ORDINE DI SERVIZIO N 12 DEL 12 DIC 2008 Ai Signori: Segretario Generale/Direttore Generale Vice Segretario Generale Vice Direttori Generali Responsabili di Area Direttori Capo di Gabinetto del Sindaco Responsabili di Settore Responsabili di Unità di Progetto Responsabili di Unità Organizzative LORO SEDI Oggetto: Modalità di fruizione delle ferie. Prestazioni di lavoro straordinario. Personale non appartenente all area della dirigenza. La disciplina relativa alla fruizione delle ferie è contenuta nell art. 18 del CCNL 6.7.1995 di cui si ribadiscono di seguito i passaggi più rilevanti: - comma 9 Le ferie, sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare... - comma 10 la fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richie- 1
sta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno- 30 settembre. - comma 12 in caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell anno, le ferie dovranno essere fruite entro il 1 semestre dell anno successivo. - comma 13 In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell anno successivo a quello di spettanza. Con l Ordine di Servizio n. 4 del 20 gennaio 2003 era già stata evidenziata la necessità per i Dirigenti responsabili delle strutture di dare applicazione al disposto contrattuale programmando annualmente le ferie del personale dipendente e provvedendo affinché quelle relative agli anni precedenti e non ancora fruite vengano esaurite secondo un piano di smaltimento compatibile con l organizzazione del lavoro e comunque entro un termine ragionevole, correlato al quantitativo di ferie pregresse. Ciò nonostante ad oggi si rileva che esistono ancora numerose situazioni di accumulo di ferie maturate in anni precedenti e non fruite, situazioni che debbono essere riportate nel più breve tempo possibile ad una gestione contrattualmente corretta. Si chiede pertanto ai Dirigenti responsabili di voler curare, per i casi sopra descritti, la predisposizione di un piano di smaltimento ferie, che tenga conto sia della normativa vigente sia delle esigenze organizzative di ciascuna struttura, ricorrendo, ove fosse necessario, ad assegnare ferie d ufficio. Relativamente a tale piano di smaltimento si forniscono le linee guida cui attenersi: a) per il personale con ferie relative all anno 2008 il piano dovrà prevederne lo smaltimento entro il 30.4.2009, eccezionalmente prorogabile al 30 giugno 2009; b) per il personale con ferie pregresse relative all anno 2007 dovrà essere predisposto un apposito piano che dovrà prevedere, di norma, lo smaltimento delle stesse entro il 31 dicembre 2010 assicurando, nel contempo la fruizione del 50% delle ferie dell anno di competenza. Le situazioni particolari relative al personale con ferie pregresse relative agli anni 2006-2005 2004 e oltre, dovranno essere valutate caso per caso dalle direzioni competenti che dovranno predisporre specifico piano di smaltimento da inviare alla Il piano di smaltimento ferie pregresse dovrà essere trasmesso all Ufficio Orari e Assenze della entro il 31 dicembre p.v., via e - mail 2
all indirizzo di posta elettronica DPOsegreteria3@comune.genova.it Allo stesso Ufficio dovrà essere segnalata qualunque problematica dovesse insorgere relativamente alla predisposizione del piano stesso (Funzionario sig.ra Pobbiati Patrizia tel. N. 010 5572894). Si informa che questa Direzione provvederà a giorni ad inviare a ciascuna Direzione la situazione di ferie pregresse anno 2007 e retro dei dipendenti rispettivamente assegnati. Si sottolinea che la gestione delle ferie rientra tra i poteri datoriali del cui esercizio ogni Dirigente è chiamato a rispondere per il personale che da lui dipende. In particolare, la violazione della normativa in tema di fruizione delle ferie annuali, comporta l applicazione di sanzioni amministrative (art. 18 bis, comma 3, D.Lgs. 66/2003). Personale appartenente all area della dirigenza. La disciplina relativa alla fruizione delle ferie è contenuta nell art. 17 del CCNL 10.4.1996 di cui si riporta il contenuto del comma 11: In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo". Si ribadisce anche per il personale dirigente la necessità di una programmazione delle ferie che tenga conto del disposto contrattuale e la necessità di esaurire eventuali accumuli di ferie pregresse secondo un piano di smaltimento, compatibile con l organizzazione del lavoro. A tal fine valgono le linee guida e le indicazioni sopra fornite per il personale non appartenente all area della dirigenza. All atto della cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro, qualora il Dirigente abbia un residuo di ferie maturate nell anno in corso o nell anno precedente la data di cessazione, di regola le stesse non potranno essere monetizzate. Si potrà procedere al pagamento solo qualora la mancata fruizione sia dipesa da esigenze di servizio assolutamente indifferibili, che dovrà essere debitamente certificata dal Direttore Generale per i Dirigenti apicali e dai Direttori/Dirigenti responsabili di struttura per i Dirigenti non apicali. Prestazioni di lavoro straordinario. Con la presente Comunicazione si ribadiscono le disposizioni in materia di lavoro straordinario contenute nell art. 38 del CCNL 14/09/2000: La prestazione di lavoro straordinario deve essere intesa quale strumento destinata a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale e non come fattore ordinario di programmazione del tempo di copertura dell orario di lavoro. 3
La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare di norma un arco massimo giornaliero di 10 ore (art. 38 del CCNL 14/09/2000). Fatte queste premesse si coglie l occasione per richiamare alcune disposizioni tutt ora vigenti: La prestazione di lavoro straordinario deve essere espressamente autorizzata dal dirigente in relazione alle singole esigenze organizzative dell Ente, escludendosi, pertanto, ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il dirigente dovrà, pertanto, preventivamente autorizzare il dipendente utilizzando l apposito modulo qui allegato ( e comunque disponibile sulla Intranet nella sezione LAVORARE MEGLIO > modulistica > staff di direzione o in casi di assoluta eccezionalità, ratificare la prestazione straordinaria resa nei due giorni immediatamente successivi. Il personale dipendente dovrà attestare la propria presenza in servizio tramite timbratura, così come ribadito dal dispositivo dell art.3 comma 83 della Legge n.244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Il lavoro straordinario, in quanto tale, deve essere prestato dopo il normale orario di servizio. Non potranno, pertanto, essere autorizzate (salvo casi eccezionali) ore prestate prima dell inizio di ciascun turno. Si precisa inoltre, che a partire dal mese di Gennaio 2009, le prestazioni di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, che diano luogo a riposi compensativi devono essere fruite, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro 60 giorni dalla data di effettuazione. Si specifica inoltre che da verifiche effettuate sono emerse notevoli quantità di ore accantonate a recupero. Si chiede, pertanto, ad ogni Dirigente la massima collaborazione affinché, venga predisposto un piano di smaltimento, sempre compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, con priorità per il personale in prossimità del collocamento a riposo, tenuto conto che tali ore non sono in nessun caso monetizzabili. Si comunica infine che la scrivente Direzione sta elaborando, nel rispetto delle relazioni sindacali, una ipotesi di articolazione dell orario di lavoro del personale titolare di Posizione Organizzativa al fine di introdurre forme di flessibilità dell orario stesso. 4
Si chiede a tutte le Direzioni e/o Unità Organizzative la massima collaborazione per la diffusione della presente Comunicazione. Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono cordiali saluti. IL DIRETTORE (Dott.ssa Vanda Puglisi) IL DIRETTORE GENERALE/SEGRETARIO (Dott.ssa Maria Angela Danzì) Documento firmato digitalmente 5