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Approfondimento antitrust FINANCIAL INSTITUTIONS ENERGY INFRASTRUCTURE, MINING AND COMMODITIES TRANSPORT TECHNOLOGY AND INNOVATION PHARMACEUTICALS AND LIFE SCIENCES Briefing ottobre 2012 Considerazioni sul nuovo sistema di finanziamento dell AGCM Autori Andrea Zulli Partner Andrea Bozza Associate Premessa L articolo 5-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. Decreto Cresci Italia) (nel prosieguo, art. 5-bis ), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, pur non contemplando riforme ad effetto direttamente liberalizzante, ha assunto una pregnante valenza sistematica ai fini del diritto italiano della concorrenza, in quanto ha attuato una significativa riforma dell attuale sistema di finanziamento dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ( AGCM o Autorità ), e potenziato la relativa pianta organica per far fronte alle molteplici nuove competenze attribuite all Autorità stessa. Sebbene al momento non sia possibile formulare una valutazione complessiva circa l efficacia sul campo di tale disposizione, si auspica che tale riforma del sistema di finanziamento, indubbiamente volta ad un significativo potenziamento delle risorse finanziare dell Autorità, possa tradursi in cambiamenti di immediato impatto rispetto alle attività svolte dall AGCM, nel senso di un materiale miglioramento di quest ultime sia in termini quantitativi che qualitativi. La norma, introdotta in sede di conversione, recita come segue: Art. 5-bis Finanziamento e risorse dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 1 All articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 7-bis sono inseriti seguenti: «7-ter. All onere derivante dal funzionamento dell Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

7-quater. Ferme restando, per l anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l applicazione dell articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all Autorità con le modalità determinate dall Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all Autorità con le modalità determinate dall Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter». 2 A far data dal 1o gennaio 2013: a) all articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole da: «nei limiti del fondo» fino a: «e dell artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del contributo di cui al comma 7-ter»; b) il comma 7-bis dell articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è abrogato; c) all articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «e»; d) all articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole da: «Gli importi da» fino a: «specifiche esigenze dell Autorità» sono soppresse. 3 In ragione delle nuove competenze attribuite all Autorità garante della concorrenza e del mercato in base agli articoli 1, 5, 25, 62 e 86 del presente decreto, la pianta organica dell Autorità è incrementata di venti posti. Ai relativi oneri si provvede con le risorse di cui al comma 7-ter dell articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, introdotto dal comma 1 del presente articolo. 4 Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l utilizzazione presso l Autorità garante della concorrenza e del mercato di un contingente di personale in posizione di comando o di distacco, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando o di distacco entro quindici giorni dalla richiesta, anche in deroga alle norme dei rispettivi ordinamenti. Essenzialmente, la riforma prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, l onere economico per il funzionamento dell AGCM ricada interamente sulle imprese, nelle forme di seguito illustrate. 02 Norton Rose ottobre 2012

Il nuovo sistema di finanziamento e le sue fonti L art. 5-bis ha integrato e modificato l art. 10 della Legge n. 287/1990, sostituendo le attuali forme di finanziamento dell AGCM ossia (1) il trasferimento dallo Stato, (2) il fondo di solidarietà alimentato dalle altre autorità indipendenti, (3) le contribuzioni a carico delle imprese tenute all obbligo di comunicazione delle operazioni di concentrazione, e (4) la quota parte delle sanzioni comminate per violazione della normativa in materia di tutela del consumatore 1 e, come appena accennato, facendo ricadere l onere economico per il funzionamento dell AGCM interamente sulle società di capitali iscritte nel Registro delle Imprese con ricavi totali superiori a 50 milioni, mediante un contributo annuale obbligatorio equivalente ad una quota (i.e. 0,08 per mille) del loro fatturato. In particolare, nella parte che rileva ai presenti fini, il nuovo testo dell art. 10 della Legge n. 287/1990 prevede che: Art. 10, comma 7-ter: All onere derivante dal funzionamento dell Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima ; e Art. 10. comma 7-quater: Ferme restando, per l anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l applicazione dell articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all Autorità con le modalità determinate dall Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all Autorità con le modalità determinate dall Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter. Corrispondentemente all entrata in vigore del surriferito sistema di finanziamento, e con l abrogazione del comma 7-bis dell art. 10 della Legge n. 287/1990, dunque, a partire dal 1 gennaio 2013 verrà meno una delle principali fonti di finanziamento dell AGCM, ovvero quella legata alla corresponsione di una contribuzione obbligatoria in caso di notifica di un operazione di concentrazione (c.d. filing fee). A seguito di tale abrogazione, l ordinamento italiano verrà così ad allinearsi con quello comunitario, nell ambito del quale non è previsto il pagamento di alcuna filing fee ai fini della notifica di un operazione di concentrazione tra imprese. 1 Si noti che tali forme di finanziamento resteranno in vigore sino al 31 dicembre 2012. Norton Rose ottobre 2012 03

Sempre sul piano delle fonti giuridiche, si osserva che con delibera n. 23787 del 18 luglio 2012 (pubblicata lo scorso 27 agosto), l AGCM ha provveduto a definire in dettaglio le modalità della suddetta contribuzione, fornendo altresì le istruzioni relative al versamento delle somme dovute per l anno 2013 (per ulteriori dettagli, si rimanda alle Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell Autorità garante della concorrenza e del mercato per l anno 2013 2, il cui testo viene riportato, per convenienza del lettore, all Appendice 1, nonché alle Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell Autorità garante della concorrenza e del mercato per l anno 2013 3, il cui testo viene riportato, per convenienza del lettore, all Appendice 2). Inoltre, il 28 settembre 2012, al fine di chiarire la propria interpretazione della nuova disciplina, l AGCM ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale alcune ulteriori precisazioni (successivamente integrate in data 10 ottobre, 18 ottobre, 23 ottobre e 31 ottobre 2012) sotto forma di risposte ai quesiti posti più frequentemente e di maggior interesse (c.d. frequently asked questions o FAQ 4, il cui testo viene riportato, per convenienza del lettore, all Appendice 3). Soggetti obbligati al versamento del contributo Come poc anzi menzionato, l obbligo di versamento del contributo è posto a carico delle società di capitali (ovvero quelle società in cui, ai sensi del Codice Civile, l apporto di capitale ha carattere prevalente) iscritte nel Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio italiane con ricavi totali superiori a 50 milioni, siano essi ottenuti con vendite nel mercato italiano o all estero. La tipologia degli operatori economici obbligati al versamento pare quindi essere tendenzialmente circoscritta alle seguenti entità: (i) società per azioni; (ii) società a responsabilità limitata; e (iii) società in accomandita per azioni. Risulterebbero pertanto esentati dall obbligo de quo altre entità, quali consorzi e fondazioni. Si segnala tuttavia che, per quanto riguarda le società cooperative a responsabilità limitata e per azioni (non figuranti tra quelle definite dal Codice Civile come società di capitali ), l AGCM ha indicato che anche le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata sono soggette al versamento del contributo 5. 2 Si veda la delibera 18 luglio 2012, n. 23787, Contributo all onere derivante dal funzionamento dell Autorità garante della Concorrenza e del Mercato per l anno 2013, in Boll. n. 32/2012 del 27 agosto 2012, che allega le Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell Autorità garante della concorrenza e del mercato per l anno 2013. Tale documentazione è disponibile sul sito: http://www.agcm.it/ riferimenti-normativi.html. 3 Si veda la delibera 18 luglio 2012, n. 23787, Contributo all onere derivante dal funzionamento dell Autorità garante della Concorrenza e del Mercato per l anno 2013, in Boll. n. 32/2012 del 27 agosto 2012, che allega le Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell Autorità garante della concorrenza e del mercato per l anno 2013. Tale documentazione è disponibile sul sito: http://www. agcm.it/riferimenti-normativi.html. 4 Disponibili sul sito: http://www.agcm.it/risposte-alle-domande-piu-frequenti.html. 5 Si veda FAQ n. 4. 04 Norton Rose ottobre 2012

Il fatturato rilevante Al fine di individuare i soggetti obbligati al versamento del contributo, così come ai fini del calcolo del contributo stesso, il fatturato rilevante è rappresentato dai ricavi totali annuali riportati alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del conto economico 6 (ovvero, per i bilanci di esercizio redatti secondo i principi contabili internazionali, alla voce corrispondente) dell ultimo bilancio approvato alla data del 18 luglio 2012 (si noti che ciò vale anche per le società di trading, attive nell acquisto e successiva rivendita di un bene o servizio). Per quanto riguarda le compagnie di assicurazione, invece, l importo dei ricavi totali è da considerarsi pari al valore complessivo dei premi incassati (in particolare, come chiarito dall AGCM nelle FAQ 7, occorre, ai fini dell individuazione dei ricavi totali per il calcolo del contributo, fare riferimento all ammontare complessivo dei premi incassati come desumibile dalla denuncia presentata all Agenzia delle Entrate competente territorialmente entro il 31 maggio 2012), mentre per gli istituti bancari e finanziari si deve prendere in considerazione il decimo del totale dell attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d ordine 8. Infine, come precisato dall AGCM 9, ai fini del calcolo del fatturato per le società finanziarie di partecipazione, la cui attività si sostanzia nello svolgimento delle funzioni di capogruppo, ossia di assistenza, di coordinamento e di direzione delle società controllate, occorre fare riferimento al criterio del decimo del totale dell attivo dello stato patrimoniale. Detto criterio si applica a prescindere dalla natura finanziaria o industriale delle partecipazioni detenute. Società estere e gruppi L AGCM ha indicato 10 che al suddetto obbligo di contribuzione sono soggette le società iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio italiane. Su tale base, oltre alle società di capitali di diritto italiano (incluse, ovviamente, le controllate italiane di società e/o gruppi esteri), resterebbero altresì soggette all obbligo di versamento secondo l AGCM e nonostante sussistano argomentazioni di segno opposto 11 le società costituite all estero che stabiliscano nel territorio italiano sedi secondarie con rappresentanza stabile (i.e. filiali e/o succursali), posto che, ex art. 2508 Codice Civile, ciascuna di tali sedi secondarie è soggetta alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali e dei fatti attinenti all impresa. Giova segnalare che nelle FAQ 12 l AGCM ha chiarito come ai fini della base di calcolo del contributo rilevi il bilancio della stabile organizzazione, se redatto, ovvero della voce corrispondente ai ricavi realizzati dalla stabile organizzazione italiana nel bilancio della casa madre. 6 Cfr. Codice Civile, art. 2425, comma 1, ed art. 2425-bis, comma 1. 7 Si veda FAQ n. 26. 8 Questo perché il comma 7-ter dell art. 10 della Legge n. 287/1990 rinvia all art. 16, comma 2, della Legge stessa. 9 Si veda FAQ n. 27. 10 Si veda FAQ n. 1. 11 Nel documento tecnico della Camera dei Deputati del 14 marzo 2012, si faceva espressamente riferimento alle sole società di capitale italiane con fatturato totale superiore a 50 milioni di Euro. Inoltre, come visto, l AGCM, al fine d individuare l importo dei ricavi totali delle società di capitale, fa riferimento, quale regola generale, al valore di cui alla voce A1 del conto economico del bilancio, nozione prevista dalla legge per le sole società di diritto italiano. 12 Si veda FAQ n. 22. Norton Rose ottobre 2012 05

Con riferimento ai gruppi, l AGCM considera che, nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all art. 2359 del Codice Civile, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all interno del medesimo gruppo, ciascuna società sia tenuta a corrispondere un contributo distinto e separato, sulla base dei ricavi totali annuali iscritti nel proprio bilancio derivanti dall attività svolta dalla singola società 13. A tali fini, quindi, il bilancio da prendere in considerazione è quello d esercizio di ciascuna singola società, e non quello consolidato di gruppo. Come chiarito nelle FAQ 14, infine, al versamento del contributo non sono soggette le società appartenenti a gruppi che, considerate singolarmente, non superino la soglia rilevante, ma lo facciano se aggregate a livello di gruppo. Il contributo per l anno 2013: aspetti tecnici Come accennato supra, l importo del contributo per l anno 2013 è calcolato applicando un aliquota dello 0,08 per mille ai ricavi totali annuali generati dal soggetto tenuto all obbligo di versamento. Inoltre, la soglia massima di contribuzione per ciascuna impresa corrisponde a cento volte la misura minima pari a 4.000, vale a dire a 400.000. Si noti che nelle FAQ 15 l AGCM ha altresì indicato che il suddetto cap è applicabile al gruppo di cui all art. 2359 del Codice Civile (i.e. la capogruppo e le sue controllate, con esclusione delle società collegate). A livello di tempistica, si ricorda che il contributo per l anno 2013 deve essere versato entro il 30 ottobre 2012 16 (mentre per gli anni successivi il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 luglio di ogni anno) mediante bonifico bancario a favore dell AGCM 17. All atto del versamento, nella causale per il beneficiario, devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale e la descrizione della causale del versamento. Come precisato nelle FAQ 18, tale versamento potrà essere disposto dalla sola società madre per conto delle società controllate/collegate/sottoposte ad attività di direzione e coordinamento tenute al contributo, purché separatamente per ciascuna di esse. Inoltre, solo ed esclusivamente nel caso si raggiunga la soglia massima per il gruppo di società, è ammesso un unico versamento, la cui causale per il beneficiario dovrà riportare il codice fiscale e la denominazione sociale della società madre del gruppo cui il versamento fa riferimento. Nell invio del Modulo di comunicazione dell avvenuto versamento la società dovrà allegare lo schema con l indicazione del codice fiscale e la denominazione sociale di tutte le società soggette al contributo cui il versamento unico fa riferimento 19. 13 Si vedano FAQ nn. 8 e 23. 14 Si veda FAQ n. 6. 15 Si veda FAQ n. 14. 16 Si ricorda che, con delibera n. 23970 del 17 ottobre 2012, l AGCM ha provveduto a prorogare sino al 30 novembre 2012 il termine per il pagamento del contributo per l anno 2013 per le società che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 (ossia le società aventi sede legale nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo). 17 Conto corrente n. 000781 intestato a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato presso la Banca Nazionale del Lavoro identificato dal codice IBAN IT25 V010 0503 2390 0000 0000 781. 18 Si veda FAQ n. 7. 19 Ibidem. 06 Norton Rose ottobre 2012

Infine, il contribuente sarà tenuto ad inviare, entro il 30 novembre 2012 ed una volta disposto il bonifico, il modulo di comunicazione dell avvenuto versamento, allegando la ricevuta del pagamento, alla casella PEC dedicata dell AGCM contributo.agcm@pec.agcm.it. La sottoscrizione del modello si intende assolta dal legale rappresentante con l utilizzo di una casella PEC per l invio, e le comunicazioni via e-mail provenienti da caselle di PEC equivalgono alle comunicazioni trasmesse mediante raccomandata con avviso di ricevimento. I controlli, gli accertamenti e gli eventuali rimborsi L AGCM ha il potere di svolgere attività di accertamento in ordine al corretto adempimento dei suddetti obblighi di contribuzione. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento, la società inadempiente sarà tenuta a pagare, oltre all importo non versato, gli interessi legali ai sensi di legge maturati a partire dalla data di scadenza del termine per il versamento (ovvero dal 30 ottobre 2012). Laddove sia poi l AGCM a procedere alla riscossione coattiva delle somme non versate mediante ruolo, la società inadempiente sarà tenuta a pagare, oltre agli interessi legali di cui sopra, anche le maggiori somme ai sensi della vigente normativa. Diversamente, in caso di versamenti di contributi non dovuti, ovvero corrisposti in misura superiore a quella dovuta, sarà possibile presentare all AGCM un istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa. Quest ultima comprende copia del bilancio dell anno al quale il contributo si riferisce e ogni altro elemento utile dal quale emerga l indebito versamento. Qualora l AGCM non si pronunci entro il termine di 90 giorni dalla ricezione dell istanza, questa s intenderà accolta. Aumento dell organico dell AGCM Infine, per effetto dell art. 5-bis, la pianta organica dell AGCM viene incrementata di 20 posti, in ragione delle nuove competenze attribuite in base agli articoli 1, 5, 25, 62 e 86 del Decreto Cresci Italia, con la precisazione che ai relativi oneri si dovrà provvedere con le risorse di cui al contributo da ultimo introdotto a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni. Norton Rose ottobre 2012 07

Appendice 1 Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell autorità garante della concorrenza e del mercato per l anno 2013 20 Capo I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto 1 Il presente documento contiene le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell Autorità garante della concorrenza e del mercato previsti dall art. 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e determinate dall Autorità ai sensi dell art. 10, comma 7-quater, della medesima legge. Art. 2 Soggetti tenuti al versamento del contributo 1 Ai sensi dell art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90 l obbligo del versamento del contributo è posto a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento deve tenersi conto dei ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell ultimo bilancio approvato alla data della presente delibera. 2 In forza del rinvio operato dall art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90 ai criteri stabiliti dal comma 2 dell art. 16 della medesima legge, per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati. 3 Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all art. 2359 del codice civile, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio. Art. 3 Misura del contributo 1 Per l anno 2013, ai sensi dell art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90, il contributo è fissato nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell art. 16 della legge n. 287/90. 2 La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima. 20 Tale documentazione è disponibile sul sito: http://www.agcm.it/riferimenti-normativi.html. 08 Norton Rose ottobre 2012

Capo II Adempimenti Art. 4 Termini e modalità di versamento 1 Ai sensi dell art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90 il contributo è versato direttamente all Autorità, con le modalità indicate nelle Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l anno 2013. 2 Per l anno 2013 il versamento del contributo deve essere effettuato entro il 30 ottobre 2012, a partire dal 1 ottobre 2012. Art. 5 Comunicazione 1 L avvenuto versamento dovrà essere comunicato all Autorità entro il 30 novembre 2012, con le modalità previste dalle Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l anno 2013. Capo III Controlli, accertamenti e rimborsi Art. 6 Controlli 1 L Autorità svolge l attività di accertamento in ordine al corretto adempimento degli obblighi di contribuzione. Art. 7 Interessi 1 In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo, oltre all importo non versato saranno dovuti gli interessi legali ai sensi di legge a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, ovvero dal 30 ottobre 2012. Art. 8 Riscossione coattiva 1 In caso di omesso o parziale versamento del contributo l Autorità procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa. Art. 9 Indebiti versamenti 1 In caso di versamenti di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all Autorità una istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa. Tale documentazione comprende copia del bilancio dell anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento utile dal quale emerga, l indebito versamento. 2 Qualora l Autorità non si pronunci entro il termine di 90 giorni dalla ricezione dell istanza, la medesima si intenderà accolta. Norton Rose ottobre 2012 09

Appendice 2 Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell autorità garante della concorrenza e del mercato per l anno 2013 21 Premessa L art. 5-bis, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha aggiungo i commi 7-ter e 7-quater all art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Ai sensi dell art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90 all onere derivante dal funzionamento dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell articolo 16 della presente legge. Ai sensi dell art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90, ferme restando, per l anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l applicazione dell articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all Autorità con le modalità determinate dall Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. L Autorità, con delibera del 18 luglio 2012, ha approvato le presenti istruzioni con le quali intende fornire indicazioni ai soggetti tenuti al versamento del contributo per l anno 2013. A Soggetti tenuti al versamento del contributo e determinazione dei ricavi su cui calcolare il contributo Sono tenuti al versamento del contributo le società di capitale che presentano ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del bilancio approvato alla data della delibera dell Autorità superiore a 50 milioni di euro. In forza del rinvio operato dall art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90 ai criteri stabiliti dal comma 2 dell art. 16 della medesima legge, per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati. Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all art. 2359 del codice civile, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio. 21 Tale documentazione è disponibile sul sito: http://www.agcm.it/riferimenti-normativi.html. 10 Norton Rose ottobre 2012

B Misura del contributo In sede di prima applicazione, per l anno 2013, il contributo è pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato dalle società di capitale alla data dell adozione della delibera dell Autorità. Il contributo è determinato applicando detta aliquota ai ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio approvato alla data dell adozione della delibera dell Autorità, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell articolo 16 della legge n. 287/90. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima. C Modalità e termini di versamento del contributo Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 ottobre 2012, a partire dal 1 ottobre 2012. Il versamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 000781 intestato a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato presso la Banca Nazionale del Lavoro identificato dal codice IBAN IT25 V010 0503 2390 0000 0000 781. All atto del versamento, nella causale per il beneficiario, devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale e la descrizione della causale del versamento. L avvenuto versamento dovrà essere comunicato all Autorità entro e non il 30 novembre 2012. Tale comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente l apposito modello telematico pubblicato sul sito internet dell Autorità, da trasmettere all indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell Autorità contributo.agcm@pec.agcm.it. La sottoscrizione del modello si intende assolta dal legale rappresentante con l utilizzo di una casella PEC per l invio: le comunicazioni via e-mail provenienti da caselle di PEC equivalgono alle comunicazioni trasmesse mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il mancato o parziale versamento del contributo entro il 30 ottobre 2012 comporta l avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali applicati a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa. Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, inviando un messaggio alla casella di posta elettronica contributo@agcm.it. Norton Rose ottobre 2012 11

Appendice 3 FAQ risposte alle domande più frequenti 22 1 L obbligo di versamento del contributo riguarda le sole società italiane o anche le società straniere che realizzano ricavi in Italia? Le società soggette al versamento del contributo sono le società con ricavi superiori a 50 milioni di euro iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio italiane. 2 Le società estere sono soggette al pagamento del contributo per il fatto di avere un ufficio di rappresentanza o commerciale in Italia o solo se hanno sede legale in Italia? v. 1. 3 Il contributo si applica a tutte le società con ricavi superiori a 50 milioni o solo quelle soggette all obbligo di notifica per le operazioni di concentrazione? v. 1. 4 Sono soggette al contributo anche le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata? Si. Anche le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata sono soggette al versamento del contributo. 5 Il fatturato da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è il fatturato mondiale della società italiana o il solo fatturato relativo a vendite in Italia? Per il calcolo del contributo va considerato come base di calcolo l ammontare complessivo della voce ricavi A1 del conto economico o voce corrispondente per i bilanci di esercizio redatti secondo principi contabili internazionali (sulla base delle previsioni dell art. 2425- bis, comma 1, del Cod. Civ.). 6 Le società italiane appartenenti a gruppi societari che singolarmente non superano la soglia dei 50 milioni di ricavi ma superano detta soglia solo aggregate a livello di gruppo, sono soggette al versamento del contributo? No. Il bilancio da tenersi in considerazione è quello d esercizio di ciascuna singola società, non quello consolidato di gruppo. Pertanto, le società italiane che, singolarmente, superano la soglia dei 50 milioni di ricavi sono tenute al versamento del contributo. 7 Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all art. 2359 del codice civile, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, il contributo può essere versato dalla società madre per conto delle società controllate/collegate/sottoposte ad attività di direzione e coordinamento e in caso con un unico versamento? Si. Il versamento può essere disposto dalla società madre ma singolarmente per ciascuna delle società soggette al contributo. Ogni bonifico dovrà riportare nella causale per il beneficiario il codice fiscale e la denominazione sociale della singola società cui il versamento fa riferimento. 22 Fonte: http://www.agcm.it/risposte-alle-domande-piu-frequenti.html, consultato in data 31 ottobre 2012. 12 Norton Rose ottobre 2012

Solo ed esclusivamente nel caso si raggiunga la soglia massima per il gruppo di società (v. FAQ 14), è ammesso un unico versamento, la cui causale per il beneficiario dovrà riportare il codice fiscale e la denominazione sociale della società madre del gruppo cui il versamento fa riferimento. Nell invio del Modulo di comunicazione dell avvenuto versamento la società dovrà allegare lo schema con l indicazione del codice fiscale e la denominazione sociale di tutte le società soggette al contributo cui il versamento unico fa riferimento. 8 Nel caso di bilanci consolidati (che includono quindi i ricavi di tutte le società del gruppo), esiste un obbligo di versamento del contributo in capo alla capogruppo sulla base dei ricavi consolidati? No. Il bilancio cui si fa riferimento per l individuazione dell eventuale contributo da versare è il bilancio di esercizio di ogni singola impresa, non il bilancio consolidato. 9 Qual è l importo minimo del contributo per il 2013? L importo minimo è 4.000 euro, che corrisponde allo 0,08 per mille del fatturato minimo soggetto a contribuzione (50 milioni di euro). Sono quindi soggette all importo minimo le società che hanno un fatturato pari a 50 milioni di euro. 10 A quale bilancio societario occorre far riferimento per il calcolo del contributo da versare? All ultimo bilancio di esercizio annuale approvato alla data della delibera AGCM n. 23787, ossia alla data del 18 luglio 2012. 11 Le società di trading/distribuzione (acquisto e successiva rivendita ai distributori/clienti finali) devono calcolare il contributo sul decimo del totale attivo esclusi i conti d ordine piuttosto che sul conto economico? No. La base di calcolo è costituita dall ammontare complessivo della voce ricavi A1 del conto economico o voce corrispondente per i bilanci di esercizio redatti secondo principi contabili internazionali (v. 5). 12 Quando dovrà essere versato il contributo per l anno 2014? Esclusivamente per l anno 2013, il contributo dovrà essere versato anticipatamente entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a partire dal 2014, il termine previsto per il versamento è il 31 luglio dell anno di riferimento; quindi per l anno 2014 il contributo andrà versato entro il 31 luglio 2014. 13 Dove è possibile reperire il modello telematico per comunicare l avvenuto versamento del contributo? Il modello sarà disponibile sul sito www.agcm.it dal 1 ottobre 2012, data a partire dalla quale sarà possibile effettuare il versamento. Un link a tale modello sarà attivato anche in questa stessa sezione. 14 Considerato che ai sensi del diritto antitrust il gruppo di società è una impresa, i gruppi di società hanno come limite massimo di contribuzione il tetto massimo di 400.000 euro? (la presente FAQ n.14 è stata integrata in data 18 ottobre e 23 ottobre 2012) Si, i gruppi di società di cui all art. 2359 del codice civile (v. FAQ 7) soggette al versamento in quanto singolarmente eccedenti la soglia dei 50 milioni di euro per i ricavi hanno come limite massimo della contribuzione cento volte l importo minimo, pari, per il 2013, a 400.000 euro. Norton Rose ottobre 2012 13

Il riferimento al gruppo di società di cui all art. 2359 c.c. per l applicazione del tetto massimo di contribuzione deve intendersi alle società controllate in presenza delle forme di controllo indicate nello stesso art. 2359 del codice civile, e non alle società collegate. 15 Il contributo dovuto per l anno 2013 da versare entro il 30/10/2012 sui ricavi del bilancio 2011 è deducibile ai fini fiscali? L Autorità non è competente a pronunciarsi in merito alla deducibilità ai fini fiscali del contributo. 16 Chi è tenuto al versamento in caso di fusione/cessione? Sono tenuti al versamento le società di capitali iscritte nel registro delle imprese i cui ricavi superino i 50 milioni euro all ultimo bilancio approvato alla data della delibera AGCM 23787, ossia alla data del 18 luglio 2012. Come per qualsiasi altro tipo di obbligazione, nel caso di fusione e cessione, le obbligazioni relative al pagamento del contributo sono trasferite al soggetto che subentra nei diritti e obblighi esistenti in capo alla società oggetto di fusione e o cessione. 17 Sono previste sanzioni in caso di mancato versamento del contributo? No. Non sono previste sanzioni. In caso di tardivo pagamento sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale per il periodo intercorrente tra la data di scadenza di pagamento del contributo e la data di effettuazione del pagamento (per il calcolo dei giorni si applica il metodo dell anno civile), nonché le maggiori spese connesse alla riscossione coattiva tramite ruolo. 18 Nel caso di consorzi di società, sono soggette al contributo sia la società consortile che le singole società consorziate? No. Nel caso dei consorzi, la contribuzione va versata solamente dalle società consorziate. 19 A quale cifra l importo da versare deve essere arrotondato? L importo può essere versato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se uguale o superiore a detto importo. 20 Esistono dei criteri per la ripartizione del contributo massimo di Euro 400.000,00 nell ambito di un gruppo di società. Il criterio di ripartizione del contributo massimo di 400.000 euro applicabile al gruppo è irrilevante. Vedi FAQ 7. 21 Nel caso di gruppo, si deve far riferimento al bilancio consolidato o ai bilanci di esercizio delle singole società? Il calcolo del contributo di gruppo deve essere effettuato sommando i singoli contributi dovuti dalle società che sono soggette all obbligo di contribuzione in quanto singolarmente superano i 50 milioni di euro di ricavi sulla base dei bilanci di esercizio delle stesse. 14 Norton Rose ottobre 2012

22 Le società di capitali costituite all estero sono tenute al versamento del contributo? No, ad eccezione dell ipotesi in cui esse abbiano in Italia sedi secondarie con rappresentanza stabile soggette ad obbligo di iscrizione al Registro delle imprese. In tal caso la base di calcolo del contributo è costituita dall ammontare complessivo della voce ricavi A1 del Conto Economico (o voce corrispondente per i bilanci di esercizio redatti secondo principi contabili internazionali), del bilancio della stabile organizzazione, se redatto, ovvero della voce corrispondente ai ricavi realizzati dalla stabile organizzazione italiana nel bilancio della casa madre. 23 Cosa succede nelle partite infragruppo? Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all articolo 2359 del codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell articolo 2497 del codice civile anche mediante rapporti commerciali all interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall attività svolta dalla singola società. 24 La comunicazione dell avvenuto versamento può essere inviata da casella PEC diversa di quella del legale rappresentante della società? Si. La comunicazione deve essere effettuata dal legale rappresentante (o da suo delegato) utilizzando una casella di PEC anche non a lui intestata; all interno del modulo è inoltre richiesto di indicare la casella di PEC che potrà essere utilizzata in seguito per ulteriori comunicazioni da parte dell Autorità. 25 Sono tenute al versamento del contributo le imprese soggette a concordato e in liquidazione, nonché quelle ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria? Si. In tali casi, per il calcolo del contributo dovrà farsi riferimento alla voce A1 del Conto economico risultante dall ultimo bilancio redatto alla data della delibera AGCM n. 23787, ossia alla data del 18 luglio 2012. 26 Per le società di assicurazione, ai fini dell individuazione dei ricavi totali per il calcolo dei contributo, si deve fare riferimento al valore dei premi incassati? Si. Per le società di assicurazione, ai fini dell individuazione dei ricavi totali per il calcolo del contributo, occorre fare riferimento all ammontare complessivo dei premi incassati come desumibile dalla denuncia presentata all Agenzia delle Entrate competente territorialmente entro il 31 maggio 2012. 27 Qual è il fatturato da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto dalle società holding di partecipazione? (la presente FAQ n. 27 è stata modificata in data 31 ottobre 2012) Ai fini del calcolo del fatturato per le holding di partecipazione, vale a dire per le società la cui attività principale consiste nell assunzione di partecipazioni, occorre fare riferimento al criterio del decimo del totale dell attivo dello stato patrimoniale. Detto criterio si applica a prescindere dalla natura finanziaria o industriale delle partecipazioni detenute. Norton Rose ottobre 2012 15

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