AVVISO ALLA CLIENTELA PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA



Documenti analoghi
FOGLIO INFORMATIVO PRESTITO SU CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E PRESTITO CON DELEGAZIONE DI PAGAMENTO AL DATORE DI LAVORO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

AVVISO PRESTITO PERSONALE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

FOGLIO INFORMATIVO DELEGAZIONE DI PAGAMENTO RELATIVA AL CONTRATTO DI PRESTITO CON RITENUTA DELEGATA

FOGLIO INFORMATIVO PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO. Redatto secondo le istruzioni di vigilanza di Banca d Italia

PRESTITO con DELEGAZIONE di PAGAMENTO al datore di lavoro CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL OPERAZIONE

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

CONVENZIONE. premesso che

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO, SALARIO, COMPENSO

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

CONVENZIONE. premesso che

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE CARTA DI CREDITO FLEXIA

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Maxirata Restart

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE CARTA DI CREDITO BANCA SARA

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Abitare

FOGLIO INFORMATIVO PER CESSIONE DEL QUINTO - N. 3 DEL 01 luglio

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale FONDO PER LO STUDIO

Cessione 5 Linee Guida per la gestione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Finalizzato

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

UNIFIN S.p.A. a socio unico

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Finalizzato Auto e Moto

Prestito Chirografario Privati. TASSO FISSO Convenzione SISKI

CONVENZIONE. per la disciplina delle operazioni di delegazione di pagamento di cui al D.P.R. 180/1950 Il giorno del mese di dell anno 2015 in Firenze

UD7 I prestiti garantiti

FINANZIAMENTI A BREVE E A MEDIO/LUNGO TERMINE A SCADENZA DETERMINATA

PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE. per

CONVENZIONE. premesso che

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Prestito personale ordinario ,00

Prestito Personale Private

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE CARTA MILES & MORE ORO

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5

FINANZIAMENTO PER FAMIGLIE FONDO NUOVI NATI

Prestito chirografario a privati a tasso fisso

ANTICIPI IMPORT EXPORT IN EURO E/O VALUTA ESTERA FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

FOGLIO INFORMATIVO. 4e Altri finanziamenti in forma cambiaria Sconto di portafoglio finanziario

COMUNE DI PANTELLERIA Provincia di Trapani

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

DIRITTI E STRUMENTI DI TUTELA DEL CLIENTE PRINCIPALI NORME DI

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo, finalizzato. VIA LIBERA acquisto beni per disabilità

IL CONTO CORRENTE IL TASSO DI INTERESSE

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

Implicazioni con la previdenza complementare. Anna Ilaria Orlando 23/10/2009 1

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo finalizzato. VIA LIBERA abbattimento barriere

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE. Condizioni valide dal 27/02/2013 al 31/03/2013

Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Direzione Centrale Previdenza. Roma, Messaggio n

FOGLIO INFORMATIVO. ai sensi dell art. 116 D. lgs. 385/1993 (TUB)

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

L anno nel mese di il giorno.in Milano Via Vivaio, 1 TRA

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Foglio informativo n. 178/003. Prestito personale Viaggia con Me.

INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di credito in conto corrente

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo. Prestito Vacanze

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A TEMPO DETERMINATO

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

FOGLIO INFORMATIVO. Cash Flow srl

CONVENZIONE TIPO FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI PRODOTTI DI FINANZIAMENTO A PENSIONATI ENASARCO

FOGLIO INFORMATIVO. Prestito Personale a Privati Emergenza Alluvione

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL FINANZIAMENTO CAMBIARIO

Contratto di PREFINANZIAMENTO n.

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali

FOGLIO INFORMATIVO. Prestito Personale a Privati TASSO FISSO

CAPITOLATO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO DI ,00 PER IL FINANZIAMENTO DELL

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER SCONTO O ANTICIPAZIONE EFFETTI/FATTURE 1

CHE COS E L ANTICIPO SU CREDITI E FATTURE

CONVENZIONE QUADRO FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI PRODOTTI DI FINANZIAMENTO A PENSIONATI INPS. L anno duemilasette, il giorno del mese di in Roma Via

ANTICIPI SU CERTIFICATI DI CONFORMITA AUTO

Contratto di PREFINANZIAMENTO n. INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE 1 INDICE

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

NUMERO: DATA: Pagina 1 di 7

Dati e qualifica soggetto incaricato dell offerta fuori sede

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/ Modena TEL FAX

Transcript:

UNIFIN S.p.A. capitale sociale 4.186.585 interamente versato e riserve a bilancio 21.730.318-40125 Bologna Strada Maggiore 47 - casella postale 964 - indirizzo e-mail: info@unifinspa.com - tel. 051 3940811 - fax 011 1.96.90.923 partita iva e codice fiscale 00317760379 - R.E.A. BO 209152 - Iscrizione Registro Imprese Bo N. 18965 - C/C postale 363408 Iscrizione Ufficio Italiano Cambi N. 11027 - Iscrizione Elenco Speciale ex Art. 107 Codice ABI 31298.3 Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Finance S.A. Madrid UNIFIN S.p.A. in proprio e in qualità di procuratrice dell Istituto Cessionario: SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - Torino AVVISO ALLA CLIENTELA PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA per i servizi finanziari e di credito personale a disposizione della Clientela, in esecuzione delle norme di cui al Titolo VI del D.Lgs 1 Settembre 1993 n. 385, della Deliberazione CICR 4 Marzo 2003, e del Provvedimento di Attuazione Banca d Italia 25 Luglio 2003. - Prestito personale mediante cessione del quinto dello stipendio (DPR 05.01.1950 n. 180 e sucessive modificazioni, Art. 1260 e ss. CC) - Prestito personale mediante Delegazione di Pagamento (DPR 05.01.1950 n. 180 e sucessive modificazioni, Art. 1269 e ss. CC) Mod. 190 - bicidi-genova INDICAZIONI E INFORMAZIONI DEI DIRITTI E DEGLI STRUMENTI DI TUTELA DELLA CLIENTELA PER LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI NATURA FINANZIARIA Il Cliente, al primo contatto con l istituto finanziario prescelto, ha il diritto di ottenere, presso ciascun locale aperto al pubblico o per il tramite delle tecniche di comunicazione a distanza, ovvero da parte degli Agenti in Attività Finanziaria degli Istituti stessi ovvero dai Mediatori Creditizi che dispongono della modulistica, a) il presente AVVISO sulle principali NORME DI TRASPARENZA E DI TUTELA DEL CONSUMATORE b) il FOGLIO INFORMATIVO, contenente le informazioni sull intermediario finanziario, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell operazione o del servizio, sulle condizioni economiche, nonché sulle principali clausole contrattuali che regolano l operazione o il servizio. c) l INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE, ovvero, se richiesto espressamente dal Cliente, il diritto di ricevere, prima della stipulazione, una COPIA DEL CONTRATTO COMPLETAMENTE COMPILATA, tale da poter essere direttamente adottata per la sottoscrizione. Esente da bollo ai sensi dell art. 15 DPR 601/73

AVVISO e FOGLIO INFORMATIVO Le informative non hanno efficacia di offerta al pubblico. Avviso e Foglio Informativo debbono essere disponibili su supporti asportabili dal Cliente che accede presso la sede dell Intermediario. Qualora l offerta sia eseguita fuori sede o per il tramite di Agenti o Mediatori Creditizi, il Cliente deve ricevere la medesima documentazione. Il che dovrà risultare, da attestazione di consegna. Nel caso in cui il Cliente entra in contatto con l Intermediario Finanziario mediante tecniche di comunicazione a distanza, ha diritto di ricevere le medesime informative mediante supporto cartaceo o altro supporto durevole. INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE Prima della conclusione del contratto, qualora espressamente richiesto, il Cliente ha il diritto di ottenere copia completa del testo del contratto idonea per la stipula, comprensiva di un DOCUMENTO DI SINTESI redatto nel frontespizio del contratto, che esponga le più significative condizioni contrattuali ed economiche. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto. Il diritto di disporre preventivamente della copia completa del contratto non può essere sottoposto a termini o condizioni, ma può essere subordinato al pagamento da parte del Cliente di un rimborso delle spese. In caso di modifica delle condizioni contrattuali intervenute tra la consegna della copia ed il momento della stipula, l Intermediario è tenuto a darne informativa al Cliente e, su richiesta di quest ultimo, consegnare una nuova copia completa del testo contrattuale aggiornato. CONTRATTI I contratti sono redatti per iscritto ed includono nel frontespizio il documento di sintesi delle principali condizioni. L inosservanza di tale forma comporta la nullità del contratto che può essere fatta valere solo dal Cliente. Il Cliente ha il diritto di ottenere la copia del contratto stipulato. I contratti, devono indicare: il nome della Banca o dell Intermediario che eroga il finanziamento e i dati identificativi del Cliente; l importo del prestito e le modalità di erogazione; il numero, l importo e la scadenza delle singole rate di rimborso; il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora; eventuali garanzie richieste; eventuali coperture assicurative; il TAEG e/o ISC (Indicatore Sintetico di Costo) 1 ; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica oltre la quale nulla è dovuto dal Cliente. CLAUSOLE INVALIDE E CAUSE DI NULLITÀ Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi d interesse e di ogni altro prezzo e condizione, nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, sono nulle e si considerano non apposte. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali per i motivi esposti, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i criteri stabiliti dall art. 117 del D.Leg. 385/93 (Testo Unico Bancario). La possibilità di variare in senso sfavorevole al Cliente il tasso d interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere indicata nel contratto con clausola approvata specificamente. In difetto il cliente ha facoltà di rimborsare anticipatamente il credito ovvero di risolvere anticipatamente il contratto senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. La Legge 108 del 07/03/1996 stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono usurari. 1 TAEG ISC. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito e deve essere indicato dall Intermediario Finanziario nei contratti ed in tutte le comunicazioni pubblicitarie e promozionali dei prodotti, per queste ultime il TAEG deve essere indicato con il relativo periodo di validità. È stato introdotto con le recenti disposizioni della Deliberazione CICR 4 Marzo 2003, e del Provvedimento di Attuazione Banca d Italia 25 Luglio 2003 l indicatore ISC, Indicatore Sintetico di Costo, che sarà elaborato come il TAEG ed inserito nella modulistica contrattuale e pubblicitaria. Nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l'interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione deve essere incluso nel TAEG.

COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI SFAVOREVOLI ALLA CLIENTELA Nei contratti di durata il Cliente ha il diritto di essere informato in caso di variazioni sfavorevoli unilaterali riguardanti il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione. Tali variazioni devono essere espressamente indicate nel contratto con clausola approvata specificatamente dal Cliente. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate gli obblighi di comunicazione sono inefficaci. COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA Nei contratti di durata il Cliente ha il diritto di ricevere alla scadenza e almeno una volta l anno, comunicazione effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni contrattuali. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento. In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza i termini per la contestazione del rendiconto decorrono dalla ricezione della comunicazione. RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE SU SINGOLE PRESTAZIONI Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nella amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al momento della richiesta gli Intermediari sono tenuti ad indicare preventivamente al Cliente, il presumibile importo delle relative spese. PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE E MODALITÀ PER ACCEDERVI In tutti i casi in cui il Cliente ritenga che non siano state rispettate le norme e direttive sopra indicate può rivolgersi informalmente all Ufficio Reclami predisposto dalla Banca o Intermediari Finanziari. Il titolare dell Ufficio provvederà ai necessari accertamenti in merito alla vicenda sottoposta alla sua attenzione, ove necessario raccogliendo informazioni presso i soggetti ed uffici interessati e curando quindi la risposta al reclamo presentato. In caso di ritardo o difficoltà nel rimborso del credito ed in considerazione delle future norme comunitarie per l eventuale inserimento del nominativo del cliente consumatore nell elenco dei debitori, è opportuno agire secondo criteri di trasparenza, contattando tempestivamente l istituto bancario o la società finanziaria per comunicare eventuali difficoltà di pagamento; in questo modo si eviterà inoltre di incorrere in controversie legali o di dover affrontare le spese di riscossione dei crediti. Per prevenire qualsiasi malinteso, è bene comunicare sempre e tempestivamente eventuali cambiamenti dei dati forniti, quali ad esempio la variazione di residenza. ULTERIORI STRUMENTI DI TUTELA Oltre alle specifiche norme a tutela del Consumatore di servizi finanziari sopra illustrate l ordinamento prevede altre disposizioni tese a tutelare gli interessi dei Consumatori in genere. A tal fine occorre richiamare soprattutto il D. Lgs. 52/96 che, introducendo nel Codice Civile il Capo XIV-bis (artt. da 1469-bis a 1469-sexies) ha previsto un sistema di protezione del Consumatore contro le clausole vessatorie presenti nei contratti predisposti da imprenditori. Tali sono le clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e sono considerate inefficaci, ovvero come non esistenti, dalla richiamata normativa. In particolare l art. 1469-bis, si occupa specificamente ai commi 4 e 5 dell attività finanziaria, stabilendo, in via generale, la facoltà di recesso o di modificazione unilaterale delle originarie pattuizioni da parte dell imprenditore, condizionata in ogni caso dalla tempestiva comunicazione al Consumatore ed in ogni caso dalla facoltà, per quest ultimo, di recedere dal contratto modificato. La casistica contemplata dalla legge non esclude però altri tipi di clausole vessatorie da valutare caso per caso tenendo conto della natura del bene e del servizio, oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della conclusione, escludendo comunque quelle conformi a disposizioni di legge o convenzioni internazionali. Si deve ricordare che non sono considerate vessatorie le clausole oggetto di trattative individuali. Ciò significa che è sufficiente che il contratto riporti una clausola salva clausole, con l apposizione di una terza firma da parte del consumatore per escludere l applicazione della normativa.

Sono sempre, però, considerate inefficaci le clausole che escludono o limitano la responsabilità per morte o danno alla persona del consumatore, che escludono o limitano le azioni del consumatore per inadempimento totale o parziale della controparte o che prevedendo l adesione automatica del consumatore a regolamenti od altre clausole che costui non poteva conoscere. Rilevano infine le norme di cui al D. Lgs. 30/6/2003 n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali, la così detta Legge sulla Privacy, la quale impone specifiche tutele nel trattamento dei dati personali del Consumatore. La norma prevede che il Consumatore riceva una informativa completa sulle modalità e sul trattamento dei propri dati personali, sui diritti di cui gode in relazione ad essi e sui soggetti a cui i medesimi dati personali potranno essere comunicati, autorizzando o meno particolari trattamenti. Prevede inoltre che il cliente debba poter conoscere in ogni momento quali siano i dati in possesso del finanziatore. A questo proposito Vi viene allegata alla presente l informativa di cui sopra (art. 13 D.Lgs. 196/03). Le disposizioni richiamate sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente. Le nullità indicate possono essere fatte valere solo dal cliente. Le Autorità che vigilano sugli Intermediari Finanziari sono la Banca d Italia e l Ufficio Italiano dei Cambi. Copia del presente AVVISO, è stata consegnata in data al Sig. (Sottoscrivendo la presente si dichiara inoltre di aver ricevuto e preso visione, oltre che dell avviso in oggetto, copia dell informativa consegnata ai sensi di quanto disposto dall art 13 D.Lgs. 196/03. (nome, cognome e firma)

FOGLIO INFORMATIVO N. 15 del 04/05/2009 Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla Delibera CICR 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d Italia del 29.07.2003 INFORMAZIONI sull Intermediario: UNIFIN S.p.A. 40125 Bologna Strada Maggiore 47 casella postale 964 indirizzo e-mail: info@unifinspa.com tel. 051 3940811 fax 011 1.96.90.923 partita iva e codice fiscale 00317760379 capitale sociale 4.186.585 interamente versato e riserve a bilancio 21.730.318 R.E.A. BO 209152 Iscrizione Registro Imprese Bo N. 18965 C/C postale 363408 Iscrizione Ufficio Italiano Cambi N. 11027 Iscrizione Elenco Speciale ex Art. 107 Codice ABI 31298.3 MANDATARIA di: SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A Via Nizza, 262 10126 TORINO TO - Tel. 011.6319111 Capitale sociale 122.000.000,00 Codice ABI 03191 Cod. Fisc., P. Iva, iscr. R.I. n. 05634190010 Direzione e coordinamento ex art. 2497 e seg. C.C.: Santander Consumer Finance SA (Spagna) Mod. 185 - Ed. 05/09 - bicidi-genova Dati identificativi dell Agente in Attività Finanziaria tramite il quale il Cliente è entrato in rapporti con l Intermediario Finanziario, o del Mediatore Creditizio che ha messo il Cliente in relazione con l istituto: Agente Mediatore cap Città Denominazione Telefono Fax Indirizzo Iscr. Albi UIC n. Esente da bollo ai sensi dell art. 15 DPR 601/73

PRESTITO su CESSIONE del QUINTO DELLO STIPENDIO e PRESTITO con DELEGAZIONE di PAGAMENTO al Datore di Lavoro CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI Cessione del Quinto: Prestito personale estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quota della retribuzione mensile cui il mutuatario abbia diritto in dipendenza della propria prestazione di lavoro subordinato. Il prestito è regolato dall art. 1198c.c., dal T.U. 5/01/1950 n 180 e successivo regolamento. Le rate mensili ad ammortamento del prestito vengono trattenute dalla retribuzione del mutuatario ad opera del proprio datore di lavoro che ne effettua diretta rimessa all intermediario cessionario. L operazione deve essere assistita da polizza assicurativa contro il rischio morte o di perdita dell impiego da parte del Cliente. Il Cliente può chiedere, quale servizio accessorio al finanziamento, salve le opportune valutazioni dell Intermediario, una anticipazione sul finanziamento, senza costi aggiuntivi, escluso il caso di mancato perfezionamento del contratto, nel qual caso il Cliente sarà tenuto a restituire la somma anticipata, aumentata di 2 punti in più del T.A.N. del contratto. Delegazione di pagamento: Prestito personale estinguibile mediante trattenuta di una quota della retribuzione e versamento della medesima da parte del datore di lavoro all Intermediario mutuante (art. 1269 e 1723 2 comma CC), previo conferimento da parte del mutuatario, lavoratore dipendente, al proprio datore di lavoro, del relativo mandato irrevocabile. La Delegazione di Pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata dal datore di lavoro. Informazioni sul soggetto erogante: Le operazioni di Finanziamento sono eseguite dalla nostra società in qualità di mandataria di istituti bancari con noi convenzionati. Durata: il prestito è rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento compresi tra i 18 e 120 mesi. Tempi di erogazione: L importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all aver ottenuto il benestare o nulla osta da parte dell ente datore di lavoro, di aver eseguito le ritenute ed i versamenti degli oneri di cui ai capi a, b, c, d, e, f, del prospetto Condizioni Economiche e comunque allorquando l intermediario sarà in possesso ed avrà verificato l idoneità di tutta la documentazione propedeutica al prestito. Reti Esterne: i contratti possono essere conclusi mediante l intervento della rete dei nostri Agenti in Attività Finanziaria, ovvero di Mediatori Creditizi con noi convenzionati. Si precisa che questi ultimi non agiscono e tanto meno rappresentano l Intermediario. Entrambi i soggetti debbono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualità. Si evidenzia, inoltre, che i Mediatori Creditizi che entrano in contatto con la nostra società Intermediaria, vengono da noi remunerati all esito della conclusione del contratto. Estinzione Anticipata: in caso di anticipata estinzione del prestito, anche per l eventuale rinnovo, le somme indicate alle lettere B), C), D), E), F) non saranno rimborsate, trattandosi di costi od oneri sostenuti dall Intermediario o corrisposti, anche a terzi, in unica soluzione e non recuperabili dal mutuatario. Conseguentemente il mutuatario godrà esclusivamente dell abbuono degli interessi nominali sul capitale indicati al punto A) delle CON- DIZIONI ECONOMICHE e del documento di sintesi del contratto, per il periodo di rateazione non goduto. CONDIZIONI ECONOMICHE A. Tasso nominale annuo scalare massimo del 6,50% applicato in misura fissa per l intera durata del prestito. B. Commissioni bancarie massime 8%. C. Imposta sostitutiva 0,25%. D. Commissioni dell Intermediario (massimo) 19,50%, comprensivo delle commissioni dell Agente/Mediatore. E. Spese (postali, notifica, registrazione, riscossione, ecc.) * 500 massima F. Costi assicurativi (o garanzia INPDAP o FFSS) nella percentuale massima del 15% **. G. NETTO RICAVO: l importo erogato è pari al capitale lordo mutuato con la detrazione degli oneri indicati nei precedenti capi e l eventuale deduzione della somma da corrispondere per estinzione di precedenti prestiti. - TEG: un punto in meno del limite stabilito dalla rilevazione trimestrale del periodo di stipula del contratto. (Vedi allegata tabella TEG medi). - TAEG: calcolato su tutte le voci del contratto. - ISC: stessa percentuale TAEG - Interessi di mora: nella percentuale corrispondente al Tasso Nominale Annuo maggiorato del 2% oltre ad eventuali spese e commissioni. - Spese per estinzione anticipata massimo 1% del debito residuo - I valori esposti sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul capitale lordo mutuato. - Il tasso annuo nominale è calcolato sul capitale lordo mutuato, considerando l anno solare composto di 12 mesi uguali. - L imposta sostitutiva è calcolata sul valore attuale del prestito. * Sono comprese nelle indicate spese, anche gli oneri di riscossione imposti dalle Amministrazioni per il versamento mensile delle quote di stipendio. ** Detti costi ed oneri sono costituiti dalle Polizze accessorie al prestito, contro il rischio della morte e dell impiego o contro il rischio dell impiego anche a causa di morte, che assicurano il rimborso del capitale mutuato non ancora scaduto in caso di premorienza del mutuatario o della interruzione definitiva del rapporto di lavoro che intervenisse prima dell estinzione del prestito. La morte del mutuatario estingue il debito. L interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa diversa dalla morte, surroga l assicuratore per quanto risarcito al creditore in dipendenza del prestito nei diritti nei confronti del mutuatario per rivalersi nei suoi confronti. Nell ipotesi di garanzia rilasciata dall INPDAP sono comprese le spese di amministrazione dell Istituto.

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI Le principali condizioni e clausole sotto riportate sono coerenti con le redazioni dei singoli contratti. - CESSIONE e DELEGAZIONE: Con il contratto di Cessione o Delegazione il Cliente si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti del cessionario dell importo complessivo risultante dal capitale erogato e degli oneri di attivazione del prestito indicati nel precedente quadro CONDIZIONI ECONOMICHE. - RIMBORSO del CAPITALE LORDO: il Cliente si obbliga a restituire l intero capitale lordo mediante cessione delle quote del suo stipendio o delegazione di pagamento conferendo al proprio datore di lavoro mandato irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell art. 1723 2 comma c.c., entrambe pro-solvendo, agli effetti degli art. 1198 c.c. e T.U. 5/1/50 e succ. reg. per la Cessione e art. 1269 e seguenti cc per la Delegazione. - QUOTE MENSILI: La misura della quota di stipendio ceduta o delegata viene convenuta in ragione della capacità dello stipendio e delle esigenze di finanziamento del Cliente. Le quote saranno tutte uguali, mensili e consecutive (nella misura che sarà convenuta), comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo. - SPECIFICA degli ONERI: L interesse nominale, le commissioni, le spese ed ogni altro onere, come indicati nel quadro CONDIZIONI ECO- NOMICHE.. saranno trattenuti anticipatamente al momento dell erogazione ed, in particolare corrispondono a: A) gli interessi annui nominali applicati dagli Istituti Cessionari. B) la commissione bancaria per le prestazioni rese da quest ultima, quali l esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del mutuo, la elaborazione dei dati in funzione delle leggi 197/91 e 108/96, per le operazioni di acquisizione della provvista ed a convenuta copertura, anche aleatoria, delle perdite per la differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell ammortamento e quelle per l eventuale ritardo di adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato. C) L imposta sostitutiva corrisposta all Istituto Cessionario quale onere erariale. D) la commissione dell Intermediario, convenuta nella misura indicata nel contratto e comunque nell ambito dei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto CONDIZIONI ECONOMICHE, da corrispondersi complessivamente per compensi e per le prestazioni istruttorie, per l amministrazione del mutuo per l intera sua durata, la elaborazione dei dati in funzione delle leggi 197/91 e 108/96, per le garanzie prestate alla banca sulla puntuale riscossione delle quote, e per ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto. Tale commissione è comprensiva delle provvigioni corrisposte in favore dell Agente in Attività Finanziaria o del Mediatore Creditizio alla cui organizzazione il mutuatario ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi per il complesso di attività e servizi, che questi hanno posto a disposizione per: 1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cliente, definita con il presente contratto, 2) per concorrere all attività istruttoria del prestito, 3) per la definizione dei relativi rapporti contabili, 4) per assisterlo sino alla erogazione del prestito, 5) per ogni altra attività afferente la intermediazione ed eventuale mediazione. E) le spese per l invio dei rendiconti periodici, per gli oneri di riscossione imposti dagli enti datori di lavoro, per la registrazione del contratto se ed in quanto eseguita ed ogni altro costo necessario per l esecuzione del contratto. F) i premi anticipatamente dovuti relativi alternativamente: 1 - Alle polizze di assicurazione in virtù delle quali il mutuatario ha ottenuto copertura dei rischi della vita e della perdita dell occupazione; 2 - Alle polizze di assicurazione in virtù delle quali il mutuatario ha ottenuto copertura dei rischi relativi alla perdita dell occupazione anche a causa di morte; entrambe in funzione del rimborso del capitale mutuato, per un importo del premio pari alla misura che sarà convenuta e comunque nell ambito dei limiti massimi indicati nel sopraesteso prospetto e comunque condizionatamente alle tariffe di premio applicate dalle compagnie assicuratrici; - TRATTENUTE in PRESENZA di RINNOVO: Nel caso di stipulazione del contratto di cessione o delegazione per rinnovo di precedente prestito, la mutuante potrà trattenere la somma necessaria per l estinzione obbligatoria, o facoltativa se richiesto dal Cliente, per estinguere il precedente indicato prestito. - AMMINISTRAZIONE DATRICE di LAVORO: Per l effetto della cessione o delegazione l Amministrazione dalla quale il mutuatario dipende sarà obbligata a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del mutuatario medesimo, a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione la quota di stipendio ceduta o delegata (nella misura che sarà convenuta), a decorrere dal mese successivo alla notifica, ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, al cessionario. - TAN: Il prestito viene concesso all interesse nominale annuo misura indicata nel sopraesteso prospetto CONDIZIONI ECONOMICHE ovvero quello che sarà convenuto al momento del prestito e comunque nell ambito dei limiti massimi indicati nel medesimo prospetto, in misura percentuale a scalare mensilmente per l intera durata della cessione. - TEG (Tasso Effettivo Globale): Indice valido ai fini delle rilevazioni del tasso usurario, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua del costo complessivo del finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, esclusi i costi assicurativi. - TAEG: indica il Tasso Effettivo Annuo Globale cui il contratto è stato stipulato, comprensivo di tutti i costi e gli oneri accessori. - ISC: è l Indicatore Sintetico di Costo, deve essere calcolato come il TAEG, indica il valore percentuale degli interessi e di tutti i costi necessari per l attivazione del contratto di finanziamento, ed è reso disponibile al Cliente per verificare ed, eventualmente, paragonare, le condizioni economiche del contratto proposto con quelle di diverse soluzioni finanziarie. - INTERESSI di MORA: In caso di mancato pagamento di rate mensili del prestito verranno applicati gli interessi di mora in misura pari al tasso di interesse nominale annuo (TAN) applicato al prestito maggiorato del 2% oltre ad eventuali spese e commissioni. - POLIZZE ASSICURATIVE: per le operazioni di finanziamento, escluse quelle garantite dall INPDAP, la finanziaria propone Polizze Assicurative di Compagnie convenzionate, rimanendo salva la facoltà del Cliente di proporre polizze da egli stesso ricercate sul mercato. - VERSAMENTO DEL NETTO RICAVO: il Cedente non potrà richiedere il versamento del netto ricavo della cessione se prima non saranno stati da lui forniti tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la validità e la garanzia della cessione stessa e specialmente se non sarà stato rilasciato il benestare definitivo da parte dell Amministrazione dalla quale il Cedente dipende. L erogazione avverrà entro 7 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione.

CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI DI MUTUO RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO O DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 1 - In caso di cessazione dal servizio la cessione si estenderà sulle indennità di fine rapporto ed il cedente presta consenso affinché l amministrazione ceduta trattenga l importo necessario per l estinzione, e così anche per la liquidazione eseguita da qualsiasi Ente di Previdenza o di Assistenza. Tutto anche nel caso in cui sussista il diritto a trattamento pensionistico. Il cedente, inoltre per la durata della cessione si impegna a non avvalersi del diritto di cui al comma 6 dell art. 2120 c.c. così come modificato dalla legge 29/05/1982 n. 297 (anticipi sul TFR). 2 - In caso di richiamo alle armi del cedente, la cessione estenderà i suoi effetti sulle indennità che venissero in tal caso liquidate. 3 - Nei casi di riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile del cedente ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa si applicheranno le disposizioni previste agli artt. 35 e 55 del D.P.R. 05/01/1950 n. 180. 4 - In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ove il cedente agli effetti della previdenza fosse iscritto ad uno speciale fondo gestito dall INPS, rinuncia alla iscrizione alla Cassa Pensioni (assicurazione facoltativa) ed a tutti i conseguenti benefici cedendo al cessionario il diritto di esercitare la facoltà di chiedere la liquidazione ed il pagamento dei contributi di assicurazione versati o della riserva matematica maturata a suo favore nella suddetta Cassa Pensione. 5 - Nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione statale, parastatale oppure di azienda privata, il cedente autorizza sin da ora il cessionario a notificare il presente contratto alla stessa perché questa operi sulla sua retribuzione nei modi previsti dal contratto. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il cessionario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del cedente. 6 - Le spese e tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all atto della registrazione sia successivamente, anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica sono a carico del cedente stesso, il quale autorizza, ora per allora, l Amministrazione dalla quale dipenderà a trattenere dagli emolumenti dovuti la somma che, a tale titolo, gli venisse richiesta dal cessionario o da chi per esso; la trattenuta dovrà essere operata anche in eccedenza del quinto del suo stipendio, come disposto dall art. 2 del Testo Unico 180/50. 7 - Per le somme che dovesse pagare per effetto della garanzia Rischi impiego, la compagnia di assicurazione sarà sostituita al cessionario, in tutti i suoi diritti e privilegi verso il cedente, non escluso quello di cui all art.1 del presente atto. 8 - Il cedente non potrà richiedere il versamento del netto ricavo della cessione se prima, o contestualmente, non saranno stati da lui forniti tutti gli atti e i documenti necessari per la validità e la garanzia della cessione stessa e specialmente se non sarà stato rilasciato il benestare definitivo da parte dell Amministrazione dalla quale il cedente dipende. 9 - Ad ogni fine, ivi compresa la notifica degli atti giudiziari anche esecutivi il cedente dichiara la propria residenza impegnandosi a comunicare all Intermediario ogni eventuale successiva variazione. 10 - L intermediario fornisce per iscritto al Cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l anno una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. 11 - In deroga all art. 190 c.c. il cessionario è autorizzato ad agire in via principale, anziché sussidiaria, per il recupero del suo credito, sui beni personali del coniuge coobbligato. 12 - Il mutuatario gode della facoltà di recedere unilateralmente e discrezionalmente dal contratto. Il recesso diverrà efficace nel momento ed alla condizione che il mutuatario medesimo abbia versato l ammontare delle residue rate di ammortamento con detrazione della sommatoria di esse degli interessi indicati in contratto ed afferenti il periodo della non goduta rateazione del rimborso. 13 - Competente per la definizione di eventuale reclami è l Ufficio reclami del cessionario da contattare presso i numeri telefonici indicati in epigrafe o a mezzo del servizio postale. Il cessionario darà risposta entro 60 gg. dal ricevimento. 14 - Foro competente. Le controversie che abbiano ad oggetto l interpretazione, l esecuzione, la validità o la risoluzione del presente contratto saranno devolute alla competenza dell autorità giudiziaria di attuale residenza del mutuatario come innanzi indicata ancorché il mutuatario più ivi non risieda. Le notificazioni anche giudiziarie saranno effettuate nel medesimo indicato luogo di residenza, salvo diversa residenza successivamente comunicata a mezzo lettera racc. A.R. Legenda: - Capitale erogato: la somma che l Intermediario mette a disposizione del Cliente a titolo di prestito e che comprende quanto effettivamente corrisposto al Cliente medesimo e gli oneri per l attivazione del prestito, tra le quali le commissioni e le spese anticipate dal medesimo ente erogante. - Cessione pro-solvendo: indica il negozio giuridico mediante il quale viene ceduto un credito in luogo del pagamento ma il cedente non è liberato della sua obbligazione sin quando il cessionario non abbia ottenuto il pagamento. - Ammortamento: indica il piano di rimborso del capitale e degli accessori. - TAN (Tasso Nominale Annuo): il tasso d interesse che remunera il capitale erogato. - TEG (Tasso Effettivo Globale): Indice valido ai fini delle rilevazioni del tasso usurario, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua del costo complessivo del finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, esclusi i costi assicurativi. - TAEG: il tasso annuo che comprende tutte le spese e gli oneri contrattuali oltre il TAN. - ISC: è l indicatore sintetico del costo totale dell operazione. - Interessi di mora : gli interessi suppletivi dovuti dal Cliente a fronte di ritardi nel pagamento dei ratei periodici. - Commissioni finanziarie (o bancarie): corrispettivi dell Intermediario dovuti per i suoi interventi professionali e per la cura degli adempimenti legati all operazione. - Spese: costi sostenuti dall Intermediario per l espletamento delle attività inerenti la gestione del contratto. - Agente in Attività Finanziaria: il soggetto iscritto nell analogo Elenco professionale, che propone i prodotti finanziari delle società Intermediarie e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti. - Mediatore Creditizio: il soggetto iscritto nell analogo Albo professionale che mette in relazione, anche mediante attività di consulenza, le Banche e gli Intermediari Finanziari con la Clientela, senza essere legato ad alcuna delle parti e rimanendo terzo rispetto alle stesse. - Commissioni all Agente o Mediatore: corrispettivo per l attività di Agenzia o Mediazione. Data Dichiaro di aver ricevuto copia del presente documento. Il Cliente