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CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 - Prestazioni assicurate In base al presente contratto, alla scadenza contrattuale la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari, designati secondo quanto previsto al successivo Articolo 12, il capitale assicurato, rivalutato secondo quanto stabilito al successivo Articolo 7. Il capitale assicurato è dato dal cumulo del capitale assicurato iniziale derivante dal premio unico corrisposto al perfezionamento del contratto e dei capitali assicurati iniziali derivanti dai premi integrativi eventualmente versati nel corso della durata contrattuale, al netto dei riscatti parziali effettuati. Il capitale assicurato iniziale derivante da ciascun premio versato è dato dal premio medesimo depurato dei caricamenti precisati nella tabella di seguito riportata. Tipologia Importo Caricamento fisso prelevato dal premio unico: Euro 50,00 Caricamento fisso prelevato da ciascun premio integrativo: Euro 25,00 Caricamento, in % di ciascun Cumulo premi netti < 75.000,00 4% premio al netto del caricamento 75.000,00 Cumulo premi netti < 150.000,00 3% fisso, funzione del Cumulo premi netti (*) 150.000,00 Cumulo premi netti < 250.000,00 Cumulo premi netti 250.000,00 2% 1% (*) ammontare dei premi versati, compreso quello oggetto del calcolo, al netto del capitale già riscattato parzialmente Il capitale assicurato iniziale derivante dal premio unico, la data di decorrenza del contratto, la durata e la scadenza contrattuali sono riportati sul modulo di proposta/certificato di assicurazione. Articolo 2 - Premio A fronte delle prestazioni assicurate di cui al precedente Articolo 1, il Contraente verserà un premio unico, indicato sul modulo di proposta/certificato di assicurazione, non frazionabile, il cui importo dovrà risultare non inferiore ad EUR 5.000,00. Sui contratti in vigore potranno altresì essere corrisposti, in qualunque momento, premi integrativi ciascuno di importo non inferiore ad EUR 500,00. Il pagamento del premio deve essere effettuato presso il Soggetto distributore, mediante bonifico bancario a favore della Società. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell avvenuto pagamento del premio. La data di valuta dell accredito sul conto corrente intestato alla Società coincide con la data di valuta dell addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente. Il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l addebito del premio potrà proseguire i versamenti, con la modalità già precisata, tramite il competente soggetto che verrà appositamente indicato dalla Società. L357.1.RispAzien_cc Pagina 1 di 6

Il Contraente potrà altresì scegliere di versare il premio presso la Sede Secondaria della Società; in tal caso il pagamento potrà essere effettuato con assegno bancario o circolare non trasferibile, tratto o emesso all ordine della Società. E comunque fatto divieto all intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio. PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO Articolo 3 - Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto Il presente contratto è concluso nel giorno in cui il modulo di proposta/certificato di assicurazione, firmato dalla Società, viene sottoscritto dal Contraente. Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico dovuto, dalle ore 24 del giorno della sua conclusione o del giorno, se successivo, indicato sul modulo di proposta/certificato di assicurazione quale data di decorrenza. La durata del contratto, espressa in anni interi, non potrà risultare inferiore ad anni 5 o superiore ad anni 30 ed è indicata sul modulo di proposta/certificato di assicurazione. Il contratto si risolve alla scadenza contrattuale oppure, qualora venga richiesto il riscatto totale (di cui al successivo Articolo 8 ), alla data di richiesta dello stesso. Articolo 4 - Revocabilità della proposta e diritto di recesso dal contratto Il Contraente può revocare la proposta fino a quando il contratto non sia stato concluso, o recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta effettuata presso i Soggetti distributori o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Secondaria della Società. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i Soggetti distributori o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca della proposta o della comunicazione del recesso, la Società, previa consegna dell originale del modulo di proposta/certificato di assicurazione e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte. Articolo 5 - Obblighi della Società e del Contraente Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto ed appendici da Essi firmati. Articolo 6 - Dichiarazioni del Contraente Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e complete, secondo le norme di legge. PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO Articolo 7 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate Al presente contratto la Società riconosce una rivalutazione del capitale assicurato sulla base del rendimento medio annuo ottenuto dalla Gestione Separata PRES NOVARA EURO2002. a) Misura annua di rivalutazione Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, la Società determina il rendimento annuo attribuito al contratto moltiplicando il rendimento medio annuo, definito al punto 2. del Regolamento della Gestione Separata PRES NOVARA EURO2002, per un'aliquota di partecipazione dipendente dal cumulo dei premi versati, eventualmente diminuito a seguito di riscatti parziali come stabilito al successivo Articolo 8, pari a: L357.1.RispAzien_cc Pagina 2 di 6

90% quando il cumulo dei premi è inferiore ad EUR 25.000,00; 95% quando il cumulo dei premi è superiore od uguale ad EUR 25.000,00. L attribuzione di detta aliquota di partecipazione verrà accordata purché la differenza tra il rendimento medio annuo ed il rendimento annuo attribuito al contratto sia almeno pari a 0,50 punti percentuali. Qualora detta differenza sia inferiore a mezzo punto percentuale, l aliquota di partecipazione da applicare risulterà pari al rapporto tra il rendimento medio annuo diminuito di mezzo punto percentuale ed il rendimento medio annuo stesso. La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito al contratto e non può risultare inferiore alla misura annua di rivalutazione minima garantita pari al 2,00%. b) Rivalutazione del capitale assicurato La data di calcolo della rivalutazione coincide con la ricorrenza annuale del contratto, convenzionalmente stabilita al 31 dicembre di ogni anno, salvo che, in caso di riscatto, la relativa richiesta non coincida con tale data. In tale ipotesi la data di calcolo coinciderà con la data di richiesta riscatto. b.1) Alla prima ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato rivalutato sarà ottenuto sommando i seguenti valori: il cumulo dei capitali assicurati iniziali derivanti dal premio unico e da ciascun premio integrativo eventualmente corrisposto tra la data di decorrenza del contratto ed il giorno che precede la prima ricorrenza annuale del contratto; il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun capitale assicurato iniziale, derivante dal premio unico e dai premi integrativi eventualmente corrisposti tra la data di decorrenza del contratto ed il giorno che precede la prima ricorrenza annuale del contratto, per la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera a), ridotta rispettivamente in proporzione alla frazione d'anno compresa tra la data di incasso di ciascun premio e la prima ricorrenza annuale del contratto. b.2) Ad ogni ricorrenza annuale del contratto successiva, precedente la scadenza contrattuale, il capitale assicurato rivalutato sarà ottenuto sommando al valore da esso raggiunto alla ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa, eventualmente diminuito in caso di riscatto parziale secondo quanto precisato al successivo Articolo 8, i seguenti valori: il cumulo dei capitali assicurati iniziali derivanti da ciascun premio integrativo eventualmente corrisposto tra la ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa ed il giorno che precede la data di calcolo della rivalutazione in corso, eventualmente diminuito in caso di riscatto parziale secondo quanto precisato al successivo Articolo 8 ; un importo ottenuto moltiplicando il capitale assicurato rivalutato alla ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa, eventualmente diminuito in caso di riscatto parziale secondo quanto precisato al successivo Articolo 8, per la misura annua di rivalutazione, di cui alla precedente lettera a); il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun capitale assicurato iniziale, derivante dai premi integrativi eventualmente corrisposti tra la ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa ed il giorno che precede la data di calcolo della rivalutazione in corso, eventualmente diminuito in caso di riscatto parziale secondo quanto precisato al successivo Articolo 8, per la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera a), ridotta rispettivamente in proporzione alla frazione d'anno compresa tra la data di incasso di ciascun premio e la data di calcolo della rivalutazione in corso. L357.1.RispAzien_cc Pagina 3 di 6

b.3) Tra due ricorrenze annuali del contratto consecutive ed alla scadenza contrattuale, il capitale assicurato rivalutato sarà ottenuto sommando al valore da esso raggiunto alla ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa, eventualmente diminuito in caso di riscatto parziale secondo quanto precisato al successivo Articolo 8, i seguenti valori: il cumulo dei capitali assicurati iniziali derivanti da ciascun premio integrativo eventualmente corrisposto tra la ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa e la data di calcolo della rivalutazione in corso, eventualmente diminuito in caso di riscatto parziale secondo quanto precisato al successivo Articolo 8 ; un importo ottenuto moltiplicando il capitale assicurato rivalutato alla ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa, eventualmente diminuito in caso di riscatto parziale secondo quanto precisato al successivo Articolo 8, per la misura annua di rivalutazione, di cui alla precedente lettera a), ridotta in proporzione alla frazione d'anno compresa tra la ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa e la data di calcolo della rivalutazione in corso; il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun capitale assicurato iniziale, derivante dai premi integrativi eventualmente corrisposti tra la ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa e la data di calcolo della rivalutazione in corso, eventualmente diminuito in caso di riscatto parziale secondo quanto precisato al successivo Articolo 8, per la misura annua di rivalutazione, di cui alla precedente lettera a), ridotta rispettivamente in proporzione alla frazione d'anno compresa tra la data di incasso di ciascun premio e la data di calcolo della rivalutazione in corso. La predetta misura di rivalutazione sarà calcolata sulla base del rendimento medio annuo della Gestione Separata PRES NOVARA EURO2002 relativo al terzo mese precedente la data di calcolo della rivalutazione in corso. Per i contratti in vigore, la Società invierà annualmente al Contraente la comunicazione del valore raggiunto dal capitale assicurato in seguito al calcolo della rivalutazione. Articolo 8 - Riscatto Nel corso della durata contrattuale, ma non prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere, per iscritto, il riscatto totale o parziale del contratto. La richiesta deve essere effettuata per il tramite dei Soggetti distributori oppure alla Sede Secondaria della Società tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Per data di richiesta si intende la data di richiesta effettuata presso i Soggetti distributori o la data di ricezione da parte della Società della comunicazione, quale risulta dalla ricevuta di ritorno della lettera raccomandata. a) Riscatto totale La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto immediato dalla data di richiesta stessa. Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato rivalutato secondo quanto previsto al punto b.3) del precedente Articolo 7, utilizzando come data di calcolo per la rivalutazione la data di richiesta di riscatto. b) Riscatto parziale Il riscatto parziale può essere effettuato più volte nel corso della durata contrattuale e non determina la risoluzione del contratto. Il Contraente può richiedere riscatti parziali a condizione che: l importo di ciascun riscatto parziale, al netto del costo fisso pari ad EUR 5,00 e delle eventuali imposte dovute, sia almeno pari ad EUR 1.500,00; il valore di riscatto totale, calcolato al netto del riscatto parziale erogabile a seguito dell ultima richiesta inoltrata alla Società, risulti almeno pari ad EUR 2.500,00. L357.1.RispAzien_cc Pagina 4 di 6

A seguito dell'operazione di riscatto parziale: il contratto resta in vigore per un capitale assicurato pari alla somma dei seguenti importi: - il capitale assicurato rivalutato alla data di calcolo della precedente rivalutazione; - il cumulo dei capitali assicurati iniziali derivanti da ciascun premio integrativo eventualmente corrisposto tra la data di calcolo della precedente rivalutazione e la data di richiesta del riscatto parziale. Ciascuno dei predetti importi verrà diminuito di un ammontare pari allo stesso importo moltiplicato per il rapporto tra il valore di riscatto parziale concesso (al lordo del costo fisso e delle eventuali imposte dovute) ed il valore di riscatto totale calcolato alla data di richiesta del riscatto parziale; il cumulo dei premi corrisposti prima della data di richiesta di riscatto parziale, ai fini della determinazione dell aliquota di partecipazione di cui al precedente Articolo 7, viene diminuito di un importo pari allo stesso cumulo moltiplicato per il rapporto tra il valore di riscatto parziale concesso (al lordo del costo fisso delle eventuali imposte dovute) ed il valore di riscatto totale calcolato alla data di richiesta del riscatto parziale. La Società, a seguito di riscatto parziale, emette apposita appendice contrattuale. Articolo 9 - Prestiti Sul presente contratto non sono concedibili prestiti. Articolo 10 - Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale del modulo di proposta/certificato di assicurazione o su appendice contrattuale. In caso di cessione del contratto, il Contraente perde ogni diritto o facoltà derivante dalla polizza e solo il Cessionario potrà chiedere il riscatto. Nel caso di pegno o vincolo, l operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario. Articolo 11 - Duplicato del contratto In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del contratto, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità. PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETA' Articolo 12 - Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione mediante comunicazione scritta alla Società. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; a scadenza, dopo che il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari ed eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto tramite i Soggetti distributori o alla Sede Secondaria della Società. L357.1.RispAzien_cc Pagina 5 di 6

Articolo 13 - Pagamenti della Società Per tutti i pagamenti della Società, devono essere preventivamente consegnati ai Soggetti distributori o alla Sede Secondaria della Società, unitamente alla richiesta di liquidazione, i documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto. In particolare, la Società richiede la seguente documentazione: per i pagamenti conseguenti il riscatto: originale del modulo di proposta/certificato di assicurazione ed eventuali appendici contrattuali; fotocopia di un regolare documento di identità del Contraente (persona fisica); per i pagamenti conseguenti la scadenza contrattuale: originale del modulo di proposta/certificato di assicurazione ed eventuali appendici contrattuali; fotocopia di un regolare documento di identità e codice fiscale del Beneficiario (persona fisica). Ulteriore documentazione potrà essere richiesta dalla Società in relazione a particolari esigenze istruttorie. Ogni pagamento viene effettuato presso i Soggetti distributori o presso la Sede Secondaria della Società, contro rilascio di regolare quietanza. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo fino alla data dell effettivo pagamento, sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi calcolati, secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo più elevato tra il saggio legale in vigore ed il rendimento attribuito a norma dell Articolo 7 lettera a). Quest ultimo è calcolato in base all aliquota di partecipazione in vigore alla data di richiesta di riscatto o di scadenza ed al rendimento medio annuo della Gestione Separata PRESS NOVARA EURO2002 relativo al terzo mese precedente la predetta data dell effettivo pagamento. PARTE V - LEGGE APPLICABILE E FISCALITA' Articolo 14 - Rinvio alle norme di legge Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni valgono le norme di legge. Articolo 15 - Imposte Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. Articolo 16 - Variazioni contrattuali La Società si riserva di apportare alle presenti Condizioni Contrattuali quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi normativi. Le nuove condizioni verranno applicate alle prestazioni assicurate derivanti dai premi versati successivamente all entrata in vigore delle modifiche. L357.1.RispAzien_cc Pagina 6 di 6