BANDO DI GARA PER L AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PALESTRA DI VIA GANDHI (S.Liborio) E VIA MARTIRI D UNGHERIA (Palazzetto dello sport) (All.A determina n.126 del 3.12.2013 del responsabile del servizio cultura sport) 1) Oggetto La gara ha ad oggetto l affidamento in concessione della palestra di via Gandhi (palestra S.Liborio) e del palazzetto dello sporti di via Martiri d Ungheria costituito da n.3 palestre 2) Durata La durata della gestione è di anni 5 (cinque) a decorrere dal 1.1.2014.Sarà possibile per le parti recedere dal contratto dopo il terzo anno, con comunicazione scritta e per giustificati motivi. 3) Contratto L affidamento in gestione è regolato da apposita convenzione secondo lo schema allegato al presente bando di gara; 4) Soggetti ammessi alla gara Società Sportive e Enti di promozione sportiva 5) Requisiti di ammissibilità alla gara I soggetti di cui al punto 4) debbono: a) non essere proprietari di altro impianto sportivo; b) non aver rinunciato durante la gestione di impianti sportivi alla stessa, o non aver subito procedure di decadenza o di revoche di concessioni da parte del Comune per fatti addebitabili al gestore stesso; c) non avere debiti nei confronti del Comune a qualsiasi titolo; I requisiti debbono essere posseduti da ogni Ente o Società facente parte del Consorzio o Associazione temporanea al momento della presentazione della domanda; 6) Cauzione Successivamente all'esecutività del provvedimento di assegnazione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, l affidatario dovrà prestare cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale 7) Documenti richiesti
Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno produrre: A) istanza, in carta da bollo, di partecipazione alla gara sottoscritta da soggetti muniti di poteri di rappresentanza; B) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo da cui risulti la data di inizio dell'attività; C) dichiarazione, successivamente verificabile, in ordine a quanto previsto al punto 5) lettera a), b), c); D) attestato di sopralluogo e presa visione dell impianto sportivo nel suo complesso; E) atto di impegno a costituire una sede nell ambito della territorialità comunale entro 15 giorni dall aggiudicazione. Al momento della stipula del contratto, l affidatario dovrà presentare gli atti che documentino il domicilio della propria sede nel territorio comunale. 8) Criteri di valutazione La Gara verrà aggiudicata sulla base del maggior ribasso praticato sul contributo base annuale di 86.000,00 stabilito dal Comune a beneficio del Gestore 9) I documenti vanno presentati in busta chiusa recante all esterno la seguente dicitura: Offerta per l affidamento della gestione della palestra di S.Liborio in via Gandhi e del palazzetto di via Martiri d Ugheria entro le ore 13.00 del 20.12.2013 al seguente indirizzo: Comune di Montegranaro-p.zza Mazzini n.1-63812 Montegranaro Tale busta dovrà inoltre contenere altra busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura contenente l'offerta economica iva inclusa (in carta da bollo) a ribasso sul contributo annuale base stabilito dal Comune in 86.000,00 (iva inclusa) Il Responsabile settore cultura sport Giuseppe Nuciari
CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PALESTRA DI VIA GANDHI (S.Liborio) E VIA MARTIRI D UNGHERIA (Palazzetto dello sport) (All.B determina n.126 del 3.12.2013 del responsabile del servizio cultura sport) ART.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE Il Comune di Montegranaro concede in gestione i seguenti impianti sportivi: - Palazzetto dello Sport di proprietà comunale sito nel Comune di Montegranaro in via Martiri d Ungheria costituito da n.3 palestre; - la palestra di S.Liborio sita in Montegranaro in via Gandhi. Per la consegna degli impianti sarà redatto congiuntamente dalle parti apposito verbale di consistenza ART.2 SCOPO Lo scopo della convenzione consiste nella gestione degli impianti per le finalità sportive e sociali che, anche l utilizzatore nella fattispecie, persegue. La gestione degli impianti sopra descritti non potrà essere effettuata per altro scopo per cui l utilizzo è disposto, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune. ART.3 USO DEGLI IMPIANTI Il gestore dovrà utilizzare gli impianti in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.
Dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell impianto in oggetto. ART.4 TARIFFE L accesso agli impianti oggetto della presente convenzione e l utilizzo degli stessi è subordinato, in orario extra scolastico, al pagamento al Gestore delle tariffe stabilite annualmente di comune accordo dal Gestore stesso e dal Comune di Montegranaro. ART.5 DURATA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dal 1.1.2014. E esclusa la tacita proroga. Per motivi di pubblica utilità e a sua discrezione, l Amministrazione comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il gestore. L utilizzo degli immobili sopra descritti deve intendersi a titolo oneroso in considerazione dell uso pubblico degli impianti di cui alla presente convenzione e della onerosità della sua gestione e tenuto conto degli obblighi assunti dall utilizzatore meglio descritti in seguito. ART.6 OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE Il gestore dovrà: a) prestare la propria collaborazione tecnico- organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo tra le parti, nel corso dell anno; b) non ostacolare, per nessun motivo, il libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune di Montegranaro; c) garantire, in collaborazione con l Ente, l uso pluralistico dell impianto d) praticare le quote stabilite dal tariffario allegato al presente atto
e) consentire all occorrenza l uso delle strutture sportive ricreative e degli spazi verdi da parte del Comune e delle scuole nel rispetto di altre convenzioni esistenti e previo preavviso di almeno sette giorni; f) rispettare l orario di utilizzo degli impianti oggetto della presente convenzione che verrà determinato in accordo con l Assessorato allo sport ad avvio di stagione sportiva. Sono altresì a carico del gestore: -le spese necessarie per il personale addetto alla guardiania, pulizia, funzionamento e custodia degli impianti, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra l utilizzatore medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall art.1676 del C.C. -le spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, materiale vario e quant altro necessiti alla normale attività del palazzetto comunale e della palestra di S.Liborio, comprese le spese relative all utilizzo da parte delle scuole. Il gestore dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici e amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della convenzione relativamente agli impianti oggetto di convenzione. -le spese di ordinaria amministrazione relative al palazzetto dello sport e alla palestra di S.Liborio, di seguito indicate: *riparazione e rifacimento di parti intonaci interni,tinteggiature interne,riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni; *riparazione di parti accessorie di infissi e serramenti interni; *riparazione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie; *riparazione di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni in conseguenza dell uso; *cambio lampade, interruttori, punti di presa, valvole, apparecchi di illuminazione. L utilizzatore si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione,così da riconsegnarli al concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità. ART.7 OBBLIGAZIONI A CARICO DEL COMUNE Sono a carico del Comune di Montegranaro: -gli oneri di manutenzione straordinaria;
-gli interventi di manutenzione ordinaria che richiedano l impiego di macchine operatrici in dotazione dei servizi tecnici e sportivi comunali, secondo i programmi di interventi dell Amministrazione formulati in relazione al normale uso degli impianti; -l erogazione annuale al gestore della somma di.,00 (iva inclusa) in 12 rate mensili su presentazione di fattura, per la durata della convenzione. Il compenso è corrisposto in considerazione dell uso pubblico degli impianti,delle tariffe differenti per le varie categorie sociali o tariffe gratuite previste per numerose categorie di utenti e della riserva di disponibilità a favore dell Assessorato allo sport e delle Scuole. ART.8 OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE L utilizzazione nell ambito della reciproca collaborazione permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare. L amministrazione comunale potrà prescrivere l attuazione dei lavori manutentivi ordinari che di rendessero necessari; tali decisioni non potranno mai essere unilaterali e dovranno essere formalizzate con apposito verbale sottoscritto dalle parti. Tenuto conto che: -il gestore può usufruire degli impianti sopra descritti nonché di tutte le altre attrezzature mobili strumentali all attività oggetto della presente convenzione; -per tali motivi la presente convenzione presenta obbligazioni corrispettive sia da parte del Comune che da parte del gestore Il gestore si impegna a corrispondere al Comune di Montegranaro un corrispettivo lordo omnicomprensivo forfettario annuo di euro 1.000,00+ iva 22% entro il 31 dicembre di ogni anno di convenzione. ART.9 MODIFICAZIONE DELL IMPIANTO Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato degli impianti oggetto della presente convenzione senza specifica formale autorizzazione del responsabile del servizio sport. ART.10
PUBBLICITA COMMERCIALE La gestione della pubblicità commerciale all interno dell impianto è a cura delle Società Sportive che utilizzano l impianto nel rispetto del parametro dei cartelloni pubblicitari attualmente vigente. I proventi derivanti dalla gestione dei cartelloni pubblicitari esistenti saranno riscossi dalle rispettive Società alle quali appartengono. Le suddette Società Sportive rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi con il suddetto esercizio. ART.11 RESPONSABILITA VERSO TERZI Il gestore esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose,anche di terzi, che potessero in qualche modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto,salvo quanto già espresso all art.5 del presente accordo. A tale scopo il Gestore dovrà stipulare idonea assicurazione con primaria società a copertura di responsabilità civili (RCT/RCO) per danni a cose e persone,causati o subiti dai propri dipendenti,soci, o altri addetti che partecipano alle attività,dai frequentatori degli impianti e in ogni caso verso terzi,con massimali non inferiori a 2.000.000,00 per sinistro, per persona e per danni a cose. Il Comune è considerato terzi a tutti gli effetti. ART.12 CAUZIONE A garanzia dell esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto e a titolo di risarcimento per eventuali danni all impianto e alle attrezzature sportive, l utilizzatore presterà cauzione nelle forme di legge per un importo pari al 10% dell importo contrattuale,. ART.13 INADEMPIMENTO E RECESSO DEL GESTORE
In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione, il Comune di Montegranaro potrà dichiarare la decadenza del gestore con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento danni. Il corrispettivo sarà decurtato in dodicesimi in proporzione ai mesi non fruiti. Qualora il gestore intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, dovrà darne preavviso di tre mesi. ART.14 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI A) per quanto non regolamentato dal presente atto si rinvia alle disposizioni di legge in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura dell atto stesso; B) Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al gestore e a terzi potessero derivare dalla presente convenzione; C) Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione. Qualora ciò non sarà possibile, ogni controversia sarà deferita al giudizio di 3 arbitri nominati uno dal Comune, uno dal gestore e uno dal Presidente del Tribunale di Fermo. D) Il gestore dichiara di conoscere e approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell art. 1341 C.C. le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5, 10. ASSOCIAZIONE COMUNE DI MONTEGRANARO IL PRESIDENTE IL RESPONSABILE SERVIZIO SPORT