene effettuata su istanza di parte. La compiuta pratica perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell esame di stato e, quando perde efficacia, il Consiglio provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti. Una volta completata la pratica non sussiste alcun obbligo di continuazione della pratica secondo le modalità prescritte dal regolamento. L interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l inefficacia, ai fini dell accesso, di quello preventivamente svolto e che, quando ricorre un giustificato motivo, l interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo restando l effettivo completamento dell intero periodo previsto. In caso di smarrimento, si segnala che il libretto di pratica potrà essere ricostruito solo a seguito di presentazione al Consiglio di copia di denunzia di smarrimento vistata dall Autorità Giudiziaria ricevente nonché copia dei verbali delle udienze da cui risulti la partecipazione del praticante per il semestre mancante di vidimazione.