Sede Operativa Aiuto Bambini Betlemme Winkelriedstrasse 36, Casella postale, CH-6002 Lucerna Telefono +41 41 429 00 00, Fax +41 41 429 00 01 info@khb-mail.ch, www.aiuto-bambini-betlemme.ch Conto postale 60-20004-7 Statuti dell Associazione AIUTO BAMBINI BETLEMME
Sommario Pagina Art. 1 Denominazione, sede e forma giuridica 3 Art. 2 Fondatori 3 Art. 3 Rappresentanza di interessi 3 Art. 4 Finalità 3 Art. 5 Obiettivi particolari 4 Art. 6 Adesione 4 Art. 7 Fondi 5 Art. 8 Organi 5 Art. 9 Composizione, diritto di voto, convocazione dell Assemblea generale 5 Art. 10 Compiti dell Assemblea generale 6 Art. 11 Consiglio Direttivo 7 Art. 12 Delibere e convocazione del Consiglio Direttivo 8 Art. 13 Ufficio di Presidenza 8 Art. 14 Direzione 8 Art. 15 Organo di revisione 8 Art. 16 Responsabilità 8 Art. 17 Scioglimento dell Associazione 9 Art. 18 Entrata in vigore 9 ABB 2/9
Art. 1 Denominazione, sede e forma giuridica Con la denominazione KINDERHILFE BETHLEHEM SECOURS AUX ENFANTS BETHLEEM AIUTO BAMBINI BETLEMME CHILDREN S RELIEF BETHLEHEM è costituita un Associazione, con sede a Lucerna, ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS). Art. 2 Fondatori I fondatori dell Associazione sono la Deutscher Caritasverband e.v. (Caritas tedesca) con sede a Friburgo i.br., e la Caritas Svizzera con sede a Lucerna. Art. 3 Rappresentanza di interessi AIUTO BAMBINI BETLEMME gode del patrocinio dell Arcivescovo di Friburgo in Bresgovia, Germania, e del Vescovo della Diocesi di Basilea. Per la Svizzera, il Vescovo di Basilea funge da Referente in seno alla Conferenza dei vescovi svizzeri per tutte le questioni che interessano l Associazione. I rappresentanti delle due Diocesi informano regolarmente i loro vescovi sull operato dell Associazione. Ai due Vescovi spetta il diritto di partecipare alle riunioni degli organi associativi con voto consultivo. Inoltre, i due Vescovi vengono interpellati quando l'associazione deve prendere decisioni difficili, e in caso di situazioni conflittuali. Art. 4 Finalità AIUTO BAMBINI BETLEMME è impegnata nell attività di promozione e di sviluppo sociale in Terra Santa, in linea con la propria finalità: aiutare Madri e Figli. ABB 3/9
Art. 5 Obiettivi particolari AIUTO BAMBINI BETLEMME persegue lo scopo definito all'art. 4 nella modalità seguente: a) secondo gli obiettivi prefissati, AIUTO BAMBINI BETLEMME gestisce, ai sensi del principio di pubblica utilità, un ospedale pediatrico denominato Caritas Baby Hospital (CBH) con - una struttura di formazione per professioni infermieristiche - una scuola per madri - un team di operatori sociali b) La sua attività si estende a tutto il territorio della Terra Santa *, prescindendo dalle frontiere politiche. AIUTO BAMBINI BETL EMME può realizzare progetti di sviluppo propri o dare il proprio contributo ad altri progetti. c) In caso di guerra o catastrofi, AIUTO BAMBINI BETLEMME interviene con aiuti d emergenza commisurati ai propri mezzi. d) AIUTO BAMBINI BETLEMME sostiene il coordinamento e la cooperazione fra le varie organizzazioni umanitarie (opere caritative) attive in Terra Santa allo scopo di ottimizzare l impiego dei mezzi a disposizione. Art. 6 Adesione Possono aderire all Associazione persone fisiche e persone giuridiche. La qualità di socio si estingue con la morte, la dimissione o l esclusione. Ogni socio può revocare la propria qualità di socio osservando un termine di preavviso di sei mesi per la fine dell'anno solare. L'esclusione è possibile solo per motivi gravi. I soci che hanno lasciato l Associazione o ne sono stati esclusi non hanno alcun diritto al patrimonio sociale. Le quote sociali già versate non saranno rimborsate. *(Israele, Palestina, Egitto, Libano, Siria, Giordania) ABB 4/9
Art. 7 Fondi I fondi per la realizzazione delle finalità sociali sono raccolti attraverso: a) le quote sociali b) le raccolte pubbliche e private c) i lasciti, i testamenti e le donazioni d) le altre raccolte di fondi in linea con la finalità perseguita dall Associazione. Art. 8 Organi Gli organi dell Associazione sono: a) l Assemblea generale b) il Consiglio Direttivo c) l Ufficio di Presidenza d) la Direzione e) l'organo di revisione Art. 9 Composizione, diritto di voto, convocazione dell Assemblea generale L Assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno durante il primo semestre di esercizio. Se necessario o su richiesta scritta di un quinto dei soci, il Consiglio Direttivo convoca un Assemblea generale straordinaria. L Assemblea generale delibera validamente se è presente almeno un quarto dei soci. Ogni socio (persone giuridiche e persone fisiche) ha un voto. Il/la presidente, o in sua assenza il/la vicepresidente, presiede l'assemblea. Il/la presidente convoca l Assemblea generale per iscritto almeno tre settimane prima della data prevista, con indicazione dei punti all ordine del giorno. Le mozioni dei soci devono pervenire al/alla presidente per iscritto almeno 10 giorni prima dell Assemblea. ABB 5/9
Art. 10 Compiti dell Assemblea generale L Assemblea generale è l organo sovrano dell Associazione. Le competono i compiti seguenti: a) definizione della politica dell'associazione b) elezione del/della presidente e del/della vicepresidente c) elezione o riconferma dei consiglieri d) elezione dell Organo di revisione e) approvazione della Relazione d esercizio f) approvazione dei conti annuali g) presa d atto della relazione dell Organo di revisione h) discarico al Consiglio Direttivo i) approvazione della pianificazione a medio termine e del programma finanziario k) presa d atto del preventivo l) determinazione della quota sociale m) adesione ed esclusione di soci n) nomina di soci onorari o) delibere inerenti alle modifiche statutarie p) delibere circa lo scioglimento o la fusione dell Associazione Le elezioni e le delibere avvengono a maggioranza semplice dei votanti presenti. In caso di parità di voti decide il voto del/della presidente. Per le delibere di cui all art. 10, lettera m, o, nonché p, è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti dei soci presenti. Le delibere di cui alla lettera f e h avvengono senza il voto dei membri del Consiglio Direttivo. ABB 6/9
Art. 11 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo comprende un minimo di 7 e un massimo di 11 membri. Esso è composto da: - un/a presidente - un/a vicepresidente - un minimo di sette a un massimo di nove consiglieri Il/la presidente deve essere socio dell Associazione. La Deutscher Caritasverband e la Caritas Svizzera hanno diritto a essere rappresentate in seno al Consiglio Direttivo per l intero periodo di appartenenza all Associazione. L Arcivescovo di Friburgo in Bresgovia e il Vescovo di Basilea delegano un/una rappresentante ciascuno; tali delegati sono anche consiglieri. Le Suore Francescane Elisabettine di Padova possono essere rappresentate in seno al Consiglio Direttivo durante la loro attività per AIUTO BAMBINI BETLEMME. Al Consiglio Direttivo spetta: a) l attuazione della politica dell Associazione b) la vigilanza sull attuazione delle delibere dell Assemblea generale. c) la vigilanza sull attività della Direzione e dell Ufficio di presidenza quanto a decisioni operative d) l approvazione della pianificazione annuale e del bilancio preventivo e) la nomina e l assunzione dell amministratore/amministratrice f) il discarico alla Direzione e all Ufficio di presidenza quanto a decisioni operative g) il Consiglio Direttivo disciplina il potere di firma Il Consiglio Direttivo resta in carica per due anni, fino cioè all Assemblea generale del secondo anno. E possibile la riconferma dei membri. I consiglieri vengono scelti in base al profilo richiesto e alle loro competenze. Il Consiglio Direttivo emana un Regolamento interno che disciplina la struttura organizzativa, nonché le mansioni, le competenze e le responsabilità degli organi. I consiglieri non possono farsi sostituire. I membri dell Ufficio di presidenza non hanno diritto di voto sulle delibere che riguardano la vigilanza sull attività dell Ufficio di presidenza e il rispettivo discarico. ABB 7/9
Art. 12 Delibere e convocazione del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del/della presidente o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio. Il Consiglio Direttivo delibera validamente in presenza della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti decide il voto del/della presidente. Sono consentite le decisioni per circolazione degli atti (procedura scritta) con firma elettronica. Esse verranno regolarmente messe a verbale alla riunione successiva del Consiglio Direttivo. Art. 13 Ufficio di presidenza L Ufficio di presidenza è così composto: - il/la presidente - il/la vicepresidente - l amministratrice/amministratore con voto consultivo e diritto di proposta - l incaricato/incaricata di Aiuto Bambini Betlemme per il CBH con voto consultivo e diritto di proposta (per i punti all ordine del giorno che interessano il Caritas Baby Hospital). I compiti e le competenze sono disciplinate dal Regolamento interno. Art. 14 Direzione La Direzione segue autonomamente le attività correnti e di ordinaria amministrazione dell associazione. I dettagli sono disciplinati dal Regolamento interno. Art. 15 Organo di revisione L Assemblea generale nomina come Organo di revisione una società fiduciaria ai sensi dell art. 727 Codice svizzero delle obbligazioni (CO) riconosciuta e affiliata alla Camera Fiduciaria Svizzera. L Organo di revisione verifica i conti annuali, redige un rapporto e avanza proposte all'attenzione dell Assemblea generale. Art. 16 Responsabilità L Associazione risponde solo con il patrimonio sociale. ABB 8/9
Art. 17 Scioglimento In caso di scioglimento dell Associazione, il patrimonio sociale va messo a disposizione dei due patrocinatori in Germania e in Svizzera. Esso va utilizzato ai sensi delle intenzioni dell'associazione per opere pie e scopi immediatamente ed esclusivamente di utilità pubblica. Art. 18 Entrata in vigore I presenti Statuti sono stati approvati dall assemblea costitutiva del 31 gennaio 1963 e sono stati modificati l'ultima volta durante l assemblea generale del 12 giugno 2013. Le modifiche statutarie producono effetti a partire dal 13 giugno 2013. Lucerna, 13 giugno 2013 AIUTO BAMBINI BETLEMME Michael Schweiger Paul Rutz Anna Beck Presidente Vicepresidente Amministratrice ABB 9/9