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18/05/2009 FOGLIO INFORMATIVO ai sensi della delibera CICR 4.3.2003 e istruzioni di vigilanza di Banca d Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari NEGOZIAZIONE ASSEGNI ESTERO Informazioni sulla Banca Banca Popolare di Novara Società per azioni. Sede legale e amministrativa: Via Negroni 12 28100 Novara. Indirizzo telematico: pronto@bpn.it Codice ABI 5608. Iscrizione all'albo delle banche presso Banca d Italia: n.5520. Società del Gruppo Banco Popolare Soc. Coop. Iscrizione al registro delle imprese di Novara: n 01848410039. Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. - Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale sociale Euro 300.000.000 interamente versato; riserve al 31/12/2008 Euro 628.821.303 Caratteristiche e rischi tipici del Prodotto/Servizio Struttura e funzione economica Il servizio consente di: incassare assegni (bancari, circolari o titoli similari) a carico di altre banche estere espressi in euro o in altre valute. L importo degli assegni è accreditato sul conto corrente salvo buon fine (s.b.f.) ovvero è riconosciuto dalla banca ad incasso avvenuto (dopo incasso). Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi vanno tenuti presenti: Variazione in senso sfavorevole delle condizione economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto. In caso di negoziazione di assegni o di bonifici espressi in altra valuta, il rischio di oscillazione dei cambi. Il rischio paese, cioè l impossibilità di concludere l intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali ecc. che interessano il Paese di riferimento. Mancato pagamento dell assegno per assenza di fondi sul conto del traente (assegni bancari); mancanza di autorizzazione a emettere assegni del traente (assegni bancari), irregolarità dell assegno; contraffazione totale o parziale dell assegno. Legenda delle principali nozioni dell operazione Cedente Valuta/divisa estera Negoziazione Assegni sbf Assegni al dopo incasso Richieste di esito Presentatore e beneficiario del titolo Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio dollari USA) Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro paese Assegni/effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato Assegni/effetti per i quali il correntista riceve l accredito successivamente all effettivo incasso Richieste di esito su assegni/effetti inviati all incasso Pagina 1 di 6

Condizioni economiche del Prodotto/Servizio COMMISSIONI E SPESE Commissioni di intervento applicate: Su conti residenti euro si Su conti residenti multivaluta si Su conti non residenti euro/divisa estera si 2 per mille minimo 3,00 Costo del regolamento della comunicazione valutaria statistica 7,75 Spese aggiuntive per commissioni addebitateci da Banche Americane per 5,16 l incasso di assegni espressi in dollari Usa Per assegni in euro emessi su banche estere è previsto il recupero delle eventuali spese reclamate dalla banca estera Giri a Banche Italiane di quota parte di assegni: Espressi in dollari Usa Espressi in altre divise o euro di conto estero 20,66 20,66 Richieste d esito su assegni esteri negoziati s.b.f. 25,82 piu spese vive e reclamate Spese per ogni comunicazione alla clientela: 3,10 per modifiche di condizioni contrattuali per comunicazioni periodiche, espressamente richieste dalla legge, non diversamente disciplinate 3,10 ASSEGNI IN VALUTA ESTERA E IN EURO DI CONTO ESTERO, ACCREDITATI S.B.F., RITORNATI INSOLUTI O RICHIAMATI Valuta addebito Valuta accredito s.b.f. Commissioni di Servizio fisse per assegno Spese fisse per assegno 3,00 15,49 VALUTE assegni in divisa tratti su c/c nostro Istituto assegni in divisa tratti su altre Banche italiane assegni in divisa di conto estero regolari assegni in divisa di conto estero irregolari assegni di conto estero in euro tratti su Banca italiana (1) assegni di conto estero in euro tratti su Banca estera regolari (1) assegni di conto estero in euro tratti su Banca estera irregolari (1) 2 giorni lavorativi 15 giorni lavorativi 9 giorni lavorativi 16 giorni lavorativi 8 giorni lavorativi 9 giorni lavorativi 16 giorni lavorativi CONDIZIONI PER NEGOZIAZIONE S.B.F. DI ASSEGNI IN EURO DI CONTO ESTERO EMESSI DA BANCHE Tratti sulla nostra Banca: commissioni di servizio 2 minimo 3,00 spese 7,75 valuta di accredito in c/c 3 gg. lavorativi dalla data operazione (calendario Forex) Tratti sulla altre banche italiane: commissioni di servizio 2 spese 7,75 Pagina 2 di 6

valuta di accredito in c/c 7 gg. lavorativi dalla data dell operazione ( calendario Forex) CONDIZIONI PER NEGOZIAZIONE S.B.F. DI ASSEGNI IN EURO DI CONTO ESTERO EMESSI DA SOGGETTI NON BANCARI Tratti sulla nostra Banca Sullo sportello trassato: - commissioni di servizio 2 - spese 7,75 - valuta di accredito in c/c data operazione Su altro sportello della piazza: - commissioni di servizio 2 - spese 7,75 - valuta di accredito in c/c data operazione Fuori piazza: - commissioni di servizio 2 - spese 7,75 - valuta di accredito in c/c 8 gg. lavorativi dalla data operazione (calendario Forex) Tratti su altre banche italiane commissioni di servizio 2 spese 7,75 valuta di accredito in c/c 8 gg. lavorativi dalla data operazione ( calendario Forex) Tratti su banche estere commissioni di servizio 2 spese 12,91 valuta di accredito in c/c 15 gg. lavorativi dalla data operazione (calendario Forex) Eventuali spese e competenze reclamate da altra banca verranno integralmente recuperate. CONDIZIONI PER NEGOZIAZIONE S.B.F. DI ASSEGNI IN VALUTA ESTERA Assegni pagabili all estero commissioni di servizio se convertiti in Euro o altra valuta 2 commissione di servizio se accreditati in c/c espresso nella stessa valuta 2 spese 10,00 valuta di accredito in c/c: se espressi in CHF 9 gg. lavorativi dalla data se espressi in USD, GBP 9 gg. lavorativi dalla data se espressi in altre valute o pagabili in paesi con valuta a 16 gg. lavorativi dalla data corso legale diversa se negoziati contro Euro al cambio cheque 2 gg. lavorativi dalla data Eventuali spese e competenze reclamate da altre banche verranno integralmente recuperate Assegni pagabili in Italia commissioni di servizio se convertiti in Euro o altra valuta 2 commissione di servizio se accreditati in c/c espresso nella stessa valuta 2 spese 10,00 valuta di accredito in c/c se tratti sulla Banca e presentati allo sportello trassato per l accredito in c/c espresso: Pagina 3 di 6

nella stessa valuta dell assegno in altra valuta se tratti sulla Banca e presentati allo sportello, diverso da quello trassato, per l accredito in conto data operazione 2 gg. lavorativi dalla data 2 gg. lavorativi dalla data se tratti su altra Banca 10 gg. lavorativi dalla data se tratti su altra Banca in divisa 15 gg lavorativi dalla data se negoziati contro Euro al cambio cheque 2 gg. lavorativi dalla data SPESE CASH LETTER Assegni divisa su paese AT GB 5,00 Assegni LGS su paese GB 0,20 Assegni SKR su paese SE 3,00 Assegni EUR su paese SE 3,00 Assegni YEN su paese JP 0,50 Assegni FS su paese LI CH 1,20 CONDIZIONI PER NEGOZIAZIONE S.B.F. DI A.T. Con accredito in c/c commissione - spese 2,58 valuta 7 gg. lavorativi dalla data Per cassa commissione - spese 2,58 valuta - Per la quantificazione dell'onere calcolato sull'imputazione degli interessi a debito e a credito relativi al numero dei giorni valuta eventualmente applicati, consultare il foglio informativo analitico Quantificazione dell onere conseguente all applicazione delle valute. Nel calcolo dei giorni valuta lavorativi viene utilizzato il calendario forex. (1) Agli effetti del computo della valuta, nel caso di accreditamento in conto corrente degli assegni, si considerano lavorativi al massimo cinque giorni per settimana, anche con riferimento a sportelli la cui apertura al pubblico viene distribuita su sei giorni settimanali ONERE RELATIVO ALLE VALUTE Calcolato convenzionalmente, sulla base di un tasso pari all 1,00% con riferimento ad un importo con controvalore pari a di 1.000,00 e ad un Anno di 360 giorni. Rateo giornaliero 0,0278 Per definire l onere con riferimento alla specificità della singola operazione, occorre tenere conto dei giorni di valuta di volta in volta indicati, moltiplicarli per il rateo giornaliero relativo all importo considerato e per il tasso effettivamente applicato sul conto. Nel caso di condizione espressa in giorni lavorativi bancari, occorrerà sommare i giorni di valuta ai giorni di eventuale festività; per le operazioni in divisa occorrerà sommare anche le festività proprie del paese della divisa. Pagina 4 di 6

Clausole contrattuali che regolano il Prodotto/Servizio Si richiama l attenzione del cliente sulle clausole, contenute nel modulo relativo alle Condizioni generali relative al rapporto banca cliente, di cui: - all Art.2, dove si precisa che per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente ha facoltà di rivolgersi all'ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ombudsman bancario; - all Art.3, dove si stabilisce il principio secondo cui la banca, nella esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela è tenuta in via generale ad eseguire l incarico e può rifiutarsi di assumere tali incarichi solo qualora ricorra un giustificato motivo, dando comunque tempestiva comunicazione del rifiuto al cliente stesso. Si stabilisce poi che: in assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi, nel rispetto del principio di diligenza professionale e tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi; la banca, è comunque autorizzata, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario; il cliente ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione; - all Art.4, e all Art.5, in tema di comunicazioni tra cliente e banca e viceversa, in cui si specificano, tra l altro, i comportamenti che il cliente è tenuto ad osservare nell inoltro di comunicazioni e ordini in forma scritta e documenti in genere e si puntualizza che quando un rapporto è intestato a più persone, salvo diverso accordo scritto, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto fatti dalla banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri; - all Art.6, dove, a specifica tutela della posizione del cliente che ha compiuto atti di disposizione a favore di terzi (ad esempio, portatori di assegni emessi dal cliente stesso), si prevede che nello svolgimento delle operazioni connesse a detti atti la banca verifica l idoneità dei documenti eventualmente esibiti dai soggetti che entrano in rapporto con la banca stessa; - all Art.7, dove, nell ambito delle previsioni sul deposito delle firme autorizzate, si stabilisce che il cliente e i soggetti autorizzati ad operare sui rapporti sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata; - all Art.8, dove in tema di poteri di rappresentanza, si prevede che le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate a rappresentare il cliente nei suoi rapporti con la banca e/o le rinunce da parte delle medesime, saranno opponibili alla banca soltanto quando questa abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e, in ogni caso, sarà opponibile alla banca decorsi 5 giorni lavorativi; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge; che, quando il rapporto è intestato a più persone, la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, salvo però l obbligo per il cointestatario che ha disposto la revoca di informarne gli altri cointestatari; - all Art.9, dove si prevede che quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari, e che l'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, cui spetta però obbligo di avvertirne tempestivamente gli altri; - all Art.10, dove in tema di c.d. pegno omnibus e diritto di ritenzione, si stabilisce che i titoli e i valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, restano costituiti a garanzia per l adempimento delle obbligazioni del cliente a fronte di affidamenti e/o impegni comunque contratti nei confronti della banca; - all Art.11, dove si prevede che quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto; ma al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art.1186 cod.civ, la banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili; - all Art.12, dove in tema di imputazione dei pagamenti, si prevede che il cliente può dichiarare nel momento del pagamento quale dei debiti esistenti intende soddisfare, e che ove il cliente non si avvalga di tale facoltà la banca possa imputare il pagamento ad estinzione o riduzione di una delle obbligazioni del cliente, dandone comunicazione al cliente stesso; - all Art.13, dove si stabilisce che la banca ha diritto di variare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, posti in essere con il cliente, peraltro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari ; - Art.17 - Foro competente. [(clausola non operante nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206 ( Codice del consumo )]: si Pagina 5 di 6

prevede al primo comma che Foro competente per eventuali controversie fra la banca ed il cliente, relative ai rapporti di conto corrente e ad ogni altro rapporto di qualsiasi natura, è quello della Sede legale della banca o, in alternativa, quello della dipendenza della banca presso la quale sono costituiti i rapporti; al secondo comma, che sia il cliente che la banca potranno altresì instaurare qualsiasi procedimento anche davanti al giudice competente nel luogo in cui è la residenza o la sede del cliente, come anche, in alternativa, davanti al giudice nel cui ambito territoriale di competenza è ubicata una qualsiasi delle dipendenze della banca, sempreché nell'ambito della regione in cui è la residenza o la sede del cliente stesso, ovvero uno stabilimento con rappresentante del cliente autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Pagina 6 di 6