STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CARER : CAREGIVER FAMILIARI EMILIA ROMAGNA

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STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CARER : CAREGIVER FAMILIARI EMILIA ROMAGNA Art 1. Costituzione E costituita l Associazione CARER : CAREGIVER FAMILIARI EMILIA ROMAGNA. Si propone di dare voce ai caregiver familiari dell Emilia Romagna di ogni genere, età, estrazione sociale e nazionalità, rappresentandone i bisogni comuni, promuovendone e tutelandone il ruolo, i diritti, la dignità, il benessere e perseguendo la qualità della cura e delle cure verso la persona cara che necessita di assistenza. Art 2. Sede legale La sede legale dell'associazione è situata in via Lenin n 55 a Carpi (MO) e può essere trasferita con delibera dell'assemblea dei Soci. Art 3. Durata È un'associazione di persone che prestano la loro opera in modo non retribuito; è apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro. La durata dell'associazione è prevista fino al 31/12/2030 e potrà essere prorogata una o più volte con voto dell'assemblea secondo la maggioranza prevista dall'art 9. Art 4. Scopi Caregiver familiare è il familiare, il convivente, la persona amica che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, viene in aiuto in via principale, ad una persona cara consenziente, in condizioni di non autosufficienza -non in grado cioè di prendersi cura pienamente di sé per motivi cognitivi o per specifiche limitazioni fisiche o psichiche-. Scopo generale dell Associazione è alleviare e sostenere le condizioni di vita del caregiver familiare e qualificare la sua attività di cura incoraggiando e favorendo l attuazione di politiche e servizi in tal senso. A tal fine l'associazione intende : Agire per il riconoscimento giuridico dei caregiver familiari ed il riconoscimento e tutela dei loro diritti Agire per l inserimento dei caregiver frai soggetti rilevanti per la concertazione delle politiche sociali e sanitarie regionali e nazionali 1

Svolgere funzioni di rappresentanza degli interessi dei caregiver familiari nei contesti istituzionali e non Aumentare la consapevolezza sociale del valore rappresentato dall attività di cura e favorire la conciliazione tra lavoro e cure familiari Incoraggiare e promuovere iniziative, ricerche e studi sulla condizione e problematiche del caregiver e delle persone assistite Promuovere l informazione e la formazione dei caregiver familiari rispetto allo svolgimento del proprio ruolo Incoraggiare attività di auto mutuoaiuto tra caregiver familiari e lo scambio di buone pratiche Promuovere la rappresentanza degli interessi dei caregiver familiari in quanto datori di lavoro di cura Promuovere la qualificazione del lavoro di cura professionale e in particolare dell assistenza familiare privata Promuovere politiche attive a favore dei caregiver e la qualificazione e continuità delle cure a favore delle persone assistite. Art 5. Funzioni ed attività Per il perseguimento dei propri fini l Associazione svolge le seguenti funzioni : a) interloquisce con le istituzioni locali e regionali dell Emilia Romagna, nazionali e europee e partecipa a gruppi di lavoro e ambiti consultivi da esse istituiti rappresentando i bisogni, le problematiche e gli interessi dei caregiver familiari, b) coopera con organismi aventi finalità analoghe; c) segnala e denuncia situazioni e azioni inadeguate e/o contrarie agli interessi e alle aspirazioni dei caregiver ; d) propone iniziative d'intervento culturale, azione sociale e proposta politica a promozione e tutela dei caregiver familiari; e) assume ogni tipo di iniziativa considerata valida ed efficace per il perseguimento dei fini statutari. Per realizzare tali attività in coerenza con le finalità associative, l Associazione potrà, attraverso i propri organi, svolgere attività quali : - Sollecitare e sostenere progetti - Stringere accordi con altre associazioni - Partecipare a piani territoriali sociali e ad altri tavoli di co-progettazione - Partecipare a iniziative pubbliche e momenti di confronto - Elaborare e diffondere documenti e dichiarazioni - Stipulare convenzioni per assicurare servizi di qualità a prezzi vantaggiosi per I propri associati. Art 6. Soci Soci di diritto sono: -caregiver familiari 2

-persone fisiche che intendono sostenere gli scopi dell Associazione. Soci possono altresì essere : -Enti e Soggetti del terzo settore, operanti in modo comprovato o aventi tra le proprie finalità statutarie il sostegno ai caregiver familiari. I soci, residenti nel territorio della Regione Emilia Romagna se persone fisiche o con sede in Emilia Romagna se persone giuridiche, devono sottoscrivere lo statuto e versare la quota associativa stabilita annualmente dall Assemblea. Art 7. Sezioni locali L'Associazione può articolarsi in Sezioni locali nell ambito del territorio della regione Emilia Romagna. Per attivare una sezione locale, almeno tre soci (persone fisiche) devono formulare apposita richiesta al Consiglio proponendo altresì un socio con funzioni di coordinatore. La Sezione locale è istituita con apposita delibera del Consiglio che nomina altresì il coordinatore. Il coordinatore, nominato per un mandato triennale, rappresenta la sezione locale. Il coordinatore è tramite abituale di comunicazione tra la Sezione locale e il Presidente o il Consiglio dell'associazione. Compito del coordinatore è promuovere l associazione a livello locale, raccogliere e rappresentare istanze verso il Presidente e da questo ricevere specifico mandato ad azioni di rappresentanza a livello locale. Art 8.Organi Sono organi dell' Associazione: a) l'assemblea dei soci; b) La Presidenza; c) il Consiglio; d) Il Tesoriere I componenti gli organi dell'associazione prestano la loro opera in modo gratuito. Tutte le cariche elettive hanno durata triennale e sono rinnovabili limitatamente ad un altro mandato consecutivo. Art 9. Assemblea L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione. 3

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, di norma entro il 30 aprile, su convocazione della Presidenza. La Presidenza convoca l'assemblea con almeno venti giorni di anticipo, con lettera o per via telematica con posta elettronica o sms contenente data, luogo, ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dalla Presidenza, oppure da almeno la maggioranza dei Consiglieri, oppure, su richiesta scritta e motivata, rivolta alla Presidenza, di almeno un quarto dei soci dell'associazione; in quest'ultimo caso la Presidenza deve convocare l'assemblea entro quindici giorni dalla richiesta, e l'assemblea dovrà svolgersi entro I successivi quindici giorni. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci, in seconda convocazione con qualsiasi numero. In entrambi i casi si delibera a maggioranza dei voti dei presenti, anche con delega. Ogni socio può portare un massimo di tre deleghe. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e da un socio che svolge funzioni di segretario dell'assemblea. Il verbale è conservato nella sede dell'associazione ed è disponibile per la consultazione da parte dei soci. Compiti dell'assemblea sono: a) stabilire le linee programmatiche generali dell'associazione; b) eleggere il Consiglio e il Tesoriere; c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo; d) stabilire, su proposta del Consiglio, la quota sociale annuale dei soci persone fisiche e la quota sociale dei soci soggetti giuridici ; e) apportare modifiche allo Statuto. Art 10. Consiglio Il Consiglio è composto da cinque componenti eletti dall'assemblea. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente ed un vice Presidente. Si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. E presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente. Le deliberazioni sono prese per maggioranza dei presenti. Ai lavori del Consiglio potranno partecipare, su invito del Presidente, i coordinatori delle Sezioni locali e di Gruppi di lavoro da esso costituiti. 4

Compiti del Consiglio sono: a) decidere e istruire l'ordine del giorno dell'assemblea; b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; c) proporre all'assemblea l'importo delle quote associative annuali; d) attuare le delibere dell'assemblea; e) nominare il presidente ed il vice presidente; f) coadiuvare l'attività del Presidente nella gestione ordinaria della Associazione; g) proporre i coordinatori delle Sezioni locali e dei Gruppi di lavoro; h) assegnare gli indirizzi per le attività dei Gruppi di lavoro e verificarne periodicamente i lavori; i) deliberare in ordine all'ammissione e alla esclusione dei soci. Art 11 Presidenza La presidenza è composta da un Presidente e da un Vice Presidente nominati dal Consiglio. Il presidente é sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Presidente è un caregiver familiare ed ha I seguenti compiti: a) convoca l'assemblea; b) convoca e presiede il Consiglio e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori; c) garantisce l attuazione delle delibere dell'assemblea e delle decisioni del Consiglio; d) su proposta del Consiglio, nomina i coordinatori delle Sezioni locali e di eventuali Gruppi di lavoro; e) predispone la relazione sul bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio f) rappresenta l Associazione verso terzi. La Presidenza può essere revocata per gravi motivi di inadempienza dall'assemblea convocata in riunione straordinaria, con i due terzi dei voti dei presenti. Art 12 Tesoriere Il Tesoriere, nominato dall Assemblea, amministra i fondi dell'associazione e cura la relativa contabilità, predispone il bilancio preventivo e compila quello consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio e da approvarsi dall'assemblea, propone le iniziative in merito all'amministrazione e al reperimento delle risorse economiche. 5

Art 13 Risorse economiche Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: a) quote associative; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche alle attività dell'associazione; d) donazioni; e) sponsorizzazioni; f) lasciti testamentari. Art 14. Divieto di riparto E' stabilito il divieto assoluto di riparto tra gli associati, anche se in forma indiretta, dei proventi dell'associazione. Art15. Avanzi di gestione Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto. Art 16. Scioglimento L'eventuale scioglimento è deliberato dall'assemblea dei soci con maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto. Con la medesima delibera l'assemblea dei soci provvederà alla nomina del liquidatore determinandone poteri e compensi. Il patrimonio sarà devoluto, sempre su conforme delibera dell'assemblea dei Soci, in favore di un'organizzazione di volontariato operante in settore analogo o similare Art 17 Decorrenza Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione dell'assemblea costituente. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Art 18. Modifiche dello statuto Il presente Statuto può essere modificato dall'assemblea validamente costituita. 6

Per l'approvazione delle modifiche è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, compresi i rappresentati con delega. 7