UTILIZZO DI INTERNET/CELLULARE e RISCHI DI REATO



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BULLISMO: Relazione tra ragazzi non di pari forza nella quale avvengono ripetute vessazioni di tipo verbale (prese in giro, insulti, offese, minacce), psicologiche (esclusioni sistematiche dal gruppo, manipolazioni delle amicizie, diffusione di false notizie sul conto di qualcuno) e fisiche (tormenti, aggressioni ), o tramite furti, estorsioni, danneggiamenti, umiliazioni Può avvenire nel contatto diretto oppure con la mediazione di internet o cellulare. UTILIZZO DI INTERNET/CELLULARE e RISCHI DI REATO Comportamento Articolo/i del Codice Penale. Cosa fare se si è vittima di questo Un ragazzo scatta foto o gira un video mentre un compagno è in bagno a scuola. L autore del video/foto li pubblica su un socialnetwork per scherzo, all insaputa della vittima. Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Un ragazzo costruisce un falso profilo di ragazza su un socialnetwork e con quello aggancia un compagno di classe. Con la falsa identità femminile costruisce una relazione sentimentale con la vittima, gli chiede particolari della sua vita sessuale e confidenze. Qualche tempo dopo pubblica tutte le conversazioni avute con la vittima, accompagnate da insulti e scherzi contro di lui. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. 1

Un ragazzo pubblica su una chat dove sono on-line tutti i compagni di classe e la persona che offende frasi tipo: Marta Rossi è un imbecille oppure Lucia Verdi è una poco di buono oppure Sara Blu è una negra schifosa Un ragazzo manda una mail Art. 594 c.p. Ingiuria Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone. Un ragazzo pubblica sulla sua bacheca di facebook notizie false relative ad un compagno di scuola indicandone nome e cognome e senza che questo sia fra gli amici che accedono al suo profilo: es. Carlo Rossi è un ladro che ruba nei supermercati! oppure Carlo Rossi è stato promosso perché il padre ha pagato i professori oppure Marta Bianchi fa la prostituta in strada Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate. 2

Un ragazzo manda decine di mail con minacce di morte alla sua ex-fidanzata, le fa continuamente squillare il telefono senza rispondere, la segue quando va a casa e la minaccia, pubblica insulti sulla bacheca del profilo della ragazza su un socialnetwork. Gli insulti, i pedinamenti e le minacce continuano per dei mesi e nonostante le richieste della vittima di desistere. Art. 612-bis c.p. Atti persecutori Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena e' aumentata fino alla metà se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto e` connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. Una ragazza crea un profilo falso a nome di una compagna rubando le foto della compagna dal suo profilo vero su un socialnetwork e sulla bacheca del profilo pubblica insulti contro i professori, manda messaggi minacciosi agli amici, dichiara di voler avere rapporti sessuali con adulti. Art. 494. c.p. Sostituzione di persona Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno. 3

Due minorenni hanno una relazione sentimentale e sessuale e decidono, di comune accordo, di filmare alcuni incontri sessuali tra loro. Quando si lasciano il ragazzo decide di pubblicare su YouTube il filmato girato con la fidanzata accompagnandoli con scherzi e battute. Una ragazza conosce sul web un coetaneo che le chiede di fotografarsi nuda e mentre compie azioni di autoerotismo. Lei glieli invia e lui li invia a tutti i suoi amici via mail accompagnandoli ad insulti e commenti ironici. Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile (aggiornato alla nuova legge n.172/2012 ratifica della Convenzione di Lanzarote) È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Pur essendo preferibile sporgere denuncia, è sufficiente recarsi in un ufficio della Polizia Postale o della Polizia di Stato e raccontare cosa accade perché sia possibile avviare un indagine ed individuare i responsabili. E preferibile conservare i files e annotare il/i siti sui quali sono comparse o vengono diffuse le immagini personali intime. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. 4

Una ragazza apre la sua email oppure il profilo su Facebook/Tweeter/etc. usando username e password, alla presenza di una sua amica. Dopo un litigio, l amica, che ricorda la password e lo username, entra nella sua casella di posta e cancella tutti i messaggi presenti. Art.615-ter c.p. Accesso abusivo a sistema informatico e Art. 616 c.p. Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza Postale e delle Comunicazioni, raccontando i fatti. Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione (1), una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta (2), ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 (3)a euro 516 (4). Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336]. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza (5) (6). 5

Ed inoltre Privacy nelle fotografie Se si vuole pubblicare una foto in cui si riconosce una persona non famosa, bisogna avere la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41). Se la foto che si vuole pubblicare ha un fine giornalistico e non risulta dannoso per l'individuo l'autorizzazione dell'individuo non è necessaria. Le foto dei minori non possono essere in ogni caso pubblicate. Se l'individuo tratto nella foto è famoso e il fine è di tipo giornalistico, non serve l'autorizzazione dell'interessato. Se la foto che si vuole pubblicare può avere un fine lesivo bisogna chiedere l'autorizzazione del Garante (legge 633/41) o se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull'orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (dlgs 196/2003). Bisogna avere l'autorizzazione del Garante se le finalità della pubblicazione della foto sono promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip. Le foto dei minori possono essere pubblicate solo se questi sono resi irriconoscibili. Privacy con i cellulari Si possono scattare foto e fare video con i cellulari che lo permettono, se le immagini catturate sono per uso personale. Se i video o le foto catturate col cellulare sono destinati a più persone o su siti, bisogna chiedere l'autorizzazione. Bisogna fare attenzione all'art.10, Abuso dell immagine altrui e alla legge sul diritto d'autore (legge n.633/1941) che richiede appunto l'autorizzazione della persona che è stata ritratta, tranne se questa è una persona pubblica e nota. La legge sul diritto d'autore vieta in ogni caso l'esposizione o la messa in commercio di foto se recano pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta. 6

E per non confondersi Comportamento Articolo/i del Codice Penale. Cosa fare se si è vittima di questo Arriva una telefonata in segreteria: C è una bomba nella scuola Art. 658 c.p. Procurato allarme presso l Autorità Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da dieci euro a cinquecentosedici euro. La vittima messa in allarme dal comportamento è l Autorità (ente pubblico), un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nell esercizio delle sue funzioni, i quali possono sporgere querela contro chi ha provocato il falso allarme. Non riguarda la messa in allarme di privati cittadini. Un testimone durante un processo penale rende una testimonianza reticente o incompleta, ovvero nega elementi di cui, invece, è perfettamente a conoscenza. Art. 372 c.p. Falsa testimonianza. Chiunque, deponendo come testimone innanzi all autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni. In questo caso la vittima è l autorità giudiziaria che procede d ufficio inviando gli atti alla Procura Ordinaria per aprire un procedimento penale per falsa testimonianza. 7