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COMUNE DI TRIGGIANO Provincia di Bari REGOLAMENTO PER L USO DELLA PALESTRA COPERTA COMUNALE, DEL CAMPO DI CALCIO E DELLA PISTA POLIVALENTE Approvato con delibere consiliari n. 79 dell 11.10.1994 e n. 97 del 28.12.1994. ART. 1 Oggetto del presente regolamento sono il Campo di Calcio Principe di Piemonte, la Palestra Coperta e la Pista Polivalente di Via Ferrari a Triggiano. ART. 2 Il funzionamento degli impianti di cui all art. 1 è disciplinato dal presente Regolamento e dal Regolamento del servizio sociale comunale per l attività motoria e sportiva. ART. 3 E compito dell Assessorato allo Sport: a) vigilare sul buon andamento dell attività; b) fissare e rendere noti gli orari di inizio e termine delle attività giornaliere e proporne la ripartizione secondo le necessità fra le società aventi diritto. ART. 4 L uso degli impianti sarà consentito ad Associazioni, Società o Gruppi Sportivi locali, legalmente costituiti e regolarmente affiliati a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di promozione e di propaganda sportiva aventi esclusivamente fini formativi ed educativi, che vedano lo sport come servizio sociale e che pratichino lo sport a scopo di dilettantistico puro, nonché a Gruppi non costituiti di cittadini triggianesi che indichino il responsabile dell attività e alle scuole. E assolutamente vietato l uso ad Associazioni o Gruppi che abbiano fini di lucro. ART. 5 Le Associazioni, Società o Gruppi Sportivi e Gruppi non costituiti di cittadini triggianesi che intendono usufruire dell impianto devono farne richiesta per iscritto al Sindaco, il quale sentito il Comitato Comunale per lo Sport, stabilirà apposito calendario. In casi eccezionali e dietro autorizzazione scritta del Sindaco potrà essere concesso l uso per gare ad Associazioni Sportive non locali alle stesse condizioni e modalità ed aventi gli stessi requisiti -. Nella domanda di concessione dovrà essere fatta espressa dichiarazione di incondizionata accettazione delle norme del presente regolamento e del Regolamento del Servizio Sociale Comunale per l Attività Motoria e Sportiva. ART. 6

Le quote orarie da versare per l uso della palestra saranno stabilite dal Consiglio Comunale tenuto conto del valore sociale ed educativo dello sport secondo la vigente normativa in materia di servizi a domanda individuale. ART. 7 In occasione di gare o tornei ufficiali regolarmente autorizzati da Federazioni sportive o Enti di promozione e propaganda sportiva l accesso del pubblico potrà essere gratuito o a pagamento. Le Società fruitrici dovranno versare al Comune i diritti di pubblicità nella misura di legge per la eventuale propaganda istallata nella palestra. ART. 8 In considerazione del carattere del servizio sociale dell iniziativa e per garantire l efficienza e la conservazione dell impianto, il Comune provvederà: - all acquisto dell attrezzatura necessaria; - alla custodia, vigilanza e pulizia, a mezzo di proprio personale, dell impianto e dei locali ed attrezzature connesse; - alle spese di luce, acqua e riscaldamento; - alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. ART. 9 L accesso all impianto sarà consentito solo agli atleti accompagnati da personale specializzato o in possesso di patentino rilasciato dalle Federazioni Sportive C.O.N.I. sotto la cui personale responsabilità operano gli atleti stessi divisi in squadre composte da non più di 25 elementi ciascuna. L onere relativo a tale personale è a totale carico dell Associazione o Gruppo. Nel caso di uso da parte di Gruppi non costituiti di cui all art. 4 del presente regolamento i fruitori dovranno essere accompagnati da un responsabile del Gruppo che si assuma tutte le responsabilità previste dal presente regolamento ed attesti di essere in possesso di idonea certificazione medica per tutti i partecipanti. ART. 10 Sono a carico delle Associazioni i pagamenti di qualsiasi tassa e di spese varie per l organizzazione e lo svolgimenti degli allenamenti e competizioni. ART. 11 Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alle leggi in materia ed al Regolamento del Servizio Sociale Comunale per l Attività Motoria e Sportiva.. ==================

SCHEMA DI CONVENZIONE Considerati gli obiettivi generali di promozione delle attività sportive di base enunciati nel Regolamento del servizio sociale comunale per l attività motoria e sportiva; Considerata l opportunità di una gestione aperta delle attività sportive nel rapporto con tutte le componenti realmente operanti sul territorio; Visto l art. 5 del citato regolamento che prevede la possibilità per il Comune di stipulare apposita convenzione, da stipularsi a seguito di espletamento di gara di licitazione privata, per la gestione di un impianto sportivo; Visto l esito della gara; Tra la Società Rappresentata dal suo presidente.. Ed il Comune di Triggiano, rappresentato da.. Si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 Il Comune di Triggiano concede l utilizzo della struttura.. per il periodo. a:.. per lo svolgimento prevalente delle seguenti attività: formative di basemotorie-amatoriali-agonistiche. ART. 2 Le attività promosse devono essere ispirate al massimo della partecipazione e determinare così un adeguata produttività sociale dell impianto. ART. 3 La società.. Concessionaria dell impianto, deve garantire alle altre società locali ( e nel caso dei Campi da Tennis anche ai singoli utenti ) che ne facciano richiesta la disponibilità dell impianto stesso per almeno un terzo delle ore pomeridiane della sua potenziale utilizzazione, dietro pagamento alla società concessionaria di idonee tariffe. Le tariffe sono determinate in L... in conseguenza del Capitolato d oneri e del risultato della gara o della trattativa privata con cui si affida l impianto. Resta inteso che il Comune si riserva l uso degli impianti sportivi senza versare corrispettivi per altre manifestazioni da esso organizzate, sentito il Comitato Comunale per lo Sport, purchè le date non siano in coincidenza con quelle fissate per l attività di campionato o comunque promossa dalle autorità federali e previa intesa con la società concessionaria. ART. 4 Per la gestione sono a carico dell Amministrazione Comunale di Triggiano tutti gli arredi, i materiali e le attrezzature fisse che si ritengono necessari per il miglior funzionamento dell impianto e per l esercizio dell attività in esso prevista. Per l utilizzo è impegno della società concessionaria salvaguardare gli arredi, i materiali e le attrezzature in dotazione all impianto.

Per l utilizzo fanno carico al concessionario tutti gli oneri previsti dal Capitolato d oneri relativo all impianto, nonché le opere ed interventi di manutenzione ordinaria specificate all art. 3 del Capitolato d oneri. ART. 5 I lavori di manutenzione straordinaria e di modifiche e/o miglioramento dell impianto sono progettate e realizzate a cura del Comune che assume i relativi oneri finanziari. ART. 6 Il canone di concessione, è fissato in L... in conseguenza del risultato della gara o della trattativa privata con cui si affida l impianto. ART. 7 I servizi di vigilanza e custodia della struttura per il periodo di validità della convenzione sono assolti dalla Società concessionaria al cui rapporto di lavoro con terzi il Comune rimane estraneo. ART. 8 La concessionaria si obbliga ad usare gli impianti per gli scopi prevalentemente sportivi indicati nell atto di concessione. Alla stessa è consentita l utilizzazione diretta o l eventuale appalto dei servizi di bar, noleggio cuscini, vendita giornali, pubblicità fonica, murale e cartellonistica all interno della struttura. ART. 9 La presente convenzione decorre dal.; ha durata sino a tutto il.. ART. 10 La società concessionaria risponde di tutti i fatti di uso e del comportamento del proprio personale e associati, e si attiene a tutti gli adempimenti previsti dalla presente convenzione e dalle norme del Regolamento del servizio sociale comunale per l attività motoria e sportiva ed in particolar modo gli artt. 8, 9 e 10 che si richiamano integralmente. Si impegna altresì a segnalare ( per iscritto ) ogni difetto di funzionamento al Comune di Triggiano e interrompere l uso nei casi di disfunzioni gravi o disposizioni assunte in sede di vigilanza pubblica o per causa di forza maggiore. ART. 11 Per ogni manifestazione, tanto la concessionaria che gli utenti minori si impegnano a non mettere in vendita biglietti in numero superiore alla capienza degli impianti, stabilita dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui pubblici spettacoli. In occasione di gare o tornei ufficiali regolarmente autorizzati da Federazioni Sportive o Enti di promozione e propaganda sportiva l accesso del pubblico potrà essere gratuito o a pagamento.

ART. 12 Alla concessionaria ed agli utenti minori fanno carico i servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi; questo dovrà continuare fino al completo sgombero da parte di tutti gli spettatori. ART. 13 La concessionaria deve stipulare opportuna polizza assicurativa in favore del Comune di Triggiano per incendi, furto e danni procurati dagli associati o da terzi alla struttura oggetto della convenzione. ART. 14 Tutte le eventuali spese, imposte tasse ed altri oneri di genere, inerenti e dipendenti dall esecuzione della convenzione, sono a totale carico della concessionaria.