CITTA DI TERMINI IMERESE Provincia Regionale di Palermo REGOLAMENTO PER L EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA FONICA



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CITTA DI TERMINI IMERESE Provincia Regionale di Palermo REGOLAMENTO PER L EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA FONICA

ART. 1 FINALITA 1. Il presente regolamento è diretto a disciplinare il rilascio di autorizzazioni per l'effettuazione di pubblicità a mezzo di fonoriproduttori installati su veicoli, ai sensi dell'art. 23, ottavo comma, del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 ( Nuovo Codice della Strada). 2. Per pubblicità fonica, ai sensi della presente disciplina, si intende la diffusione di qualsiasi messaggio a scopo commerciale o di propaganda in genere, fatti salvi i messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza. 3. E' di pubblico interesse, ai sensi della presente disciplina, la diffusione a tutta la cittadinanza di messaggi diretti a portare, ad immediata conoscenza della stessa, situazioni e circostanze particolari, generalmente rivolte alla tutela della pubblica incolumità e della sicurezza pubblica e comunque, in ogni caso, disposti dalle autorità di cui al comma precedente. ART. 2 DEFINIZIONE DI VEICOLI 1. Per veicoli, agli effetti del rilascio di provvedimento autorizzatorio di cui all'art. 1, si intendono gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori così come individuati all'art. 59 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495. ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. I presenti criteri si applicano sia per la pubblicità fonica effettuata all'interno dei centri abitati, che per quella effettuata fuori dai centri abitati, purché nell'ambito del territorio comunale. ART. 4 DEFINIZIONE DI CENTRO ABITATO 1. Ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio ed in ottemperanza alle disposizioni che seguono, la definizione di centro abitato è quella prevista all'articolo 3, primo comma, punto 8) del vigente Codice della Strada. ART. 5 RICHIESTA 1. Il rilascio di autorizzazione per l'effettuazione di pubblicità, ai sensi dell'articolo 1 ed all interno dei centri abitati, così come individuati all articolo precedente, è di competenza del Comune. 2. L autorizzazione per l'effettuazione di pubblicità fonica fuori dai centri abitati, salvo che il transito non sia motivato da esigenze di collegamento, è rilasciata dall ente proprietario della strada.

3. Per potere effettuare pubblicità fonica è necessario presentare domanda, completa di marca da bollo da 14.62, al Comando di Polizia Municipale, via Guglielmo Marconi, 1 sull apposito modulo predisposto ( vedi allegato A). 4. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente persona fisica o dal titolare della ditta o dal legale rappresentante in caso di società e dovrà contenere l indicazione dei veicoli che saranno utilizzati per lo svolgimento dell attività, il tipo di pubblicità e l area in cui si intende effettuarla. 5. L imposta sulla pubblicità dovrà essere corrisposta all Ufficio competente e copia della ricevuta di pagamento dovrà essere esibita presso il Comando di Polizia Municipale, pena il mancato rilascio dell autorizzazione. 6. La richiesta di autorizzazione presentata da soggetti che non svolgano l attività di agenzia di pubblicità ai sensi dell art. 115 del t.u.l.p.s., e che effettuino la pubblicità, di cui al presente regolamento, in modo non professionale ed organizzato, dovrà indicare la manifestazione, l evento o l iniziativa specifica che s intende promuovere e dovrà essere presentata al Comune almeno 10 giorni prima dell effettivo inizio della manifestazione. ART. 6 PROCEDURA DI RILASCIO 1. L autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del VI Settore -Polizia Municipale, tenuto conto del rispetto delle disposizioni di legge sopracitate e del presente regolamento. 2. Il provvedimento è rilasciato per una durata a tempo indeterminato a coloro che svolgano l attività di agenzia di pubblicità di cui all 115 del T.u.l.p.s.. I titolari dell autorizzazione dovranno comunicare, annualmente, all amministrazione la prosecuzione dell attività ed il mantenimento del suddetto requisito. 3. Ai soggetti che non svolgano l attività ai sensi dell art. 115 del T.u.l.p.s. e che effettuino la pubblicità, di cui al presente regolamento, in modo non professionale ed organizzato, verrà rilasciata un autorizzazione temporanea limitata esclusivamente alla manifestazione, evento o iniziativa che s intende promuovere. La validità massima del titolo autorizzatorio è di un anno dalla data del rilascio. ART. 7 PUBBLICITÀ FONICA ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI 1. All'interno dei centri abitati, così come individuati ai sensi dell'articolo 4, la pubblicità fonica deve essere svolta nel rispetto dei periodi e delle fasce orarie di seguito individuate: Periodo 1 Aprile - 30 Settembre Dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00

Periodo 1 Ottobre - 31 Marzo Dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 2. Ai sensi di quanto disposto dal 1 comma si intende effettuata nel centro abitato la fonoriproduzione o l'amplificazione di messaggi anche qualora, durante l'itinerario prefissato, il veicolo esca una o più volte dai confini del medesimo per motivi di collegamento. 3. L autorizzazione all effettuazione della pubblicità fonica, a qualsiasi titolo richiesta, resta subordinata all adempimento degli obblighi in materia di imposta sulla pubblicità, così come regolata a livello locale. ART. 8 PUBBLICITÀ FONICA FUORI DAI CENTRI ABITATI 1. La pubblicità fonica genericamente intesa, svolta al di fuori dei centri abitati, resta consentita dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30. (Art. 59 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada ). 2. Quando la pubblicità interessa strade di proprietà dell Anas, della Regione e della Provincia alla domanda deve essere inoltre obbligatoriamente allegato il nulla osta dell ente proprietario della strada. ART. 9 PUBBLICITA FONICA ELETTORALE 1. La pubblicità fonica elettorale, a mezzo di auto o motoveicoli o consimili dotati di altoparlanti, è consentita, esclusivamente, per il preannuncio dell'ora e del luogo dei comizi, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.30, del giorno della manifestazione e di quello precedente. 2. A norma del combinato disposto dell'art. 7 legge 130/1975 e dell art. 59 D.P.R. n. 495/1992, la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante istallato su mezzi mobili è subordinata all'autorizzazione del Dirigente del Settore- Polizia Municipale. 3. La pubblicità sonora dovrà svolgersi nel rispetto dei divieti e limiti di tollerabilità di cui al D.P.C.M. 1991, Legge 447/95, D.P.C.M. 14.11.1997 e D.L.vo 194/2005. ART. 10 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ 1. L'effettuazione di pubblicità fonica o di diffusione amplificata di messaggi genericamente intesi a bordo di veicoli, esclusi i messaggi di pubblico interesse, come definiti al terzo comma dell'articolo 1, deve avvenire nel pieno rispetto del vigente Codice della Strada e, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 155 del medesimo codice.

ART. 11 DIVIETI 1. E severamente vietato effettuare pubblicità fonica nei pressi dell Ospedale e delle Case di Riposo per anziani, nonché in prossimità dei luoghi dove si svolgono manifestazioni civili e funzioni religiose. 2. Le emissioni sonore devono essere contenute nei limiti di tollerabilità stabiliti dal D.P.C.M. 1991, dalla Legge 447/95, dal D.P.C.M. 14.11.1997 e dal D.L.vo 194/2005 nonchè dai regolamenti locali, ( la parte in grassetto risulta così modificata a seguito di richiesta effettuata dalla I Commissione Consiliare nella seduta del 16/11/2009 ) e comunque ad un livello che non comporti il disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone. 3. L autorizzazione rilasciata può essere revocata in caso di inosservanza di norme di legge e/o delle prescrizioni in essa contenute, nonché per ragioni di pubblico interesse. ART. 12 SANZIONI 1. Fermi restando l applicazione delle sanzioni per comportamenti che riconducano ad ipotesi di reato e fatte salve le sanzioni pecuniarie relative a fattispecie previste dall art. 23 del nuovo Codice della Strada, ovvero in altre disposizioni di legge, la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà sanzionata ai sensi dell art. 7 bis del D.L.vo 267/2000, nella misura minima di euro 50,00, nella misura massima di euro 300,00 con pagamento in misura ridotta di euro 100,00. ART. 13 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore non appena sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato. 2. Dopo l esecutività della deliberazione, il regolamento è pubblicato per quindici giorni all Albo Pretorio del Comune. 3. Dalla entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati tutti gli atti ed i regolamenti in contrasto con esso.

ALLEGATO A ISTANZA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE PUBBLICITA FONICA E FONICA ELETTORALE (articolo 23 D.L.vo 285/92 - art. 7 Legge 130/75 ) Marca da bollo da 14.62 Al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Termini Imerese Il sottoscritto nato a il, C.F. residente a in via/p.zza in qualità di: o soggetto privato oppure o titolare, legale rappresentante,amministratore unico, socio, in nome e per conto della (ditta, associazione, ecc..) Partita Iva con sede a in via n. telefono (obbligatorio) fax e- mail ; ai sensi dell art. 23 del D.Lvo 285/92 (nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni CHIEDE il rilascio di apposita autorizzazione per effettuare: A) pubblicità fonica (art. 59 DPR 495/92) B) pubblicità fonica elettorale (art. 59 DPR 495/92 e art. 7/2 L. 130/75) A) pubblicità fonica - solo su vie all interno dei centri abitati e comunali fuori dei centri abitati (2) o Luoghi: vie/piazze il /i giorno/i dalle ore alle ore, sintesi del messaggio co

n il veicolo modello targa. B) pubblicità fonica elettorale - sull intero territorio comunale (3) o Luoghi: vie/piazze il/i giorno/i ( solo il giorno della manifestazione e quello precedente) dalle ore 09.00 alle ore 21.30 per il preannuncio dell ora e del luogo in cui si terrà il comizio e/o la riunione di propaganda elettorale denominato: c on il veicolo modello targa fotocopia del documento del richiedente; attestazione pagamento imposta di pubblicità; altro (indicare) Termini Imerese, lì Il richiedente (1) La domanda va presentata in bollo, salvo i casi di esenzione dalla relativa imposta. Gli aventi diritto all esenzione, sono invitati a dichiararlo con separato atto, indicando la normativa di riferimento. (2) Sui tratti di strade provinciali, regionali e statali (Provincia Regionale di Palermo, Anas) posti fuori dei centri abitati, l autorizzazione va chiesta al rispettivo ente proprietario della strada. (3) Il sindaco, in qualità di ufficiale di governo, è competente al rilascio dell autorizzazione per l intero territorio comunale senza alcun nulla osta tecnico. SPAZIO RISERVATO ALL UFFICIO Visto l art. 23 del D.L.vo 285/1992; Visto l art. 59 del D.P.R. 495/1992 cosi come sostituito dall art. 49 del D.P.R. n. 610/1996; Visto il Regolamento Comunale sull effettuazione della pubblicità fonica; Visto il Regolamento comunale sull imposta della pubblicità; Acquisita la ricevuta di pagamento della tassa di pubblicità; SI AUTORIZZA il richiedente ad effettuare pubblicità fonica per il periodo suddetto con l obbligo del rispetto degli orari stabiliti per l effettuazione della pubblicità fonica ( dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 dal 1 Aprile al 30 Settembre e dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 dal 1 ottobre al 31 Marzo nel centro abitato e dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 fuori dal centro abitato) e dei limiti di tollerabilità di cui al D.P.C.M. 1991, Legge 447/95, D.P.C.M. 14.11.1997 e D.L.vo 194/2005. Termini Imerese, lì Il Responsabile della Sezione Accertamenti Il Dirigente del Sesto Settore Comandante della P.M.

AVVERTENZE Procedura di rilascio 1. L autorizzazione è rilasciata dal Comandante della Polizia Municipale, tenuto conto del rispetto delle disposizioni di legge sopracitate e del presente regolamento. 2. Il provvedimento è rilasciato per una durata a tempo indeterminato a coloro che svolgano l attività di agenzia di pubblicità di cui all 115 del T.U.L.P.S.. I titolari dell autorizzazione dovranno comunicare annualmente, all Amministrazione, la prosecuzione dell attività ed il mantenimento del suddetto requisito. 3. Ai soggetti che non svolgano l attività ai sensi dell art. 115 del T.U.L.P.S. e che effettuino la pubblicità di cui al presente regolamento in modo non professionale ed organizzato, verrà rilasciata un autorizzazione temporanea limitata esclusivamente all effettuazione della pubblicità relativa alla manifestazione, l evento o l iniziativa specifica che s intende promuovere. La validità massima del titolo autorizzatorio è di un anno dalla data del rilascio. Svolgimento dell'attività L'effettuazione di pubblicità fonica o di diffusione amplificata di messaggi genericamente intesi a bordo di veicoli, esclusi i messaggi di pubblico interesse come definiti al terzo comma dell'articolo 1, deve avvenire nel pieno rispetto del vigente Codice della strada e, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 155 del medesimo Codice. Sanzioni Chiunque effettua pubblicità fonica senza autorizzazione, ovvero non osservando le prescrizioni in essa contenute, è soggetto alle sanzioni previste dall articolo 23 del Codice della Strada e dall art. 11 del Regolamento comunale sulla pubblicità fonica. Norme (art. 59 DPR 495/92) 1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. 2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1. 3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune 4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. 5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (ora decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997). (estratto art. 10 - pubblicità fonica - Regolamento comunale sulla pubblicità) E severamente vietato effettuare la pubblicità fonica nei pressi dell Ospedale e delle Case di Riposo per anziani, nonché in prossimità dei luoghi dove si svolgono manifestazioni civili e funzioni religiose. (art. 7 Legge 130/75) 1. Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30 giorno antecedente la data fissata per le elezioni. 2. Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti. 3. La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da Euro 51.60 a Euro 516,00. Informativa ai sensi dell art. 13 del D.Lvo. 30 giugno 2003, n. 196 Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. Termini Imerese, lì Firma