COMUNE DI QUINTO VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA. e modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.11.2000.



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COMUNE DI QUINTO VICENTINO PROVINCIA DI VICENZA Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 22.02.2000 e modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.11.2000. REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.) AREA ECONOMICO FINANZIARIA SERVIZIO TRIBUTI 1

INDICE Art. 1 - Oggetto del Regolamento pag. 3 Art. 2 - Definizione di rifiuto pag. 3 Art. 3 - Presupposto della tassa pag. 4 Art. 4 - Soggetto passivo della tassa pag. 4 Art. 5 - Iscrizione, variazione e cessazione dell occupazione o detenzione dei locali. pag. 5 Art. 6 - Esclusioni dalla tassa pag. 5 Art. 7 - Esenzioni dalla tassa pag. 6 Art. 8 - Riduzioni della tassa pag. 7 Art. 9 - Tariffe per particolari condizioni d uso pag. 7 Art. 10 - Modalità per riduzioni o esenzioni pag. 8 Art. 10bis - Sgravi o rimborsi pag. 8 Art. 11 - Classificazioni dei locali e delle aree pag. 8 Art. 12 - Tassa giornaliera pag. 10 Art. 13 - Determinazione della superficie tassabile pag. 10 Art. 14 - Denuncie pag. 11 Art. 15 - Condomini e centri commerciali pag. 11 Art. 16 - Accertamento pag. 12 Art. 17 - Sanzioni e interessi pag. 12 Art. 18 - Disposizioni transitorie pag. 12 Art. 19 - Abrogazioni pag. 13 Art. 19bis - Contenzioso pag. 13 Art. 20 - Norme di rinvio pag. 13 Art. 21 - Entrata in vigore pag. 13 2

Art.1 Oggetto del Regolamento 1. Con il presente regolamento vengono disciplinate l applicazione e la riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani istituita ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Art.2 Definizione di rifiuto 1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonato o destinato all abbandono. Sono rifiuti urbani: - i residui non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; - i rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevole, di arredamento, di impiego domestico o di uso comune provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; - i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi. Costituiscono rifiuti speciali: - i residui derivanti da lavorazioni industriali; - i rifiuti derivanti da attività agricole; - i rifiuti provenienti da attività artigianali, commerciali e di servizi eccedenti le potenzialità del servizio di raccolta; - i rifiuti provenienti da strutture sanitarie operanti nell ambito del sistema sanitario nazionale, non ricompresi nel punto 1.1.1 della delibera ministeriale del 27.07.1984; - i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni, scavi; - i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; - i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 3

- i residui dell attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti. Art.3 Presupposto della tassa 1. La tassa è dovuta per l occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nel modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. 2. Per l abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all abitazione ed al fabbricato. 3. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per i particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate (es. luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti, locali con presenza sporadica dell uomo, ecc.). 4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività e commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Art.4 Soggetto passivo della tassa 1. La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell art. 62 del d.lgs. 507/1993. 3. Resta ferma l obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. 4

4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e saltuariamente, la tassa è dovuta dal proprietario. Art.5 Iscrizione, variazione e cessazione dell occupazione o detenzione dei locali 1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. 2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l utenza. 3. La cessazione definitiva nel corso dell anno solare dell occupazione o conduzione dei locali, purché debitamente comunicata mediante regolare denuncia all Ufficio Comunale dei Tributi, dà diritto allo sgravio o eventuale rimborso soltanto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la domanda stessa è stata presentata. 4. Nel caso di cessazione senza che sia intervenuta relativa denuncia nel corso dell anno, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l utente dimostra di non avere continuato l occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d ufficio. 5. Le variazioni in aumento/diminuzione delle condizioni di tassabilità, riferite alla destinazione d uso ovvero alla misura della superficie tassabile, devono essere denunciate entro il 20 gennaio dell anno successivo. Il recupero della tassa avviene anche tramite accertamenti d ufficio così come definito dall art. 16 del presente regolamento. 6. Eventuali sgravi e rimborsi conseguenti alle variazioni delle condizioni di tassabilità potranno aver luogo, nei casi di omissione della relativa denuncia, solo con le modalità di cui all art. 10bis. Art.6 Esclusioni dalla tassa 1. Sono escluse dalla tassazione le superfici nelle quali per specifiche caratteristiche strutturali si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi. 5

2. L esclusione è subordinata alla presentazione dell autorizzazione regionale a smaltire in proprio o della convenzione con ditta privata o ente autorizzato allo smaltimento, da cui desumere i locali e relative superfici od aree nelle quali vengono prodotti i rifiuti speciali, tossici, nocivi. 3. L esclusione attiene strettamente le superfici od aree ove tali rifiuti si formano, mentre i rifiuti derivanti dagli altri locali ed aree sono da considerare rifiuti ordinari. 4. Sulla richiesta di esenzione dei rifiuti speciali per quantità dovrà essere espressa una valutazione tecnica, da parte della Ditta che gestisce l appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salvo che il contribuente non abbia stipulato l apposita convenzione con la ditta medesima. 5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l obbligo dell ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. Art. 7 Esenzioni dalla tassa 1. L esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è concessa: - agli edifici aperti al pubblico culto; - ai locali adibiti ad uffici, servizi ed edifici comunali, gestiti in forma diretta, con relative aree; - agli edifici adibiti ad asilo nido, scuole materne e dell obbligo, escluse in ogni caso le abitazioni ed ogni altro vano annesso, a qualsiasi uso adibito; - alle abitazioni occupate da nuclei il cui capo famiglia fruisca di pubblica assistenza ed il reddito complessivo sia inferiore al minimo vitale; - alle comunità di intervento sociale (disabili, handicappati, recupero tossicodipendenti, ecc.). - istituzioni, associazioni ed altre organizzazioni non commerciali che svolgono, in via esclusiva, attività di assistenza e beneficenza, senza scopo di lucro. 2. Le minori entrate previste dal presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e sono coperte con risorse diverse dai proventi della tassa, relativa all esercizio cui si riferisce l iscrizione predetta. 6

Art. 8 Riduzioni della tassa 1. La riduzione del 50% della tassa è concessa: - ai locali destinati ad uffici e stabilimenti pubblici. 2. La riduzione del 20% della tassa è concessa: - ai nuclei familiari composti esclusivamente da ultrasessantacinquenni. Le agevolazioni e riduzioni non sono tra di loro cumulabili, neppure con quelle previste al successivo art.9. Art. 9 Tariffe per particolari condizioni d'uso 1. La tariffa unitaria è ridotta: a) del 20% per le abitazioni con unico occupante e di superficie non inferiore a 40 mq., esclusi gli accessori e le pertinenze; b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia indicando l abitazione di residenza e l abitazione principale; c) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l esercizio dell attività; d) del 30% nei confronti dell utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b) risieda o abbia dimora all estero per più di sei mesi all anno; 2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia con effetto dall anno successivo. 3. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l attribuzione dell agevolazione, in difetto si provvederà al recupero del tributo a decorrere dall anno successivo a quello di denuncia che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l omessa denuncia di variazione. 7

Art. 10 Modalità per riduzioni o esenzioni 1. Per ottenere le esenzioni e le riduzioni di cui ai precedenti articoli gli aventi diritto devono presentare apposita domanda corredata dalla documentazione richiesta dall Ufficio Comunale. 2. L'esecuzione o la riduzione, quando concessa dal Sindaco, avrà decorrenza dall anno successivo alla data di presentazione della domanda. Art. 10bis Sgravi o rimborsi 1. La denuncia di variazione e cessazione dell occupazione o detenzione dei locali o delle aree, fatto salvo l accertamento della veridicità del fatto da parte dell ufficio tributi, e l assenza di altre occupazioni non dichiarate nel territorio comunale, dà diritto alla sgravio o eventualmente al rimborso della tassa a favore del contribuente, o degli aventi diritto in caso di successione ereditaria, a decorrere dal 1 giorno del bimestre solare success ivo a quello in cui è avvenuta la variazione nella tassazione, ed è stata presentata la denuncia stessa. 2. In caso di cessazione dell occupazione o della detenzione dei locali ed aree, senza che sia intervenuta la relativa denuncia, lo sgravio o eventualmente il rimborso a favore del contribuente cessato potrà avvenire solo dopo l iscrizione a ruolo del subentrato e con effetto dalla data di tassazione a carico di quest ultimo, o attraverso l esibizione di idonea documentazione, quali la cessazione di licenze o autorizzazioni, o altre iscrizioni obbligatorie rilasciate da pubbliche amministrazioni, le disdette di utenze di servizi pubblici. Art.11 Classificazione dei locali e delle aree 1. Agli effetti della graduazione della tassa, le superfici dei locali e delle aree sono così classificate: Classe I Locali ad uso abitazione e loro dipendenze; 8

Classe Il Locali destinati ad uffici professionali e commerciali, ambulatori, banche, istituti di credito e simili, farmacie; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti; Classe III Locali ad uso esercizi commerciali e negozi in genere, mostre (arredamenti, autoveicoli, ecc..), magazzini di deposito e custodia, parrucchiere, barbiere, lavanderie, tintorie, esercizi affini, banchi di vendita all aperto compresi i mercati; aree scoperte, con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti. Classe IV Locali destinati ad alberghi, ristoranti, osterie, trattorie, bar, pasticcerie, mense, gelaterie e simili, campeggi; altre aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti e nelle aree destinate alla somministrazione di alimenti e bevande; Classe V Locali destinati a collegi, conventi, istituti religiosi, istituti o case di riposo e di assistenza, ospedali e case di cura; Classe VI Locali ad uso teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo, ecc., anche all aperto; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenze od accessori, ove possono prodursi rifiuti; Classe VII Locali degli stabilimenti industriali e dei laboratori artigiani ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione non si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi e con esclusione dei locali adibiti a lavorazione; autorimesse ed autostazioni, distributori di carburante; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti. 2. Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente. 9

Art.12 Tassa giornaliera 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. 2. E' temporaneo l uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. 3. La misura della tariffa è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria, maggiorata del 50%. 4. Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall art. 50 del decreto legislativo 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell obbligo di denuncia. 5. Sono previste le seguenti esenzioni: a) per le occupazioni occasionali dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento per la tassa occupazione spazi; b) per le occupazioni per motivi sindacali, politici, umanitari, sociali. Art.13 Determinazione della superficie tassabile 1. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree comunque utilizzate, comprese tettoie, portici e simili. Nella determinazione della superficie tassabile dei locali si escludono i muri, i solai e gli anditi. Sono considerate aree coperte oltre a quelle fisicamente coperte da tetto, tettoie o portico, anche i poggioli (o terrazze) intermezzi fra muri (su tre lati) e coperti da altri aggetti (sporgenze, poggioli del piano superiore) del fabbricato (comunemente definite logge). 2. Della superficie dei sottotetti occupati è assoggettata al tributo quella parte la cui altezza sia superiore a 120 cm. 3. Nella determinazione della superficie tassabile si tiene conto di quella risultante dalla planimetria catastale o dal contratto di affitto, se trattasi di area privata, e dall atto di concessione se trattasi di area pubblica, fatti salvi gli eventuali accertamenti d ufficio. 10

4. Le aree scoperte, pertinenziali e accessorie, non adibite ad uso proprio, sono escluse dalla tassazione. 5. Le aree scoperte operative devono essere tassate in misura intera. 6. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall anno successivo. Art.14 Denuncie 1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l obbligo di presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all inizio dell occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso. 2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l utente è tenuto a presentare denuncia di variazione. 3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l immobile di residenza o l abitazione principale ovvero dimorano nell immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della foro sede principale, legate o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l amministrazione, dell ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati, delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio della detenzione. 4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. 5. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell Ufficio; in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata con la data del timbro postale. Art.15 Condomini e centri commerciali Il Comune ha la facoltà di richiedere al soggetto che gestisce le parti comuni del centro commerciale, tenuto peraltro al pagamento del tributo, l elenco degli 11

occupanti o dei detentori delle aree e dei locali; nessun obbligo è previsto per l amministratore condominiale in quanto le parti comuni del condominio non sono tassabili, a parte aree e locali occupati o detenuti in via esclusiva. Art.16 Accertamento 1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia l ufficio emette avviso di accertamento nei termini, con le modalità e le facoltà previste dall art. 71 del decreto legislativo 507/93. 2. In caso di mancata collaborazione del contribuente l accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici ai sensi dell art. 2729 del C.C. 3. Per l omessa denuncia l ufficio potrà emettere avviso di accertamento entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. 4. Nel caso di denuncia infedele o incompleta l avviso di accertamento potrà essere entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. Art.17 Sanzioni e interessi Per l applicazione delle sanzioni ed interessi, si rinvia a quanto previsto in materia dai dd.lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Art.18 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli art. 4, comma 2, art. 9, art. 13 sommi 2 e 3, art. 15, che hanno decorrenz a dal 01.01.1995. 2. In sede di applicazione della nuova disciplina, i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell art. 14 entro il 30 settembre 1994. 12

3. Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione nonché l elenco dovuto dall amministratore dei condomini di cui all'art. 63, comma 4, del decreto Legislativo 507/93. 4. Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dal 01.01.1995. Art.19 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore dei presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Art. 19bis Contenzioso Contro l avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, l avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60gg. dalla data di notificazione dell atto impugnato, secondo le disposizioni inserite nel d.lgs. 546/92. Art. 20 Norme di rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni. Art. 21 Entrata in vigore Le variazioni e integrazioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2000. 13