UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA FACOLTÀ DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE PER L ALIMENTAZIONE



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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA FACOLTÀ DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE PER L ALIMENTAZIONE REGOLAMENTO DIDATTICO TITOLO I FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO Art. 1 Premesse e finalità 1. Il Corso di laurea magistrale in BIOTECNOLOGIE PER L ALIMENTAZIONE afferisce alla Classe LM-9 delle lauree magistrali in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche di cui al D.M. 16 marzo 2007 G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155. 2. Il Corso di laurea magistrale in BIOTECNOLOGIE PER L ALIMENTAZIONE è un corso di studio interfacoltà, afferente alle Facoltà di Agraria, Medicina e Chirurgia e Medicina veterinaria. 3. L ordinamento didattico del Corso di studio con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale, è riportato nell Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento. 4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento delle Facoltà di afferenza, disciplina l organizzazione didattica del Corso di studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti. 5. L attivazione del Corso di laurea magistrale in BIOTECNOLOGIE PER L ALIMENTAZIONE è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 15 studenti iscritti o potenzialmente iscrivibili. Ai sensi della delibera del Senato Accademico del 25 giugno 2007 n. 135, il Senato Accademico potrà riconsiderare tale soglia. Art. 2 Ammissione 1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in BIOTECNOLOGIE PER L ALIMENTAZIONE devono essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in BIOTECNOLOGIE PER L ALIMENTAZIONE devono inoltre essere in possesso delle seguenti conoscenze, competenze e abilità: conoscenze, competenze e abilità relative ai sistemi biologici, interpretati in chiave molecolare e cellulare; relative all'operatività biotecnologica per la produzione di beni e di servizi attraverso l'analisi e l'uso di sistemi biologici; relative al metodo scientifico e la sua Facoltà di Medicina Veterinaria Pagina 1 di 8

applicazione in situazioni concrete con un adeguata conoscenza delle normative e delle problematiche deontologiche e bioetiche. 2. Il Corso di laurea magistrale in BIOTECNOLOGIE PER L ALIMENTAZIONE è ad accesso libero per gli studenti che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3. 3. Per potersi iscrivere al Corso di laurea magistrale in BIOTECNOLOGIE PER L ALIMENTAZIONE, lo studente deve essere in possesso di specifici requisiti curricolari e di adeguata personale preparazione, ai sensi dell art. 6, comma 2, del D.M. n. 270/2004, che saranno verificati e valutati sulla base dei seguenti criteri a) Per l ammissione diretta al curriculum Biotecnologie per la produzione alimentare e la nutrizione è richiesta al candidato una delle seguenti lauree triennali dell Ateneo di Padova: laurea triennale in Biologia (Classe 12), Biologia molecolare (classe 12), Biotecnologie (classe 1), Biotecnologie agrarie (classe 1) ex DM 509/99); Per l ammissione al curriculum Biotecnologie per la sicurezza degli alimenti e l igiene alimentare è richiesta al candidato una delle seguenti lauree triennali dell Ateneo di Padova: laurea triennale in Biologia (Classe 12), Biologia molecolare (classe 12), Biotecnologie (classe 1), Biotecnologie agrarie (classe 1), Biotecnologie sanitarie (classe 1), Tecnicheaboratorio biomedico (classe STN/3) ex DM 509/99; qualora il candidato sia in possesso della laurea triennale in Sicurezza igienicosanitaria degli alimenti (classe 40) ex DM 509/99 Dll Ateneo di Padova sono richieste le seguenti integrazioni curricolari: 4 CFU nei SSD CHIM/03 06 e 24 CFU nei SSD BIO/10 13 da conseguire prima dell iscrizione alla Laurea magistrale. b) Qualora il titolo posseduto dal candidato non corrisponda ad uno dei titoli elencati al precedente punto, potrà essere ammesso - al curriculum Biotecnologie per la produzione alimentare e la nutrizione se ha acquisitoil seguente numero di CFU nei Settori scientifico-disciplinari (SSD) di seguito elencati: FIS/01 08 6 CFU, MAT/01 08 - SECS-S/01-8 CFU, CHIM/ 02-03 - 8 CFU, CHIM/06 8 CFU, BIO/01-8 CFU, BIO/18-AGR/07-10 CFU, BIO/11-5 CFU, AGR/16-BIO/19-8CFU, BIO/10-AGR/13-8 CFU. E ammessa una tolleranza fino ad un massimo del 10% dei CFU richiesti; - al curriculum Biotecnologie per la sicurezza degli alimenti e l igiene alimentare se ha conseguitoil seguente numero di CFU nei Settori scientificodisciplinari (SSD) di seguito elencati: CHIM/03 06-4 CFU e nei SSD BIO/10 13-24 CFU. E ammessa una tolleranza fino ad un massimo del 10% dei CFU richiesti. Qualora il candidato non sia in possesso dei titoli elencati al precedente punto, potrà essere ammesso al Corso di Laurea previa delibera del CCLM. 4. E' possibile l'iscrizione in corso d'anno, entro i termini fissati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Facoltà, per gli studenti che abbiano conseguito la Laurea nello stesso anno accademico, e in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Facoltà di Medicina Veterinaria Pagina 2 di 8

Art. 3 - Organizzazione didattica 1. Il Corso di laurea magistrale in BIOTECNOLOGIE PER L ALIMENTAZIONE è organizzato in curricula, secondo quanto indicato nell Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento. L attivazione dei curricula viene deliberata annualmente dai Consigli di Facoltà, su proposta del CCLM, in sede di definizione dell offerta formativa per l anno accademico successivo 2. Le attività formative proposte dal Corso di laurea magistrale in BIOTECNOLOGIE PER L ALIMENTAZIONE, l elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno 60 CFU tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l Ateneo, sono definiti nell Allegato 2, pubblicato all'indirizzo internet http://www.agraria.unipd.it e http://www.veterinaria.unipd.it, soggetto a verifica annuale da parte del Consiglio di Facoltà. Le attività formative realmente attivate ed ogni eventuale ulteriore aggiornamento dell Allegato 2, sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell offerta formativa del Ministero, il Manifesto degli studi della Facoltà di Medicina Veterinaia, sede amministrativa del Corso, e le altre forme di comunicazione individuate dall articolo 6 del RDA. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell inizio dell anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui all articolo 10, comma 5 del D.M. 24 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario degli appelli di esame. 3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota riportata nell Allegato 2. 4. L attività didattica degli insegnamento è organizzata secondo l ordinamento semestrale. 5. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di studio sono consultabili presso i siti web dei Dipartimenti di Biotecnologie agrarie, Agronomia ambientale e Produzioni vegetali, Scienze animali, Territorio e Sistemi agro-forestali, Sanità pubblica, Patologia comparata ed Igiene veterinaria, Scienze cliniche veterinarie, Scienze sperimentali veterinarie, Medicina clinica e sperimentale e Medicina ambientale e sanità pubblica dell Università degli Studi di Padova, a cui il Corso di laurea magistrale in BIOTECNOLOGIE PER L ALIMENTAZIONE fa riferimento. Facoltà di Medicina Veterinaria Pagina 3 di 8

Art. 4 Esami e verifiche 1. Per ciascuna attività formativa indicata nell Allegato 2 è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l attività. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d esame integrate per più insegnamenti, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all attività formativa in oggetto. 2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative: 1. caratterizzanti; 2. affini o integrative; 3. a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame) 3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Contemporaneamente viene comunicato il programma dell insegnamento, approvato dal CCLM. Le modalità con cui si svolge l accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all inizio dell anno accademico. 4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli appelli previsti al comma 1. 5. I risultati dei periodi di studio all estero verranno riconosciuti previa la valutazione del CCLM che valuta la coerenza dell intero piano di studio all estero con gli obiettivi formativi del Corso di laurea magistrale. I risultati positivi degli accertamenti sostenuti all estero soddisfano i requisiti formativi in termini di CFU, ma non contribuiscono a determinare il voto finale di laurea magistrale, 6. Per le attività formative esplicitamente indicate nell Allegato 2, l accertamento finale di cui al comma 1, oltre all acquisizione dei relativi CFU, comporta l attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea magistrale. Qualora sia prevista la prova di esame integrata per due insegnamenti, entrambi dovranno essere previsti dal piano di studio dello studente 7. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 4 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCLM dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi Facoltà di Medicina Veterinaria Pagina 4 di 8

confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti. In ogni caso, ai sensi dell articolo 11, comma 9 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente; inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall ordinamento didattico del Corso di studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all Università degli Studi di Padova. Art. 5 Prova finale La prova finale consiste nella preparazione di una dissertazione scritta (tesi) anche in lingua inglese, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, inerente a un progetto sperimentale che potrà essere svolto presso un laboratorio di ricerca dell Università di Padova o di altre Università italiane o straniere nonché di altri enti pubblici o privati di ricerca, oppure presso industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di apposite convenzioni. Qualora l elaborato di tesi sia redatto in lingua inglese, dovrà essere predisposto un riassunto esteso del lavoro/dell attività svolto/a in lingua italiana. È prevista la figura del correlatore che viene indicato dal relatore. Il correlatore può anche essere esterno o straniero. 2 La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Preside, la cui composizione è disciplinata nel RDA. 3 La discussione della tesi, previo accordo con il Presidente della Commissione di Laurea, può avvenire in lingua inglese Art. 6 Conseguimento della laurea magistrale 1. La laurea magistrale si consegue con l acquisizione di almeno 120 CFU secondo quanto indicato nell Allegato 2 al presente Regolamento. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente. 2. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma: della media ponderata (MP) dei voti vi degli esami di cui all articolo 4, comma 6 e all articolo 10, comma 1, pesati con i relativi crediti ci e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente MP = ( Σivici / Σici ) 110/30 a) dell incremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale. b) dell eventuale incremento di voto legato al premio di carriera Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode. Facoltà di Medicina Veterinaria Pagina 5 di 8

3. E possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del corso di studio (2 anni). TITOLO II NORME DI FUNZIONAMENTO Art. 7 Obblighi di frequenza 1. Eventuali obblighi di frequenza saranno definiti e comunicati all inizio di ogni anno accademico. 2. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell Allegato 2 come propedeutiche al laboratorio stesso o all insegnamento in cui il laboratorio è inserito. 3. Il Corso di laurea magistrale in BIOTECNOLOGIE PER L ALIMENTAZIONE prevede per gli studenti l iscrizione in regime di studio a tempo parziale a partire dall a.a. 2009/10. Art. 8 Iscrizione al secondo anno 1. Per l iscrizione al secondo anno del Corso di studio, non è richiesta l acquisizione di un numero minimo di CFU. Art. 9 Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti 1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell adeguata personale preparazione, ricorrendo eventualmente a colloqui, fatto salvo quanto previsto dall articolo 2, comma 3 del presente Regolamento. L eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCLM secondo i seguenti criteri: a) se lo studente proviene da un corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell allegato 2 direttamente riconosciuta è pari al 100%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM. b) se lo studente proviene da un corso di studio dell Università degli Studi di Padova appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell Allegato 2 direttamente riconosciuta è pari al 100% Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM. c) se lo studente proviene da un corso di studio di altro ateneo appartenente ad una classe diversa oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legga 24 novembre 2006, n. 286 la quota di CFU relativi al medesimo settore Facoltà di Medicina Veterinaria Pagina 6 di 8

scientifico disciplinare previsto nell Allegato 2 direttamente riconosciuta è pari al 100%. Mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM. 2. In caso di riconoscimento, l attribuzione dell eventuale voto non concorrerà alla definizione della media dei voti degli esami che costituisce parte del voto di laurea. Art. 10 Piani di studio 1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dalla Facoltà sede amministrativa del corso di Studio che saranno comunicati all inizio di ogni anno accademico. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e approvate dal CCLM, potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell Ateneo, salvo quanto stabilito nel successivo comma 3. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea magistrale di cui all articolo 6, comma 2 del presente Regolamento. 2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti dall ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale, purché nell ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, dovrà presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà. Il piano di studio deve essere approvato dal CCLM, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CCLM stesso, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del Corso di studio. 3. I piani di studio di cui ai commi 1 e 2, non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004. Art. 11 Tutorato 1. Il CCLM può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà. Art. 12 Valutazione dell attività didattica 1. Il CCLM può attuare forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell articolo 18 del RDA. Facoltà di Medicina Veterinaria Pagina 7 di 8

2. Per tale valutazione il CCLM si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e/o può attivarne di proprie. Art. 13 Valutazione del carico didattico 1. Il CCLM può attuare iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il CCLM si avvale di Commissioni didattiche paritetiche per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo. TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 14- Modifiche al Regolamento 1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CCLM o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche dovranno essere sottoposte all approvazione del Consiglio di Facoltà. 2. Con l entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al Regolamento di Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento. 3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i due anni successivi all entrata in vigore, e comunque sino all emanazione del successivo Regolamento. Nell anno di prima applicazione, il presente Regolamento si estende a tutti gli iscritti nell anno accademico di entrata in vigore, indipendentemente dall anno di immatricolazione. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCLM. Facoltà di Medicina Veterinaria Pagina 8 di 8