Deliberazione della Giunta N. 80



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Prop n. 104 del 28/03/2012 Uff. Prop. SERVIZIO TRIBUTI Allegati N. Uffici COMUNE DI CAGLIARI Deliberazione della Giunta N. 80 OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012 - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE. Addì trenta del mese di marzo dell'anno duemiladodici in questo Comune, nella Sala delle Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori Assessori: presente assente presente assente Piras Paola V Sassu Maria Luigia V Leo Pierluigi V Coni Mauro V Marras Luisa Anna V Argiolas Barbara V Frau Paolo V Orru' Susanna V Pinna Gavino V Puggioni Enrica V Sotto la Presidenza del Sindaco Zedda Massimo e con l assistenza del Segretario Generale Serra Renzo Visti: LA GIUNTA COMUNALE - gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 relativi all istituzione, a decorrere dall anno 2014, dell Imposta Municipale Propria; - l art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22/12/2011, che ha anticipato in via sperimentale l istituzione dell Imposta Municipale Propria a decorrere dall anno 2012; - il D.Lgs. 504 del 30/12/1992, istitutivo dell ICI, al quale il suddetto D.L. rinvia limitatamente a specifiche disposizioni normative; - il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 ed in particolare gli artt. 52 e 59 limitatamente alle disposizioni non abrogate dal citato D.L. 201/2011; Dato atto che: - ai sensi dell art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 l imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, ivi comprese l abitazione principale e le pertinenze della stessa; - ai sensi dell art. 13, comma 3 del D.L. 201/2011, la base imponibile dell imposta municipale propria è costituita dal valore dell immobile determinato ai sensi dell art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011; - sulla base del comma 4 del suddetto articolo 13, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti

Deliberazione G.C. n. 80/2012 al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell art. 3 comma 48 della L. n. 662 del 23/12/1996, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013; e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. - ai sensi del comma 6 dello stesso art. 13, per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell art. 3, comma 51 della L. n. 662 del 23/12/1996, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110; Atteso che: - per quanto concerne la misura delle aliquote dell imposta municipale propria, l art 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011 stabilisce l aliquota di base dell imposta nella misura dello 0,76 per cento, con possibilità per i comuni, di modificare, in aumento o in diminuzione l aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; - il comma 7 dello stesso art. 13 stabilisce che L aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali ; - i commi da 8 a 10 dell articolo 13 sopra indicato prevedono ulteriori specifiche ipotesi di riduzione e detrazione; Considerato che nella definizione delle aliquote incidono in misura rilevante, in particolare, le disposizioni: di cui al comma 11 dell art. 13 del citato decreto n. 201/2011 il quale prevede espressamente sia riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l aliquota di base pari allo 0,76 per cento, ad eccezione dell abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, e che le detrazioni e le riduzioni di aliquota previste o comunque deliberate, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; di cui al comma 17 dello stesso art. 13 del Decreto, le quali stabiliscono che il fondo sperimentale di riequilibrio, il fondo perequativo e i trasferimenti erariali variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui all art. 13 e che, in caso di incapienza, ciascun comune versi all entrata del bilancio dello Stato le somme residue; Atteso che che quanto suesposto si rende necessario, in sede di prima applicazione, fissare in 0,5% l aliquota per le abitazioni principali e per le relative pertinenze, e in 0,96% l aliquota Pag. 2

ordinaria per i restanti immobili e le aree fabbricabili; Deliberazione G.C. n. 80/2012 Ritenuto opportuno introdurre mitigazioni del carico tributario per specifiche fattispecie quali le unità immobiliari ad uso abitativo, di cui alle categorie catastali da A1 ad A9 e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale o a studenti universitari con contratti agevolati, stipulati ai sensi dell art. 2, comma 3 e dell art. 5, commi 2 e 3 della L. n. 431/1998, o concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, prevedendo nel contempo, al fine di disincentivarne il mancato utilizzo e favorirne l inserimento nel mercato, un incremento dell aliquota ordinaria per le stesse unità immobiliari tenute a disposizione, non locate o non concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado, con esclusione dei fabbricati destinati alla vendita dalle imprese costruttrici; Ritenuto, altresì, nell esercizio della facoltà di cui all art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, di garantire l applicazione dell aliquota per abitazione principale e della relativa detrazione all unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; Dato atto che si rende necessario deliberare le aliquote dell imposta municipale propria per l anno 2012; Visti: - l art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011 e le disposizioni ivi richiamate; - gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 limitatamente alle disposizioni non abrogate dal citato D.L. n. 201/2011; - l art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; - il Regolamento per l applicazione dell imposta municipale propria approvato con deliberazione G.C. n. 79 del 30.03.2012, di proposta al Consiglio Comunale; Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Dott.ssa Teresa Carboni ai sensi dell art 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dalla Dott.ssa Maria Franca Urru ai sensi dell art 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; Con voti unanimi legalmente espressi D E L I B E R A Di proporre al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dell imposta municipale propria per l anno 2012 nelle seguenti misure: 1) 0,5 per cento per abitazione principale e relative pertinenze Detta aliquota si applica anche alle seguenti fattispecie: - casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione Pag. 3

Deliberazione G.C. n. 80/2012 legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta, e relative pertinenze; - unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, e relative pertinenze; Dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l importo massimo di 400,00 e pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare 600,00. La suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. A dette unità immobiliari si applica l aliquota ordinaria di cui al punto 2). 2) 0,96 per cento aliquota ordinaria Si applica a tutte le fattispecie diverse da quelle di cui al punto 1, ed escluse le fattispecie riportate nei successivi punti 3) e 4). 3) 0,86 per cento: relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratti agevolati stipulati ai sensi dell art. 2 comma 3 della L. 431 del 09/12/1998, regolarmente registrati, a condizione che il conduttore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica; relative pertinenze, concesse in locazione a studenti universitari con contratti di locazione di cui all art. 5 commi 2 e 3 della L. n. 431/1998, regolarmente registrati; relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, con contratto regolarmente registrato, a condizione che l utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica. 4) 1,06 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo di cui alle categorie catastali da Pag. 4

Deliberazione G.C. n. 80/2012 A1 ad A9 e relative pertinenze, tenute a disposizione, non locate o non concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado, con esclusione dei fabbricati destinati alla vendita dalle imprese costruttrici. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Con voti unanimi, legalmente espressi, di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITA ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. SEGUONO LE FIRME Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/04/2012 al 18/04/2012. Estratto conforme ad uso amministrativo Il Funzionario Amm.vo in P.O. (Luciano Damiazzi) Copia su supporto analogico di documento informatico sottoscritto da Luciano Damiazzi il 04/04/2012 11:03:13 con firma digitale rilasciata dal Certificatore InfoCamere.. Pag. 5