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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n 465 del 11/11/2015 Oggetto: Presa d'atto Convenzione per la Delega di pagamento relativa a contratti di finanziamento ai dipendenti dell1stituto - PROFAMILY S.p.a.

,,<:-:;;:~.' "\'.:.'-' "":.1,~~~ (..;}:.:. ~ ~~,,,' '->;',-:-::;" L DIRETIORE GENERALE!!(; ~~.'~t~'t~';, C",!ii:i;:.,; _J" I Oggetto: Presa d'atto Convenzione per la Delega di pagamento relativa a contratti dl:,(~a~~ii~~i, J~:/ dipendenti dell'istituto - PROFAMILY S.p.A. \:::-'..i~?/' "'-,"'-",' ';.' /< PREMESSO che il dipendente pubblico, al ricorrere di determinati presupposti, può awale~s'i-(fe:ieisl1ì.;rr6 della delegazione convenzionale di pagamento, a valere sulle proprie competenze stipendiali, per corrispondere delle somme dovute al proprio creditore, in virtù degli obblighi assunti con lo stesso a seguito della stipula di un contratto di finanziamento; VISTA la precedente Deliberazione n. 161/2015 con la quale è stato approvato uno schema di convenzione in materia di contratti di finanziamento e richiamate le motivazioni e valutazioni ivi espresse; RICORDATO, in particolare, che: la delegazione convenzionale di pagamento a seguito della stipula di un contratto di finanziamento è l'incarico che il dipendente pubblico affida ali' Amministrazione di appartenenza - a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa Amministrazione accetti di obbligarsi - di pagare un istituto esercente il credito in virtù dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento; la suddetta attività, per essere attuata senza incidere sulle risorse pubbliche, deve contemplare il ristoro degli oneri, anche amministrativi, sostenuti dali' Amministrazione, la quale, pertanto, ha l'obbligo di recuperare i costi amministrativi sostenuti; VISTA la richiesta del 01.10.2015 pervenuta dalla Società PROFAMILY S.p.A. con la quale manifesta il proprio interesse alla stipula di una convenzione per prestiti con delegazione di pagamento; VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 di approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni; VISTA la Circolare MEF n. l/rgs del 17 gennaio 2011 in merito all'istituto della delegazione convenzionale di pagamento che detta istruzioni operative per le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici con oneri a carico degli Istituti delegatari; VISTA la Circolare MEF n. 2 del 15.01.2015 Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante /'istituto della delegazione convenzionale di pagamento - Nuove istruzioni operative; VISTA la conforme istruttoria dell'u.o. Amministrazione P rson,ale - Ufficio Trattamento Economico - ed il parere di regolarità tecnica del Dirigente Responsabile; ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Am onistrativo, ai sensi e per gli effetti dell'art, 10 dell'accordo di cui alle Leggi Regionali n, 18/201,? dfll'umbria e r. 40/2013 delle Marche e s.m.i. e ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'ente; rjlu l' (.P7 ($ktjur;}r ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, ai sensi e per gli effetti dell'art.lo dell'accordo di cui alle Leggi Regionali n.28/2013 della Reg~. Umbria e n. 40/2013 della Regione Marche e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'ente; - Tutto ciò premesso DELIBERA 1. di prendere atto della stipula della Convenzione tra questa Amministrazione e la PROFAMILY S.p.A. per la delega di pagamento relativa a contratti di finanziamento ai dipendenti dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'umbria e delle Marche, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale; 2. di trasmettere il pre nte provvedimento ail'u.o. Amministrazione Personale ed all'u.o. Gestione Economico Finanzi la per i conseguenti adempimenti.

CONVENZIONE IN MATERIADI CONTRATTIDI FINANZIAMENTO tra L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'umbria e delle Marche (P.I. 00150090546), di seguito "Amministrazione", nella persona di DOTT,SILVANO5EVERINI,nato a Montecopiolo (PU) il 02.08.1955 e domiciliato per la carica in Perugia, Via G. 5alvemini n.1, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore Generale. e..~p.:,~\~:f ~~ con sede legale in ~.~~,,!~~:~Q...\Eè...:r.\!':'".>;,~f'.:..-').~ 9... (codice fiscale..~6.1:~.~'\xìu.., partita iva e iscrizione all'albo degli intermediari finanziari al n. ~~;;?..:.y. ), di seguito "i t't t N 5 I U O, neila persona d' I 'ti"="""", ~.":-::.}.\.l-.< \""" ~':'W,)W. ~.~ a--,~._~.. '...., nat o 'lis{""i\nc-, I... ~.. ~.~ a... th.'"a,.nq, codice fiscale..~~~~~:sz.s0.~.".~r.lin qualità di è..~s\\~:~';.\?è,.~~ ~~~. premesso che l'istituto è una società che opera nel mercato del credito, ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo l' settembre 1993, n. 385; ( l'istituto concede finanziamenti ai dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti; le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento. 50na da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;,) i suddetti finanziamenti non sono garantiti dawamministrazione e devono, di norma, essere garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazioneanticipata dal servizio e riduzione dello stipendio; l'amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi; la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all'amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'istituto in ragione dell'awenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento; visti gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento; il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 28 lugiio 1950, n. 895, inerente all'approvazione dei nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni; convengono e stipulano quanto segue Art. 1 (Modalità di fruizione della delegazione di pagamento) 1. l'amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e

.---------------------------------------- - successive modificazioni. 2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio. 3. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili. 4. L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in pre deduzione dall'ammontare del finanziamento erogato dall'istituto. S. I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'amministrazione. Art. 2 (Beneficiari) 1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento al massimo di durata decennale. 2. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi. Art. 3 (Trattenute stipendialil 1. L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dali'amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali prowederanno alle necessarie operazioni contabili di verificai modifica e cessazione delle trattenute medesime. 2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L.19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R.n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che all'amministrato sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione. 3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa. ) Art. 4 (Versamenti delle trattenute stipendiali) 1. I versamenti delle trattenute verranno operati dall'amministrazione mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN.t\.:Ql..!"'..~.Q~S>.Q;>..~~,\" o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'istituto, entro il mese successivoa quello cui si riferiscono le trattenute medesime. Art. 5 (Oneri amministrativi) 1. L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione. 2, Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'istituto si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di 18,00 (euro diciotto/oo) una tantum per ogni delega di nuova attivazione e 2,05 (euro due/osi mensili, per ogni delega attiva.

3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delega.fj~~i attivate e ancora in essere. Art. 6 (Versamento degli oneri amministrativi) 1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato, previa ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate ail'lstituto. La ritenzione dell'onere una tantum - pari ad. 18,00 - dovuto per ogni delega di nuova attivazione o rinnovo è effettuato sula prima trattenuta operata al dipendente. Art. 7 (Estinzione e rinnovo del finanziamento) 1. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente mutuante il conto del residuo debito. 2. Agli atti dell'amministrazione dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del debito. 3. L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'awenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento. Art. 8 (Durata) 1. La presents convenzione di durata biennale entra in vigore il Q~:tJA. 4L.lQ4y con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6. 2. Prima della scadenza, le parti. con atto scritto, possono convenire una proroga della presente o.8.....l0j.;;.. e si intende valida fino al convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga. prima della scadenza. può essere reiterata. 3. Nel caso in cui la convenzione non venga prorogata, le ritenute relative alle deleghe accettate dall'amministrazione fino alla data di validità della Convenzione continueranno ad essere operate, sempre previa ritenzione degli oneri amministrativi. 4. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiaii chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione. La presente convenzione non produce altresì effetti in relazione alle somme relative al Trattamento di Fine Servizio/Rapporto dovute al dipendente in quanto gestite e liquidate dawinps ex- Inadel, di cui l'amministrazione. in caso di cessazione del dipendente. non dispone. ) Art. 9 (Rece.so) 1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preawiso di almeno sessanta giorni. Art. 10 (Attività dell'istituto) 1. L'Istituto sì impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o, nei casi previsti dall'art. 128-quater, comma 4. del decreto legislativo n. 385/1993, da agenti non monomandatari nonché a garantire che a tutti i dipendenti / siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Giobale) e un 1.5.C.(Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al"tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", di almeno 4 (quattro) punti percentuali.

"..<=~-~:-:-:~;., /.\\.> - r({:>" ~~;'--~ ''l'. :'. 2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. 3. L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preawiso.!io,' i;:'; ~~J". 'll1b';," lò ~)1~-S'c J ~~.. ',l,4.,~'/ "'~" ~";J::,:d'.";;f'::.,$:;\;i;l""';;;-. ~. " v''- -. ',~':o/ ~ <~.:\> "~'/...,~~_.:-.:~:.~V/ Art. 11 (Comunicazioni dell'istituto) 1. L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preawiso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti del!' Amministrazione comprendente le sotto indicate voci: al nominativo debitore; b) importo lordo e netto erogato; c} numero rate; d) importo mensile rata; e) tasso di preammortamento, T.E.G., T.A.E.G. e 1.5.C.; f} decorrenza e scadenza finanziamento. 2. Nel periodo di vigenza della convenzione, l/istituto si impegna a comunicare ali' Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'istituto stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'awenuta cessione del credito, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. la violazione di tale impegno, costituisce motivo di immediata risoluzione della convenzione. 3. L/Istituto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'amministrazione la notizia relativa ali/erogazione del finanziamento al dipendente. J Art. 12 (Trattamento dei dati personali) 1. Le parti si impegnano, per i profili di proprìa competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Art. 13 (Registrazione in caso d'uso) 1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente. 2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione..wto. confermato e sottoscritto. < ejw.f.l(.,.d9...jl.xq.i5. Per l'istituto ProFamily Spa L'Amministratore Delegato...,.' i r./~~j(. l.'/)"('l. ù..j..~.

:'!.:,.. :::-;l',l,'-j i 1::;. 1. :1.qU~ (:.,- j,:,[i~_ijd '.-~'.~~1,.Z(..' ~..~.~./..-., i,t '~. I l",', ).,-..../:.~..~.! i', i I "~.! ~i _\~~O.",...,;,-.., -.: AT 7226525 3.)).2015

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Delibera del Direttore Generale no: 465 del 11/11/2015 Il presente verbale di delibera viene pubblicato all'albo pretori o dell'istituto il giorno :,1 l NOV.20i5 _o_o._,..".' Perugia, 1 1 NOV. 201!i ESECUTIVITA' conseguita il ---.~=-.., '.... '<-:r"' '.,,"." ai sensi della deliberazione del Consiglio di.... / Attestato di conformità all'originale La presente copia è conforme ali' originale esistente presso l'ufficio composta da no pagine. Il Dirigente: _ Trasmissione oggetto delibera: Collegio dei Revisori Registrato a p. n. 55 del Registro n. Il delle deliberazioni del Direttore Generale. I Inviata alla Corte dei Conti il _